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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 7125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7125 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
N.R.G. 24100/2024
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dr.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da , rappresentata e difesa dall'Avv.to LUCENTE Parte_1
LUIGI
ricorrente contro rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv.to PISTOLESE ARMANDO resistente
, rappresentato e difeso dall'Avv.to R. De Martino CP_2
Litisconsorte necessario
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 16/09/2024 la società conveniva Parte_1
in giudizio l , in persona del legale Controparte_3
rapp.te pt, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, sospendere l'eventuale esecutorietà dell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione alle sole cartelle impugnate, attesa l'entità del gravame ed il conseguente grave ed ingiusto pregiudizio che potrebbe derivare dalla relativa azione esecutiva;
2) in via principale, dichiarare la nullità delle cartelle n. 09720140109062920000 ( CP_2
ANNO 2012- 2013-2014), NOTIFICATA IL 25.07.2014 – n.
09720150142071128000 ( , NOTIFICATA. Controparte_4
IL 23.07.2015; n. 09720170129932667000, NOTIFICATA IL 26.07.2017,
( ANNO 2015-2016-2017 per intervenuta prescrizione, in quanto CP_2
Pag. 2 di 6 sono trascorsi oltre 5 anni dalla presunta data di notifica;
3) in subordine, accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale di tutti gli interessi e delle sanzioni, relativi alle sopra impugnate cartelle;
4) con vittoria di spese, competenze di causa.
Nel costituirsi in giudizio l ha Controparte_3
impugnato in toto l'atto introduttivo, perché infondato in fatto e in diritto, inammissibile e improcedibile.
La causa veniva istruita con prove documentali.
Nelle note finali, la parte ricorrente ha rinunciato all'opposizione in ordine alla cartella n. 09720170129932667000 di Euro 491,82 in quanto, fornita la prova di atto interruttivo della prescrizione, avvenuto in data 07.06.2022.
All'udienza del 10 aprile 2025 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , che si costituiva in giudizio, CP_2
avanzando diverse eccezioni e questioni.
In data 23 maggio 2024, all'odierna ricorrente, veniva notificata, a cura della , intimazione di pagamento n. Controparte_5
09720249064372180000 con il quale si diffidava al pagamento della complessiva somma pari ad Euro 119.089,41
L'avviso di intimazione fa riferimento a numerose cartelle esattoriali, delle quali solo tre sono state impugnate ratione materiae nella presente sede:
1) Cartella 09720140109062920000 DI EURO 2008,57 ( ANNO CP_2
2012- 2013-2014), NOTIFICATA IL 25.07.2014;
2) Cartella 09720150142071128000 DI EURO 1777,17 ( ANNO CP_2
2013-2014-2015), NOTIFICATA. IL 23.07.2015;
Pag. 3 di 6 3) Cartella 09720170129932667000, NOTIFICATA IL 26.07.2017, DI
EURO 491,82 (INAIL ANNO 2015-2016-2017), per un totale pari ad Euro
4.277,56.
Tale ultima cartella ha costituito oggetto di rinuncia all'opposizione da parte ricorrente.
Pertanto, la materia del contendere è limitata alle prime due cartelle presupposte dall'intimazione opposta.
Preliminarmente, l'opposizione è certamente tempestiva, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, posto che il ricorso è stato depositato prima del decorso di 40 gg dalla notifica dell'atto opposto.
Poiché infatti l'oggetto del ricorso è la contestazione nel merito della fondatezza della pretesa, il termine da applicare è quello indicato e non quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cpc, valevole solo per i vizi formali.
Quanto alla legittimazione passiva, come affermato nella sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 7514/2022, nei giudizi nei quali non si faccia solo questione della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, ma si richieda al giudice l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva spetta (anche) al soggetto titolare del credito contributivo. Tale affermazione, viene espressamente riferita anche all'ipotesi di censura inerente all'omissione della notificazione di uno degli atti presupposti, censura che “attiene al merito della controversia, perché,
Pag. 4 di 6 oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza
(Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412). Tale omissione, per altro verso, assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”.
Pertanto, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, deve ritenersi che, nel presente giudizio, tenuto conto dell'oggetto sopra individuato, la legittimazione a contraddire competa oltre che al soggetto esattore, anche all'ente impositore, ciascuno per la singola materia di competenza.
Sussiste l'interesse ad agire trattandosi di opposizione all'intimazione di pagamento di cui sopra.
Nel merito, l'opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti riportati facenti capo all' quale ente creditore. CP_2
In particolare, l'opponente ha eccepito il decorso della prescrizione dopo la notifica delle cartelle.
L'eccezione è fondata, in quanto anche rispetto all'intimazione di pagamento n. 09720189115348729000 notificata in data 10/12/18 il termine prescrizionale è interamente decorso prima della notifica dell'atto opposto.
Pag. 5 di 6 L' non ha prodotto alcun utile atto interruttivo. CP_2
Pertanto l'opposizione, per come ridotta la domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza delle parti convenute, in solido tra loro, stante il comune interesse.
P.Q.M.
Dichiara il non luogo a provvedere sull'impugnazione relativa alla cartella n. 09720170129932667000 di Euro 491,82;
Accoglie per il resto il ricorso in opposizione e dichiara estinti per prescrizione i diritti di credito di cui all'intimazione opposta scaturenti dalle cartelle 09720140109062920000 e 09720150142071128000;
condanna le opposte in solido tra loro al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite, che liquida in € 890,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi.
Si comunichi
18/06/2025 Il Giudice
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
N.R.G. 24100/2024
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dr.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da , rappresentata e difesa dall'Avv.to LUCENTE Parte_1
LUIGI
ricorrente contro rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv.to PISTOLESE ARMANDO resistente
, rappresentato e difeso dall'Avv.to R. De Martino CP_2
Litisconsorte necessario
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 16/09/2024 la società conveniva Parte_1
in giudizio l , in persona del legale Controparte_3
rapp.te pt, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, sospendere l'eventuale esecutorietà dell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione alle sole cartelle impugnate, attesa l'entità del gravame ed il conseguente grave ed ingiusto pregiudizio che potrebbe derivare dalla relativa azione esecutiva;
2) in via principale, dichiarare la nullità delle cartelle n. 09720140109062920000 ( CP_2
ANNO 2012- 2013-2014), NOTIFICATA IL 25.07.2014 – n.
09720150142071128000 ( , NOTIFICATA. Controparte_4
IL 23.07.2015; n. 09720170129932667000, NOTIFICATA IL 26.07.2017,
( ANNO 2015-2016-2017 per intervenuta prescrizione, in quanto CP_2
Pag. 2 di 6 sono trascorsi oltre 5 anni dalla presunta data di notifica;
3) in subordine, accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale di tutti gli interessi e delle sanzioni, relativi alle sopra impugnate cartelle;
4) con vittoria di spese, competenze di causa.
Nel costituirsi in giudizio l ha Controparte_3
impugnato in toto l'atto introduttivo, perché infondato in fatto e in diritto, inammissibile e improcedibile.
La causa veniva istruita con prove documentali.
Nelle note finali, la parte ricorrente ha rinunciato all'opposizione in ordine alla cartella n. 09720170129932667000 di Euro 491,82 in quanto, fornita la prova di atto interruttivo della prescrizione, avvenuto in data 07.06.2022.
All'udienza del 10 aprile 2025 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , che si costituiva in giudizio, CP_2
avanzando diverse eccezioni e questioni.
In data 23 maggio 2024, all'odierna ricorrente, veniva notificata, a cura della , intimazione di pagamento n. Controparte_5
09720249064372180000 con il quale si diffidava al pagamento della complessiva somma pari ad Euro 119.089,41
L'avviso di intimazione fa riferimento a numerose cartelle esattoriali, delle quali solo tre sono state impugnate ratione materiae nella presente sede:
1) Cartella 09720140109062920000 DI EURO 2008,57 ( ANNO CP_2
2012- 2013-2014), NOTIFICATA IL 25.07.2014;
2) Cartella 09720150142071128000 DI EURO 1777,17 ( ANNO CP_2
2013-2014-2015), NOTIFICATA. IL 23.07.2015;
Pag. 3 di 6 3) Cartella 09720170129932667000, NOTIFICATA IL 26.07.2017, DI
EURO 491,82 (INAIL ANNO 2015-2016-2017), per un totale pari ad Euro
4.277,56.
Tale ultima cartella ha costituito oggetto di rinuncia all'opposizione da parte ricorrente.
Pertanto, la materia del contendere è limitata alle prime due cartelle presupposte dall'intimazione opposta.
Preliminarmente, l'opposizione è certamente tempestiva, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, posto che il ricorso è stato depositato prima del decorso di 40 gg dalla notifica dell'atto opposto.
Poiché infatti l'oggetto del ricorso è la contestazione nel merito della fondatezza della pretesa, il termine da applicare è quello indicato e non quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cpc, valevole solo per i vizi formali.
Quanto alla legittimazione passiva, come affermato nella sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 7514/2022, nei giudizi nei quali non si faccia solo questione della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, ma si richieda al giudice l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva spetta (anche) al soggetto titolare del credito contributivo. Tale affermazione, viene espressamente riferita anche all'ipotesi di censura inerente all'omissione della notificazione di uno degli atti presupposti, censura che “attiene al merito della controversia, perché,
Pag. 4 di 6 oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza
(Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412). Tale omissione, per altro verso, assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”.
Pertanto, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, deve ritenersi che, nel presente giudizio, tenuto conto dell'oggetto sopra individuato, la legittimazione a contraddire competa oltre che al soggetto esattore, anche all'ente impositore, ciascuno per la singola materia di competenza.
Sussiste l'interesse ad agire trattandosi di opposizione all'intimazione di pagamento di cui sopra.
Nel merito, l'opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti riportati facenti capo all' quale ente creditore. CP_2
In particolare, l'opponente ha eccepito il decorso della prescrizione dopo la notifica delle cartelle.
L'eccezione è fondata, in quanto anche rispetto all'intimazione di pagamento n. 09720189115348729000 notificata in data 10/12/18 il termine prescrizionale è interamente decorso prima della notifica dell'atto opposto.
Pag. 5 di 6 L' non ha prodotto alcun utile atto interruttivo. CP_2
Pertanto l'opposizione, per come ridotta la domanda va accolta.
Le spese seguono la soccombenza delle parti convenute, in solido tra loro, stante il comune interesse.
P.Q.M.
Dichiara il non luogo a provvedere sull'impugnazione relativa alla cartella n. 09720170129932667000 di Euro 491,82;
Accoglie per il resto il ricorso in opposizione e dichiara estinti per prescrizione i diritti di credito di cui all'intimazione opposta scaturenti dalle cartelle 09720140109062920000 e 09720150142071128000;
condanna le opposte in solido tra loro al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite, che liquida in € 890,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi.
Si comunichi
18/06/2025 Il Giudice
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