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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 16/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la separazione giudiziale iscritto al n. 524 del 2024 R.G. a seguito del ricorso depositato da (C.F. ) nei confronti di Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nell'ambito del quale le parti hanno chiesto Controparte_1 CodiceFiscale_2 consensualmente la pronuncia della separazione in relazione al matrimonio contratto in Olbia il
24.12.2015, dal quale è nata, il 4.5.2013, la figlia alle seguenti Per_1
CONDIZIONI
1) Dichiarare la separazione dei coniugi i quali vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2) Porre a carico del sig. per il mantenimento della figlia minore Controparte_1 [...]
l'importo mensile di €. 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come Per_2 per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico;
3) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
4) La sig.ra manterrà la propria residenza presso la casa dalla stessa Parte_1 sempre detenuta in locazione e poi divenuta casa coniugale affinchè possa abitarci unitamente alla figlia;
5) Il sig. sposterà immediatamente la propria residenza presso altra abitazione dandone CP_1 comunicazione alla sig.ra Pt_1
6) Entrambi i coniugi dovranno comunicare eventuali variazioni di domicilio e/o residenza;
7) Disporre l'affidamento condiviso della figlia con allocazione prevalente con la Persona_2 madre;
8) I genitori continueranno ad esercitare sulle medesime la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la figlia e concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, viaggi di istruzione e svago, mentre limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i ricorrenti eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, sempre nel pieno rispetto delle proprie aspirazioni, inclinazioni ed esigenze;
1 9) I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, e di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
10) Il sig. avrà facoltà di incontrare la figlia previo accordo con la Controparte_1 Per_1 sig.ra e compatibilmente con le sue esigenze lavorative e con i suoi orari di lavoro, oltre alle Pt_1 esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore, un pomeriggio a settimana, prelevando la minore alle ore 16:30 e riportandola presso l'abitazione della madre alle ore 21:30; se nel pomeriggio in cui il sig. deciderà di vedere la figlia quest'ultima avrà il rientro scolastico lo stesso si CP_1 impegnerà a prenderla presso l'abitazione della madre dopo l'uscita di scuola e a riportarla sempre alle ore 21:30;
11) Il sig. potrà incontrare e tenere con sé la figlia l sabato o la domenica, salvo CP_1 Per_1 eventuali impegni sportivi e extrascolastici, anche in questo caso prendendo la bambina all'ora di pranzo, previo accordo con la sig.ra in base agli orari di lavoro e al catechismo, e riportando Pt_1 la minore alle ore 21:30 presso l'abitazione della madre;
Potrà essere valutato di riportare la minore più tardi delle ore 21:30 qualora la sig.ra abbia un turno lavorativo che prevede l'uscita dal Pt_1 lavoro oltre il predetto orario;
12) Nel periodo delle vacanze estive, il Sig. potrà concordare con la Sig.ra la CP_1 Pt_1 facoltà di trascorrere con la figlia almeno 7 giorni consecutivi, nel periodo compreso fra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. I genitori dovranno, in ogni caso, reciprocamente fornire l'indirizzo delle località di vacanza dove eventualmente porteranno la figlia;
13) Le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza o meglio nelle vacanze natalizie il sig. terrà con sé la figlia alternativamente il 25 dicembre o il 31 di dicembre e nelle CP_1 vacanze pasquali alternativamente trascorrerà un anno il giorno di Pasqua ed un anno il giorno di
Pasquetta, o come verranno sempre concordate, e lo stesso criterio di alternanza si applicherà per la festività del 25 aprile e del 1 maggio;
Anche nel caso delle festività il sig. dovrà CP_1 concordare l'orario in cui andrà a prendere la minore compatibilmente con i turni lavorativi Per_1 della sig.ra e quindi al mattino o all'ora di pranzo, e dovrà riaccompagnare la minore entro le Pt_1 ore 21:30, salvo riportare la minore più tardi delle ore 21:30 qualora la sig.ra abbia un turno Pt_1 lavorativo che prevede l'uscita dal lavoro oltre il predetto orario;
14) Le spese straordinarie come ad esempio quelle mediche, della scuola, sportive ed extra scolastiche e di vestiario per la figlia saranno equamente divise al 50% fra coniugi e le predette spese dovranno sempre essere documentate, concordate e necessarie;
15) I coniugi si rilasciano il reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, mentre per quanto riguarda le minori l'eventuale espatrio dovrà essere oggetto di accordo e autorizzazione di entrambi i genitori;
16) i coniugi dichiarano di aver già risolto tutte le pendenze in comune e che non hanno più nulla a pretendere reciprocamente;
17) Le parti si danno reciprocamente atto che ai sensi di legge il presente accordo costituisce titolo esecutivo e tutte le clausole del presente accordo sono valide ed efficaci tra le parti fin dalla data della sottoscrizione.
Il Giudice si riservava di riferire la causa al collegio per la decisione.
2 Il Tribunale, dato atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, che vengono, quindi, confermate in questa sede, e da intendersi trascritte in dispositivo, ritenuto che esse non siano contrarie a norme imperative, o di ordine pubblico, e che rispondano all'interesse della prole;
visto il parere del P.M.;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, in relazione al matrimonio contratto in Olbia il 24.12.2015, alle condizioni sopra indicate.
[...]
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 16.1.2025
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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