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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/04/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14572/2021 R.G., promossa
, nato a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea C.F._1
Crispino, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il 4.1.1974 CP_1
( ); C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Precisate le conclusioni come da note depositate in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.11.2021, ha Parte_1
proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Calatabiano il 30.10.1999 con CP_1
Ha dedotto che dal matrimonio sono nati i figli il Per_1
10.4.2004 e il 21.12.2007 e che a causa di insanabili dissidi si Per_2
sono separati con sentenza del Tribunale di Benevento emessa in data
29.9.2017, passata in giudicato.
Ha concluso chiedendo la conferma delle disposizioni stabilite in sede di separazione, in forza delle quali era stato disposto l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso la madre ed un contributo in capo al padre di complessivi € 700,00 per il mantenimento della prole
(€ 350,00 per figlio), tuttavia senza riconoscimento di un assegno per il mantenimento della resistente che, invece, era stato previsto in favore della moglie.
Non si è costituita sebbene regolarmente citata in CP_1
giudizio.
All'udienza presidenziale del 02.03.2022 non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, attesa la mancata comparizione della parte resistente.
Rigettate le istanze istruttorie avanzate dal ricorrente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
_______________
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di la CP_1
quale non ha curato di costituirsi in giudizio, nonostante la regolarità
della notifica.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti pagina 2 di 8 civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte
ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da
sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (sentenza n.
1800/2017 del Tribunale di Benevento, emessa il 28.09.2017).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili pagina 3 di 8 del matrimonio contratto il 30.10.1999 e trascritto nel Registro di Stato
Civile del Comune di Calatabiano Anno 1999, Atto n. 14, Parte II Serie
A.
In relazione alle disposizioni sulla prole, rileva il Collegio che nelle more del giudizio il figlio è divenuto maggiorenne e, Per_1
pertanto, nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento e collocamento.
Per quanto attiene al regime di affidamento di , va ricordato Per_2
che la legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore”
(v. Cass. 2008/16593; Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
Nella specie, non sono state dedotte dalle parti, né sono emerse nel corso del giudizio, circostanze in concreto pregiudizievoli per il minore, idonee a giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Va dunque disposto l'affidamento condiviso della minore Per_2 con collocamento presso la madre, con la quale vive dall'epoca della separazione dei coniugi.
pagina 4 di 8 Quanto al diritto-dovere di visita del genitore non collocatario con la prole minorenne, ritiene il Collegio, in considerazione dell'età raggiunta da (prossima al compimento del diciottesimo anno), che Per_2
tempi e modalità di incontri con il padre possano essere rimessi alla di lei libera determinazione e gradimento, atteso che la frequentazione con il genitore non collocatario non costituisce un obbligo coercibile in capo al minore e che il grado di sviluppo evolutivo raggiunto da le Per_2
consente di poter stabilire in autonomia il regime di incontri con il padre.
Il ricorrente deve contribuire al mantenimento della prole.
Invero, in forza dell'art. 337 ter co. 4, 5 e 6 c.c, i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli sulla base delle loro sostanze e capacità economiche, fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Per come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, “In tema di assegno di mantenimento, per il principio di proporzionalità, fermo
l'obbligo per entrambe i genitori, che svolgano attività produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori in
proporzione alle proprie disponibilità economiche in diretta applicazione dell'art. 30 cost., il giudice chiamato a realizzare
l'indicato principio, nel determinare l'ammontare del contributo al mantenimento del minore, deve accertare le «attuali esigenze del figlio»
che non potranno che risentire della posizione economico -sociale in cui si colloca la figura del genitore” (Corte di cassazione civile, sez. VI, ord., 13 gennaio 2021 n. 303).
Il padre, dunque, deve contribuire al mantenimento della figlia minorenne con un assegno che va determinato in € 380,00 mensili Per_2
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo viene individuato in tale misura tenuto conto delle esigenze della minore, accresciute rispetto all'epoca della separazione pronunciata nel 2017 - in forza di sentenza con cui era stato pagina 5 di 8 riconosciuto un mantenimento di € 350,00 per figlio - e delle condizioni patrimoniali delle parti.
