Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1682/2024 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguenTE SENTENZA nella causa n.° 1682/2024 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA C.F. , parte nata a LUNGRO (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
25/05/1986, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gennaro Capparelli, elettivamente domiciliati come in atti;
E
, C.F. parte nata a Controparte_1 C.F._2
ACQUAFORMOSA (CS) in data 13/05/1975, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Eugenio Gioiella, elettivamente domiciliati come in atti;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/09/2024, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in
UA in data 23 agosto 2008, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza n. 956/2021, pubblicata il 17.09.2021, nell'ambito del proc. 291/2017 R.G. di questo tribunale (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che, dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale, è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, dalla cui unione è nata in [...] il [...], tenuto Persona_1 conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso, di seguito riportate:
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati e sono liberi di fissare la propria residenza dove credono opportuno. La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 privilegiata con la madre nella casa coniugale di proprietà dello zio della signora Pt_1
2) Il padre ha facoltà di far visita alla figlia e di tenerla presso la sua abitazione previo accordo con la madre, ovvero, in mancanza di accordo, il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 16:00 alle ore 20:00 compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche e della volontà della figlia. Il padre, altresì, terrà con se la figlia durante il week-end a settimane alterne, dalle ore 14:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica.
3) Le feste di Natale saranno trascorse ad anni alterni con il padre e con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con altro e, sempre ad anni alterni, dal venerdì al lunedì di Pasqua. Nel periodo estivo il padre terrà con se la figlia per
20 giorni consecutivi nel mese di luglio o nel mese di agosto, ad anni alterni, salvo diverso accordo con la madre;
4) Il sig. , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Controparte_1 verserà mensilmente alla signora la somma di euro 200,00 (duecento euro) da Parte_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Detta somma sarà corrisposta a mezzo bonifico bancario, assegno, ricarica postepay o altra modalità tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese.
Saranno suddivise tra i genitori, nella misura del 50% tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia (scolastiche, mediche, extra didattiche, ludiche); 5) La casa coniugale di proprietà dello zio della signora resta assegnata a Pt_1 quest'ultima che la abiterà insieme alla figlia, le parti danno, altresì, atto che non hanno beni in comune e che il signor ha già portato con sé i propri effetti personali e tutti i beni mobili CP_1 di sua esclusiva proprietà. Gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione.
6) Le parti si autorizzano reciprocamente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche con riferimento alla figlia minore, e dichiarano di comunicare l'un l'altro ogni eventuale variazione del numero di cellulare.
7) Le parti, accettando reciprocamente le rispettive concessioni, rinunciano ad ogni domanda accessoria e o pretesa comunque connessa o derivante anche implicitamente dalle domande, cosi conciliando il giudizio. Le parti dichiarano che ognuno per quanto di spettanza provvederà al pagamento del proprio legale di fiducia, all'uopo la signora specifica di Pt_1 essere stata ammessa al patrocinio a spese dello stato ricorrendone le condizioni”. Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge e all'interesse del figlio minore.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nulla sulle spese, attesa la natura della procedura attivata congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in UA (CS) in data 23/08/2008 tra e , Parte_1 Controparte_1 come sopra generalizzati, alle condizioni di cui al ricorso, sopra riportate;
B. Nulla sulle spese del procedimento;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di UA (CS) in cui R.G. n.° 1682/2024 - Pag. 3 di 3
l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 20 marzo 2025.
Il Presidente
dott. Gaetano Laviola
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni