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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/12/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 2216/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di PRATO in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato ex art 281 sexies III co c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2216/2023, promossa da:
, e con l'avv. GRACIS Parte_1 Parte_2 Parte_3
ALESSANDRO; ATTORI contro e , con l'avv. LASTRUCCI CP_1 Controparte_2 MARCELLO;
e , con l'avv. LENZI CATERINA CP_3 CP_4 CONVENUTI e
, con l'avv. TARTAGLI ROBERTO;
Controparte_5 TERZO CHIAMATO da - CP_3 [...]
, con l'avv. ANDREINI PAOLA;
CP_6
, con l'avv. Federico Galletti e l'avv. Lamberto Galletti Controparte_7 TERZI CHIAMATI da Controparte_8 Conclusioni Per le parti attrici: Nel merito: accertato e dichiarato che l'infortunio mortale occorso a il 21.06.2021 è collegato CP_9 causalmente alla responsabilità, esclusiva ovvero concorrente, di e CP_1 Controparte_2
, da un lato, e di e , dall'altro - i primi quali committenti dei
[...] CP_3 CP_4 lavori di giardinaggio affidati allo stesso, per culpa in eligendo e per violazione della normativa dettata dal d.lgs. n. 81/2008 a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore e, i secondi, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2051 c.c., in qualità di proprietari e custodi del muro di confine da cui cadde il lavoratore e dello scaleo metallico utilizzato dallo stesso per raggiungerne la sommità - condannare gli stessi, in via solidale, a risarcire , e Parte_1 Parte_2 di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati loro dal decesso del Parte_3 congiunto, nella misura indicata in narrativa o in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. Con la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi del ritardo da liquidarsi dalla data del sinistro ma con applicazione, per la durata del presente giudizio e fino all'avvenuta riparazione, del saggio previsto dall'art. 1284, IV comma, c.c.. Spese di lite integralmente rifuse, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria: ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “vero che e la moglie convivevano, alla data del sinistro, da CP_9 Parte_1
50 anni”; 2) “vero che e erano soliti pranzare la domenica con i figli CP_9 Parte_1 Per
e le loro mogli e i IP , e;
Pt_2 Pt_3 Per_1 Per_3
3) “vero che e avevano contatti telefonici con il padre con frequenza pressochè Pt_2 Pt_3 giornaliera”;
4) “vero che in occasione del ricovero ospedaliero per intervento al cuore del maggio 2021 Parte_1 aveva prestato assistenza continuativa al marito ”;
[...] CP_9
5) “vero che, nella circostanza di cui al capitolo precedente, i figli e e si sono recati Pt_2 Pt_3 in visita al padre ogni giorno”; Per_
6) “vero che si occupava dei IP , e quando i genitori erano al CP_9 Per_1 Per_3 lavoro o quando avevano altri impegni”. Si indica a teste: (C.F. ), residente a [...] C.F._1 n. 30. Per parte convenuta CP_10
- nel merito e in tesi: rigettare le domande attoree e la domanda riconvenzionale avanzata dagli altri convenuti Sigg.ri e in quanto (quest'ultima anche perché CP_3 CP_4 inammissibile) comunque infondate in fatto ed in diritto, in virtù delle causali esposte in atti di causa, nonché tutte le eccezioni di inoperatività (salvo quelle afferenti l'assenza di responsabilità dei convenuti e delle polizze assicurative de quibus CP_1 Controparte_2 sollevate dalle Compagnie e , per le causali pure esposte in CP_6 Controparte_11 atti di causa;
- nel merito ed in via subordinata : nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale e/o parziale, della domanda attorea e/o della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti Sigg.ri e accertare e dichiarare le Compagnie terze chiamate e CP_3 CP_4 CP_6 [...]
, Controparte_11 in tesi, in solido tra loro, o, in via subordinata, ciascuna per quanto di propria competenza, tenute a garantire, tenere indenne o, comunque, manlevare i comparenti da ogni denegata conseguenza patrimoniale scaturente a loro carico dalla emananda sentenza, giuste polizze assicurative di cui in narrativa e, pertanto condannare le medesime a corrispondere direttamente tutte le somme che risultassero, in via denegata, dovute agli attori e/o agli altri convenuti per il caso di accoglimento totale e/o parziale delle relative domande;
Con vittoria in ogni caso di competenze e spese del presente giudizio ai sensi del DM 147/2022 e/o del diverso criterio esistente al momento della emananda sentenza. Pur apparendo la presente causa già correttamente istruita e matura per la decisione, si insiste
in via istruttoria nell'utilizzabilità dei documenti fin qui prodotti, nonché – in via meramente cautelativa - nell'ammissione delle prove per testi articolate nella memoria ex art. 171-ter c.p.c. n. 2, con i testi ivi indicati. Si insiste altresì, senza voler invertire l'onere della prova e sempre in via meramente cautelativa, per l'ammissione della CTU medico legale per l'accertamento delle circostanze indicate nella ridetta memoria ex art. 171-ter c.p.c n. 2, nonché nell'emissione degli ordini di esibizione (istanza formulata anche da ), uno a carico dell' e/o dell'Ospedale Santo Controparte_5 Controparte_12 Stefano di Prato e l'altro a carico degli attori, dei documenti già indicati nella memoria ex art. 171- ter c.p.c. n.
2. Si reitera l'opposizione all'ammissione delle prove per testi capitolate dagli attori, per le ragioni già indicate nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. e comunque perché tali capitoli sono generici ed irrilevanti ai fini del decidere. Ci si oppone altresì all'ammissione dei capitoli di interrogatorio formale articolati dagli attori da 1 a 6, perché generici e non idonei a provocare la confessione dei convenuti. Peraltro, tutte le circostanze di cui ai capitoli ex adverso articolati sono state contestate ab origine dai Sigg.ri e di talché il loro esame appare del tutto inutile. CP_1 CP_2 Quanto alle prove richieste dagli altri convenuti Sigg.ri e essendo già agli atti il CP_3 CP_4 fascicolo completo del procedimento penale n. 2689/2021 RGNR già incardinato a carico del Sig. e poi archiviato, non si comprendono le ragioni sottese alla richiesta avanzata da detta CP_1 parte processuale tesa all'autorizzazione dell'acquisizione delle risultanze istruttorie contenute nel ridetto fascicolo penale, opponendoci a tale istanza. Quanto alle prove per testi sui tre capitoli articolati da detta parte processuale, il primo e il terzo (ancorché non numerati) sono totalmente ininfluenti ai fini del decidere e ci si oppone alla loro ammissione; il secondo appare già documentalmente provato (vedasi fascicolo penale doc. 6 pag. 7- 8, carte 5 e 6) ed ininfluente ai fini del decidere e ci si oppone anche all'ammissione dello stesso. Parte Convenuta : CP_13 voglia il Giudice adito respingere la domanda proposta nei confronti dei Signori e in CP_3 CP_4 quanto infondata per tutti i motivi esposti nei precedenti9 atti in quanto nessuna responsabilità può far loro capo. In ipotesi e qualora il Giudice dovesse ritenere una responsabilità anche parziale degli esponenti, in accoglimento della domanda riconvenzionale che si propone, condanni i Signori e CP_1
a tenerli indenni, in toto o nella misura che sarà ritenuta, da ogni e Controparte_2 qualsiasi somma di un eventuale risarcimento e/o spesa a favore degli attori dovesse essere concessa. Con vittoria di compensi e spese, oltre rimborso forfettario 15% CPA ed Iva. In via istruttoria si insiste nell'opposizione all'ammissione delle prove richieste dagli attori in quanto ininfluenti. Per parte Terza chiamata : Controparte_5 In via preliminare: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse do-mande degli attori, ancorché parziali, in quanto venga accertata una qua-lunque responsabilità riferibile ai convenuti assicurati e ne venga conse-guentemente determinato il danno, nella denegata ipotesi in cui venga condannata la terza chiamata in causa a rilevare in-denne i Sig.ri Controparte_5 e , contenere nei limiti del giusto, del dovuto e del rigorosamente CP_3 CP_4 provato detto risarcimento nel pe-rimetro contrattuale di cui alla polizza, nei limiti del massimale di € 1.500.000,00 per il medesimo unico sinistro (cfr. doc. 2), con vittoria ovvero compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle occorrende di CTU e CTP, compensi di lite oltre IVA e CPA come per legge;
- accertare e, per l'effetto dichiarare, ai sensi dell'art. 34 CGA (cfr. doc. 2), nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverse domande attoree, la carenza di copertura assicurativa e/o inoperatività delle garanzie di poliz-za in ordine alle spese relative a legali e tecnici che non siano designati dalla Compagnia. Nel merito: - in via principale, - accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la carenza di legittimazione passiva dei convenuti e e, per l'effetto, ri-gettare la CP_3 CP_4 domanda di parte attrice rivolta nei confronti degli stessi, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata per tutti i motivi dedotti in atti e in corso di causa, con conseguente condanna al pagamento delle competenze di causa e spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di CTU e CTP;
- rigettare le domande proposte dagli attori in quanto infondate, in fatto e in diritto, e comunque non provate, per tutti i motivi dedotti in comparsa e deducendi in corso di causa, con vittoria di spese e competenze di causa;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accogli-mento, ancorché parziale, delle domande attoree, in quanto venga accer tata una qualunque responsabilità riferibile agli Assicurati e ne venga de-terminato il danno e conseguentemente condannata la terza chiamata in causa a rilevare indenne i Sig.ri , accertare Controparte_5 CP_3 Parte_4 l'esclusivo e/o prevalente concorso colposo del Sig. nella verificazione del presente CP_9 evento mortale ex art.1227 c.c. nonché l'esclusiva e/o la prevalente e/o concorrente responsabilità dei Sig.ri e quali committenti delle operazioni di CP_1 Controparte_2 giardinaggio nonché comproprietari del muro di confine e, per l'effetto, ridurre le domande proposte in proporzione all'entità della colpa eventualmente accertata a carico di ciascun soggetto, contenendo il risarcimento del danno eventualmente spettante a favore degli attori nei limiti del giusto, del dovuto e del rigorosamente provato, nel rispetto delle condizioni di polizza, entro i limiti di cui al massimale di € 1.500.000,00, con franchigie ed esclusioni ivi previste e senza alcun vincolo di solidarie-tà, con vittoria, ovvero con compensazione tra le parti, di spese e competenze di causa, ivi comprese quelle occorrende di C.T.U. e C.T.P., con ac-certamento del diritto di regresso di nei confronti di tutti i soggetti ritenuti eventualmente responsabili, al fine di Controparte_5 essere tenuta indenne e/o ottenere il rimborso e/o il recupero di qualunque importo e/ o spesa dovesse derivare in conseguenza dell'evento per cui è causa. In via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi di remissione della causa sul ruolo, - Si insiste nella richiesta di disporre ordine di esibizione, CP_1 ai sensi dell'art. 210 c.p.c., nei confronti degli attori nonché dell' e/o CP_12 dell'Ospedale Santo Stefano di Prato, della documentazione clinica relativa al ricovero del Sig.
[...] per l'infarto miocardico del 18.05.2021; - ci si oppone all'ammissione della prova CP_14 testimoniale degli attori in quanto i capi-toli formulati risultano assolutamente generici ed irrilevanti oltre che valutativi e suggestivi. Parte terza chiamata CP_6
-respingere la domanda di manleva proposta dai Sigg.ri e CP_1 Controparte_2
nei confronti di ,
[...] CP_6
- in tesi, perché inoperativa la garanzia assicurativa, con vittoria di spese e compensi professionali oltre 15,00% rimborso spese generali, C.A.P. 4% e I.V.A. 22% come per legge;
- in ipotesi, respingerla ugualmente perché infondata in fatto ed in diritto la domanda principale formulata dagli attori , e nei confronti dei Sigg.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3
e sempre con vittoria di spese e compensi professionali CP_1 Controparte_2 oltre 15,00% rimborso spese generali, C.A.P. 4% e I.V.A. 22% come per legge;
- respingere altresì la domanda di manleva dei Sigg.ri e CP_1 Controparte_2 nei confronti di per la domanda formulata nei loro confronti dai convenuti CP_6 CP_3
e in tesi perché inoperativa la garanzia assicurativa;
in ipotesi, perché la
[...] CP_4 domanda dei Sigg.ri e nei confronti dei Sigg.ri e CP_3 CP_4 CP_1 [...]
è infondata in fatto ed in diritto, sempre vinte le spese;
Controparte_2
-in ulteriore denegata ipotesi, qualora fosse accertata l'operatività della garanzia assicurativa e la responsabilità dei Sigg.ri e , in concorso con quella dei CP_1 Controparte_2
Sigg.ri e e/o in concorso con quella del defunto , CP_3 CP_4 CP_9 accertare e graduare le singole responsabilità e, in caso di condanna in solido, accogliere la domanda avanzata nei confronti dei Sigg.ri e nei limiti CP_1 Controparte_2 della quota di loro responsabilità che sarà accertata e conseguentemente accogliere la domanda di manleva nei confronti di nei limiti delle condizioni di polizza, del massimale e in CP_6 proporzione all'indennizzo contrattualmente dovuto da con vittoria di Controparte_11 spese e compensi professionali oltre 15,00% rimborso spese generali, C.A.P. 4% e I.V.A. 22% come per legge;
- in subordine, in ulteriore denegata ipotesi, qualora fosse accertata l'operatività della garanzia e la responsabilità esclusiva dei Sigg.ri e , Voglia accogliere CP_1 Controparte_2 la domanda di manleva proposta dai Sigg.ri e nei CP_1 Controparte_2 confronti di nei limiti delle condizioni di polizza, del massimale e in proporzione CP_6 all'indennizzo contrattualmente dovuto da con vittoria di spese e Controparte_11 compensi professionali oltre 15,00% rimborso spese generali, C.A.P. 4% e I.V.A. 22% come per legge. In via istruttoria si insiste nella richiesta di esibizione della documentazione clinica relativa al ricovero del Sig. a seguito dell'infarto miocardico e alla terapia conseguita e si insiste CP_9 nelle opposizioni alle istanze istruttorie formulate dagli attori per i motivi dedotti nella memoria n. 3 ex art. 171 c.p.c.”. Parte terza chiamata Controparte_7 In tesi: respingere le domande cosi' come proposte nei confronti in quanto Controparte_15 infondate in fatto e diritto e, comunque perche' non provate, con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alla domanda di manleva svolta, con il favore delle spese di lite;
In denegata ipotesi: laddove dovesse essere accertata e dichiarata la sussistenza di copertura assicurativa e,dunque, accolta anche solo parzialmente ladomanda proposta dai convenuti
[...]
ritenere e dichiarare tenuta nei limiti di quanto Controparte_16 Controparte_11 previsto dal contratto assicurativo inter partes, nei limiti delle somme garantite, con gli scoperti e le franchigie contrattuali, ma anche in quota parte rispetto alle obbligazioni eventualmente assunte da , con compensazione delle spese di lite. CP_6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Premesso che con atto di citazione ritualmente notificato i Signori Parte_1 Pt_2 e quali eredi del Signor , hanno convenuto innanzi l'intestato
[...] Parte_3 CP_9 Tribunale i coniugi e i coniugi , per sentirli condannare al Controparte_17 CP_13 risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del decesso del proprio congiunto avvenuto in data 21/06/2021, Gli attori fondavano le loro domande risarcitorie sull'assunto che il decesso del loro congiunto sarebbe avvenuto, in occasione dei lavori di giardinaggio allo stesso commissionati dai Sigg.ri
[...]
per la caduta dallo stesso subita per essere salito sul muro di confine di proprieta' Controparte_16
con lo scaleo metallico da questi fornito. CP_13
La difesa attorea articolava quindi le richieste risarcitorie in danno dei convenuti assumendo la responsabilità dei Sigg.ri quali datori di lavoro di fatto per non aver dotato il CP_16 CP_9 di idonei dispositivi di protezione oltre che per aver incaricato soggetto non idoneo alla attività richiesta (constando che lo stesso solo pochi giorni prima dell'accaduto aveva subito importante intervento chirurgico di apposizione di stent) ed i Sigg.ri ai sensi e per gli effetti CP_18 dell'art. 2051 cc per non aver adeguatamente vigilato La difesa attorea provvedeva poi a quantificare i danni patiti dai propri assistiti Si costituivano in giudizio tutte le parti convenute. In particolare la difesa dei Sigg.ri contestava la domanda avanzata in proprio danno Parte_5 stigmatizzando il difetto di alcun profilo di responsabilità a loro ascrivibile per il fatto occorso , chiedendo, comunque, al contempo la autorizzazione a chiamare in causa le proprie compagnie assicurative (id est e la ) onde essere eventualmente manlevati in CP_6 Controparte_7 caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree Nella comparsa la difesa dei Sigg.ri contestava gli assunti defensionali degli attori CP_16 sottolineando come il Sig. eseguisse in totale autonomia le opere di giardinaggio senza la CP_9 previsione di alcun corrispettivo e senza vincoli di orario non potendosi quindi configurare alcuna posizione di garanzia in capo agli stessi. Evidenziavano, quindi, come nulla potesse essere loro imputato per i fatti occorsi giusta la totale autonomia del determinarsi del CP_9 Sugli specifici fatti di causa sottolineava come la scelta di utilizzare una scala e soprattutto di recarsi nel resede dei vicini fosse stata assunta autonomamente dal Sig. che, al contrario avrebbe CP_9 ben potuto provvedere al taglio delle siepi dal terreno di loro proprietà; Inoltre sottolineavano come la situazione di salute del (che era da considerarsi causa effettiva CP_9 del decesso dello stesso giusta la riferibilità dell'exitus allo shock emorragico determinato dalla assunzione di anti coagulanti) non era conosciuta dai Sigg.ri CP_16 Si dava inoltre valorizzazione assorbente a quanto riportato dal pubblico ministero giusta la ratifica di quanto osservato anche dal Giudice per le indagini preliminari con conseguente archiviazione della procedura apertasi in danno del Sig Veniva infine contestato il quantum della richiesta CP_1 risarcitoria. Nelle conclusioni veniva richiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa delle proprie compagnie assicurative e per essere da queste CP_6 Controparte_7 eventualmente manlevate
Si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta e chiamata in causa del terzo anche i coniugi – che contestavano in toto il contenuto della domanda degli attori eccependo CP_3 CP_4 come i luoghi a loro appartenenti non si ponessero in alcun valido nesso eziologico con il decesso del contestando. Chiedevano il differimento di udienza per la chiamata in causa della Compagnia CP_9 di Assicurazioni ed avanzavano domanda riconvenzionale “trasversale” Controparte_5 nei confronti dei convenuti CP_1 Controparte_2 All'esito dei controlli di cui all'art 171 bis c.p.c il Giudice autorizzava la chiamata in causa delle compagnie assicurative
Si costituiva in giudizio la società , /quale compagnia assicurativa dei sigg.r Controparte_5
) con atto nel quale si associava, nel merito, alle deduzioni difensive dei propri assicurati CP_18 concludendo come riportato in epigrafe Si costituivano in giudizio anche le compagnie assicurative chiamate dalla difesa dei sigg.ri
[...]
