Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3315 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5269/2022
All'udienza collegiale del giorno 28/05/2025 ore 12:40
Presidente Dott. Antonio Perinelli Relatore
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale UC Miele
Consigliere Dott. UC Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CARON ALESSANDRA pres.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. LAURENTI MASSIMO avv. Avagliano sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. UC Ponzillo - Consigliere all'udienza del 28 maggio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5269 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
N. 365/2017 (C.F.: ) in persona dei Parte_1 P.IVA_1
Curatori, Dott. e Avv. , rappresentato e difeso Parte_2 Controparte_2 dall'Avv. Alessandra Caron (C.F.: PEC: CodiceFiscale_1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Email_1
Via Valadier n. 39, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
, con sede a Londra, Controparte_3
Regno Unito, the Minister Building, 21 Mincing Lane EC3R 7AG, in persona del procuratore speciale
, nato a [...], Inghilterra, il 14 luglio 1975, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
IM Laurenti (C.F.: – PEC: C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2
Roma, alla via Ofanto n.18, giusta procura in atti;
- APPELLATA- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 05/10/2022 Parte_1
n. 365/2017 ha proposto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 10043/2021, promosso dall'odierno appellante nei confronti di . Controparte_3
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nell'ordinanza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Il n. 365/2017 con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis, giusta Parte_1
autorizzazione del Giudice Delegato in data 1.6.2020, ha agito nei confronti della
[...]
per sentirla condannare al pagamento in suo favore degli Controparte_3
importi dovuti a titolo di indennizzo, in virtù della polizza assicurativa n. 008878012006, a fronte del danno subito dai Sigg. IM e come definitivamente accertato dalla sentenza n. Parte_3
8187/2018 della Corte di Appello di Roma, pari complessivamente ad euro 210.738,21, oltre interessi legali dal deposito al saldo, nonché all'ulteriore importo liquidato dalla menzionata sentenza a titolo di spese legali, pari a complessivi euro 18.875,81, oltre interessi legali e rivalutazione. A tal fine ha esposto che: - in data 31.12.2006 la stipulava con la società Parte_1 CP_5
un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti
[...] dall'esercizio dell'attività medico sanitaria, con validità sino alla data del 31.12.2009 (polizza n.
008878012006), successivamente prorogata sino alla data del 31.12.2010, e con retroattività sino alla data del 31.12.2002; - con particolare riferimento alle condizioni contrattuali previste nella suindicata polizza assicurativa (art. 09 bis, rubricato “Gestione delle franchigie”), le parti convenivano una franchigia di euro 77.500,00 per sinistro RC sanitaria ed euro 7.500,00 per altri sinistri e che, in caso di sinistro indennizzabile a termini delle condizioni di polizza, la compagnia assicurativa avrebbe provveduto a liquidare integralmente il danno a favore dell'avente diritto (terzo danneggiato), recuperando successivamente, con scadenze trimestrali, dall'assicurato le somme versate a titolo della suddetta franchigia;
- con comunicazione trasmessa in data 5.7.2010, i Sigg.
IM, UC e avanzavano nei confronti della formale Parte_4 Parte_1
richiesta di risarcimento del danno subito a seguito del decesso della loro congiunta, Sig. Per_1
la quale in data 29.12.2009 veniva ricoverata al Centro Integrato Columbus, all'interno
[...]
