Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 1268/2021 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine dell'11/02/2025, ha definito la controversia con la seguente SENTENZA
nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 P.IVA_1 MARCO GIGLIO (C.F. e dell'Avv.to GABRIELE GIGLIO (C.F. CodiceFiscale_1
), con domicilio eletto in via Picone 67- 92100 Agrigento C.F._2 ricorrente contro
(c.f. , con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio degli Avv.ti STEFANO DOLCE (c.f. ) e CARMELO RUSSO (c.f. C.F._3
, con domicilio eletto ex ra distrettuale dell'Istituto C.F._4 in Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d resistente
CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
« In via preliminare, disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione della esecuzione e/o esecutorietà dell'avviso di addebito opposto nella parte - oggetto di opposizione – in cui è stato ingiunto il pagamento di somme aggiuntive a titolo di sanzioni;
Nel merito: ritenere e dichiarare ammissibile, procedibile e proponibile l'opposizione proposta con il CP_ presente atto;
- preliminarmente, dichiarare l'intervenuta decadenza dell' ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D. Lgs. n. 46/1999, nei termini sopra illustrati sub A;
- dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare illegittimo e/o revocare, con qualsivoglia statuizione, causale e motivazione, l'avviso di addebito opposto nella parte in cui è stato disposto il pagamento di somme aggiuntive a titolo di sanzioni;
- in mero subordine: ritenere e dichiarare la erroneità degli importi pretesi a titolo di sanzioni. Con vittoria di spese».
Per parte resistente:
«Previa verifica della tempestività dell'opposizione e previa revoca dell'eventuale sospensione dell'esecuzione, confermare l'avviso di addebito opposto (in tutto o, in subordine e senza recesso, in parte) e, per l'effetto, mandare assolto l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa» CP_3
Ragioni della decisione
L'avviso è stato notificato con pec del 30/09/2021 (doc. n. 0).
La società ha affermato di gestire un impianto di serre con coperture integrate fotovoltaiche, ubicato nel territorio del Comune di Gela (CL). Sin dall'inizio dell'attività iscritta con posizione previdenziale di imprenditore agricolo (Matricola CIDA n.280881324505 -cfr. doc. n. 1).
Con il Verbale unico di accertamento e notificazione n. 00434258 del 30/09/2014, notificato in data 21 ottobre 2014 (doc. n. 2), gli Ispettori dell hanno contestato la natura giuridica della CP_2 società, escludendo la sussistenza dei requisiti richiesti ex lege per la qualifica di imprenditore agricolo e riconoscendo, diversamente, quelli richiesti per l'industria di produzione dell'energia elettrica da fonti fotovoltaiche.
Per tale motivo è stato disposto dagli ispettori, con efficacia retroattiva a far data dal 8.06.2011, il trasferimento della posizione previdenziale nel settore economico corrispondente alla attività di industria alla posizione Matricola n. 0106556315, ovvero dalla prima assunzione.
Conseguentemente è stato disposto l'annullamento delle posizioni dei lavoratori nell'area della
Previdenza Agricola.
La Società, per evitare ulteriori sanzioni, per il periodo decorrente dal Luglio 2014 all'Aprile 2017 ha versato i contributi al settore industria, ma ritenendo corretto l'originario inquadramento, certa dell'attività agricola svolta in concreto, ha adito il Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro.
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 481/2017 (doc. n. 6), ha dichiarato “il diritto della società ricorrente di essere classificata ai fini previdenziali e assistenziali quale “azienda agricola” per il periodo compreso tra il 20.07.2011 e il 30.09.2014; dichiara altresì non dovuti i contributi
e i relativi accessori oggetto dell'avviso di addebito n. 368 2015 00159403 47 000 e, quindi, insussistente il diritto di procedere esecutivamente per i medesimi”.
Tale pronuncia è stata confermata in appello per il periodo successivo al 1° gennaio 2014 (cfr. sentenza Corte d'Appello – doc. n. 7).
La ricorrente ha chiarito che solo a chiusura della vicenda giudiziaria ha potuto provvedere all'invio telematico delle dichiarazioni trimestrali di manodopera agricola in relazione a tutto il periodo pregresso, decorrente dal III trimestre 2014, a far data dal quale l aveva soppresso CP_2 la posizione previdenziale agricola ( ), attivando quella industriale. Per_1
Ha rappresentato di aver inoltrato nell'ottobre del 2017 i DMAG relativi a tutti i trimestri - a partire dal terzo trimestre del 2014 fino al terzo trimestre del 2017- ed anche l'ulteriore modello afferente il successivo quarto trimestre del 2017 (secondo le scadenze previste, cfr. doc. n. 8).
Nel dicembre 2018 l , preso atto di quanto disposto con la sentenza n. 481/2017, ha CP_2 quantificato i contributi dovuti dalla società in relazione alla posizione previdenziale quale imprenditore agricolo (cfr. il prospetto riepilogativo F24 trasmesso dall - doc. n. 9). CP_2 CP_ Tuttavia, nel far ciò l non ha valorizzato le somme già versate dalla società sulla posizione industriale a titolo di contribuzione “agricola” ed ha quantificato i contributi in un importo pari ad € 40.185,99 (ottenuto dall'importo complessivo del prospetto riepilogativo F24 – pari ad €
51.450,87 – cui va sottratta la somma pari ad € 11.264,88, dovuta a titolo di sanzioni per omesso e/o ritardato pagamento dei contributi dovuti in ordine alla posizione previdenziale in agricoltura.
Pertanto, con comunicazione sul portale del 26.03.2019 (doc. n. 10), la ricorrente ha CP_2 evidenziato come le predette richieste di pagamento non avessero tenuto conto dei versamenti effettuati dalla Società per il periodo decorrente da Luglio 2014 ad Aprile 2017 nella Matricola n.
0106556315 Settore Industria, ed ha chiesto all'Istituto di procedere al trasferimento dei contributi già pagati per il periodo anzidetto, dalla Matricola n.0106556315 Settore Industria al
Codice Azienda n. 08500701 – Codice CIDA n. 280881 Settore Agricoltura, contestando anche la legittimità delle sanzioni irrogate.
A seguito della comunicazione del 26.03.2019, l ha compensato le somme già versate dalla CP_2 ricorrente sulla posizione industriale, ma effettuando una nuova quantificazione dei contributi dovuti sulla posizione previdenziale agricola, ha ritenuto di dover ingiungere, con l'avviso di addebito impugnato, il pagamento delle sanzioni per omesso e/o ritardato pagamento dei contributi, per tale motivo la società ha adito il Giudice del lavoro.
In sintesi a fondamento dell'opposizione la società ha eccepito la decadenza dell' CP_3 resistente dalla possibilità di iscrizione a ruolo ex art. 25, Decr. Leg.vo n. 46/99 ed ha contestato la debenza delle sanzioni civili.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l che ha CP_2 contestato quanto alla decadenza la sospensione dell'attività di riscossione dovuta alla legislazione emergenziale per il Covid 19 e nel merito la circostanza che i contributi non sono stati corrisposti nella misura dovuta.
Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza dell'11/02/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
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Schematizzate le ragioni del contendere, si rileva ai fini del decidere quanto segue, dando evidenza a talune vicende che si ritengono rilevanti ai fini del decidere.
Innanzi tutto non può prescindersi dal giudizio incoato dalla ricorrente in merito alla classificazione della sua attività come agricola per cui solo con sentenza della Corte d'Appello di
Palermo n. 1148/2019 pubbl. il 24/01/2020 (doc 7 del fascicolo della ricorrente) è stata fatta chiarezza con la declaratoria (per quanto rileva nel presente giudizio) che a decorrere dal 2014
l'attività dovesse essere qualificata come agricola e quella di produzione di energia solare fosse alla stessa connessa ai sensi dell'art 22, 1 bis, d.l. n. 66/2014, per la restante parte la Corte d'Appello ha riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Agrigento n. 481/2017 del
16/05/2017 (doc 6 del fascicolo della ricorrente).
Per effetto della sentenza di primo grado del Tribunale di Agrigento la società ricorrente ha affermato di aver potuto inviare nell'ottobre 2017 telematicamente le dichiarazioni trimestrali di manodopera agricola in relazione a tutto il periodo pregresso, decorrente dal III trimestre 2014, CP_ in quanto l aveva soppresso la posizione previdenziale agricola ( ). Per_1 CP_ L nel dicembre 2018 ha quantificato i contributi dovuti in relazione alla posizione previdenziale quale imprenditore agricolo (cfr. il prospetto riepilogativo F24 trasmesso dall CP_2
- doc. n. 9) pari ad € 51.450,87 di cui € 40.185,99 per contributi ed € 11.264,88 per sanzioni.
Ritenendo erronea la quantificazione dei contributi e l'applicazione delle sanzioni, la società ha inviato nota (doc 10) con cui è stata evidenziata l'erroneità della mancata determinazione dei contributi non essendo stati conteggiati i versamenti effettuati «per il periodo decorrente da
Luglio 2014 ad Aprile 2017 nella Matricola n. 0106556315 Settore Industria, da Voi aperta
d'imperio e da noi sempre disconosciuta;
conseguentemente richiedendo all'Istituto di procedere al trasferimento dei contributi già pagati per il periodo anzidetto, dalla Matricola n.0106556315
Settore Industria al Codice Azienda n. 08500701 – Codice CIDA n. 280881 Settore Agricoltura, intestata alla scrivente», inoltre è stata contestata la debenza delle sanzioni. CP_ In seguito l ha rideterminato i contributi conteggiando e/o compensando i versamenti eseguiti sulla Matricola n. 0106556315 Settore Industria e la 5 ha provveduto al Parte_1 versamento, sicchè la questione rimane per il versamento delle sanzioni.
Ciò posto nella nota inviata il 26.3.2019 (doc. 10) si legge che alla Matricola n. 0106556315 CP_ sono stati corrisposti contributi per € 12.072,63, che in seguito l decurterà residuando la somma di € 37.510,98 per contributi da corrispondere.
Quanto sopra evidenzia in termini obiettivi che la ricorrente aveva corrisposto i contributi in misura inferiore al dovuto alla gestione industria, nè ha corrisposto i contributi dovuti alla gestione agricola se non con molto ritardo. Al riguardo si osserva pure che l'inadempimento non si è limitato all'importo per cui si poteva discutere della compensazione o cambio di imputazione.
Infatti il mancato conteggio delle somme corrisposte sulla Matricola n. 0106556315 non poteva giustificare l'omesso pagamento di tutti i contributi dovuti alla gestione agricola per la somma di
€ 37.510,98. CP_ Per tale ragione l'applicazione delle sanzioni da parte dell è corretta in quanto la ricorrente ha omesso il pagamento dei contributi.
Ai sensi dell'art. 116, co. 8 lett. a) e 10, l. n. 388/00 «I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce
e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge …. Omissis …
10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile».
Sotto ulteriore profilo il mancato pagamento non è dipeso da alcun contrasto interpretativo, ma dalla volontà della ricorrente di procrastinare il pagamento.
Invece è fondata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 25 dlgs n. 46/99 «
1. I contributi o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo».
In considerazione della notifica dell'avviso di addebito, della scadenza del termine di pagamento dei contributi decorrenti dal terzo trimestre 2014 sino al primo trimestre del 2018 (v. doc. sub
10), l'iscrizione a ruolo è tardiva e dunque illegittima in quanto sarebbe dovuta avvenire entro il
31.12.2019, ben prima che entrassero in vigore le disposizioni emergenziali.
Quanto alle conseguenze di tale illegittimità, tenuto conto dell'infondatezza delle difese attore sulla debenza delle sanzioni, i vizi dell'avviso di addebito comportano unicamente l'impossibilità dell'ente di avvalersene (Sez. L, Sentenza n. 23600 del 06/11/2009, sez. L, Sentenza n. 774 del
19/01/2015, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12025 del 07/05/2019) CP_ Per tali motivi sono dovute le somme richieste dall a titolo di sanzioni per tardivo pagamento dei contributi dovuti dal terzo trimestre 2014 sino al primo trimestre del 2018, pari alla somma di € 22.628,37, e per l'effetto la è condannata al Parte_1 pagamento delle suddette somme.
Le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza e dell'esito della controversia, sono compensate per la metà e sono poste a carico della per Parte_1 la restante parte applicate le tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, per il III scaglione, per le seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, istruttoria e fase decisoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara che sono dovute le somme richieste CP_ dall a titolo di sanzioni per tardivo pagamento dei contributi dovuti dal terzo trimestre 2014 sino al primo trimestre del 2018, pari alla somma di € 22.628,37, e per l'effetto la
[...]
è condannata al pagamento delle suddette somme. Parte_1
Annulla l'avviso di addebito apposto.
Compensa metà delle spese di lite e condanna la alla Parte_1 CP_ refusione della residua parte sostenuta dall liquidata nella complessiva somma di € 2.100, oltre CU versato, spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 16 aprile 2025
Il Giudice Angela Latorre