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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CANNARELLA MARCO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1324/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panicoi 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Siracusa - Viale S. Panagia 141 96100 Siracusa SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259007704192000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente insiste e chiede la condanna degli uffici con distrazione delle spese a suo favore.
Resistente/Appellato: L'ufficio chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il Sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] (CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato, contro l'Agenzia delle Entrate – ON di Siracusa e l'Agenzia delle Entrate, l'Intimazione di pagamento n.
29820259007704192/000 notificata da Agenzia Entrate ON in data 24.06.2025, limitatamente al ruolo che riguarda l'avviso di accertamento n. TY7012L00691 e alla successiva intimazione
TY7IPPN003272023.
Parte ricorrente ha eccepito nel ricorso introduttivo che il gravame deriva da un atto di accertamento
(avviso di accertamento n. TY7012L00691, emesso dalla Agenzia delle Entrate di Siracusa, notificato in data 30.04.2015) annullato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado con la Sentenza n.
4373/2024 passata in giudicato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto alla Corte la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, con compensazione delle spese.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, preso atto che l'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento ha sgravato interamente l'imposta oggetto della controversia, riconoscendo le ragioni di parte ricorrente, ritiene di provvedere a dichiarare estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere e di condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio per la condotta tenuta nello svolgimento della causa, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 900,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Siracusa il 15/12/2025
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CANNARELLA MARCO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1324/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panicoi 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Siracusa - Viale S. Panagia 141 96100 Siracusa SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259007704192000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente insiste e chiede la condanna degli uffici con distrazione delle spese a suo favore.
Resistente/Appellato: L'ufficio chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il Sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] (CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato, contro l'Agenzia delle Entrate – ON di Siracusa e l'Agenzia delle Entrate, l'Intimazione di pagamento n.
29820259007704192/000 notificata da Agenzia Entrate ON in data 24.06.2025, limitatamente al ruolo che riguarda l'avviso di accertamento n. TY7012L00691 e alla successiva intimazione
TY7IPPN003272023.
Parte ricorrente ha eccepito nel ricorso introduttivo che il gravame deriva da un atto di accertamento
(avviso di accertamento n. TY7012L00691, emesso dalla Agenzia delle Entrate di Siracusa, notificato in data 30.04.2015) annullato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado con la Sentenza n.
4373/2024 passata in giudicato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto alla Corte la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, con compensazione delle spese.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, preso atto che l'Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento ha sgravato interamente l'imposta oggetto della controversia, riconoscendo le ragioni di parte ricorrente, ritiene di provvedere a dichiarare estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere e di condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio per la condotta tenuta nello svolgimento della causa, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 900,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Siracusa il 15/12/2025