Articolo 148 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
Articolo 147Articolo 149
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15 maggio 1975
Art. 148.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 200.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 e successive modificazioni e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 878 .
Entrata in vigore il 15 maggio 1975