Parte_6
In particolare la , con comparsa nella quale preliminarmente contestava la CP_6 l'operatività della polizza azionata dal Sig per tutta una serie di articolati motivi (violazione CP_1 dell'obbligo ex art 1910 c.c. difetto di integrarsi dei presupposti per la garanzia assicurativa) contestava comunque, nel merito an e quantum delle domande attoree
Si costituiva in giudizio anche la , con comparsa nella quale aderiva Controparte_7 totalmente alle contestazioni sull'an e sul quantum della domanda per come già formulate dalla difesa dei propri assistiti al contempo eccependo l'inoperatività della polizza azionata oltre ad eccepire, in via subordinata, come l'eventuale risarcimento/indennizzo che fosse stato ritenuto dovuto avrebbe dovuto essere ripartito fra le compagnie, secondo le garanzie prestate ed il grado di eventuale responsabilita' degli assicurati. All'esito della costituzione di tutte le parti in causa, venivano, quindi, depositate dalle medesime le tre memorie ex art. 171-ter cpc e veniva poi sfogato all'udienza di prima comparizione del 10 settembre 2024 l'interrogatorio libero degli attori e dei convenuti Sigg. ri e CP_1 CP_2
All'esito della prima udienza di comparizione il Giudice, ritenuta l'istruttoria della causa non complessa, mutava il rito disponendo il passaggio al rito semplificato
La causa veniva quindi istruita sulla scorta delle allegazioni documentali delle parti e l'assunzione dell'interrogatorio formale dei Signori e CP_1 Controparte_2 Alla successiva udienza il Giudice formulava, proposta di conciliazione della procedura ex art 185 bis cpc nei seguenti termini << chiusura della lite con compensazione integrale delle spese e competenze di procedura >>, rinviando la procedura per la verifica della eventuale accettazione della ipotesi transattiva. Ad eccezione della difesa degli attori tutte le altre parti costituite dichiaravano di accettare la proposta transattiva formulata dal Giudice Il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione della procedura ex art. 281 sexies c.p.c. alla data del 4.11.2025, ove la causa veniva trattenuta in decisione con riserva del deposito della sentenza ai sensi dell'art 281 sexies II co c.p.c.. Le domande avanzate dalla difesa degli attori devono essere vagliate avuto riguardo alle diverse posizioni dei convenuti SULLA POSIZIONE DEI SIGG.RI IA MU . SULLA NATURA DEL RAPPORTO INTERCORSO TRA I CONVENUTI D CP_16 IL SIG CP_9 La lettura delle evidenze documentali versate in atti consente di enucleare le caratteristiche del rapporto intercorso tra i Sigg.ri ed il Sig nei seguenti termini: CP_16 CP_9 1) Totale autonomia delle attività prestate dal CP_9 Invero le allegazioni documentali evidenziano come il rapporto tra i convenuti ed il CP_16 si ponesse in senso totalmente eccentrico rispetto a quanto caratterizzante un rapporto CP_9 di subordinazione Risulta infatti che il fosse completamente libero nella determinazione dei tempi e del CP_9 contenuto delle attività prestate nel giardino dei convenuti: si consideri quanto dimostrato dal tenore dei messaggi scambiati tra le parti tramite whatsup dai quali si evince inoppugnabilmente il totale difetto di alcun elemento autoritativo nel contegno del Sig sia quanto alla presenza del CP_1 presso il giardino sia quanto alle attività da prestarsi nel giardino stesso (cfr contenuto CP_9 messaggi whatsup doc 14 prodotto in atti dalla difesa degli attori) Invero in senso totalmente congruente depone anche il documento riassuntivo delle chiamate intercorse tra il ed il (cfr doc 15 prodotto dalla difesa degli attori) ove si ravvisa come CP_1 CP_9 le stesse siano caratterizzate da una durata che raramente supera il minuto (con unica durata massima di 2 minuti e 27 secondi) e quindi inidonee a fondare la prova – anche solo presuntiva- di un contenuto delle stesse caratterizzato della possibile ingerenza e etero direzione del nelle attività del CP_1 CP_9 2) Difetto della previsione di un compenso in denaro per le attività prestate dal CP_9
Anche tale elemento deve ritenersi inoppugnabilmente dimostrato in virtù del contenuto delle dichiarazioni rese dalle medesime parti attrici in sede di SIT <<div>(ndr: suo marito) si trovava presso la famiglia ? R = Ieri sera mio marito mi ha detto che voleva andare CP_1 dal Sig. al quale penso che gestisse l'orto e a fronte di questo a volte portava a casa delle CP_1 verdure. D= Da quanto tempo praticava la famiglia e si occupava di questo orto ? R= Credo da circa 2 anni con una frequenza di 1 o 2 volte la settimana quando aveva tempo perché si occupava dei IP. D= Sa se a fronte di questo impegno veniva pagato ? R= Mio marito ci andava per amicizia in quanto con il Sig. avevano una pregressa conoscenza per i lavori tessili CP_1 effettuati. Tempo fa si erano ritrovati in Prato ed avevano deciso di darsi un reciproco aiuto nella conduzione dell'orto. A fronte di ciò non percepiva soldi ma solo verdure che ogni tanto prendeva e qualche regalo per le ricorrenze festive ma non soldi. 3) Mansioni del CP_9
Dalle dichiarazioni rilasciate dalle medesime parti attrici nella immediatezza dei fatti – e per questo connotate da peculiarissimo valore istruttorio - risulta, quindi, che
• il si recasse presso il giardino dei sigg.ri per l'effettuazione di attività di cura CP_9 CP_16 del verde e di piccole operazioni di manutenzione
• il era nella totale libertà di scelta dei momenti in cui recarsi presso l'immobile dei Sigg.ri CP_9
CP_16
• il rapporto intercorso tra le parti si caratterizzava dalla circostanza che la collaborazione tra le parti non era inserita in alcun esoscheletro predeterminato ma si sviluppava secondo una mutua conduzione del giardino senza alcun passaggio di denaro ma solo a fronte della dazione al di alcuni
CP_9 prodotti dell'orto Un rapporto la cui riconduzione a figure di collaborazioni lavorativamente significative ha eco labilissima in quanto, si ribadisce, caratterizzato dalla assoluta autonomia del nel
CP_9 decidere il se il quando ed il contenuto delle proprie prestazioni CULPA IN ELIGENDO Quanto all'asserito integrarsi della culpa in eligendo nella scelta del per l'espletamento di tali
CP_9 tipo di attività vale notare che le attività prestate dal in piena autonomia non risultavano essere
CP_9 caratterizzate da elementi di pericolosità tali da rendere incauta la scelta del per
CP_9 l'effettuazione delle stesse avuto riguardo alla circostanza
• che il aveva comunque acquisito una seppur minima esperienza nei lavori agricoli giusta CP_9 l'evidenza della effettuazione di alcune giornate lavorative nel settore agricolo sia nel 2012 che nel 2013 (cfr doc 12 di parte attrice rapporto di infortunio) con ciò avendosi aspettativa che lo stesso fosse nella possibilità di effettuare la cura condivisa di un orto nel giardino dei convenuti
• il seppure avesse da poco tempo subito un importante intervento chirurgico non mostrava di CP_9 essere in uno stato di salute debilitato. Tale circostanza risulta inoppugnabilmente dimostrata sia dalle dichiarazioni rese dalle stesse parti attrici: “ La sigra ci informa che in data Parte_1 18.05.2021il marito ha avuto un infarto per cui gli sono stati praticati interventi chirurgici per la posa di tre STENT ed è stato dimesso dall'ospedale in data 25.05.2021da quella data comunque preciso che stava bene” sia dalla specifica rassicurazione offerta dal al Piani nei messaggi CP_9 whatsup depositati in atti Questa la contestualizzazione si ritiene che la posizione dei convenuti Siggri non Parte_6 possa essere ricondotta entro gli stigmi della responsabilità datoriale neanche avuto riguardo alla possibilità di ricostruire il rapporto de quo entro l'alveo della committenza di contratto d'opera. Si consideri infatti quanto appresso Deve ritenersi inoppugnabile come non possano essere automaticamente sovrapposti gli obblighi di garanzia del datore di lavoro nei riguardi del lavoratore subordinato rispetto a quelli gravanti sul committente rispetto al prestatore d'opera, specie – si ribadisce - nell'ambito di un rapporto del tutto peculiare come quello intercorso tra i convenuti ed il CP_9 Invero la Suprema Corte, consapevole degli oneri ed obblighi stabiliti dal è intervenuta CP_19 per distinguere la posizione del committente privato non professionale rispetto alla posizione del committente professionale in particolare precisandosi – quanto al primo – che per questo non si pretende che abbia lo stesso patrimonio conoscitivo, in tema di sicurezza sul lavoro, delle figure professionali e rispetto al quale non vi sono obblighi di specifica formazione in materia anti infortunistica In questa prospettiva, per fondare la responsabilità del committente, non si può prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative del prestatore d'opera stesso, considerando la specificità dei lavori da eseguire;
l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di prestazione d' opera;
la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo onde stabilire quali fossero gli obblighi e i poteri/doveri di vigilanza concretamente esigibili in materia prevenzionistica sui committenti Una operazione ricostruttiva che, quindi, non può prescindere dalle specifiche contingenze sia del rapporto intercorso tra le parti che delle caratteristiche proprie di ciascuna di esse Questa la contestualizzazione appare evidente come la prima delle questioni da affrontare sia quella inerente il vaglio di quale sia stata la concreta misura della ingerenza dei committenti nella determinazione della prestazione del CP_9
Sul punto vale rilevare come l'ermeneutica giurisprudenziale abbia fornito i contorni dell'ingerenza rilevante ai fini della responsabilità del committente affermando che non si identifica con qualsiasi atto o comportamento posto in essere da quest'ultimo, ma deve consistere in un'attività di concreta interferenza sul lavoro altrui tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire comunque con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull'esecuzione degli stessi. Nella fattispecie in esame non si rinviene alcuna evidenza che deponga nel senso della dimostrazione di una posizione impositiva dei committenti né sul prius ne sulle modalità della attività di manutenzione del giardino né, in particolare, sulla precisa attività di potatura delle siepi Si ricorda che la difesa degli attori assume la responsabilità dei convenuti sulla scorta CP_16 dell'avere commissionato al l'effettuazione della attività di potatura delle siepi in quanto CP_9 attività ritenuta intrinsecamente pericolosa ed effettuata senza che al fossero stati resi CP_9 disponibili dispositivi di protezione individuale e comunque attività affidata ad un soggetto di salute cagionevole e quindi incautamente scelto. La considerazione delle evidenze istruttorie non soccorre, però , alla dimostrazione della fondatezza della ricostruzione attorea L'unico elemento evincibile dagli atti è semplicemente la circostanza che la sig.ra fosse CP_2 consapevole che il volesse sfoltire le siepi e che per tale attività avrebbe dovuto recarsi nel CP_9 giardino dei vicini In questo senso depongono le dichiarazioni rese dalla medesima ella immediatezza dei fatti CP_2 In senso totalmente congruente le dichiarazioni rese dalla sig.ra e dal Sig CP_4 CP_3
