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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/07/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 34/2024 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, elettiv.te domiciliato in Contrada Cuccubello 45,
, presso lo studio dell'Avv. Angela Rubuano che lo Parte_1 rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Controparte_1 CodiceFiscale_1
Contrada Cavarretta 11, , presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Giuseppe Faraci che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellato, avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c. (appello avverso la sentenza n. 1225/23 R.S. del Tribunale di Patti).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 4 gennaio 2024 il
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1225/23 R.S. Parte_1 con la quale il Tribunale di Patti aveva accolto la domanda risarcitoria formulata da condannando il appellante al pagamento, a favore Controparte_1 Pt_1
1 dell' della somma di € 8.656,73 a titolo di risarcimento dei danni subiti a CP_1 causa del sinistro verificatosi in data 2 ottobre 2011, oltre ad € 467,18 per rimborso delle spese mediche sostenute, oltre al pagamento delle spese processuali ivi comprese le spese di c.t.u.
In data 2 ottobre 2011 mentre transitava nell'intersezione tra Controparte_1 la Via Alfieri e la Via Pace del , percorrendo le Parte_1 passerelle ivi posizionate dal per consentire il transito pedonale su Pt_1 un'area interessata da lavori di rifacimento del manto stradale, cadeva al suolo a causa del ribaltamento di una delle passerelle, riportando lesioni.
Con unico motivo di appello il ha censurato Parte_1 la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado non aveva ritenuto che il sinistro oggetto di causa fosse ascrivibile esclusivamente alla condotta colposa dell' che non aveva prestato l'ordinaria diligenza nel CP_1 percorrere le passerelle, pur potendosi agevolmente avvedere che l'area era dissestata e che la passerella era mal posizionata, come riferito dai testi escussi in giudizio. Il sinistro si era verificato in pieno giorno, la segnalazione del cantiere emergeva anche dalla documentazione fotografica sicché la situazione di pericolo era assolutamente prevedibile ed evitabile dal danneggiato. Ha chiesto quindi, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle richieste risarcitorie formulate dall' CP_1
costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1 artt. 342 e 348 bis c.p.c., contestando la fondatezza nel merito delle censure svolte dall'ente appellante e chiedendo il rigetto del gravame.
La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
Come chiarito dalla S.C., gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto
2 conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Civ. ss.uu., 13 dicembre 2022 n. 36481).
Alla luce del novellato art. 342 c.p.c., l'appello del deve Parte_1 ritenersi ammissibile avendo l'appellante indicato i capi della decisione di primo grado impugnati, le censure proposte alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate, rilevanti ai fini della decisione.
L'eccezione sollevata dall' deve, pertanto, essere rigettata. CP_1
Nel merito l'appello è infondato.
La S.C. ha affermato che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, 17 novembre 2021 n. 34886; Cass. Sez. 3, 9 maggio 2024 n. 12663).
Nel caso di specie, l'istruttoria svolta, ed in particolare le dichiarazioni del teste
, presente sui luoghi al momento del sinistro, hanno consentito Testimone_1 di ricostruire la dinamica dell'incidente sì da escludere qualsivoglia condotta colposa, imprudente o negligente dell' Il teste ha dichiarato che CP_1 Tes_1 nell'attraversare il predetto incrocio transitando sulla passerella, la stessa si è ribaltata causando la caduta sul manto stradale del sig. . Controparte_1
3 Non v'è dubbio che, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, le predette passerelle vennero collocate con lo specifico fine di consentire
l'attraversamento pedonale e, quindi, avrebbero dovuto presentare caratteristiche di stabilità e non di precarietà (pag. 9 sentenza impugnata) sicché il pedone aveva fatto ragionevole affidamento sulla sicurezza delle stesse;
la circostanza che il posizionamento delle passerelle non fosse esattamente quello raffigurato nelle foto in atti ma parzialmente diverso non muta i termini della questione.
L'appellato è caduto a causa del ribaltamento della passerella, quindi di un evento assolutamente imprevedibile, che egli non avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza che gli imponeva soltanto di transitare con cautela ma non di verificare, prima del passaggio, se la passerella fosse stata correttamente agganciata al suolo dal Pt_1
Non è configurabile, quindi, una condotta imprudente o negligente del pedone idonea ad escludere il nesso di causalità tra il sinistro e la passerella collocata dal appellante o, comunque, idonea a determinare un concorso colposo del Pt_1 danneggiato rilevante ex art. 1227 c.c.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo in conformità alla nota spese depositata dall'Avv. Faraci, seguono la soccombenza.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1225/23 R.S. emessa dal Tribunale di Patti, così provvede: rigetta l'appello proposto dal;
Parte_1
4 condanna il Comune appellante al pagamento, a favore dell'Avv. Faraci, procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c. dell delle spese del giudizio CP_1 liquidate in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 17 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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