Il ricorrente, invero, ha allegato Modello 730 - 2021 dal quale si evince un reddito annuo lordo di circa € 40.000,00; vanno altresì
considerate le frequenti spese di trasferta da lui sostenute per esercitare il diritto di visita della prole;
la resistente, in assenza di utili elementi per la ricostruzione della sua situazione economico-reddituale, secondo quanto dedotto dal ricorrente svolge l'attività di addetta ai servizi di ristorazione.
Con riguardo al figlio (nato il [...]), invece, si Per_1
evidenzia che alla data della presente decisione è ormai maggiorenne.
Orbene, la legittimazione a chiedere l'assegno di mantenimento per la prole maggiorenne spetta - oltre che al figlio -
anche al genitore a condizione che sia con lui convivente, in quanto titolare nei confronti dell'altro genitore, obbligato, di una autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile (Cassazione civile, sez. I,
05/10/2022, n. 28906);
Ciò si giustifica in quanto, appunto, il genitore con cui il figlio maggiorenne coabita continua a sostenere le spese relative alla conduzione del nucleo familiare nel quale il figlio resta inserito, e quindi, nell'assenza di iniziativa del figlio (peraltro legittimato in proprio), nel genitore convivente permane la legittimazione attiva;
viceversa, nel caso di cessazione della coabitazione, l'unico legittimato attivo resta il figlio ormai maggiorenne (cfr. Cass. Civ. n. 17380 del
20.8.2020);
La legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, pertanto, è fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza che non si sovrappone, ma concorre, con la diversa legittimazione del figlio di maggiore età, che trova fondamento, a sua volta, nella titolarità del diritto al mantenimento. pagina 6 di 8 Nel caso di specie, né il figlio - maggiorenne alla data Per_1
della presente decisione - né il genitore coabitante hanno formulato domanda di contributo per il suo mantenimento.
Di conseguenza, in assenza di domande spiegate da parte dei soggetti legittimati, nulla va disposto con riguardo al mantenimento di
Per_1
Il Tribunale, in ogni caso, prende atto della volontà del ricorrente di continuare a contribuire al mantenimento del figlio Per_1
maggiorenne alla data della decisione, nella stessa misura prevista in sede di separazione pari a € 350,00.
Tale volontà, invero, il ricorrente ha manifestato anche in seno alle note ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni, nelle quali ha reiterato e riportato tutte le conclusioni formulate in Parte_1
ricorso ivi compreso il punto b) relativo all'assegno di mantenimento dei figli.
Infine, in merito alla domanda di “revoca” del mantenimento disposto con la sentenza di separazione in favore della coniuge, si rammenta che il presente giudizio ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, in questa sede l'eventuale contributo economico in favore del coniuge assume le vesti dell'assegno divorzile, il cui riconoscimento soggiace a presupposti diversi rispetto al contributo di mantenimento riconosciuto in sede di separazione ed è, in ogni caso, assoggettato al regime della domanda.
Ciò posto, in mancanza di specifica domanda formulata dalla resistente, rimasta contumace nel presente giudizio, nulla va disposto in ordine all'assegno divorzile.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento, in assenza di opposizione alle domande formulate dal ricorrente, ricorrono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
14572/2021 RG;
pagina 7 di 8 Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e trascritto nel Registro Parte_1 CP_1
di Stato Civile del Comune di Calatabiano al N. 14, Parte 2, serie A,
Anno 1999;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Affida ad entrambe le parti la figlia , con collocazione presso Per_2
la madre e diritto di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di versare entro giorno 5 Parte_1
di ogni mese alla resistente, per il mantenimento della figlia _3
, un assegno dell'importo di € 380,00, da rivalutarsi secondo
[...]
indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 04/04/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14572/2021 R.G., promossa
, nato a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea C.F._1
Crispino, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il 4.1.1974 CP_1
( ); C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Precisate le conclusioni come da note depositate in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.11.2021, ha Parte_1
proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Calatabiano il 30.10.1999 con CP_1
Ha dedotto che dal matrimonio sono nati i figli il Per_1
10.4.2004 e il 21.12.2007 e che a causa di insanabili dissidi si Per_2
sono separati con sentenza del Tribunale di Benevento emessa in data
29.9.2017, passata in giudicato.