Tale consapevolezza della Sig.ra non riverbera però in termini di dimostrazione CP_2 dell'insorgere di una imposizione al della effettuazione di tale operazione né nella
CP_9 dimostrazione di una ingerenza della stessa nel determinare le modalità di tale attività Si ribadisce infatti come la documentazione versata in atti deponga per la totale libertà del
CP_9 nel determinare cosa fare e come farlo (si veda il contenuto dei messaggi whatsup versati in atti ove mai viene richiesto dal Piani al il compimento di alcuna specifica attività e le comunicazioni
CP_9 risultano improntate alla sola acquisizione della possibilità di accesso al giardino ) Si consideri quanto emerso rispetto agli ulteriori criteri enucleati dalla giurisprudenza onde verificare se ed in che termini possa configurarsi una responsabilità in capo al committente Quanto alle capacità organizzative del prestatore d'opera Si ribadisce quanto già sopra sottolineato sulla natura di scarsa complessità delle prestazioni affidate e svolte dal il quale risulta, peraltro, aver avuto a disposizione per la operazione di
CP_9 taglio/potatura delle siepi uno specifico strumento (id est tosasiepi telescopico) che rendeva preconizzabile - per il committente - che il avrebbe potuto effettuare le attività di sfoltimento
CP_9 della siepe direttamente da terra senza necessità di posizionarsi su un muro e/o su una scala Tale notazione riverbera direttamente sull'ulteriore requisito della percepibilità da parte del committente della possibile situazione di pericolo Invero la circostanza che la sig.ra non abbia dato alcun specifico ordine su come CP_2 effettuare la potatura delle siepi in uno con la assenza della visione diretta delle attività poste in essere dal nel giardino dei propri vicini elude la possibilità che la stessa potesse
CP_9 essere nella concreta possibilità di percepire l'eventuale pericolosità delle azioni del il
CP_9 quale, si ricorda, era uso decidere in totale autonomia le modalità di esecuzione delle proprie attività. Né può dirsi che l'attività di sfoltimento della siepe – per le caratteristiche proprie dei luoghi di causa
– dovesse necessariamente implicare - se effettuata dal giardino dei convenuti – la CP_18 effettuazione della stessa dal muro di confine: infatti in ragione delle contingenze concrete dei luoghi e della statura del questi avrebbe potuto effettuare lo sfoltimento della siepe anche in difetto CP_9 dell'utilizzo dello scaleo e/o del posizionamento sul muro di confine (basti considerare come il Sig fosse di altezza di mt 1,72 ed avendo a disposizione un dispositivo – decespugliatore CP_9 telescopico di estensione di mt 2,10 - ipotizzando anche solo una estensione delle braccia di alcune decine di centimetri avrebbe potuto arrivare alla parte apicale della siepe che risulta essere stata nella parte più alta di mt 4,30 ( cfr misurazioni pag 247 fascicolo penale ) anche senza dover salire sulla scala e/o sul muro Queste le contingenze fattuali dell'accaduto si ritiene che, nella fattispecie in esame il rischio ed il sinistro concretizzatosi sia da ricondursi a rischio specifico di auto protezione gravante sul lavoratore senza assunzione di posizione di garanzia in capo ai committenti in quanto sinistro avvenuto entro lo schema di un rapporto sui generis caratterizzato da significativi elementi di autonomia (assenza di direttive e/o di ordini specifici) nell'ambito di una attività che il lavoratore svolgeva occasionalmente in cambio di un compenso in natura Queste le conclusioni quanto alla posizione della sig.ra risulta di immediata evidenza come CP_2 le stesse valgano - a maggior ragione - per la posizione del sig il quale , al momento del sinistro, CP_1 non era neanche presente in Italia. Conclusioni che trovano peraltro puntuale eco nel decreto di archiviazione emesso dal GIP a seguito di richiesta formulata in tal senso dal PM SULLA ADOMBRATA RESPONSABILITA' DEI SIGGRI IA MU EX ART 2043 CC. Ribadito quanto sopra motivato in punto di difetto di responsabilità dei convenuti CP_16 quanto al difetto dell'integrarsi di una culpa in eligendo ; ed avuto riguardo del difetto di integrarsi di una responsabilità degli stessi risulta evidente che non possa ricondursi il doloroso evento luttuoso ad un illecito degli stessi con ciò difettando uno degli elementi necessari per l'insorgere della responsabilità in parola SULLA POSIZIONE DEI CONVENUTI CP_18 Appare pleonastico sottolineare come la responsabilità invocata dalla difesa degli attori comporti la preliminare dimostrazione della riferibilità eziologica del sinistro alle caratteristiche delle cose in custodia dei Sigg.ri e CP_4 CP_3 Invero in alcuno dei documenti in atti si ricostruisce un rapporto avente franca efficacia eziologica tra le caratteristiche del muro e/o dello scaleo prestato al ed il sinistro che ha causato il CP_9 decesso del Sig CP_9 Invero le uniche circostanze inoppugnabili sono
• Il determinarsi di un traumatismo da caduta (che il rapporto di infortunio ricostruisce per inferenza logica induttiva ad una caduta dalla sommità del muro ma che il medico legale riferisce invece a caduta dalla scala) con esiti non letali
• Il determinarsi dell'exitus del Sig per la rilevantissima perdita ematica patita dal in CP_9 CP_9 ragione della terapia anticoagulante dallo stesso assunta che ha riverberato in shock emorragico e conseguente arresto cardio circolatorio Questi i dati risulta evidente come le cose in custodia (il muro di cinta e/o lo scaleo) non possono configurarsi come res statica dal quale inferire una responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto la dinamica del fatto non è stata provata in relazione ad una insidia delle cose con ciò determinandosi una lacuna probatoria che risulta esiziale ai fini dell'accoglimento delle tesi difensive delle parti attrici Si ricorda infatti come Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento della dimostrazione della riferibilità eziologica di quanto occorso alle cose in custodia (cfr Cass 12760/2024) Non supplendo nel caso di specie nemmeno la possibilità di ricorrere al meccanismo delle presunzioni in quanto la stessa ricostruzione offerta dalla difesa attorea non pone nelle caratteristiche del muro e/o dello scaleo il presupposto eziologico della caduta Questa la tesi risulta, quindi, che la presenza del sul muro e/o sullo scaleo costituisca CP_9 mera occasione del determinarsi del sinistro senza comportare alcun valido riferimento eziologico tra caratteristiche delle cose e sinistro determinatosi Né a conclusioni diverse si sarebbe potuti pervenire anche volendo interpretare estensivamente la causa petendi della domanda attorea in termini di una generica rivendicazione della responsabilità dei convenuti per le caratteristiche di pericolosità insita delle cose in loro custodia Orbene il principio di auto responsabilità che governa il nostro ordinamento avrebbe comunque comportato la declaratoria della insussistenza di alcuna responsabilità in capo ai convenuti avuto riguardo alla circostanza che il – soggetto pienamente in grado di auto determinarsi e nel CP_9 pieno delle possibilità di decidere delle proprie azioni – avrebbe dovuto evitare l'utilizzo della cosa in modo per lui pericoloso con una evidenza, quindi, atta alla riconduzione della ipotesi in esame della eventuale totale assorbenza del contegno del danneggiato nel determinarsi del sinistro Conclusivamente devono quindi rigettarsi le domande avanzate dalla difesa degli attori nei confronti di tutte le parti convenute SULLA RICONVENZIONALE TRASVERSALE E SULLE DOMANDE DI MANLEVA NEI CONFRONTI DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE EVOCATE IN CAUSA Il rigetto delle domande degli attori riassorbe la necessità di provvedersi sia sulla riconvenzionale trasversale azionata dai coniugi nei confronti dei sigg.ri sia sulle CP_18 Parte_6 domande avanzate dai convenuti nei confronti delle rispettive compagnie assicurative chiamate in causa SULLE SPESE DI GIUDIZIO Nella regolamentazione delle spese del giudizio si ritiene di differenziare la posizione degli attori nei confronti dei convenuti e delle compagnie assicurative da questi evocate in garanzia CP_16 rispetto alla posizione degli attori nei confronti dei convenuti e della compagnia CP_20 assicurativa da questi evocata in giudizio In considerazione della variegata e non sempre uniforme giurisprudenza in materia di responsabilità ex art. 2087 c.c. e il disposto dell'articolo 92 c.p.c. quale risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale si ritengono sussistere gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle competenze di lite tra le parti attrici ed i convenuti e le compagnie assicurative da questi CP_20 chiamate in giudizio Diversamente non sussistono motivi per provvedere alla regolamentazione delle competenze quanto alla posizione degli attori e dei convenuti in difformità al principio della soccombenza CP_20 con ciò condannandosi gli attori alla refusione delle competenze di lite dei convenuti CP_20 nonché, in ossequio al principio di causalità, anche della compagnia assicurativa da questi chiamata in giudizio
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta tutte le domane avanzate dalle parti attrici Compensa le competenze di lite tra gli attori ed i convenuti e le compagnie assicurative CP_16
e da questi chiamate in giudizio CP_6 Controparte_7
Condanna gli attori in solido tra loro alla refusione delle competenze di lite dei convenuti sigg.ri
[...] e della compagnia assicurativa da questi chiamata in giudizio che CP_20 Controparte_5 liquida ex d.m. 55/2014 in favore di ciascuna di dette parti in complessivi € 14.598,00 (di cui € 2.304,00 per fase di studio € 1.520,00 per fase introduttiva € 6.767,00 per fase di trattazione € 4.007,00per fase decisionale) oltre rimborso spese generali CAP ed Iva se dovuta Pone a carico degli attori la refusione alle parti convenute degli esborsi di procedura CP_20 nella misura di € 1.686,00 Prato 05.12.2025
Il Giudice
dott. Elena Moretti
Sentenza resa ex art 281 sexies III co cpc
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di PRATO in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato ex art 281 sexies III co c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2216/2023, promossa da:
, e con l'avv. GRACIS Parte_1 Parte_2 Parte_3
ALESSANDRO; ATTORI contro e , con l'avv. LASTRUCCI CP_1 Controparte_2 MARCELLO;
e , con l'avv. LENZI CATERINA CP_3 CP_4 CONVENUTI e
, con l'avv. TARTAGLI ROBERTO;
Controparte_5 TERZO CHIAMATO da - CP_3 [...]
, con l'avv. ANDREINI PAOLA;
CP_6
, con l'avv. Federico Galletti e l'avv. Lamberto Galletti Controparte_7 TERZI CHIAMATI da Controparte_8 Conclusioni Per le parti attrici: Nel merito: accertato e dichiarato che l'infortunio mortale occorso a il 21.06.2021 è collegato CP_9 causalmente alla responsabilità, esclusiva ovvero concorrente, di e CP_1 Controparte_2
, da un lato, e di e , dall'altro - i primi quali committenti dei
[...] CP_3 CP_4 lavori di giardinaggio affidati allo stesso, per culpa in eligendo e per violazione della normativa dettata dal d.lgs. n. 81/2008 a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore e, i secondi, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2051 c.c., in qualità di proprietari e custodi del muro di confine da cui cadde il lavoratore e dello scaleo metallico utilizzato dallo stesso per raggiungerne la sommità - condannare gli stessi, in via solidale, a risarcire , e Parte_1 Parte_2 di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati loro dal decesso del Parte_3 congiunto, nella misura indicata in narrativa o in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. Con la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi del ritardo da liquidarsi dalla data del sinistro ma con applicazione, per la durata del presente giudizio e fino all'avvenuta riparazione, del saggio previsto dall'art. 1284, IV comma, c.c.. Spese di lite integralmente rifuse, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria: ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “vero che e la moglie convivevano, alla data del sinistro, da CP_9 Parte_1
50 anni”; 2) “vero che e erano soliti pranzare la domenica con i figli CP_9 Parte_1 Per
e le loro mogli e i IP , e;
Pt_2 Pt_3 Per_1 Per_3
3) “vero che e avevano contatti telefonici con il padre con frequenza pressochè Pt_2 Pt_3 giornaliera”;
4) “vero che in occasione del ricovero ospedaliero per intervento al cuore del maggio 2021 Parte_1 aveva prestato assistenza continuativa al marito ”;
[...] CP_9
5) “vero che, nella circostanza di cui al capitolo precedente, i figli e e si sono recati Pt_2 Pt_3 in visita al padre ogni giorno”; Per_
6) “vero che si occupava dei IP , e quando i genitori erano al CP_9 Per_1 Per_3 lavoro o quando avevano altri impegni”. Si indica a teste: (C.F. ), residente a [...] C.F._1 n. 30. Per parte convenuta CP_10
- nel merito e in tesi: rigettare le domande attoree e la domanda riconvenzionale avanzata dagli altri convenuti Sigg.ri e in quanto (quest'ultima anche perché CP_3 CP_4 inammissibile) comunque infondate in fatto ed in diritto, in virtù delle causali esposte in atti di causa, nonché tutte le eccezioni di inoperatività (salvo quelle afferenti l'assenza di responsabilità dei convenuti e delle polizze assicurative de quibus CP_1 Controparte_2 sollevate dalle Compagnie e , per le causali pure esposte in CP_6 Controparte_11 atti di causa;
- nel merito ed in via subordinata : nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale e/o parziale, della domanda attorea e/o della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti Sigg.ri e accertare e dichiarare le Compagnie terze chiamate e CP_3 CP_4 CP_6 [...]
, Controparte_11 in tesi, in solido tra loro, o, in via subordinata, ciascuna per quanto di propria competenza, tenute a garantire, tenere indenne o, comunque, manlevare i comparenti da ogni denegata conseguenza patrimoniale scaturente a loro carico dalla emananda sentenza, giuste polizze assicurative di cui in narrativa e, pertanto condannare le medesime a corrispondere direttamente tutte le somme che risultassero, in via denegata, dovute agli attori e/o agli altri convenuti per il caso di accoglimento totale e/o parziale delle relative domande;
Con vittoria in ogni caso di competenze e spese del presente giudizio ai sensi del DM 147/2022 e/o del diverso criterio esistente al momento della emananda sentenza. Pur apparendo la presente causa già correttamente istruita e matura per la decisione, si insiste
in via istruttoria nell'utilizzabilità dei documenti fin qui prodotti, nonché – in via meramente cautelativa - nell'ammissione delle prove per testi articolate nella memoria ex art. 171-ter c.p.c. n. 2, con i testi ivi indicati. Si insiste altresì, senza voler invertire l'onere della prova e sempre in via meramente cautelativa, per l'ammissione della CTU medico legale per l'accertamento delle circostanze indicate nella ridetta memoria ex art. 171-ter c.p.c n. 2, nonché nell'emissione degli ordini di esibizione (istanza formulata anche da ), uno a carico dell' e/o dell'Ospedale Santo Controparte_5 Controparte_12 Stefano di Prato e l'altro a carico degli attori, dei documenti già indicati nella memoria ex art. 171- ter c.p.c. n.
2. Si reitera l'opposizione all'ammissione delle prove per testi capitolate dagli attori, per le ragioni già indicate nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. e comunque perché tali capitoli sono generici ed irrilevanti ai fini del decidere. Ci si oppone altresì all'ammissione dei capitoli di interrogatorio formale articolati dagli attori da 1 a 6, perché generici e non idonei a provocare la confessione dei convenuti. Peraltro, tutte le circostanze di cui ai capitoli ex adverso articolati sono state contestate ab origine dai Sigg.ri e di talché il loro esame appare del tutto inutile. CP_1 CP_2 Quanto alle prove richieste dagli altri convenuti Sigg.ri e essendo già agli atti il CP_3 CP_4 fascicolo completo del procedimento penale n. 2689/2021 RGNR già incardinato a carico del Sig. e poi archiviato, non si comprendono le ragioni sottese alla richiesta avanzata da detta CP_1 parte processuale tesa all'autorizzazione dell'acquisizione delle risultanze istruttorie contenute nel ridetto fascicolo penale, opponendoci a tale istanza. Quanto alle prove per testi sui tre capitoli articolati da detta parte processuale, il primo e il terzo (ancorché non numerati) sono totalmente ininfluenti ai fini del decidere e ci si oppone alla loro ammissione; il secondo appare già documentalmente provato (vedasi fascicolo penale doc. 6 pag. 7- 8, carte 5 e 6) ed ininfluente ai fini del decidere e ci si oppone anche all'ammissione dello stesso. Parte Convenuta : CP_13 voglia il Giudice adito respingere la domanda proposta nei confronti dei Signori e in CP_3 CP_4 quanto infondata per tutti i motivi esposti nei precedenti9 atti in quanto nessuna responsabilità può far loro capo. In ipotesi e qualora il Giudice dovesse ritenere una responsabilità anche parziale degli esponenti, in accoglimento della domanda riconvenzionale che si propone, condanni i Signori e CP_1
a tenerli indenni, in toto o nella misura che sarà ritenuta, da ogni e Controparte_2 qualsiasi somma di un eventuale risarcimento e/o spesa a favore degli attori dovesse essere concessa. Con vittoria di compensi e spese, oltre rimborso forfettario 15% CPA ed Iva. In via istruttoria si insiste nell'opposizione all'ammissione delle prove richieste dagli attori in quanto ininfluenti. Per parte Terza chiamata : Controparte_5 In via preliminare: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse do-mande degli attori, ancorché parziali, in quanto venga accertata una qua-lunque responsabilità riferibile ai convenuti assicurati e ne venga conse-guentemente determinato il danno, nella denegata ipotesi in cui venga condannata la terza chiamata in causa a rilevare in-denne i Sig.ri Controparte_5 e , contenere nei limiti del giusto, del dovuto e del rigorosamente CP_3 CP_4 provato detto risarcimento nel pe-rimetro contrattuale di cui alla polizza, nei limiti del massimale di € 1.500.000,00 per il medesimo unico sinistro (cfr. doc. 2), con vittoria ovvero compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle occorrende di CTU e CTP, compensi di lite oltre IVA e CPA come per legge;
- accertare e, per l'effetto dichiarare, ai sensi dell'art. 34 CGA (cfr. doc. 2), nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverse domande attoree, la carenza di copertura assicurativa e/o inoperatività delle garanzie di poliz-za in ordine alle spese relative a legali e tecnici che non siano designati dalla Compagnia. Nel merito: - in via principale, - accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la carenza di legittimazione passiva dei convenuti e e, per l'effetto, ri-gettare la CP_3 CP_4 domanda di parte attrice rivolta nei confronti degli stessi, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata per tutti i motivi dedotti in atti e in corso di causa, con conseguente condanna al pagamento delle competenze di causa e spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di CTU e CTP;
- rigettare le domande proposte dagli attori in quanto infondate, in fatto e in diritto, e comunque non provate, per tutti i motivi dedotti in comparsa e deducendi in corso di causa, con vittoria di spese e competenze di causa;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accogli-mento, ancorché parziale, delle domande attoree, in quanto venga accer tata una qualunque responsabilità riferibile agli Assicurati e ne venga de-terminato il danno e conseguentemente condannata la terza chiamata in causa a rilevare indenne i Sig.ri , accertare Controparte_5 CP_3 Parte_4 l'esclusivo e/o prevalente concorso colposo del Sig. nella verificazione del presente CP_9 evento mortale ex art.1227 c.c. nonché l'esclusiva e/o la prevalente e/o concorrente responsabilità dei Sig.ri e quali committenti delle operazioni di CP_1 Controparte_2 giardinaggio nonché comproprietari del muro di confine e, per l'effetto, ridurre le domande proposte in proporzione all'entità della colpa eventualmente accertata a carico di ciascun soggetto, contenendo il risarcimento del danno eventualmente spettante a favore degli attori nei limiti del giusto, del dovuto e del rigorosamente provato, nel rispetto delle condizioni di polizza, entro i limiti di cui al massimale di € 1.500.000,00, con franchigie ed esclusioni ivi previste e senza alcun vincolo di solidarie-tà, con vittoria, ovvero con compensazione tra le parti, di spese e competenze di causa, ivi comprese quelle occorrende di C.T.U. e C.T.P., con ac-certamento del diritto di regresso di nei confronti di tutti i soggetti ritenuti eventualmente responsabili, al fine di Controparte_5 essere tenuta indenne e/o ottenere il rimborso e/o il recupero di qualunque importo e/ o spesa dovesse derivare in conseguenza dell'evento per cui è causa. In via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi di remissione della causa sul ruolo, - Si insiste nella richiesta di disporre ordine di esibizione, CP_1 ai sensi dell'art. 210 c.p.c., nei confronti degli attori nonché dell' e/o CP_12 dell'Ospedale Santo Stefano di Prato, della documentazione clinica relativa al ricovero del Sig.
[...] per l'infarto miocardico del 18.05.2021; - ci si oppone all'ammissione della prova CP_14 testimoniale degli attori in quanto i capi-toli formulati risultano assolutamente generici ed irrilevanti oltre che valutativi e suggestivi. Parte terza chiamata CP_6
-respingere la domanda di manleva proposta dai Sigg.ri e CP_1 Controparte_2
nei confronti di ,
[...] CP_6
- in tesi, perché inoperativa la garanzia assicurativa, con vittoria di spese e compensi professionali oltre 15,00% rimborso spese generali, C.A.P. 4% e I.V.A. 22% come per legge;
- in ipotesi, respingerla ugualmente perché infondata in fatto ed in diritto la domanda principale formulata dagli attori , e nei confronti dei Sigg.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3
e sempre con vittoria di spese e compensi professionali CP_1 Controparte_2 oltre 15,00% rimborso spese generali, C.A.P. 4% e I.V.A. 22% come per legge;
- respingere altresì la domanda di manleva dei Sigg.ri e CP_1 Controparte_2 nei confronti di per la domanda formulata nei loro confronti dai convenuti CP_6 CP_3
e in tesi perché inoperativa la garanzia assicurativa;
in ipotesi, perché la
[...] CP_4 domanda dei Sigg.ri e nei confronti dei Sigg.ri e CP_3 CP_4 CP_1 [...]
è infondata in fatto ed in diritto, sempre vinte le spese;
Controparte_2
-in ulteriore denegata ipotesi, qualora fosse accertata l'operatività della garanzia assicurativa e la responsabilità dei Sigg.ri e , in concorso con quella dei CP_1 Controparte_2
Sigg.ri e e/o in concorso con quella del defunto , CP_3 CP_4 CP_9 accertare e graduare le singole responsabilità e, in caso di condanna in solido, accogliere la domanda avanzata nei confronti dei Sigg.ri e nei limiti CP_1 Controparte_2 della quota di loro responsabilità che sarà accertata e conseguentemente accogliere la domanda di manleva nei confronti di nei limiti delle condizioni di polizza, del massimale e in CP_6 proporzione all'indennizzo contrattualmente dovuto da con vittoria di Controparte_11 spese e compensi professionali oltre 15,00% rimborso spese generali, C.A.P. 4% e I.V.A. 22% come per legge;
- in subordine, in ulteriore denegata ipotesi, qualora fosse accertata l'operatività della garanzia e la responsabilità esclusiva dei Sigg.ri e , Voglia accogliere CP_1 Controparte_2 la domanda di manleva proposta dai Sigg.ri e nei CP_1 Controparte_2 confronti di nei limiti delle condizioni di polizza, del massimale e in proporzione CP_6 all'indennizzo contrattualmente dovuto da con vittoria di spese e Controparte_11 compensi professionali oltre 15,00% rimborso spese generali, C.A.P. 4% e I.V.A. 22% come per legge. In via istruttoria si insiste nella richiesta di esibizione della documentazione clinica relativa al ricovero del Sig. a seguito dell'infarto miocardico e alla terapia conseguita e si insiste CP_9 nelle opposizioni alle istanze istruttorie formulate dagli attori per i motivi dedotti nella memoria n. 3 ex art. 171 c.p.c.”. Parte terza chiamata Controparte_7 In tesi: respingere le domande cosi' come proposte nei confronti in quanto Controparte_15 infondate in fatto e diritto e, comunque perche' non provate, con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alla domanda di manleva svolta, con il favore delle spese di lite;
In denegata ipotesi: laddove dovesse essere accertata e dichiarata la sussistenza di copertura assicurativa e,dunque, accolta anche solo parzialmente ladomanda proposta dai convenuti
[...]
ritenere e dichiarare tenuta nei limiti di quanto Controparte_16 Controparte_11 previsto dal contratto assicurativo inter partes, nei limiti delle somme garantite, con gli scoperti e le franchigie contrattuali, ma anche in quota parte rispetto alle obbligazioni eventualmente assunte da , con compensazione delle spese di lite. CP_6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Premesso che con atto di citazione ritualmente notificato i Signori Parte_1 Pt_2 e quali eredi del Signor , hanno convenuto innanzi l'intestato
[...] Parte_3 CP_9 Tribunale i coniugi e i coniugi , per sentirli condannare al Controparte_17 CP_13 risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del decesso del proprio congiunto avvenuto in data 21/06/2021, Gli attori fondavano le loro domande risarcitorie sull'assunto che il decesso del loro congiunto sarebbe avvenuto, in occasione dei lavori di giardinaggio allo stesso commissionati dai Sigg.ri
[...]
per la caduta dallo stesso subita per essere salito sul muro di confine di proprieta' Controparte_16
con lo scaleo metallico da questi fornito. CP_13
La difesa attorea articolava quindi le richieste risarcitorie in danno dei convenuti assumendo la responsabilità dei Sigg.ri quali datori di lavoro di fatto per non aver dotato il CP_16 CP_9 di idonei dispositivi di protezione oltre che per aver incaricato soggetto non idoneo alla attività richiesta (constando che lo stesso solo pochi giorni prima dell'accaduto aveva subito importante intervento chirurgico di apposizione di stent) ed i Sigg.ri ai sensi e per gli effetti CP_18 dell'art. 2051 cc per non aver adeguatamente vigilato La difesa attorea provvedeva poi a quantificare i danni patiti dai propri assistiti Si costituivano in giudizio tutte le parti convenute. In particolare la difesa dei Sigg.ri contestava la domanda avanzata in proprio danno Parte_5 stigmatizzando il difetto di alcun profilo di responsabilità a loro ascrivibile per il fatto occorso , chiedendo, comunque, al contempo la autorizzazione a chiamare in causa le proprie compagnie assicurative (id est e la ) onde essere eventualmente manlevati in CP_6 Controparte_7 caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree Nella comparsa la difesa dei Sigg.ri contestava gli assunti defensionali degli attori CP_16 sottolineando come il Sig. eseguisse in totale autonomia le opere di giardinaggio senza la CP_9 previsione di alcun corrispettivo e senza vincoli di orario non potendosi quindi configurare alcuna posizione di garanzia in capo agli stessi. Evidenziavano, quindi, come nulla potesse essere loro imputato per i fatti occorsi giusta la totale autonomia del determinarsi del CP_9 Sugli specifici fatti di causa sottolineava come la scelta di utilizzare una scala e soprattutto di recarsi nel resede dei vicini fosse stata assunta autonomamente dal Sig. che, al contrario avrebbe CP_9 ben potuto provvedere al taglio delle siepi dal terreno di loro proprietà; Inoltre sottolineavano come la situazione di salute del (che era da considerarsi causa effettiva CP_9 del decesso dello stesso giusta la riferibilità dell'exitus allo shock emorragico determinato dalla assunzione di anti coagulanti) non era conosciuta dai Sigg.ri CP_16 Si dava inoltre valorizzazione assorbente a quanto riportato dal pubblico ministero giusta la ratifica di quanto osservato anche dal Giudice per le indagini preliminari con conseguente archiviazione della procedura apertasi in danno del Sig Veniva infine contestato il quantum della richiesta CP_1 risarcitoria. Nelle conclusioni veniva richiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa delle proprie compagnie assicurative e per essere da queste CP_6 Controparte_7 eventualmente manlevate
Si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta e chiamata in causa del terzo anche i coniugi – che contestavano in toto il contenuto della domanda degli attori eccependo CP_3 CP_4 come i luoghi a loro appartenenti non si ponessero in alcun valido nesso eziologico con il decesso del contestando. Chiedevano il differimento di udienza per la chiamata in causa della Compagnia CP_9 di Assicurazioni ed avanzavano domanda riconvenzionale “trasversale” Controparte_5 nei confronti dei convenuti CP_1 Controparte_2 All'esito dei controlli di cui all'art 171 bis c.p.c il Giudice autorizzava la chiamata in causa delle compagnie assicurative
Si costituiva in giudizio la società , /quale compagnia assicurativa dei sigg.r Controparte_5
) con atto nel quale si associava, nel merito, alle deduzioni difensive dei propri assicurati CP_18 concludendo come riportato in epigrafe Si costituivano in giudizio anche le compagnie assicurative chiamate dalla difesa dei sigg.ri
[...]
Parte_6
In particolare la , con comparsa nella quale preliminarmente contestava la CP_6 l'operatività della polizza azionata dal Sig per tutta una serie di articolati motivi (violazione CP_1 dell'obbligo ex art 1910 c.c. difetto di integrarsi dei presupposti per la garanzia assicurativa) contestava comunque, nel merito an e quantum delle domande attoree
Si costituiva in giudizio anche la , con comparsa nella quale aderiva Controparte_7 totalmente alle contestazioni sull'an e sul quantum della domanda per come già formulate dalla difesa dei propri assistiti al contempo eccependo l'inoperatività della polizza azionata oltre ad eccepire, in via subordinata, come l'eventuale risarcimento/indennizzo che fosse stato ritenuto dovuto avrebbe dovuto essere ripartito fra le compagnie, secondo le garanzie prestate ed il grado di eventuale responsabilita' degli assicurati. All'esito della costituzione di tutte le parti in causa, venivano, quindi, depositate dalle medesime le tre memorie ex art. 171-ter cpc e veniva poi sfogato all'udienza di prima comparizione del 10 settembre 2024 l'interrogatorio libero degli attori e dei convenuti Sigg. ri e CP_1 CP_2
All'esito della prima udienza di comparizione il Giudice, ritenuta l'istruttoria della causa non complessa, mutava il rito disponendo il passaggio al rito semplificato
La causa veniva quindi istruita sulla scorta delle allegazioni documentali delle parti e l'assunzione dell'interrogatorio formale dei Signori e CP_1 Controparte_2 Alla successiva udienza il Giudice formulava, proposta di conciliazione della procedura ex art 185 bis cpc nei seguenti termini << chiusura della lite con compensazione integrale delle spese e competenze di procedura >>, rinviando la procedura per la verifica della eventuale accettazione della ipotesi transattiva. Ad eccezione della difesa degli attori tutte le altre parti costituite dichiaravano di accettare la proposta transattiva formulata dal Giudice Il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione della procedura ex art. 281 sexies c.p.c. alla data del 4.11.2025, ove la causa veniva trattenuta in decisione con riserva del deposito della sentenza ai sensi dell'art 281 sexies II co c.p.c.. Le domande avanzate dalla difesa degli attori devono essere vagliate avuto riguardo alle diverse posizioni dei convenuti SULLA POSIZIONE DEI SIGG.RI IA MU . SULLA NATURA DEL RAPPORTO INTERCORSO TRA I CONVENUTI D CP_16 IL SIG CP_9 La lettura delle evidenze documentali versate in atti consente di enucleare le caratteristiche del rapporto intercorso tra i Sigg.ri ed il Sig nei seguenti termini: CP_16 CP_9 1) Totale autonomia delle attività prestate dal CP_9 Invero le allegazioni documentali evidenziano come il rapporto tra i convenuti ed il CP_16 si ponesse in senso totalmente eccentrico rispetto a quanto caratterizzante un rapporto CP_9 di subordinazione Risulta infatti che il fosse completamente libero nella determinazione dei tempi e del CP_9 contenuto delle attività prestate nel giardino dei convenuti: si consideri quanto dimostrato dal tenore dei messaggi scambiati tra le parti tramite whatsup dai quali si evince inoppugnabilmente il totale difetto di alcun elemento autoritativo nel contegno del Sig sia quanto alla presenza del CP_1 presso il giardino sia quanto alle attività da prestarsi nel giardino stesso (cfr contenuto CP_9 messaggi whatsup doc 14 prodotto in atti dalla difesa degli attori) Invero in senso totalmente congruente depone anche il documento riassuntivo delle chiamate intercorse tra il ed il (cfr doc 15 prodotto dalla difesa degli attori) ove si ravvisa come CP_1 CP_9 le stesse siano caratterizzate da una durata che raramente supera il minuto (con unica durata massima di 2 minuti e 27 secondi) e quindi inidonee a fondare la prova – anche solo presuntiva- di un contenuto delle stesse caratterizzato della possibile ingerenza e etero direzione del nelle attività del CP_1 CP_9 2) Difetto della previsione di un compenso in denaro per le attività prestate dal CP_9
Anche tale elemento deve ritenersi inoppugnabilmente dimostrato in virtù del contenuto delle dichiarazioni rese dalle medesime parti attrici in sede di SIT <<div>(ndr: suo marito) si trovava presso la famiglia ? R = Ieri sera mio marito mi ha detto che voleva andare CP_1 dal Sig. al quale penso che gestisse l'orto e a fronte di questo a volte portava a casa delle CP_1 verdure. D= Da quanto tempo praticava la famiglia e si occupava di questo orto ? R= Credo da circa 2 anni con una frequenza di 1 o 2 volte la settimana quando aveva tempo perché si occupava dei IP. D= Sa se a fronte di questo impegno veniva pagato ? R= Mio marito ci andava per amicizia in quanto con il Sig. avevano una pregressa conoscenza per i lavori tessili CP_1 effettuati. Tempo fa si erano ritrovati in Prato ed avevano deciso di darsi un reciproco aiuto nella conduzione dell'orto. A fronte di ciò non percepiva soldi ma solo verdure che ogni tanto prendeva e qualche regalo per le ricorrenze festive ma non soldi. 3) Mansioni del CP_9
Dalle dichiarazioni rilasciate dalle medesime parti attrici nella immediatezza dei fatti – e per questo connotate da peculiarissimo valore istruttorio - risulta, quindi, che
• il si recasse presso il giardino dei sigg.ri per l'effettuazione di attività di cura CP_9 CP_16 del verde e di piccole operazioni di manutenzione
• il era nella totale libertà di scelta dei momenti in cui recarsi presso l'immobile dei Sigg.ri CP_9
CP_16
• il rapporto intercorso tra le parti si caratterizzava dalla circostanza che la collaborazione tra le parti non era inserita in alcun esoscheletro predeterminato ma si sviluppava secondo una mutua conduzione del giardino senza alcun passaggio di denaro ma solo a fronte della dazione al di alcuni
CP_9 prodotti dell'orto Un rapporto la cui riconduzione a figure di collaborazioni lavorativamente significative ha eco labilissima in quanto, si ribadisce, caratterizzato dalla assoluta autonomia del nel
CP_9 decidere il se il quando ed il contenuto delle proprie prestazioni CULPA IN ELIGENDO Quanto all'asserito integrarsi della culpa in eligendo nella scelta del per l'espletamento di tali
CP_9 tipo di attività vale notare che le attività prestate dal in piena autonomia non risultavano essere
CP_9 caratterizzate da elementi di pericolosità tali da rendere incauta la scelta del per
CP_9 l'effettuazione delle stesse avuto riguardo alla circostanza
• che il aveva comunque acquisito una seppur minima esperienza nei lavori agricoli giusta CP_9 l'evidenza della effettuazione di alcune giornate lavorative nel settore agricolo sia nel 2012 che nel 2013 (cfr doc 12 di parte attrice rapporto di infortunio) con ciò avendosi aspettativa che lo stesso fosse nella possibilità di effettuare la cura condivisa di un orto nel giardino dei convenuti
• il seppure avesse da poco tempo subito un importante intervento chirurgico non mostrava di CP_9 essere in uno stato di salute debilitato. Tale circostanza risulta inoppugnabilmente dimostrata sia dalle dichiarazioni rese dalle stesse parti attrici: “ La sigra ci informa che in data Parte_1 18.05.2021il marito ha avuto un infarto per cui gli sono stati praticati interventi chirurgici per la posa di tre STENT ed è stato dimesso dall'ospedale in data 25.05.2021da quella data comunque preciso che stava bene” sia dalla specifica rassicurazione offerta dal al Piani nei messaggi CP_9 whatsup depositati in atti Questa la contestualizzazione si ritiene che la posizione dei convenuti Siggri non Parte_6 possa essere ricondotta entro gli stigmi della responsabilità datoriale neanche avuto riguardo alla possibilità di ricostruire il rapporto de quo entro l'alveo della committenza di contratto d'opera. Si consideri infatti quanto appresso Deve ritenersi inoppugnabile come non possano essere automaticamente sovrapposti gli obblighi di garanzia del datore di lavoro nei riguardi del lavoratore subordinato rispetto a quelli gravanti sul committente rispetto al prestatore d'opera, specie – si ribadisce - nell'ambito di un rapporto del tutto peculiare come quello intercorso tra i convenuti ed il CP_9 Invero la Suprema Corte, consapevole degli oneri ed obblighi stabiliti dal è intervenuta CP_19 per distinguere la posizione del committente privato non professionale rispetto alla posizione del committente professionale in particolare precisandosi – quanto al primo – che per questo non si pretende che abbia lo stesso patrimonio conoscitivo, in tema di sicurezza sul lavoro, delle figure professionali e rispetto al quale non vi sono obblighi di specifica formazione in materia anti infortunistica In questa prospettiva, per fondare la responsabilità del committente, non si può prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative del prestatore d'opera stesso, considerando la specificità dei lavori da eseguire;
l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di prestazione d' opera;
la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo onde stabilire quali fossero gli obblighi e i poteri/doveri di vigilanza concretamente esigibili in materia prevenzionistica sui committenti Una operazione ricostruttiva che, quindi, non può prescindere dalle specifiche contingenze sia del rapporto intercorso tra le parti che delle caratteristiche proprie di ciascuna di esse Questa la contestualizzazione appare evidente come la prima delle questioni da affrontare sia quella inerente il vaglio di quale sia stata la concreta misura della ingerenza dei committenti nella determinazione della prestazione del CP_9
Sul punto vale rilevare come l'ermeneutica giurisprudenziale abbia fornito i contorni dell'ingerenza rilevante ai fini della responsabilità del committente affermando che non si identifica con qualsiasi atto o comportamento posto in essere da quest'ultimo, ma deve consistere in un'attività di concreta interferenza sul lavoro altrui tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire comunque con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull'esecuzione degli stessi. Nella fattispecie in esame non si rinviene alcuna evidenza che deponga nel senso della dimostrazione di una posizione impositiva dei committenti né sul prius ne sulle modalità della attività di manutenzione del giardino né, in particolare, sulla precisa attività di potatura delle siepi Si ricorda che la difesa degli attori assume la responsabilità dei convenuti sulla scorta CP_16 dell'avere commissionato al l'effettuazione della attività di potatura delle siepi in quanto CP_9 attività ritenuta intrinsecamente pericolosa ed effettuata senza che al fossero stati resi CP_9 disponibili dispositivi di protezione individuale e comunque attività affidata ad un soggetto di salute cagionevole e quindi incautamente scelto. La considerazione delle evidenze istruttorie non soccorre, però , alla dimostrazione della fondatezza della ricostruzione attorea L'unico elemento evincibile dagli atti è semplicemente la circostanza che la sig.ra fosse CP_2 consapevole che il volesse sfoltire le siepi e che per tale attività avrebbe dovuto recarsi nel CP_9 giardino dei vicini In questo senso depongono le dichiarazioni rese dalla medesima ella immediatezza dei fatti CP_2 In senso totalmente congruente le dichiarazioni rese dalla sig.ra e dal Sig CP_4 CP_3
Tale consapevolezza della Sig.ra non riverbera però in termini di dimostrazione CP_2 dell'insorgere di una imposizione al della effettuazione di tale operazione né nella
CP_9 dimostrazione di una ingerenza della stessa nel determinare le modalità di tale attività Si ribadisce infatti come la documentazione versata in atti deponga per la totale libertà del
CP_9 nel determinare cosa fare e come farlo (si veda il contenuto dei messaggi whatsup versati in atti ove mai viene richiesto dal Piani al il compimento di alcuna specifica attività e le comunicazioni
CP_9 risultano improntate alla sola acquisizione della possibilità di accesso al giardino ) Si consideri quanto emerso rispetto agli ulteriori criteri enucleati dalla giurisprudenza onde verificare se ed in che termini possa configurarsi una responsabilità in capo al committente Quanto alle capacità organizzative del prestatore d'opera Si ribadisce quanto già sopra sottolineato sulla natura di scarsa complessità delle prestazioni affidate e svolte dal il quale risulta, peraltro, aver avuto a disposizione per la operazione di
CP_9 taglio/potatura delle siepi uno specifico strumento (id est tosasiepi telescopico) che rendeva preconizzabile - per il committente - che il avrebbe potuto effettuare le attività di sfoltimento
CP_9 della siepe direttamente da terra senza necessità di posizionarsi su un muro e/o su una scala Tale notazione riverbera direttamente sull'ulteriore requisito della percepibilità da parte del committente della possibile situazione di pericolo Invero la circostanza che la sig.ra non abbia dato alcun specifico ordine su come CP_2 effettuare la potatura delle siepi in uno con la assenza della visione diretta delle attività poste in essere dal nel giardino dei propri vicini elude la possibilità che la stessa potesse
CP_9 essere nella concreta possibilità di percepire l'eventuale pericolosità delle azioni del il
CP_9 quale, si ricorda, era uso decidere in totale autonomia le modalità di esecuzione delle proprie attività. Né può dirsi che l'attività di sfoltimento della siepe – per le caratteristiche proprie dei luoghi di causa
– dovesse necessariamente implicare - se effettuata dal giardino dei convenuti – la CP_18 effettuazione della stessa dal muro di confine: infatti in ragione delle contingenze concrete dei luoghi e della statura del questi avrebbe potuto effettuare lo sfoltimento della siepe anche in difetto CP_9 dell'utilizzo dello scaleo e/o del posizionamento sul muro di confine (basti considerare come il Sig fosse di altezza di mt 1,72 ed avendo a disposizione un dispositivo – decespugliatore CP_9 telescopico di estensione di mt 2,10 - ipotizzando anche solo una estensione delle braccia di alcune decine di centimetri avrebbe potuto arrivare alla parte apicale della siepe che risulta essere stata nella parte più alta di mt 4,30 ( cfr misurazioni pag 247 fascicolo penale ) anche senza dover salire sulla scala e/o sul muro Queste le contingenze fattuali dell'accaduto si ritiene che, nella fattispecie in esame il rischio ed il sinistro concretizzatosi sia da ricondursi a rischio specifico di auto protezione gravante sul lavoratore senza assunzione di posizione di garanzia in capo ai committenti in quanto sinistro avvenuto entro lo schema di un rapporto sui generis caratterizzato da significativi elementi di autonomia (assenza di direttive e/o di ordini specifici) nell'ambito di una attività che il lavoratore svolgeva occasionalmente in cambio di un compenso in natura Queste le conclusioni quanto alla posizione della sig.ra risulta di immediata evidenza come CP_2 le stesse valgano - a maggior ragione - per la posizione del sig il quale , al momento del sinistro, CP_1 non era neanche presente in Italia. Conclusioni che trovano peraltro puntuale eco nel decreto di archiviazione emesso dal GIP a seguito di richiesta formulata in tal senso dal PM SULLA ADOMBRATA RESPONSABILITA' DEI SIGGRI IA MU EX ART 2043 CC. Ribadito quanto sopra motivato in punto di difetto di responsabilità dei convenuti CP_16 quanto al difetto dell'integrarsi di una culpa in eligendo ; ed avuto riguardo del difetto di integrarsi di una responsabilità degli stessi risulta evidente che non possa ricondursi il doloroso evento luttuoso ad un illecito degli stessi con ciò difettando uno degli elementi necessari per l'insorgere della responsabilità in parola SULLA POSIZIONE DEI CONVENUTI CP_18 Appare pleonastico sottolineare come la responsabilità invocata dalla difesa degli attori comporti la preliminare dimostrazione della riferibilità eziologica del sinistro alle caratteristiche delle cose in custodia dei Sigg.ri e CP_4 CP_3 Invero in alcuno dei documenti in atti si ricostruisce un rapporto avente franca efficacia eziologica tra le caratteristiche del muro e/o dello scaleo prestato al ed il sinistro che ha causato il CP_9 decesso del Sig CP_9 Invero le uniche circostanze inoppugnabili sono
• Il determinarsi di un traumatismo da caduta (che il rapporto di infortunio ricostruisce per inferenza logica induttiva ad una caduta dalla sommità del muro ma che il medico legale riferisce invece a caduta dalla scala) con esiti non letali
• Il determinarsi dell'exitus del Sig per la rilevantissima perdita ematica patita dal in CP_9 CP_9 ragione della terapia anticoagulante dallo stesso assunta che ha riverberato in shock emorragico e conseguente arresto cardio circolatorio Questi i dati risulta evidente come le cose in custodia (il muro di cinta e/o lo scaleo) non possono configurarsi come res statica dal quale inferire una responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto la dinamica del fatto non è stata provata in relazione ad una insidia delle cose con ciò determinandosi una lacuna probatoria che risulta esiziale ai fini dell'accoglimento delle tesi difensive delle parti attrici Si ricorda infatti come Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento della dimostrazione della riferibilità eziologica di quanto occorso alle cose in custodia (cfr Cass 12760/2024) Non supplendo nel caso di specie nemmeno la possibilità di ricorrere al meccanismo delle presunzioni in quanto la stessa ricostruzione offerta dalla difesa attorea non pone nelle caratteristiche del muro e/o dello scaleo il presupposto eziologico della caduta Questa la tesi risulta, quindi, che la presenza del sul muro e/o sullo scaleo costituisca CP_9 mera occasione del determinarsi del sinistro senza comportare alcun valido riferimento eziologico tra caratteristiche delle cose e sinistro determinatosi Né a conclusioni diverse si sarebbe potuti pervenire anche volendo interpretare estensivamente la causa petendi della domanda attorea in termini di una generica rivendicazione della responsabilità dei convenuti per le caratteristiche di pericolosità insita delle cose in loro custodia Orbene il principio di auto responsabilità che governa il nostro ordinamento avrebbe comunque comportato la declaratoria della insussistenza di alcuna responsabilità in capo ai convenuti avuto riguardo alla circostanza che il – soggetto pienamente in grado di auto determinarsi e nel CP_9 pieno delle possibilità di decidere delle proprie azioni – avrebbe dovuto evitare l'utilizzo della cosa in modo per lui pericoloso con una evidenza, quindi, atta alla riconduzione della ipotesi in esame della eventuale totale assorbenza del contegno del danneggiato nel determinarsi del sinistro Conclusivamente devono quindi rigettarsi le domande avanzate dalla difesa degli attori nei confronti di tutte le parti convenute SULLA RICONVENZIONALE TRASVERSALE E SULLE DOMANDE DI MANLEVA NEI CONFRONTI DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE EVOCATE IN CAUSA Il rigetto delle domande degli attori riassorbe la necessità di provvedersi sia sulla riconvenzionale trasversale azionata dai coniugi nei confronti dei sigg.ri sia sulle CP_18 Parte_6 domande avanzate dai convenuti nei confronti delle rispettive compagnie assicurative chiamate in causa SULLE SPESE DI GIUDIZIO Nella regolamentazione delle spese del giudizio si ritiene di differenziare la posizione degli attori nei confronti dei convenuti e delle compagnie assicurative da questi evocate in garanzia CP_16 rispetto alla posizione degli attori nei confronti dei convenuti e della compagnia CP_20 assicurativa da questi evocata in giudizio In considerazione della variegata e non sempre uniforme giurisprudenza in materia di responsabilità ex art. 2087 c.c. e il disposto dell'articolo 92 c.p.c. quale risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale si ritengono sussistere gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle competenze di lite tra le parti attrici ed i convenuti e le compagnie assicurative da questi CP_20 chiamate in giudizio Diversamente non sussistono motivi per provvedere alla regolamentazione delle competenze quanto alla posizione degli attori e dei convenuti in difformità al principio della soccombenza CP_20 con ciò condannandosi gli attori alla refusione delle competenze di lite dei convenuti CP_20 nonché, in ossequio al principio di causalità, anche della compagnia assicurativa da questi chiamata in giudizio
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta tutte le domane avanzate dalle parti attrici Compensa le competenze di lite tra gli attori ed i convenuti e le compagnie assicurative CP_16
e da questi chiamate in giudizio CP_6 Controparte_7
Condanna gli attori in solido tra loro alla refusione delle competenze di lite dei convenuti sigg.ri
[...] e della compagnia assicurativa da questi chiamata in giudizio che CP_20 Controparte_5 liquida ex d.m. 55/2014 in favore di ciascuna di dette parti in complessivi € 14.598,00 (di cui € 2.304,00 per fase di studio € 1.520,00 per fase introduttiva € 6.767,00 per fase di trattazione € 4.007,00per fase decisionale) oltre rimborso spese generali CAP ed Iva se dovuta Pone a carico degli attori la refusione alle parti convenute degli esborsi di procedura CP_20 nella misura di € 1.686,00 Prato 05.12.2025
Il Giudice
dott. Elena Moretti
Sentenza resa ex art 281 sexies III co cpc