del quale riportava una frattura pluriframmentaria del femore, con successivo necessario intervento chirurgico, a seguito del quale decedeva in data 23.01.2010 per complicazioni post-operatorie; - a fronte dei solleciti rimasti privi di riscontro, i Sigg. IM, UC e convenivano in Parte_4
giudizio la dinnanzi al Tribunale di Roma, al fine di ottenere il risarcimento Parte_1
del danno, iure proprio e iure hereditatis, subito relativamente al decesso della Sig. - il Per_1 giudizio di primo grado si concludeva con sent. 2182/2016, successivamente impugnata dai Sigg. con atto di appello innanzi alla Corte di Appello di Roma (RG 792/2016); - nelle more del Pt_4
giudizio, con sentenza n. 367/2017 emessa in data 5.5.2017, il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento dell'appellata (nominando il Dott. quale Giudice Parte_1 Persona_2
Delegato e il Dott. e l'Avv. quali Curatori), Parte_2 Controparte_2 CP_2
sicché il giudizio pendente dinnanzi alla Corte di Appello veniva dichiarato interrotto;
- a seguito della riassunzione di detto giudizio da parte della Curatela, con sentenza n. 8178/2018 emessa in data 21.12.2018, la Corte di Appello di Roma accertava la responsabilità della Parte_1 per il sinistro verificatosi ai danni della Sig. condannando l'ente
[...] Persona_1
sanitario fallito al risarcimento del danno in favore dei Sigg. IM e (rigettando la Parte_3
domanda formulata dal Sig. , liquidato rispettivamente in euro 101.966,99 ed euro Parte_4
108.771,22, oltre interessi nonché al pagamento delle spese processuali quantificate in euro 5.000,00 per ciascun grado di giudizio, oltre agli accessori di legge e spese generali, e ai rimborsi delle spese sostenute nel primo grado di giudizio per euro 1.631,21 (comprensivi di spese per CTU) e nel secondo grado di giudizio per euro 2.653,40; - in data 6.2.2019, il apprendeva che la cessionaria Parte_1
aveva sostituito la QBC Insurance nella qualità di Controparte_1 assicuratore delle polizze sottoscritte da quest'ultima, in virtù di atto di cessione, sicché la Curatela sollecitava la cessionaria al versamento delle suindicate somme in favore del , in veste di Parte_1
soggetto che rappresenta e tutela le ragioni dei creditori;
- con comunicazione in data 20.2.2019, la contestava le richieste della Curatela, rilevando che, a Controparte_1
causa delle mutate condizioni contrattuali della contraente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1461
c.c., la prestazione del versamento anticipato delle somme in caso di sinistro indennizzabile (prevista dall'art. 09 bis delle condizioni generali contrattuali), avrebbe dovuto considerarsi sospesa, in ragione dello stato di insolvenza della e della conseguente impossibilità di Parte_1
recupero, per l'assicuratore, delle somme anticipate nei termini contrattuali pattuiti;
- con comunicazione in data 27.02.2019, la Curatela informava la Controparte_1
[...
dell'avvenuto deposito delle domande tardive di ammissione allo stato passivo da parte dei Sigg.
IM e con le quali questi ultimi chiedevano il pagamento degli importi loro Parte_3
riconosciuti dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 8178/2018, sicché il Parte_1
sollecitava nuovamente la compagnia assicurativa al versamento delle somme dovute in favore dell'ente sanitario fallito. Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, a sostegno della odierna domanda parte ricorrente ha addotto che: - la questione su cui si incentra l'attuale ricorso attiene all'inadempimento da parte della compagnia assicurativa delle obbligazioni nascenti dal contratto di cui all'art. 09 bis della polizza assicurativa n. 008878012006, rubricato “Gestione delle franchigie”, il quale prevede che, in caso di sinistro indennizzabile a termini delle condizioni di polizza, la compagnia assicurativa (tramite società incaricata) provveda all'integrale liquidazione del danno a favore del terzo danneggiato, salvo poi recuperare le somme a carico dell'assicurato a titolo di franchigia, nei termini e con le scadenze pattuite;
- le previsioni della clausola di cui all'art
09 bis sarebbero da coordinarsi con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità per l'ipotesi della dichiarazione di fallimento del soggetto assicurato, con la conseguenza che poiché la dichiarazione di fallimento dell'assicurato determina l'apertura del concorso dei creditori (nel rispetto della par condicio creditorum, salve le cause legittime di prelazione) su tutti i beni dell'assicurato, il pagamento dell'assicuratore direttamente al danneggiato non è più compatibile con l'apertura del concorso, dovendosi ritenere piuttosto che quanto dovuto dalla compagnia assicurativa entri a far parte della massa fallimentare quale credito del , inteso come Parte_1