Ha concluso chiedendo la conferma delle disposizioni stabilite in sede di separazione, in forza delle quali era stato disposto l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso la madre ed un contributo in capo al padre di complessivi € 700,00 per il mantenimento della prole
(€ 350,00 per figlio), tuttavia senza riconoscimento di un assegno per il mantenimento della resistente che, invece, era stato previsto in favore della moglie.
Non si è costituita sebbene regolarmente citata in CP_1
giudizio.
All'udienza presidenziale del 02.03.2022 non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, attesa la mancata comparizione della parte resistente.
Rigettate le istanze istruttorie avanzate dal ricorrente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
_______________
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di la CP_1
quale non ha curato di costituirsi in giudizio, nonostante la regolarità
della notifica.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti pagina 2 di 8 civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte
ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da
sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (sentenza n.
1800/2017 del Tribunale di Benevento, emessa il 28.09.2017).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili pagina 3 di 8 del matrimonio contratto il 30.10.1999 e trascritto nel Registro di Stato
Civile del Comune di Calatabiano Anno 1999, Atto n. 14, Parte II Serie
A.
In relazione alle disposizioni sulla prole, rileva il Collegio che nelle more del giudizio il figlio è divenuto maggiorenne e, Per_1
pertanto, nulla deve essere disposto in ordine al suo affidamento e collocamento.
Per quanto attiene al regime di affidamento di , va ricordato Per_2
che la legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore”
(v. Cass. 2008/16593; Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
Nella specie, non sono state dedotte dalle parti, né sono emerse nel corso del giudizio, circostanze in concreto pregiudizievoli per il minore, idonee a giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Va dunque disposto l'affidamento condiviso della minore Per_2 con collocamento presso la madre, con la quale vive dall'epoca della separazione dei coniugi.
pagina 4 di 8 Quanto al diritto-dovere di visita del genitore non collocatario con la prole minorenne, ritiene il Collegio, in considerazione dell'età raggiunta da (prossima al compimento del diciottesimo anno), che Per_2
tempi e modalità di incontri con il padre possano essere rimessi alla di lei libera determinazione e gradimento, atteso che la frequentazione con il genitore non collocatario non costituisce un obbligo coercibile in capo al minore e che il grado di sviluppo evolutivo raggiunto da le Per_2
consente di poter stabilire in autonomia il regime di incontri con il padre.
Il ricorrente deve contribuire al mantenimento della prole.
Invero, in forza dell'art. 337 ter co. 4, 5 e 6 c.c, i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli sulla base delle loro sostanze e capacità economiche, fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Per come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, “In tema di assegno di mantenimento, per il principio di proporzionalità, fermo
l'obbligo per entrambe i genitori, che svolgano attività produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori in
proporzione alle proprie disponibilità economiche in diretta applicazione dell'art. 30 cost., il giudice chiamato a realizzare
l'indicato principio, nel determinare l'ammontare del contributo al mantenimento del minore, deve accertare le «attuali esigenze del figlio»
che non potranno che risentire della posizione economico -sociale in cui si colloca la figura del genitore” (Corte di cassazione civile, sez. VI, ord., 13 gennaio 2021 n. 303).
Il padre, dunque, deve contribuire al mantenimento della figlia minorenne con un assegno che va determinato in € 380,00 mensili Per_2
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo viene individuato in tale misura tenuto conto delle esigenze della minore, accresciute rispetto all'epoca della separazione pronunciata nel 2017 - in forza di sentenza con cui era stato pagina 5 di 8 riconosciuto un mantenimento di € 350,00 per figlio - e delle condizioni patrimoniali delle parti.
Il ricorrente, invero, ha allegato Modello 730 - 2021 dal quale si evince un reddito annuo lordo di circa € 40.000,00; vanno altresì
considerate le frequenti spese di trasferta da lui sostenute per esercitare il diritto di visita della prole;
la resistente, in assenza di utili elementi per la ricostruzione della sua situazione economico-reddituale, secondo quanto dedotto dal ricorrente svolge l'attività di addetta ai servizi di ristorazione.
Con riguardo al figlio (nato il [...]), invece, si Per_1
evidenzia che alla data della presente decisione è ormai maggiorenne.
Orbene, la legittimazione a chiedere l'assegno di mantenimento per la prole maggiorenne spetta - oltre che al figlio -
anche al genitore a condizione che sia con lui convivente, in quanto titolare nei confronti dell'altro genitore, obbligato, di una autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile (Cassazione civile, sez. I,
05/10/2022, n. 28906);
Ciò si giustifica in quanto, appunto, il genitore con cui il figlio maggiorenne coabita continua a sostenere le spese relative alla conduzione del nucleo familiare nel quale il figlio resta inserito, e quindi, nell'assenza di iniziativa del figlio (peraltro legittimato in proprio), nel genitore convivente permane la legittimazione attiva;
viceversa, nel caso di cessazione della coabitazione, l'unico legittimato attivo resta il figlio ormai maggiorenne (cfr. Cass. Civ. n. 17380 del
20.8.2020);
La legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, pertanto, è fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza che non si sovrappone, ma concorre, con la diversa legittimazione del figlio di maggiore età, che trova fondamento, a sua volta, nella titolarità del diritto al mantenimento. pagina 6 di 8 Nel caso di specie, né il figlio - maggiorenne alla data Per_1
della presente decisione - né il genitore coabitante hanno formulato domanda di contributo per il suo mantenimento.
Di conseguenza, in assenza di domande spiegate da parte dei soggetti legittimati, nulla va disposto con riguardo al mantenimento di
Per_1
Il Tribunale, in ogni caso, prende atto della volontà del ricorrente di continuare a contribuire al mantenimento del figlio Per_1
maggiorenne alla data della decisione, nella stessa misura prevista in sede di separazione pari a € 350,00.
Tale volontà, invero, il ricorrente ha manifestato anche in seno alle note ex art. 127 ter c.p.c. di precisazione delle conclusioni, nelle quali ha reiterato e riportato tutte le conclusioni formulate in Parte_1
ricorso ivi compreso il punto b) relativo all'assegno di mantenimento dei figli.
Infine, in merito alla domanda di “revoca” del mantenimento disposto con la sentenza di separazione in favore della coniuge, si rammenta che il presente giudizio ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, in questa sede l'eventuale contributo economico in favore del coniuge assume le vesti dell'assegno divorzile, il cui riconoscimento soggiace a presupposti diversi rispetto al contributo di mantenimento riconosciuto in sede di separazione ed è, in ogni caso, assoggettato al regime della domanda.
Ciò posto, in mancanza di specifica domanda formulata dalla resistente, rimasta contumace nel presente giudizio, nulla va disposto in ordine all'assegno divorzile.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento, in assenza di opposizione alle domande formulate dal ricorrente, ricorrono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
14572/2021 RG;
pagina 7 di 8 Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e trascritto nel Registro Parte_1 CP_1
di Stato Civile del Comune di Calatabiano al N. 14, Parte 2, serie A,
Anno 1999;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Affida ad entrambe le parti la figlia , con collocazione presso Per_2
la madre e diritto di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di versare entro giorno 5 Parte_1
di ogni mese alla resistente, per il mantenimento della figlia _3
, un assegno dell'importo di € 380,00, da rivalutarsi secondo
[...]
indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 04/04/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 8 di 8