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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/04/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2456/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 10.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui la parte attrice e hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in Controparte_1 forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra
(CF: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Giuseppe Brindisi. attrice
contro
(CF: ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Sebastiano Piscopo. convenuta
(CF: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo D'agostino. convenuta
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la fase di merito dell'opposizione proposta dalla sig.ra avverso l'atto di pignoramento ex art. 72 bis del Parte_1
D.P.R. n. 602/1973 (cronologico C23TREMM del 20/06/2023), intrapreso dalla e fondato su una ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910 Controparte_3 avente ad oggetto sanzioni amministrative. L'opponente eccepiva: -la nullità del pignoramento per superamento dell'importo minimo impignorabile (c.d. minimo vitale) in quanto avente ad oggetto la pensione
CP_ sociale erogata dall' sul conto corrente n. 19326875 acceso presso Controparte_1
-la mancata notifica della ingiunzione su cui si basa l'atto di pignoramento
[...] impugnato nonché del verbale di contestazione al Codice della Strada;
-la nullità assoluta della procedura per mancanza dell'avviso ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973;
-l'assenza degli avvisi di legge prescritti dal D.P.R. n. 602/1973.
1.1. Il G.E con ordinanza del 3.11.2023 dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione formulata dall'opponente, avendo il terzo pignorato,
provveduto al pagamento delle somme di cui al pignoramento Controparte_1 opposto.
2. La sig.ra ha introdotto il giudizio di merito ribadendo i Parte_1 motivi di opposizione già avanzati in sede sommaria. Ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: a. accogliere l'opposizione proposta con ricorso depositato telematicamente in data 28.07.2023 ed accertare che il creditore non ha diritto a procedere esecutivamente e, quindi, dichiarare la nullità e l'infondatezza nonchè l'inesistenza della procedura esecutiva de qua per le motivazioni di cui in narrativa;
b. In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, anche relative alla pregressa fase esecutiva, oltre IVA e CNAP come per legge e con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”.
2.1. Si è costituita nel giudizio di merito la terza pignorata la Controparte_1 quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva. Ha poi evidenziato di avere operato in perfetta aderenza al dettato normativo. Ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva e conseguente estromissione di Controparte_1
.
[...]
- Accertare e dichiarare la correttezza dell'operato di , di talché rigettare Controparte_1 qualsivoglia domanda eventualmente svolta in danno della medesima in quanto infondata in fatto e diritto;
- In caso di accoglimento della proposta domanda, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte attrice, sig.ra a rivalersi esclusivamente nei confronti della società Parte_1
Gestione Riscossione Tributi, in p.l.r.p.t., n.q. di Ente di Controparte_5
Riscossione dei Tributi per il comune di Trebisacce (CS). Con il favore delle spese di lite.”.
2.2. Si è costituita la la quale ha preliminarmente eccepito la Controparte_2 competenza funzionale del Giudice di Pace competente in materia di sanzioni amministrative dipendenti da violazioni del Codice della Strada, nonché l'incompetenza per valore del Tribunale adito. Nel merito ha contestato l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Ha concluso nel modo che segue: “Pregiudiziale di rito
accertare e dichiarare il proprio difetto di competenza funzionale in favore del
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Giudice di Pace competente per territorio;
in via subordinata
accertare e dichiarare il proprio difetto di competenza per valore (importo inferiore a 10.000,00) in favore del Giudice di Pace competente per territorio;
Ancora in via preliminare
Voglia l'adito Giudicante dichiarare l'inammissibilità dell'azione o in subordine concedere il termine per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.102 co. 2, cpc. In caso di conferma della propria competenza Sul merito della pretesa
Rigettare la domanda poiché infondata in fatto e in diritto e non provata;
Rigettare l'opposizione avanzata da controparte in ragione della rituale notifica dell'ingiunzione fiscale presupposta emessa dal concessionario e per tutte le eccezioni esposte in narrativa;
Condannare parte opponente al pagamento delle spese di lite della presente fase della opposizione in favore delle resistenti con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
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3. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza per valore. Nell'atto di opposizione vengono mosse contestazioni in parte riconducibili all'an dell'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e in parte relative alla regolarità formale della procedura ex art. 617 comma 2 c.p.c. (mancata notifica degli atti presupposto). Ne consegue la competenza del Tribunale adito sulla scorta del principio per cui in base a quanto disposto dagli artt. 10 e 104 c.p.c., “allorchè siano proposte davanti al tribunale giudice dell'esecuzione una domanda di opposizione agli atti esecutivi (quindi soggetta alla sua competenza per materia) ed una domanda di opposizione all'esecuzione, di competenza per valore - quanto al merito - di un giudice di pace dello stesso circondario del tribunale (in modo che la competenza per territorio inderogabile del giudice di pace sia comunque compresa nell'ambito del circondario del tribunale), la competenza del tribunale sul cumulo di controversie sussiste in applicazione delle norme sopra citate” (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 23/01/2017, n. 1722).