soggetto che rappresenta e tutela le ragioni dei creditori, fermo restando il successivo diritto della compagnia assicurativa al rimborso delle somme poste a titolo di franchigia a carico dell'assicurato, da far valere mediante presentazione della domanda di ammissione al passivo, nel rispetto della par condicio creditorum;
- di conseguenza, risulterebbe priva di pregio l'eccezione dilatoria ex art 1461
c.c. opposta dalla compagnia assicurativa al (a mente della quale il debitore convenuto Parte_1 per il pagamento, per essere il suo debito già scaduto, può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta se le condizioni patrimoniali della controparte, il cui debito ancora non è scaduto, sono diventate tali da porre in evidente pericolo l'adempimento successivo del suo debito) dal momento che il mutamento delle condizioni patrimoniali di cui all'art 1461 c.c. non può in alcun caso essere sovrapposto con il concetto di insolvenza, il cui accertamento non determina il venir meno del diritto di credito dell'assicuratore ma determina soltanto l'applicazione di disposizioni di legge specifiche a tutela dei creditori;
- peraltro, la compagnia assicurativa era tenuta, oltre che al versamento in favore del delle somme dovute a titolo di indennizzo, anche al versamento delle somme Parte_1
dovute a titolo di spese legali, che il è stato condannato a rifondere in favore dei terzi Parte_1
danneggiati dalla Corte di Appello di Roma, e ciò sulla scorta degli articoli 16 e 9 della polizza assicurativa (rubricati rispettivamente “oggetto dell'assicurazione” e “gestione delle vertenze di danno”) e della giurisprudenza, la quale ha chiarito che l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall'art. 1917 comma terzo c.c. (a mente del quale le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del 25% della somma assicurata). La , superata Controparte_1 l'eccezione relativa alla notifica della citazione, ha eccepito che: - il sinistro occorso all'assicurato
(il quale ha ricevuto la prima richiesta risarcitoria da parte dei congiunti della Sig.ra in Per_1
data 5.7.2010) non è coperto dal contratto assicurativo ex adverso prodotto ma dalla successiva annualità di polizza di cui alla Appendice n. 5 con decorrenza dal 31.12.2009 e scadenza il
31.12.2010 (che l'assicurato ha omesso di produrre), la quale prevede che la franchigia contrattuale applicabile al caso di specie non è di euro 77.500,00, come ex adverso dedotto, ma del maggiore importo di euro 500.000,00, a fronte di una riduzione del premio assicurativo ottenuta dall'assicurato; - l'art. 09 bis della polizza invocato da controparte prevede che la compagnia assicurativa anticipi al terzo danneggiato dal sinistro l'importo della franchigia posto a carico dell'assicurato, salvo poi ottenere dall'assicurato il rimborso delle suddette somme nei termini e con le scadenze pattuite;
senonché venuto meno il pagamento diretto al terzo danneggiato (a seguito della dichiarazione di fallimento dell'assicurato, con la conseguente applicazione delle norme speciali a tutela della par condicio creditorum) perderebbe qualsivoglia ratio l'istituto della anticipazione, che non determina alcun diritto di credito a favore dell'assicurato ma piuttosto un debito dell'assicurato verso il terzo danneggiato, che l'assicuratore ha contrattualmente pattuito di anticipare al terzo danneggiato per facilitare la gestione del sinistro;
- in subordine, il cambiamento delle condizioni economiche dell'assicurato sarebbe tale da legittimare la sospensione della prestazione di anticipazione della franchigia contrattuale all'assicurato ai sensi dell'art. 1461 c.c., atteso il pericolo collegato al rischio di non ottenere il rimborso delle somme poste a titolo di franchigia a carico dell'assicurato, dal momento che l'assicurato è stato dichiarato fallito;
- in estremo subordine, la garanzia assicurativa sarebbe da considerarsi inoperativa ai sensi dell'art. 1898 c.c. (a mente del quale se deriva un aggravamento del rischio l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto) dal momento che se il nuovo stato delle cose (il fallimento dell'assicurato) fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta ordinanza ha così deciso: “condanna la
[...]
al pagamento, a favore del Controparte_3
N. , della somma di euro 29.614,01, oltre Parte_1 Pt_5 interessi legali dal 7.2.2019”.
§ 4. — Con l'atto di appello il n. 365/2017 ha chiesto di Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata ordinanza: - accertare e dichiarare il diritto del n. 365/2017 ad ottenere il pagamento integrale delle Parte_1 somme dovute da parte dell'appellata in virtù della polizza Controparte_1
assicurativa n. 008878012006, a fronte del danno subito dai Signori IM e come Parte_3 definitivamente accertato dalla sentenza n. 8187/2018 della Corte d'Appello di Roma, incluse le somme a titolo di franchigia, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, e, per l'effetto, - condannare la stessa appellata al pagamento, in favore del Controparte_1
n. 365/2017, degli importi dovuti a titolo di indennizzo, inclusa la Parte_1
franchigia, in virtù della menzionata polizza assicurativa, a fronte del danno subito dai Signori
IM e come definitivamente accertato dalla sentenza n. 8187/2018 della Corte Parte_3
d'Appello di Roma, pari a Euro 210.738,21 (oltre interessi legali), oltre all'ulteriore importo liquidato dalla menzionata sentenza a titolo di spese legali, pari a Euro 18.875,81 (oltre interessi legali e rivalutazione), così per l'importo complessivo di Euro 229.614,02. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori (incluse spese generali 15%) nella misura di legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
§ 5. — L'appellata , costituitasi con Controparte_3 comparsa di risposta depositata in data 16/01/2023, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, 1. in via principale: respingere integralmente il gravame proposto perché infondato in fatto ed in diritto;
2. In via di subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata (a) accertare e dichiarare il diritto di alla sospensione della prestazione contrattuale accessoria Pt_6 di anticipazione della franchigia contrattuale ai sensi dell'art. 1461 cod. civ.; (b) accertare e dichiarare l'esclusione del sinistro dalla copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1898 cod. civ.. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello si articola in due motivi.
§ 7.1. — Il primo motivo d'appello è rubricato: “ERRONEITÀ DELL'ORDINANZA
IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO CHE LA CLAUSOLA
CONTRATTUALE SULLA GESTIONE DELLE FRANCHIGIE AVREBBE POTUTO ESSERE
FATTA VALERE ESCLUSIVAMENTE DAL TERZO DANNEGGIATO E SAREBBE
DIVENUTA 'INOPERATIVA' CON IL FALLIMENTO DELL'ASSICURATO”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata : “- il fallimento chiede che il pagamento sia eseguito al lordo della predetta franchigia, invocando l'applicazione dell'art. 9 bis delle condizioni di polizza, a mente del quale “in caso di sinistro indennizzabile ai termini delle condizioni di polizza, la società provvederà all'integrale liquidazione del danno a favore dell'avente diritto recuperando poi successivamente con scadenze trimestrali le somme a carico dell'azienda a titolo della suddetta franchigia. l'assicurato dovrà rimborsare gli importi anticipati dalla società entro 30 giorni dalla richiesta”;
- la pretesa è tuttavia priva di pregio;
- al riguardo - ed evidenziato che, intervenuto il fallimento, il pagamento dell'assicuratore direttamente al danneggiato non è più compatibile con l'apertura della procedura liquidatoria, sorretta dal principio della par condicio creditorum, sicché indennizzo dovrà essere corrisposto al fallimento, al quale il danneggiato dovrà presentare domanda di ammissione al passivo, cfr. cass. n.
11228/2000 – l'obbligazione di cui al citato articolo 9 bis, che fonda un diritto di credito per il solo danneggiato. avrebbe tuttavia potuto essere fatta valere esclusivamente dal danneggiato, al quale avrebbe dovuto essere liquidato l'intero danno, salvo l'obbligo dell'assicurato di rimborsare alla compagnia assicurativa le somme che dovevano rimanere a suo carico a titolo di franchigia;
- nel caso di specie, tuttavia, visto il fallimento dell'assicurato e l'impossibilità, pertanto, di eseguire il pagamento nelle mani del terzo danneggiato, deve affermarsi l'inoperatività della citata condizione contrattuale, in base alla quale non è possibile ritenere la sussistenza di un diritto non già del terzo danneggiato ma dello stesso assicurato al pagamento di importi non dovuti in base alle condizioni di polizza, a fronte della previsione contrattuale della franchigia;
”.
Deduce l'appellante che “diversamente da quanto affermato dal Tribunale, la clausola
(contenuta nel contratto concluso tra l'assicurato – ossia la casa di cura poi Parte_1
dichiarata fallita – e la compagnia assicuratrice) certamente non avrebbe potuto essere fatta valere direttamente (ovvero, per utilizzare i termini del provvedimento impugnato, “esclusivamente”) dal danneggiato.
Ciò in quanto il danneggiato è soggetto terzo ed estraneo rispetto al contratto di assicurazione
(concluso, s'è detto, tra il soggetto assicurato – nella specie, la casa di cura Parte_1
poi fallita – e la compagnia assicuratrice), sicché, in applicazione dei principi generali e, più precisamente, ai sensi dell'art. 1372 c.c., le previsioni contrattuali hanno forza di legge esclusivamente tra le parti, mentre non producono effetto nei confronti dei terzi”.
Osserva ulteriormente l'appellante che “sin dalla stipula del contratto di assicurazione è venuta ad esistenza una situazione giuridica soggettiva (diritto di credito) in capo all'assicurato (ossia,
, suscettibile di 'spossessamento' in favore della Curatela (e, per essa, della Parte_1 massa dei creditori) nel caso in cui venga dichiarato successivamente il fallimento dell'assicurato.
In particolare, poiché, com'è noto, lo 'spossessamento' colpisce tutto il patrimonio del debitore – comprese le entità prive di valore economico immediato – , il diritto di credito relativo all'indennizzo assicurativo deve essere acquisito all'attivo del fallimento dell'assicurato, in ipotesi, anche indipendentemente dall'esistenza di una richiesta del danneggiato nei confronti dell'assicurato danneggiante o dall'accertamento del relativo obbligo, in quanto tale circostanza incide solo sulla liquidità ed esigibilità del credito, ma non sulla sua esistenza (con riferimento alla fattispecie in esame, la richiesta del danneggiato era già stata formalizzata prima della dichiarazione di fallimento e il danno è stato successivamente liquidato e ammesso al passivo del , come esposto e Parte_1 documentato in atti)”.
Il motivo è infondato.
L'art. 9 bis, 2° comma, del contratto di assicurazione concluso tra la casa di cura e la compagnia assicuratrice prevede che: “in caso di sinistro indennizzabile a termini delle condizioni di polizza, la
Società provvederà all'integrale liquidazione del danno a favore dell'avente diritto recuperando poi successivamente con scadenze trimestrali le somme a carico dell'Azienda a titolo della suddetta franchigia. L'Assicurato dovrà rimborsare gli importi anticipati dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta”.
Dunque, tale clausola prevede il diritto del terzo danneggiato (avente diritto) di ottenere il pagamento dell'intero danno salva poi la possibilità dell'assicurazione di rivalersi sull'assicurata.
In altri termini non vi è il diritto di quest'ultima di avere direttamente il pagamento della franchigia che non è un credito bensì un debito nei confronti dell'assicuratore che dovrebbe, tra l'altro, essere restituito nel termine di trenta giorni incompatibile evidentemente con le procedure fallimentari.
Quindi tale pagamento potrebbe essere effettuato solo a favore del danneggiato ma non dell'assicurato che non avrebbe alcun diritto ad ottenere tali somme.
§ 7.2. — Il secondo motivo d'appello è rubricato: “ERRONEITÀ DELL'ORDINANZA
IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA STATUITO CHE L'INDENNIZZO DOVUTO IN
FAVORE DEL FALLIMENTO VADA CALCOLATO AL NETTO DELLA FRANCHIGIA”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “- la domanda può essere pertanto accolta, ma l'indennizzo è dovuto nei limiti dell'importo risarcitorio accertato giudizialmente, oltre spese legali del giudizio per il risarcimento dei danni, spese poste a carico dell'assicurato soccombente, e ciò ex art. 1917 comma 1 cc,, previa sottrazione della franchigia (per euro 200.000,00), e così per euro 29.614,01 (euro 210.738,21 + euro 18.875,81 – euro 200.000,00), oltre interessi legali dalla costituzione in mora (7.2.2019, cfr. doc. 7 all. al ricorso)”.
Deduce l'appellante che tale statuizione sarebbe “in violazione dei principi cardine delle procedure concorsuali e lesiva della par condicio creditorum” in quanto “nell'ambito del rapporto inter partes, in virtù delle espresse previsioni contrattuali, la Compagnia si è resa inadempiente in relazione a una specifica obbligazione nascente dal contratto (pagamento diretto in favore del terzo danneggiato, con integrale liquidazione del danno, inclusa la franchigia), ciò che configura un diritto
(di credito, scaduto, certo, liquido ed esigibile) dell'assicurata a vedere Parte_1
anticipate le somme, in favore dei terzi danneggiati e, per essi, ora, del , divenuto titolare Parte_1 della situazione giuridica soggettiva facente capo al fallito (a seguito dello 'spossessamento') e ora unico soggetto legittimato alla liquidazione del patrimonio del debitore, in funzione del soddisfacimento delle ragioni dei creditori, nel rispetto della par condicio”.
Dunque, prosegue l'appellante “il calcolo matematico, con la pretesa 'sottrazione' della franchigia dall'importo complessivo dell'indennizzo dovuto, a copertura integrale del danno risarcibile, operato dal Tribunale ai fini della determinazione delle somme da corrispondere in favore del , è errato in punto di diritto, in quanto lesivo della par condicio creditorum, Parte_1 posto che, in concreto, configurerebbe una illegittima compensazione, nell'insussistenza dei presupposti ex art. 56 l. fall., poiché effettuata tra un diritto di credito (scaduto, liquido, certo ed esigibile) della casa di cura ora fallita, e un (preteso) debito di quest'ultima, di natura restitutoria, allo stato non ancora sorto e comunque certamente inesigibile, in assenza del pagamento delle somme dovute a titolo di anticipazione”.
Il motivo è infondato per le ragioni espresse nel punto che precede.
Il solo danneggiato ha diritto all'intero ristoro del danno.
La franchigia non è un credito dell'assicurato destinato ad essere ripartito secondo le regole della par condicio creditorum bensì un debito della stessa destinato ad essere rimborsato all'assicurazione nel termine di trenta giorni.
Deve osservarsi al riguardo che la clausola di cui all'art. 09 Bis del contratto è denominata
“Gestione delle Franchigie” ed è evidentemente diretta ad una più sollecita liquidazione del danno in favore del danneggiato che otterrà immediatamente l'intero ristoro salvo poi il diritto dell'assicuratore di ottenere la restituzione della franchigia dall'assicurato.
È evidente che tale meccanismo perde di significato in caso di mancato pagamento dell'intero indennizzo al terzo danneggiato.
A voler aderire al ragionamento dell'appellante essa avrebbe diritto al pagamento da parte dell'assicuratore di una somma spettante al terzo danneggiato e che, rispetto all'assicurato, non è un credito bensì un debito.
§ 8. — Restano assorbite le ulteriori questioni riproposte dall'appellata.
§ 9. — In conclusione, l'appello deve essere respinto
§ 10. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia 147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001 ad € 260.000, tabella 12, 5° scaglione, compensi minimi attesa la semplicità della controversia, escluso compenso della fase istruttoria/trattazione non espletata) nel seguente modo :
Fase di studio della controversia : € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio : € 956,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.552,00
Compenso tabellare € 4.997,00
§ 11. — L'appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
n. 365/2017 nei confronti di avverso Controparte_3
l'ordinanza definitiva del Tribunale ordinario di Roma, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.
10043/2021, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna il n. 365/2017 a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite che liquida in Controparte_3 Persona_3 complessivi € 4.997,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico del n. 365/2017. Parte_1
Così deciso in Roma il 28 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli