Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3315
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Sentenza 28 maggio 2025

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La Corte di Appello di Roma, presieduta dal Dott. Antonio Perinelli, ha emesso un provvedimento in data 28 maggio 2025, riguardante un appello avverso un'ordinanza del Tribunale di Roma. L'appellante ha richiesto il pagamento integrale di somme dovute a titolo di indennizzo da parte di una compagnia assicurativa, in virtù di una polizza assicurativa, a seguito di un sinistro che ha causato danni a terzi. La questione centrale riguardava l'inadempimento della compagnia assicurativa, che sosteneva di poter sospendere il pagamento a causa del fallimento dell'assicurato, invocando l'art. 1461 c.c. e l'art. 1898 c.c. L'appellato, al contrario, sosteneva che il diritto al pagamento fosse inalienabile e dovesse essere corrisposto al danneggiato, nonostante il fallimento.

La Corte ha rigettato l'appello, affermando che la clausola contrattuale sulla gestione delle franchigie non conferiva all'assicurato un diritto di credito diretto, bensì un debito verso l'assicuratore. Ha sottolineato che, in caso di fallimento, il pagamento doveva avvenire a favore della massa fallimentare, rispettando il principio della par condicio creditorum. Inoltre, ha chiarito che la franchigia non poteva essere sottratta dall'importo dovuto al danneggiato, in quanto non costituiva un credito dell'assicurato, ma un debito da rimborsare all'assicuratore. La Corte ha quindi confermato la decisione di primo grado, condannando l'appellante al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3315
    Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
    Numero : 3315
    Data del deposito : 28 maggio 2025

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