Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/05/2026, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00896/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00962/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 962 del 2025, proposto da
IN FA, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Internicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza numero 734/2024, emessa in data 29 novembre 2024, dal Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. GU EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1. Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 734 del 29 novembre 2024, emessa dal Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, il quale, a definizione della causa iscritta al n. R.G. 1224/2023 avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla assegnazione della Carta elettronica del docente di cui alla L. n. 107/2015, ha emanato il seguente dispositivo: “ 1) dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21,2021/22 e 2022/23; 2) condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione della parte ricorrente la somma complessiva di € 2.500,00 da usufruire per il tramite della Carta elettronica del docente, ovvero altro mezzo equipollente, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; … ”.
1.2 La ricorrente ha chiesto, altresì, la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, la condanna al pagamento delle astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cpa, il tutto con il favore delle spese di lite da attribuire al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
3. Alla camera di consiglio del 6 maggio 2026, la causa è stata posta in decisione.
4. Il ricorso è anzitutto ammissibile.
Risulta agli atti di causa, infatti, che:
- la sentenza ottemperanda n. 734 del 29 novembre 2024, emessa dal Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, munita della attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cpc, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede reale, in data 3 dicembre 2024;
- è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
- la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come da attestazione in atti rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Pisa del 31 marzo 2025.
5. Il ricorso è altresì fondato e, pertanto, va accolto.
5.1 Di conseguenza, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, con esclusione della condanna alle spese di lite, ivi disposta, in quanto esulante dalla domanda di ottemperanza, provvedendo nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza.
5.2 Con riferimento alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm..
La penalità deve farsi decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza di ottemperanza e deve essere commisurata, secondo la succitata disposizione, agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
6. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nei modi e nei termini di cui in motivazione, assegnando, all’uopo, il termine di 60 giorni per provvedere;
- per il caso di persistente inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla scadenza del termine assegnato, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, il quale provvederà come indicato in motivazione nell’ulteriore termine di 60 giorni;
- condanna il Ministero resistente, ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., al pagamento della penalità di mora in caso di ritardo nell’esecuzione nei termini specificati in motivazione;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 800,00 (euro ottocento/00), oltre rimborso del contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e gli accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO AR HI, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
GU EL, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| GU EL | RO AR HI |
IL SEGRETARIO