Ordinanza cautelare 17 ottobre 2024
Sentenza breve 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 19/02/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01423/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04169/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4169 del 2024, proposto da
-OMISSIS- genitore del minore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Scuola Secondaria Statale di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota-OMISSIS-emessa dalla Scuola Secondaria Statale di I Grado
“-OMISSIS- con sede in Napoli, in persona del Dirigente Scolastico p.t., comunicata in pari data;
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli
interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che la ricorrente impugna il provvedimento-OMISSIS-emesso dalla Scuola Secondaria Statale di -OMISSIS- con sede in Napoli, in persona del Dirigente Scolastico p.t., comunicata in pari data, con cui si assegnano al minore solo 18 ore di sostegno settimanale;
agisce altresì per l’accertamento per l’anno scolastico 2024/2025, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche, previa valutazione delle concrete esigenze del minore, da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale;
Rammentato che con Ordinanza n. 2055 del 17 ottobre 2024 la Sezione accoglieva la domanda cautelare motivando nei termini che seguono il fumus boni iuris del ricorso e rinviando per la verifica dell’ottemperanza alla odierna camera di consiglio:
“Rilevato, quanto al fumus boni iuris, che:
la ricorrente è il genitore del minore -OMISSIS-, affetto da “-OMISSIS-,” e per tale patologia è stato riconosciuto come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c. 1 dell’art. 3 della L.104/92 secondo l’accertamento della competente Commissione medica del 16.12.2023 allegato al ricorso;
frequenta, nell’anno scolastico 2024/2025, la classe terza della Scuola Secondaria Statale di -OMISSIS- con sede in Napoli;
a causa di tale patologia il minore ha necessità, nel corrente anno scolastico, di essere seguito da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla sua patologia (cfr. PEI – verbale GLO del 16.04.24 che richiede 30 ore);
tuttavia, l’Istituto Scolastico che frequenta il minore diversamente abile, nonostante la sussistenza della grave patologia, a fronte di un orario di frequenza pari a 30 ore settimanali, ha assegnato n.18 ore di sostegno, giusta nota prot. n. 3577/V10 del 28.08.2024;
Rilevato, peraltro:
che l’alunno per cui è causa è minore invalido, ex art. 3, co.3, l n. 104/1992, con indennità di accompagnamento (stando al verbale Commissione medica ASL Napoli del 26.10.2020, prodotto dall’Amministrazione in data 1.10.2024, all. 3;
che la diagnosi funzionale versata in atti indica la necessità di “rapporto in deroga per gravità” (produz. cit., all.3);
che il verbale di GLOH del 16.4.2024 allegato al ricorso richiede 30 ore di sostegno scolastico;
alla luce degli atti versati in giudizio e in mancanza del PEI per l’anno scolastico 2024-2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di sostegno scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), appare sussistere il fumus boni iuris nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dell’atto dirigenziale, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto sottesi alla quantificazione di 18 ore, a fronte di un orario di frequentazione di 30 ore e della grave situazione di disabilità del minore, sopra illustrata;
Ritenuto che sussista altresì il periculum in mora, in considerazione dell’avvio dell’anno scolastico;
Ritenuto pertanto che l’Amministrazione Scolastica debba rideterminarsi, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105 “il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio - Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, - Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”;
Considerato che non risulta ancora scaduto il termine per l’adozione del PEI (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188) nella cui formulazione l’Amministrazione è tenuta comunque a conformarsi ai principi sopra richiamati, onde è opportuno rinviare alla camera di consiglio del 22 gennaio 2025, in vista delle eventuali sopravvenienze;
Ritenuto che la non eccessiva complessità delle questioni in diritto, ripetutamente affrontate dalla copiosa giurisprudenza rinvenibile in materia, giustifichi la compensazione delle spese di lite tra le parti per la fase cautelare, salva la statuizione in sede di definizione del giudizio”;
Rilevato che nelle more del giudizio e segnatamente con note di udienza del 20 gennaio 2025 il procuratore di parte ricorrente, stante l’intervenuta ottemperanza al riportato provvedimento cautelare, chiedeva dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse a ricorso, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese legali in favore del procuratore anticipatario per soccombenza virtuale;
Considerato che, stante la rappresentata soddisfazione in corso di giudizio della pretesa azionata con il ricorso in trattazione, il Collegio non può che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, co. 2, lett. c, c.p.a.; laddove va respinta la domanda contenuta nelle conclusioni del ricorso, di accertare il diritto al sostegno integrale anche per gli anni successivi a quello cui il ricorso medesimo è riferito, non potendo il Tribunale, come da consolidata giurisprudenza, pronunciare circa poteri amministrativi non ancora esercitati;
Considerato peraltro che, avendo la difesa della ricorrente espressamente domandato la condanna dell’Amministrazione scolastica alle spese di lite, sub specie di “soccombenza virtuale” della parte pubblica resistente, la domanda può essere accolta;
Rilevato infatti al riguardo che, a fronte del ricorso in epigrafe, depositato il 11 settembre 2024, l’Amministrazione resistente, in persona del Dirigente scolastico, si è determinata in senso favorevole alla parte istante solo in corso di causa;
Ritenuto, conclusivamente, che le spese di lite debbano essere poste a carico dell’Amministrazione nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Respinge, nei sensi di cui in motivazione, la domanda volta all’accertamento del diritto al sostegno integrale anche per gli anni successivi.
Condanna l’Amministrazione scolastica a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1000,00 (mille), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.