4. Venendo al merito dell'opposizione, si osserva quanto segue. Il motivo di opposizione relativo al superamento dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c. è infondato. Dalla disamina degli atti si evince che il terzo pignorato non ha Controparte_1 accantonato e successivamente liquidato in favore del creditore procedente le somme presenti sul conto corrente n. 19326875 sul quale confluirebbero gli importi CP_ erogati all'opponente dall a titolo di pensione sociale, bensì quelli rinvenuti sul libretto cointestato n. 000003928445.
5. Del pari infondato è il motivo di opposizione con il quale è stata contestata la mancata notifica dell'ingiunzione fiscale n. 2023/5796 del 4.1.2023 sottesa al pignoramento opposto.
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Dalla disamina della documentazione prodotta dalla si desume Controparte_2 che tale atto prodromico è stato regolarmente notificato a mani della sig.ra
[...]
in data 3.4.2023. Parte_1
Appurata l'avvenuta notifica di tale atto, quanto alla contestazione relativa alla mancata notifica del sotteso verbale di accertamento n. 1862, va rilevato che la parte avrebbe dovuto sollevare la doglianza in discorso proponendo opposizione avverso la richiamata ingiunzione fiscale dinanzi al Giudice di Pace, competente in materia di sanzioni comminate per la violazione di norme del c.d. Codice della Strada ex artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 150 del 2011.
6. Risulta infondato anche il motivo con cui è stata eccepita la mancata notifica dell'avviso ex 50 comma 2 del D.P.R. n. 602 del 1973, considerato che, come già evidenziato, ha fornito prova dell'avvenuta notificazione della Controparte_2 dell'ingiunzione fiscale n. 2023/5796, sottesa all'atto di pignoramento opposto, effettuata a mezzo posta in data 3.4.2023. Pertanto, anche volendo equiparare l'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 alla cartella esattoriale, nel caso di specie non vi era alcun obbligo per l'incaricato alla riscossione di notificare l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 comma 2 del D.P.R. n. 602 del 1973, che va comunicata solo “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”. Invero, la notifica dell'atto di pignoramento è avvenuta in data 12.7.2023, dunque meno di un anno dopo la notifica della predetta ingiunzione.
7. L'opponente ha infine eccepito la nullità a dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 24 Cost. in quanto a suo dire mancante del seguente avviso
“contro il presente atto sono ammesse le opposizioni di cui agli artt. 615, 617 e 619 del c.p.c., fatte salve le limitazioni e le modalità previste dagli artt. 57 e 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dall'art. 29 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46”.
Tale doglianza appare infondata in ossequio al principio per cui “la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4, non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente” (Cassazione civile sez. II, 10/11/2015, n.22901; Cass. n. 19189 del 2006; Cass. n. 19675 del 2011). Peraltro nel caso in disamina non risulta essersi concretizzato alcun pregiudizio al diritto di difesa dell'attrice avendo essa avanzato opposizione avverso l'atto di pignoramento nella quale ha avuto modo di avanzare le proprie rimostranze.
8. In definitiva, sulla scorta di quanto argomentato, l'opposizione a pignoramento proposta dalla sig.ra merita di essere rigettata. Parte_1
9. Nei rapporti tra l'opponente e il terzo pignorato sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
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Per quanto concerne invece il rapporto tra l'opponente e la le Controparte_2 spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio, operata la riduzione dei valori medi in ragione della non elevata complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
COMPENSA le spese tra e Parte_1 Controparte_1
CONDANNA
al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
, in persona del l.r.p.t., che si liquidano in complessivi € 1.300,00, Controparte_2 oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Castrovillari, 11/04/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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