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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/07/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 690 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. – P.IVA Parte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente in carica l.r.p.t., elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Catanzaro Via Milano, 18, unitamente agli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura generale ad lites, ad atto Notaio Dott. Per_1
in Roma lì 22/03/2024, rep. 37875, raccolta n. 7313
[...]
appellante
E
Avv. ADOLFO PROCOPI (C.F.: ), rappresentato e difeso da sé medesimo ex C.F._1 art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Catanzaro, Via Eraclea n.
6 appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Ricongiunzione contributiva
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < previa fissazione dell'udienza di discussione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere il presente appello e, in totale riforma della sentenza n. 546/2024, pubbl. il 01/06/2024, resa inter partes nel procedimento di RG n. 1890/2022, del Giudice del lavoro del
Tribunale di Catanzaro, rigettare tutte le domande proposte in primo grado dal ricorrente, perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e non provate per le ragioni in epigrafe;
Con vittoria, in tutti i casi, di spese e competenze del doppio grado del giudizio>>; per l'appellato: << rigettare il gravame avversario per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto confermando la Sentenza n. 546/2024 pubbl. il 01/06/2024 - RG n. 1890/2022 del Tribunale di Catanzaro. Spese vinte. >>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Questa è la vicenda processuale per come sintetizzata nella sentenza gravata:
<Con ricorso depositato in data 04.10.2022 il ricorrente indicato in epigrafe deduceva di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati di Catanzaro dal 19.05.2005; che con domanda del 10.04.2007, chiedeva e otteneva l'iscrizione retroattiva alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, a far data dal giorno 01.01.2005; che negli anni 2003, 2004 e nei primi mesi del 2005, percepiva, quale dottorando di ricerca presso l'Università di Torino, la relativa borsa di studio, sottoposta a contribuzione da versare alla Gestione separata che con domanda del Pt_1
15.10.2021, inoltrata alla Cassa, chiedeva la ricongiunzione presso la medesima di tutti i periodi di contribuzione giacenti presso la gestione previdenziale ai sensi dell'art. 1 della 1 legge 5 Pt_1 marzo 1990 n. 45; che al fine di evadere la domanda, la Cassa inviava all resistente Pt_1 comunicazione datata 09.11.2021 chiedendo “di fornire, nel termine di legge, tutti gli elementi necessari e utili per consentirci di evadere la predetta istanza e precisamente un prospetto analitico relativo a: a) periodi di effettiva iscrizione maturata presso codesto fondo e relativi redditi e contribuzioni;
b) periodi figurativi e/o di riscatto con relativa indicazione dei contributi o quote versate e della natura degli stessi (anzianità convenzionali, laurea, servizio militare etc.); c) interessi calcolati al tasso composto del 4,5 per cento ai sensi dell'art. 2 della legge in oggetto”; che con provvedimento del 18.05.2022 l' respingeva la domanda di ricongiunzione, sulla Pt_1 base della seguente motivazione “I periodi contributivi accreditati sulla posizione assicurativa ai sensi dell'art.2, Legge 8.8.95, n. 335, in qualità di iscritto alla Gestione Separata, non sono ricongiungibili presso gestioni alternative”; che avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso amministrativo, non ottenendo riscontro sebbene fossero decorsi i termini procedimentali per provvedere. Ritenendo di avere diritto alla ricongiunzione dei periodi versati alla Gestione separata in favore della Cassa di appartenenza, rassegnava le seguenti Pt_1 conclusioni “- accertare e dichiarare l'obbligo dell' di inviare a “Cassa Forense” tutti gli Pt_1 elementi necessari al completamento dell'istruttoria sulla domanda di ricongiunzione, indicati Pt_ nella comunicazione del 09.11.2021 inviata da Cassa Forense ad salvo eventuali altri;
- accertare e dichiarare l'obbligo dell di trasferire nella gestione di confluenza della Cassa CP_1
Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense l'equivalente monetario dei contributi versati maggiorato del tasso di interesse nella misura prevista dalla legge;
- condannare, per l'effetto, l' a porre in essere le attività, adempimenti e pagamenti sopra indicati e comunque tutte le Pt_1 procedure necessarie per la ricongiunzione presso la Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense dei contributi versati dal ricorrente alla gestione separata ”>>. Pt_1
§2.1
Pag. 2 di 13 Il Tribunale “accerta e dichiara il diritto dell'avv. Adolfo PROCOPI alla ricongiunzione presso la
Cassa dei contributi versati alla Gestione separata Parte_2
- ordina all di comunicare alla le Pt_1 Pt_1 Parte_3 informazioni richieste con nota del 09.11.2021, nonché a dar corso a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge n. 45/1990, al fine di consentire al ricorrente la richiesta ricongiunzione presso il predetto Ente dei contributi versati alla Gestione separata - Pt_1 condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma di € 3.300,00 in favore Pt_1 del ricorrente, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA”.
§2.2
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<Preliminarmente, dalla documentazione in atti emerge che parte ricorrente ha ritualmente proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento del 18.05.2022, pratica n. 24418/45U (cfr. all. 1 dell'atto introduttivo del giudizio), avente ad oggetto “ricongiunzione nelle casse professionali legge 45/90”, con il quale l ha respinto la domanda di ricongiunzione Pt_1 presentata dall'istante, sicché infondata è l'eccepita inammissibilità del ricorso sollevata dall resistente. Pt_1
Venendo al merito, il ricorso è fondato.
Si osserva che ai sensi dell'art. 1, legge 5 marzo 1990 n. 45 “1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.
2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista”. L'interpretazione della normativa sopra richiamata fornita dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26039 del 15 ottobre 2019, le cui motivazioni si condividono, muove nel senso di riconoscere anche ai professionisti la facoltà, prevista dall'art. 1, comma 2, della legge citata, di ricongiungere i contributi già versati presso la Gestione separata con quelli presenti nella Pt_1 gestione a cui il professionista è iscritto, in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione.
L'art. 1, comma 2, della legge richiamata, infatti, espressamente attribuisce la facoltà di ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per
i lavoratori dipendenti (pubblici o privati) e per i lavoratori autonomi, nella gestione in cui l'interessato risulti iscritto in qualità di libero professionista. Tale facoltà è riconosciuta senza limitazioni ed indipendentemente dalla omogeneità delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni (di provenienza e di destinazione). La tesi prospettata dall' - secondo cui sarebbe Pt_1 esclusa la possibilità della ricongiunzione di contributi da una gestione ad assetto interamente contributivo, quale la Gestione separata, a gestioni con sistemi di calcolo diversi, come quello previsto presso la Cassa forense - si pone in contrasto con i principi già da tempo enunciati dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 61 del 24 febbraio 1999, che ha introdotto il principio della facoltà di scelta, da parte dell'assicurato, tra la totalizzazione e la ricongiunzione, sulla base di
Pag. 3 di 13 scelte di convenienza allo stesso rimesse. Né può rilevare, contrariamente all'assunto dell' Pt_1 che il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 2 maggio 1996 n. 282 (previsto dall'art. 2, comma 32 della legge n. 335/1995) non richiami le disposizioni in materia di ricongiunzione sopra citate escludendo, quindi, indirettamente, l'esercizio delle corrispondenti facoltà.
La predetta circostanza, difatti, non può impedire l'esercizio delle facoltà di ricongiunzione pensionistica previste dai commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge n. 45/1990, se non in violazione del principio della gerarchia delle fonti. Quanto all'eccepita inammissibilità di ogni richiesta di condanna dell' ad un facere, sull'assunto che si tratti di statuizione eccedente i limiti della Pt_1 giurisdizione del giudice ordinario ai sensi degli artt. 4 e 5 legge 20 marzo 1865 n. 2264 all. E., si osserva che la presente controversia in materia di previdenza obbligatoria, devoluta ex art. 442 c.p.c. alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, involge diritti soggettivi del privato, a fronte dei quali è configurabile un'attività vincolata della pubblica amministrazione: l'ente previdenziale destinatario di una domanda di ricongiunzione dei periodi contributivi non è chiamato ad esercitare, nell'ambito del relativo procedimento, poteri discrezionali, ma deve esclusivamente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente previsti nello svolgimento di una attività vincolata, di carattere meramente ricognitivo (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 97/2022). Per le ragioni che precedono, in accoglimento del ricorso, deve riconoscersi il diritto del ricorrente, libero professionista iscritto alla , alla ricongiunzione presso il predetto Parte_3
Ente dei contributi versati alla Gestione separata ordinandosi a parte resistente di Pt_1 comunicare alla Cassa le informazioni richieste con nota del 09.11.2021, nonché a dar corso a tutti gli 4 ulteriori adempimenti previsti dalla legge n. 45/1990, al fine di consentire al ricorrente la richiesta ricongiunzione. Ogni ulteriore questione assorbita. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell secondo la regola della soccombenza>>. Pt_1
§3
Pt_ La sentenza è gravata d'appello dall che denuncia:
1 – Omessa e carente motivazione – Errata interpretazione di legge – Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla l. 45/1990, all'art. 2 della legge n. 335/1995 e del D.M.
1996 n. 282: <<…la questione in discussione attiene all'esistenza del diritto, in capo al libero professionista, alla ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione Separata con la contribuzione presente presso la Cassa professionale di attuale iscrizione (gestione accentrante), ai sensi dell'art. l, comma 2, della legge n. 45/1990 (quindi, ricongiunzione in uscita da Gestione Pt_ Pt_ Separata e in entrata verso la Cassa professionale). La cd. Gestione separata istituita dall'art. 2, comma 26, della legge n.335/1995, pur essendo un fondo obbligatorio, non risulta ascrivibile ai fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria;
inoltre, la contribuzione versata presso la Gestione separata comporta, al ricorrere di tutti i presupposti di legge, il diritto a trattamento pensionistico con calcolo totalmente contributivo della pensione. Pertanto, non può essere ricondotta entro l'ambito di applicazione delle leggi sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi disciplinate dalla legge n.29/1979 e, per quel che qui più rileva, dalla legge n. 45/1990, precedente all'introduzione della Gestione separata. Ed invero, per gli iscritti alla gestione separata, operano le norme definite con il regolamento di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1996, n.282 (“Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art.2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n.335”), successive alla l. 45/1990, che non richiamano le disposizioni
Pag. 4 di 13 in materia di ricongiunzione sopra citate e che quindi, indirettamente, escludono l'esercizio delle corrispondenti facoltà. La ricongiunzione per la contribuzione versata presso la “gestione separata”, oggi in discussione, non è quindi prevista o richiamata né dalla legge istitutiva della gestione (l. 335/1995) né dal successivo Regolamento né da altre disposizioni e, pertanto, non può trovare applicazione al caso che ci occupa…. Erroneo ed inconferente è poi il richiamo operato in sentenza gravata al precedente della sentenza della Corte di Cassazione n.
26039/2019. La sentenza della Corte di Cassazione in argomento, si fonda esclusivamente sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999) che però è inconferente rispetto alla questione oggi in discussione. Ciò che oggi viene in rilievo è l'interpretazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 45 del 1990, in relazione alla possibilità di ricongiunzione di periodi assicurativi gestione separata con periodi Cassa forense, laddove la questione scrutinata dalla Corte Costituzionale con la pronuncia suddetta era relativa al diverso profilo dell'impossibilità di ricorrere, in alternativa alla ricongiunzione onerosa, allo strumento della totalizzazione dei periodi assicurativi, per l'assicurato che in nessuna gestione previdenziale avesse maturato il diritto alla pensione. Totalizzazione che, diversamente dalla ricongiunzione, non contempla alcun trasferimento di contribuzione ma solo il cumulo della stessa. La Corte Costituzionale, infatti, nella citata pronuncia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, nella parte in cui non prevedono, in alternativa alla ricongiunzione onerosa, il diritto dell'assicurato che in nessuna gestione previdenziale abbia maturato il diritto alla pensione di avvalersi di una forma di totalizzazione dei periodi assicurativi, secondo modalità legislativamente previste, ed in conformità ai princìpi indicati nelle medesima sentenza. La sentenza del Giudice delle leggi non è relativa invece alla diversa ipotesi qui in rilievo dell'impossibilità di applicazione dell'art. 1 e 2 della l. 45/90 al lavoratore che alla data del 31/12/1995 non possa far valere un'anzianità contributiva superiore ai 18 anni, ovvero si trovi in regime totalmente contributivo: nei predetti casi è applicabile, invero, il diverso istituto del
“cumulo” dei periodi assicurativi non coincidenti di cui al d.lgs. 184/1997, laddove, si ribadisce, non vi è alcun trasferimento di contribuzione….l'art. 1, comma 2, l. n. 45 del 1990, recante
“norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i libero professionisti”, stabilisce la facoltà, per il soggetto che non abbia ancora maturato il diritto a ricevere una pensione e che ha abbia versato contributi a forme obbligatorie di previdenza, di ricongiungere tali periodi di contribuzione presso la Cassa professionale a cui risulta iscritto in qualità di libero professionista, secondo le modalità descritte all'art. 2 del medesimo testo normativo, il quale dispone l'onerosità di tale operazione. La ratio che ha sostenuto l'intervento normativo era quella di allineare la posizione dei liberi professionisti a quella degli altri lavoratori dipendenti, privati e pubblici, e autonomi, consentendo anche ai primi di disporre di un apposito strumento volto a realizzare la “portabilità” da un regime all'altro della posizione assicurativa maturata dal soggetto nel corso della sua vita lavorativa ove caratterizzata da una certa mobilità professionale. Difatti, l'istituto della ricongiunzione era già stato previsto dal legislatore
a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi con la l. n. 29 del 1979, ed estesa, in seguito, anche ai liberi professionisti, solo con la l. n. 45 del 1990. Come già previsto per i lavoratori autonomi, anche per i liberi professionisti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi è stata consentita a titolo oneroso. Proprio la caratteristica dell'onerosità, in alcune ipotesi elevata, ha portato la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 61 del 1999, ad affermare la illegittimità degli art. 1 e 2, l. n. 45 del 1990, nella parte in cui non prevedevano, in favore dell'assicurato che non avesse maturato il diritto a un trattamento pensionistico in alcuna gestione, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi contributivi pregressi, con espresso riferimento (in motivazione) all'istituto della totalizzazione. Quest'ultimo era stato previsto, in via generale
Pag. 5 di 13 (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 184 del 1997, attuativo della delega contenuta nell'art. 1, comma 39,
l. n. 335 del 1995) in favore dei soggetti a cui si applicava integralmente il sistema di calcolo della pensione contributivo (ma con esclusione dall'area di applicazione dei liberi professionisti),
e con una contribuzione versata non idonea a consentire l'accesso a un trattamento pensionistico in alcuna gestione previdenziale. Tale meccanismo non comporta un trasferimento effettivo di contribuzione da un ente previdenziale all'altro e, pertanto, è possibile avvalersene a titolo gratuito. In sintesi, la decisione della Corte Costituzionale, richiamata dal giudice di legittimità e dalla sentenza qui oggetto di impugnazione, era volta a censurare un assetto normativo incompleto, e quindi inadeguato a tutelare le molteplici situazioni in cui si poteva venire a trovare il libero professionista, in quanto il legislatore si era limitato a prevedere un'unica forma di riunificazione delle varie contribuzioni versate dal soggetto presso più gestioni previdenziali, peraltro potenzialmente non utilizzabile qualora risultasse eccessivamente onerosa. In tale ipotesi, il libero professionista non avrebbe potuto utilizzare parte dei contributi versati nel corso della propria vita lavorativa, e addirittura, qualora in nessuna delle gestioni fosse stato raggiunto il minimo contributivo, non avrebbe potuto ottenere alcun trattamento pensionistico. Cosicché postulare la possibilità di ricorrere all'istituto della totalizzazione, in alternativa alla ricongiunzione, ove quest'ultima non fosse praticabile, avrebbe consentito di riequilibrare il sistema normativo e di realizzare quell'adeguatezza della tutela previdenziale imposta dall'art. 38, comma 2, Cost. In sostanza la Corte Costituzionale individua nell'istituto della totalizzazione il rimedio di carattere generale a cui ricorrere sempre in caso di impossibilità di accesso a un trattamento pensionistico dovuta alla “frammentazione” delle posizioni contributive. Il quadro normativo è stato arricchito con l'art. 1, comma 195, l. n. 232 del 2016, che ha riconosciuto la possibilità di ricorrere all'istituto del cumulo anche agli iscritti presso le Casse di previdenza dei liberi professionisti (l'istituto era già stato introdotto in via generale dall'art. 1, comma 239, l. n. 228 del 2012). Pertanto, allo stato attuale, accanto alla ricongiunzione onerosa – che non trova applicazione nel caso di specie – e alla totalizzazione gratuita, ove le quote di trattamento pensionistico sono calcolate secondo il solo sistema contributivo, si è affiancata la possibilità di ricorrere al cumulo gratuito in cui ogni quota di trattamento è calcolata sulla base delle regole che governano la singola gestione previdenziale, con possibilità di ottenere una prestazione più vantaggiosa rispetto all'istituto della totalizzazione. In definitiva, per la valorizzazione dei periodi assicurativi accreditati nella gestione separata, sono espressamente previsti istituti diversi da quello qui invocato. Vale a dire: Pt_ computo, di cui all'art. 3 del D.M. n. 282/1996 (v. Circolare n.184/2015); totalizzazione, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n.42, e successive modificazioni e integrazioni Pt_ (Circolare n. 69 del 2006; circolare n. 9 del 2008; messaggio n. 219 del 04/01/2013); cumulo dei periodi assicurativi (d.lgs. 184/1997). Da ultimo, qualora gli iscritti alla gestione separata non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, avranno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età prevista per la pensione di vecchiaia….la facoltà di ricongiunzione onerosa non è riconosciuta, né può esserlo, laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando rigorosamente e per legge il solo metodo contributivo, come accade per la gestione separata, trasferendo la contribuzione ad altro ente che non applica in ipotesi il medesimo metodo. La cd.
Pag. 6 di 13 Pt_ Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.335/1995, pur essendo un fondo obbligatorio, non risulta ascrivibile ai fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria, di talché non può operare l'art. 2 della l. 29/1979; inoltre, la contribuzione versata presso la Gestione separata comporta, al ricorrere di tutti i presupposti di legge, il diritto a trattamento pensionistico con calcolo totalmente contributivo della pensione. Pertanto, non può essere ricondotta entro l'ambito di applicazione delle leggi sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi disciplinate dalla legge n. 29/1979 e, per quel che qui più rileva, dalla legge n. 45/1990, addirittura precedenti all'introduzione della Gestione separata, essendo prevista la sola facoltà di “cumulo” dei periodi assicurativi (v. art. 1 d.lv. 184/1997). Ed invero, per gli iscritti alla gestione separata, operano le norme definite con il regolamento di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1996, n.282 (“Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art.2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n.335”), successive alla l. 45/1990, che non richiamano le disposizioni in materia di ricongiunzione sopra citate e che quindi, indirettamente, escludono l'esercizio delle corrispondenti facoltà….>>;
2. Omessa motivazione e Carenza di giurisdizione del giudice ordinario, essendo
<<…inammissibile, per carenza di giurisdizione in capo al giudice ordinario adito, la domanda con cui si chiede la condanna dell'Amministrazione ad un facere specifico che nella specie peraltro è consistito in una generica attività oltretutto amministrativa – che renda effettivo tale diritto. La domanda di condanna formulata dunque non rientrava né rientra nella giurisdizione del Giudice adito, bensì in quella del G.A., potendo il G.O., ex art. 5 L 2248/1965, e come detto e come pacificamente ritenuto in Giurisprudenza, semplicemente chiedere di disapplicare un atto amministrativo, ma in nessun caso di ordinare un facere ad una Pubblica Amministrazione. Nel caso in ispecie, pertanto, poiché le domande erano dirette ad ottenere una pronuncia direttamente incidente su provvedimenti rientranti nella sfera esclusiva delle attribuzioni dell' , quale Ente pubblico gestore delle Assicurazioni Sociali obbligatorie e dei connessi Pt_1 poteri di amministrazione attiva, esse esulavano dai poteri del Giudice Ordinario, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2264 All. E, e dovevano essere sul punto respinte, in quanto improponibili ed inammissibili….>>
§4
Costituitosi in giudizio, l'Avv. Procopi ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 5 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
Pt_ Prendendo le mosse dal primo motivo di gravame, l si duole delle statuizioni del giudice di primo grado e osserva che la facoltà di ricongiunzione onerosa non è riconosciuta, né può esserlo, laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando rigorosamente e per legge il solo metodo contributivo come accade per la Gestione Separata, trasferendo la contribuzione ad altro ente che non applichi in ipotesi il medesimo metodo. Né la lettera della legge n. 45 del 1990 soccorrerebbe in tal senso, essendo addirittura antecedente all'istituzione della Gestione Separata.
Pag. 7 di 13 Pt_ Secondo l il fatto che la Gestione Separata sia contemplata sia nell'ambito della disciplina della totalizzazione che del cumulo gratuito, istituti che si caratterizzano per la circostanza che le posizioni assicurative non vengono trasferite, come accade invece nel caso della ricongiunzione, pur essendo comunque utili ai fini della maturazione del diritto a pensione (dando luogo a distinte quote di pensione, e ciò diversamente dalla ricongiunzione che invece consente il trasferimento dei contributi da una gestione all'altra, con liquidazione di un'unica pensione), renderebbe l'ipotesi della ricongiunzione inapplicabile, stante la necessità del calcolo contributivo sotteso alla futura prestazione.
Pertanto, secondo l'Istituto appellante, a causa della sua particolare configurazione, la Gestione Separata di cui all'art. 2 comma 26 L. 335/1995, pur essendo un fondo obbligatorio, non potrebbe essere ascritta ai fondi esclusivi sostitutivi ed esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria. In altri termini, la gestione, totalmente regolata dal sistema di calcolo contributivo della pensione, non potrebbe essere ricondotta nell'ambito di operatività delle leggi sulla ricongiunzione, ovvero delle leggi 29/1979 e 45/1990, quest'ultima applicabile ratione temporis.
Secondo l'ente previdenziale, l'art. 1 comma 2 della legge n. 45 del 1990 sarebbe inapplicabile al caso di specie, essendo impossibile ricorrere allo strumento della ricongiunzione nel caso in cui il lavoratore alla data del 31/12/1995 non possa far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, essendo in tal caso prevista l'applicazione del diverso istituto previsto dal D. Lgs. n. 184 del 1997, che non contempla alcun trasferimento di contribuzione, ma solo il cumulo della stessa.
Inoltre, il precedente in tema della Corte di Cassazione n.26039/2019, richiamato dal Tribunale, non sarebbe per nulla convincente, in quanto, oltre ad essere isolato, non sarebbe adeguatamente motivato, richiamando una pronuncia della Corte costituzionale (sent.n.61 del 5 marzo 1999) non pertinente.
§5.1
La censura non può essere condivisa.
L'art. 1 della legge n. 45 del 1990 (rubricato 'Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti') dispone che: “1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo”.
Al comma 2, che è quello che qui interessa, aggiunge che “analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista”.
Prevede poi ai commi 3 e 4 che sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti e che, dopo il compimento dell'età pensionabile, la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni
Pag. 8 di 13 di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.
Sancisce ancora, al comma 5, che “il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianità, può chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell'articolo 2.”
Pt_ Secondo l' - come già osservato - questa norma non sarebbe applicabile ai contributi versati alla Gestione Separata, in quanto il relativo trattamento pensionistico va calcolato utilizzando rigorosamente e per legge il solo metodo contributivo e, pertanto, la contribuzione non potrebbe essere trasferita ad altro ente che non applichi in ipotesi il medesimo metodo. In tal caso, dovrebbero operare i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione, con possibilità anche di utilizzare la contribuzione versata per ottenere la liquidazione di una pensione supplementare.
Sennonché, il Collegio ritiene che la facoltà di ricongiunzione prevista dall'art. 1 comma 2 della legge n. 45 del 1990 sia applicabile anche ai contributi versati alla Gestione Separata e che, pertanto, la sentenza impugnata debba essere sul punto confermata. Soccorre, anzitutto,
l'argomento letterale, atteso che la norma prevede che è data facoltà “al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi”, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista. La norma utilizza quindi, per individuare i contributi oggetto della facoltà di ricongiunzione, una locuzione generale e molto ampia, che include tutte le forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti o autonomi, senza in alcun modo individuarle né precisarle e senza escluderne alcuna. In altri termini, la norma enuncia una regola generale, priva di limitazioni e, soprattutto, indipendente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, secondo la quale è facoltà del libero professionista iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori autonomi chiedere la ricongiunzione dei contributi versati nella gestione cui risulta iscritto come libero professionista. È pacifico che la Gestione Separata sia una forma obbligatoria di previdenza per lavoratori autonomi.
Ne discende, alla luce del tenore letterale della legge, che è difficile ritenere che i contributi versati alla Gestione Separata siano esclusi dalla facoltà del libero professionista di chiederne la ricongiunzione nella Cassa professionale di appartenenza.
In secondo luogo, questa impostazione interpretativa trova conforto nella ratio dell'istituto della ricongiunzione, siccome delineata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 61 del 1999, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990 nella parte in cui non prevedono, in alternativa alla ricongiunzione onerosa ivi disciplinata, il diritto dell'assicurato che in nessuna gestione previdenziale abbia maturato il diritto alla pensione di avvalersi di una forma di totalizzazione dei periodi assicurativi, secondo modalità legislativamente previste.
Pag. 9 di 13 Ora, la Corte costituzionale ha affermato che la finalità e l'effetto della ricongiunzione sono quelli di <<…consentire all'assicurato di concentrare presso la gestione prevedibilmente destinata ad erogare la prestazione la posizione assicurativa già posseduta dal lavoratore nella gestione, o nelle gestioni, di provenienza, nella sua integrale consistenza (sentenza n. 374 del 1997). La ricongiunzione dei periodi assicurativi, operandosi solitamente presso la gestione cui l'assicurato afferisce al termine della sua attività lavorativa, garantisce, di norma, l'accesso al regime più favorevole ed alla prestazione più elevata, specie se si tratta di casse di previdenza per i liberi professionisti … che liquidano la pensione in base al sistema retributivo, assumendo a base di calcolo il reddito professionale degli ultimi anni di iscrizione e contribuzione. La facoltà di operare la ricongiunzione presso l'ente previdenziale di attuale afferenza può rappresentare, talora, un'opportunità per il lavoratore, chiamato a contribuire all'operazione in una misura congrua e proporzionata;
talaltra, l'unica via di accesso alla prestazione, subordinata al pagamento di un onere che in qualche caso può risultare non sostenibile, o tale da assorbire per diversi anni la prestazione medesima. In queste ipotesi, l'onere particolarmente gravoso della ricongiunzione può effettivamente provocare la paventata "sterilizzazione" della contribuzione versata presso gestioni diverse e, nella peggiore delle ipotesi, la privazione del diritto al trattamento pensionistico, qualora in nessuna delle predette gestioni sia stato raggiunto il minimo contributivo prescritto. Nonostante le anomalie e gli elementi di irrazionalità che, come si è constatato, caratterizzano la disciplina della ricongiunzione censurata dai giudici a quibus, - quest'ultima - occorre ribadire - non può formare oggetto di una pronuncia meramente caducatoria, se non altro in considerazione della lesione degli stessi parametri costituzionali invocati che deriverebbe dalla conseguente esclusione di qualsiasi possibilità di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti. Essa, d'altro canto, si appalesa incostituzionale, più che per il suo contenuto, per l'assenza di alternative in caso di eccessiva onerosità, quando l'assicurato non abbia maturato il diritto alla pensione in una delle gestioni previdenziali alle quali ha contribuito. I princìpi costituzionali impongono la previsione di un'alternativa alla ricongiunzione che risulti onerosa in misura tale da esporre l'assicurato al rischio di rimanere sprovvisto di qualsiasi tutela previdenziale, nonostante il versamento di contributi per un numero complessivo di anni eventualmente anche superiore rispetto all'anzianità contributiva richiesta nei diversi sistemi pensionistici. (…) Esclusa la possibilità di prefigurare regole per la ricongiunzione alternative a quelle previste dalle disposizioni denunciate, non resta che indicare
- allo stato - nella totalizzazione dei periodi assicurativi - principio già risultante da varie disposizioni del nostro ordinamento previdenziale - il sistema alternativo che il legislatore dovrà disciplinare affinché l'eccessiva onerosità della ricongiunzione non esponga l'assicurato - costretto nel corso della sua esistenza ad una più o meno accentuata mobilità e pertanto carente dei requisiti per accedere alla prestazione in una singola gestione - al rischio di veder sterilizzata la contribuzione versata per un numero di anni tale da raggiungere, nel complesso, l'anzianità contributiva richiesta, evitando così che il lavoratore abbandoni il mondo produttivo senza alcuna prospettiva di tutela previdenziale…>>.
La Corte Costituzionale, pur pronunciandosi sull'illegittimità della norma laddove non contempla sistemi di valorizzazione della contribuzione versata in gestioni diverse differenti da quello della ricongiunzione onerosa, ha, quindi, fornito un'interpretazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 45 del 1990 che non contempla limiti alla facoltà di ricongiunzione derivanti dalla Pt_ disomogeneità del metodo di calcolo della pensione (contrariamente a quanto sostiene l' e che ammette la facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione.
Pag. 10 di 13 In tal senso, come affermato dal Tribunale, si è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26039 del 2019 cui ha fatto seguito la sentenza conforme n.3635 del 2023, che, seppure con una motivazione sintetica, ha confermato la facoltà del libero professionista di Pt_ chiedere la ricongiunzione dei contributi versati alla Gestione Separata dell' presso la Cassa professionale di appartenenza. Né le conclusioni che precedono paiono superabili sulla base del Pt_ fatto, sottolineato dall' che la Gestione Separata sia stata istituita solo dopo l'entrata in vigore della legge n. 45 del 1990 e che la relativa disciplina della Gestione Separata non preveda la facoltà di ricongiunzione.
Infatti, la facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge n. 45 del 1990 costituisce, come già precisato, una regola generale applicabile ai contributi versati a tutte le forme di previdenza obbligatoria per lavoratori autonomi. Ne segue che tale norma risulta applicabile anche alle forme di previdenza obbligatoria istituite dopo la sua entrata in vigore, a meno che la disciplina della nuova forma di previdenza non ne escluda espressamente l'applicazione, o sia incompatibile con essa, oppure ancora regoli l'intera materia già regolata dalla legge anteriore (art. 15 preleggi). Nessuno di questi casi ricorre nella fattispecie, essendo pacifico che le nuove norme in materia di Gestione Separata non escludano espressamente l'applicazione dell'art. 1 della legge n. 45 del 1990, né regolino l'intera materia già regolata dalla citata legge.
Né può neppure dirsi che l'espressa previsione della facoltà di cumulo o totalizzazione con riguardo ai contributi versati alla Gestione Separata sia incompatibile con la facoltà di ricongiunzione, avendo la Corte costituzionale ammesso la facoltà di avvalersi di quest'ultimo istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione.
D'altro canto, il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione non determina alcuna anomalia, ma si inserisce a pieno titolo nel sistema previdenziale che è ispirato al principio dell'universalità della tutela pensionistica dei lavoratori autonomi e professionisti, attribuendo esplicitamente agli assicurati la facoltà di ricongiunzione onerosa presso la Cassa professionale di appartenenza, della contribuzione versata in precedenza ad altre forme di previdenza obbligatoria, senza operare alcuna distinzione tra le stesse e ciò a prescindere dalla disomogeneità dei sistemi di calcolo della pensione. Il dato normativo è dunque rafforzato dai principi generali che regolano le complesse relazioni tra le varie forme assicurative obbligatorie, ai quali fa senz'altro riferimento la citata sentenza n.61 del 1999 della Corte Costituzionale laddove, consentendo sistemi di valorizzazione della contribuzione versata in gestioni diverse
(come il sistema della totalizzazione) alternativi a quello della ricongiunzione onerosa, previsto dalla legge, afferma il principio dell'universalità della tutela previdenziale per i lavoratori autonomi e professionisti.
Sotto altro profilo, neppure è data comprendere la ragione per cui il libero professionista che è stato iscritto alla Gestione Separata dovrebbe essere privato dell'istituto della ricongiunzione onerosa, diversamente dal professionista che sia stato iscritto in qualsiasi altra Gestione autonoma, ché il legislatore con l'istituzione della Gestione Separata non ha fatto altro che seguire la tendenza al progressivo ampliamento della tutela previdenziale a tutte le attività lavorative fonte di un reddito, essendo detta Gestione residuale e volta a colmare quei 'vuoti' di contribuzione e, parallelamente, di tutela previdenziale, che non erano coperti dalle altre gestioni.
Quanto alla relazione di tale forma assicurativa obbligatoria per così dire a vocazione universalistica con le altre forme di assicurazione, si è osservato (cfr. sent. Corte Costituzionale
Pag. 11 di 13 n.238 del 2022) che la sempre più frequente interazione di questo istituto residuale (il cui ambito soggettivo e oggettivo di operatività è stato progressivamente ampliato a nuove figure di lavoratori) con le altre forme di assicurazione obbligatoria previste nell'ambito delle singole categorie (anche in ragione della complessa realtà sociale, sempre più frequentemente caratterizzata da percorsi professionali eterogenei che danno luogo a distinti periodi assicurativi presso diverse gestioni di previdenza), ha indotto il legislatore, in linea con la menzionata tendenza volta a consentire la valorizzazione di tutte le posizioni contributive maturate durante la vita lavorativa, a prevedere diversi istituti, quali appunto la totalizzazione e il cumulo, ovvero, proprio la ricongiunzione onerosa.
La ricongiunzione onerosa non è che uno degli istituti che realizza il principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie e quindi non si vede perché dovrebbe essere esclusa con riferimento alla Gestione Separata, la quale a sua volta, con la sua funzione residuale e complementare è il portato del medesimo principio.
§6
Va invece accolto il secondo motivo di gravame.
Occorre premettere che, in fattispecie per certi versi analoga, in cui il giudizio mira all'accertamento di una determinata situazione soggettiva da cui scaturisce la necessità di adozione, da parte dell'ente previdenziale, di propri provvedimenti attuativi del dictum della relativa sentenza, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che <Il giudizio di accertamento circa la regolarità contributiva, intrapreso per il mancato rilascio del cd. DURC, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale è, tuttavia, precluso emanare una pronuncia di condanna dell'ente previdenziale alla consegna dello stesso, sia pure in presenza di una richiesta in tal senso del privato, stante il divieto posto dall'art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E>>. (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 5825 del 03/03/2021)
Ne discende che ha errato il Tribunale allorché ha ordinato “all di comunicare alla Pt_1 [...]
le informazioni richieste con nota del 09.11.2021, Parte_3 nonché a dar corso a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge n. 45/1990”.
Tale ordine, convertendosi, a bene vedere, nella condanna ad un fare specifico, cozza, invero, contro il divieto posto dall'art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E. Il dispositivo, pertanto, va emendato in parte qua, con conferma, nel resto, della sentenza gravata.
§7
In virtù della parziale reciproca soccombenza e della complessità delle questioni sottese, si impone l'integrale compensazione delle spese del grado di lite.
P.Q.M.
Pt_ La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con ricorso in data 21 giugno 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 546/2024, resa in data 1^ giugno 2024, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, Pt_ dichiara che l è obbligato a comunicare alla Parte_3
le informazioni richieste con nota del 09.11.2021, nonché a dar corso a tutti gli ulteriori
[...] adempimenti previsti dalla legge n. 45/1990, al fine di consentire all'Avv. Procopi la ricongiunzione presso il predetto Ente dei contributi versati alla Gestione separata;
Pt_1
Pag. 12 di 13 conferma nel resto;
compensa tra le parti le spese del grado di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 7 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Pag. 13 di 13
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 690 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. – P.IVA Parte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente in carica l.r.p.t., elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Catanzaro Via Milano, 18, unitamente agli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura generale ad lites, ad atto Notaio Dott. Per_1
in Roma lì 22/03/2024, rep. 37875, raccolta n. 7313
[...]
appellante
E
Avv. ADOLFO PROCOPI (C.F.: ), rappresentato e difeso da sé medesimo ex C.F._1 art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Catanzaro, Via Eraclea n.
6 appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Ricongiunzione contributiva
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < previa fissazione dell'udienza di discussione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere il presente appello e, in totale riforma della sentenza n. 546/2024, pubbl. il 01/06/2024, resa inter partes nel procedimento di RG n. 1890/2022, del Giudice del lavoro del
Tribunale di Catanzaro, rigettare tutte le domande proposte in primo grado dal ricorrente, perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e non provate per le ragioni in epigrafe;
Con vittoria, in tutti i casi, di spese e competenze del doppio grado del giudizio>>; per l'appellato: << rigettare il gravame avversario per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto confermando la Sentenza n. 546/2024 pubbl. il 01/06/2024 - RG n. 1890/2022 del Tribunale di Catanzaro. Spese vinte. >>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Questa è la vicenda processuale per come sintetizzata nella sentenza gravata:
<Con ricorso depositato in data 04.10.2022 il ricorrente indicato in epigrafe deduceva di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati di Catanzaro dal 19.05.2005; che con domanda del 10.04.2007, chiedeva e otteneva l'iscrizione retroattiva alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, a far data dal giorno 01.01.2005; che negli anni 2003, 2004 e nei primi mesi del 2005, percepiva, quale dottorando di ricerca presso l'Università di Torino, la relativa borsa di studio, sottoposta a contribuzione da versare alla Gestione separata che con domanda del Pt_1
15.10.2021, inoltrata alla Cassa, chiedeva la ricongiunzione presso la medesima di tutti i periodi di contribuzione giacenti presso la gestione previdenziale ai sensi dell'art. 1 della 1 legge 5 Pt_1 marzo 1990 n. 45; che al fine di evadere la domanda, la Cassa inviava all resistente Pt_1 comunicazione datata 09.11.2021 chiedendo “di fornire, nel termine di legge, tutti gli elementi necessari e utili per consentirci di evadere la predetta istanza e precisamente un prospetto analitico relativo a: a) periodi di effettiva iscrizione maturata presso codesto fondo e relativi redditi e contribuzioni;
b) periodi figurativi e/o di riscatto con relativa indicazione dei contributi o quote versate e della natura degli stessi (anzianità convenzionali, laurea, servizio militare etc.); c) interessi calcolati al tasso composto del 4,5 per cento ai sensi dell'art. 2 della legge in oggetto”; che con provvedimento del 18.05.2022 l' respingeva la domanda di ricongiunzione, sulla Pt_1 base della seguente motivazione “I periodi contributivi accreditati sulla posizione assicurativa ai sensi dell'art.2, Legge 8.8.95, n. 335, in qualità di iscritto alla Gestione Separata, non sono ricongiungibili presso gestioni alternative”; che avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso amministrativo, non ottenendo riscontro sebbene fossero decorsi i termini procedimentali per provvedere. Ritenendo di avere diritto alla ricongiunzione dei periodi versati alla Gestione separata in favore della Cassa di appartenenza, rassegnava le seguenti Pt_1 conclusioni “- accertare e dichiarare l'obbligo dell' di inviare a “Cassa Forense” tutti gli Pt_1 elementi necessari al completamento dell'istruttoria sulla domanda di ricongiunzione, indicati Pt_ nella comunicazione del 09.11.2021 inviata da Cassa Forense ad salvo eventuali altri;
- accertare e dichiarare l'obbligo dell di trasferire nella gestione di confluenza della Cassa CP_1
Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense l'equivalente monetario dei contributi versati maggiorato del tasso di interesse nella misura prevista dalla legge;
- condannare, per l'effetto, l' a porre in essere le attività, adempimenti e pagamenti sopra indicati e comunque tutte le Pt_1 procedure necessarie per la ricongiunzione presso la Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense dei contributi versati dal ricorrente alla gestione separata ”>>. Pt_1
§2.1
Pag. 2 di 13 Il Tribunale “accerta e dichiara il diritto dell'avv. Adolfo PROCOPI alla ricongiunzione presso la
Cassa dei contributi versati alla Gestione separata Parte_2
- ordina all di comunicare alla le Pt_1 Pt_1 Parte_3 informazioni richieste con nota del 09.11.2021, nonché a dar corso a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge n. 45/1990, al fine di consentire al ricorrente la richiesta ricongiunzione presso il predetto Ente dei contributi versati alla Gestione separata - Pt_1 condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma di € 3.300,00 in favore Pt_1 del ricorrente, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA”.
§2.2
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<Preliminarmente, dalla documentazione in atti emerge che parte ricorrente ha ritualmente proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento del 18.05.2022, pratica n. 24418/45U (cfr. all. 1 dell'atto introduttivo del giudizio), avente ad oggetto “ricongiunzione nelle casse professionali legge 45/90”, con il quale l ha respinto la domanda di ricongiunzione Pt_1 presentata dall'istante, sicché infondata è l'eccepita inammissibilità del ricorso sollevata dall resistente. Pt_1
Venendo al merito, il ricorso è fondato.
Si osserva che ai sensi dell'art. 1, legge 5 marzo 1990 n. 45 “1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.
2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista”. L'interpretazione della normativa sopra richiamata fornita dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26039 del 15 ottobre 2019, le cui motivazioni si condividono, muove nel senso di riconoscere anche ai professionisti la facoltà, prevista dall'art. 1, comma 2, della legge citata, di ricongiungere i contributi già versati presso la Gestione separata con quelli presenti nella Pt_1 gestione a cui il professionista è iscritto, in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione.
L'art. 1, comma 2, della legge richiamata, infatti, espressamente attribuisce la facoltà di ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per
i lavoratori dipendenti (pubblici o privati) e per i lavoratori autonomi, nella gestione in cui l'interessato risulti iscritto in qualità di libero professionista. Tale facoltà è riconosciuta senza limitazioni ed indipendentemente dalla omogeneità delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni (di provenienza e di destinazione). La tesi prospettata dall' - secondo cui sarebbe Pt_1 esclusa la possibilità della ricongiunzione di contributi da una gestione ad assetto interamente contributivo, quale la Gestione separata, a gestioni con sistemi di calcolo diversi, come quello previsto presso la Cassa forense - si pone in contrasto con i principi già da tempo enunciati dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 61 del 24 febbraio 1999, che ha introdotto il principio della facoltà di scelta, da parte dell'assicurato, tra la totalizzazione e la ricongiunzione, sulla base di
Pag. 3 di 13 scelte di convenienza allo stesso rimesse. Né può rilevare, contrariamente all'assunto dell' Pt_1 che il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 2 maggio 1996 n. 282 (previsto dall'art. 2, comma 32 della legge n. 335/1995) non richiami le disposizioni in materia di ricongiunzione sopra citate escludendo, quindi, indirettamente, l'esercizio delle corrispondenti facoltà.
La predetta circostanza, difatti, non può impedire l'esercizio delle facoltà di ricongiunzione pensionistica previste dai commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge n. 45/1990, se non in violazione del principio della gerarchia delle fonti. Quanto all'eccepita inammissibilità di ogni richiesta di condanna dell' ad un facere, sull'assunto che si tratti di statuizione eccedente i limiti della Pt_1 giurisdizione del giudice ordinario ai sensi degli artt. 4 e 5 legge 20 marzo 1865 n. 2264 all. E., si osserva che la presente controversia in materia di previdenza obbligatoria, devoluta ex art. 442 c.p.c. alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, involge diritti soggettivi del privato, a fronte dei quali è configurabile un'attività vincolata della pubblica amministrazione: l'ente previdenziale destinatario di una domanda di ricongiunzione dei periodi contributivi non è chiamato ad esercitare, nell'ambito del relativo procedimento, poteri discrezionali, ma deve esclusivamente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente previsti nello svolgimento di una attività vincolata, di carattere meramente ricognitivo (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 97/2022). Per le ragioni che precedono, in accoglimento del ricorso, deve riconoscersi il diritto del ricorrente, libero professionista iscritto alla , alla ricongiunzione presso il predetto Parte_3
Ente dei contributi versati alla Gestione separata ordinandosi a parte resistente di Pt_1 comunicare alla Cassa le informazioni richieste con nota del 09.11.2021, nonché a dar corso a tutti gli 4 ulteriori adempimenti previsti dalla legge n. 45/1990, al fine di consentire al ricorrente la richiesta ricongiunzione. Ogni ulteriore questione assorbita. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell secondo la regola della soccombenza>>. Pt_1
§3
Pt_ La sentenza è gravata d'appello dall che denuncia:
1 – Omessa e carente motivazione – Errata interpretazione di legge – Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla l. 45/1990, all'art. 2 della legge n. 335/1995 e del D.M.
1996 n. 282: <<…la questione in discussione attiene all'esistenza del diritto, in capo al libero professionista, alla ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione Separata con la contribuzione presente presso la Cassa professionale di attuale iscrizione (gestione accentrante), ai sensi dell'art. l, comma 2, della legge n. 45/1990 (quindi, ricongiunzione in uscita da Gestione Pt_ Pt_ Separata e in entrata verso la Cassa professionale). La cd. Gestione separata istituita dall'art. 2, comma 26, della legge n.335/1995, pur essendo un fondo obbligatorio, non risulta ascrivibile ai fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria;
inoltre, la contribuzione versata presso la Gestione separata comporta, al ricorrere di tutti i presupposti di legge, il diritto a trattamento pensionistico con calcolo totalmente contributivo della pensione. Pertanto, non può essere ricondotta entro l'ambito di applicazione delle leggi sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi disciplinate dalla legge n.29/1979 e, per quel che qui più rileva, dalla legge n. 45/1990, precedente all'introduzione della Gestione separata. Ed invero, per gli iscritti alla gestione separata, operano le norme definite con il regolamento di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1996, n.282 (“Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art.2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n.335”), successive alla l. 45/1990, che non richiamano le disposizioni
Pag. 4 di 13 in materia di ricongiunzione sopra citate e che quindi, indirettamente, escludono l'esercizio delle corrispondenti facoltà. La ricongiunzione per la contribuzione versata presso la “gestione separata”, oggi in discussione, non è quindi prevista o richiamata né dalla legge istitutiva della gestione (l. 335/1995) né dal successivo Regolamento né da altre disposizioni e, pertanto, non può trovare applicazione al caso che ci occupa…. Erroneo ed inconferente è poi il richiamo operato in sentenza gravata al precedente della sentenza della Corte di Cassazione n.
26039/2019. La sentenza della Corte di Cassazione in argomento, si fonda esclusivamente sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999) che però è inconferente rispetto alla questione oggi in discussione. Ciò che oggi viene in rilievo è l'interpretazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 45 del 1990, in relazione alla possibilità di ricongiunzione di periodi assicurativi gestione separata con periodi Cassa forense, laddove la questione scrutinata dalla Corte Costituzionale con la pronuncia suddetta era relativa al diverso profilo dell'impossibilità di ricorrere, in alternativa alla ricongiunzione onerosa, allo strumento della totalizzazione dei periodi assicurativi, per l'assicurato che in nessuna gestione previdenziale avesse maturato il diritto alla pensione. Totalizzazione che, diversamente dalla ricongiunzione, non contempla alcun trasferimento di contribuzione ma solo il cumulo della stessa. La Corte Costituzionale, infatti, nella citata pronuncia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, nella parte in cui non prevedono, in alternativa alla ricongiunzione onerosa, il diritto dell'assicurato che in nessuna gestione previdenziale abbia maturato il diritto alla pensione di avvalersi di una forma di totalizzazione dei periodi assicurativi, secondo modalità legislativamente previste, ed in conformità ai princìpi indicati nelle medesima sentenza. La sentenza del Giudice delle leggi non è relativa invece alla diversa ipotesi qui in rilievo dell'impossibilità di applicazione dell'art. 1 e 2 della l. 45/90 al lavoratore che alla data del 31/12/1995 non possa far valere un'anzianità contributiva superiore ai 18 anni, ovvero si trovi in regime totalmente contributivo: nei predetti casi è applicabile, invero, il diverso istituto del
“cumulo” dei periodi assicurativi non coincidenti di cui al d.lgs. 184/1997, laddove, si ribadisce, non vi è alcun trasferimento di contribuzione….l'art. 1, comma 2, l. n. 45 del 1990, recante
“norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i libero professionisti”, stabilisce la facoltà, per il soggetto che non abbia ancora maturato il diritto a ricevere una pensione e che ha abbia versato contributi a forme obbligatorie di previdenza, di ricongiungere tali periodi di contribuzione presso la Cassa professionale a cui risulta iscritto in qualità di libero professionista, secondo le modalità descritte all'art. 2 del medesimo testo normativo, il quale dispone l'onerosità di tale operazione. La ratio che ha sostenuto l'intervento normativo era quella di allineare la posizione dei liberi professionisti a quella degli altri lavoratori dipendenti, privati e pubblici, e autonomi, consentendo anche ai primi di disporre di un apposito strumento volto a realizzare la “portabilità” da un regime all'altro della posizione assicurativa maturata dal soggetto nel corso della sua vita lavorativa ove caratterizzata da una certa mobilità professionale. Difatti, l'istituto della ricongiunzione era già stato previsto dal legislatore
a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi con la l. n. 29 del 1979, ed estesa, in seguito, anche ai liberi professionisti, solo con la l. n. 45 del 1990. Come già previsto per i lavoratori autonomi, anche per i liberi professionisti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi è stata consentita a titolo oneroso. Proprio la caratteristica dell'onerosità, in alcune ipotesi elevata, ha portato la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 61 del 1999, ad affermare la illegittimità degli art. 1 e 2, l. n. 45 del 1990, nella parte in cui non prevedevano, in favore dell'assicurato che non avesse maturato il diritto a un trattamento pensionistico in alcuna gestione, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi contributivi pregressi, con espresso riferimento (in motivazione) all'istituto della totalizzazione. Quest'ultimo era stato previsto, in via generale
Pag. 5 di 13 (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 184 del 1997, attuativo della delega contenuta nell'art. 1, comma 39,
l. n. 335 del 1995) in favore dei soggetti a cui si applicava integralmente il sistema di calcolo della pensione contributivo (ma con esclusione dall'area di applicazione dei liberi professionisti),
e con una contribuzione versata non idonea a consentire l'accesso a un trattamento pensionistico in alcuna gestione previdenziale. Tale meccanismo non comporta un trasferimento effettivo di contribuzione da un ente previdenziale all'altro e, pertanto, è possibile avvalersene a titolo gratuito. In sintesi, la decisione della Corte Costituzionale, richiamata dal giudice di legittimità e dalla sentenza qui oggetto di impugnazione, era volta a censurare un assetto normativo incompleto, e quindi inadeguato a tutelare le molteplici situazioni in cui si poteva venire a trovare il libero professionista, in quanto il legislatore si era limitato a prevedere un'unica forma di riunificazione delle varie contribuzioni versate dal soggetto presso più gestioni previdenziali, peraltro potenzialmente non utilizzabile qualora risultasse eccessivamente onerosa. In tale ipotesi, il libero professionista non avrebbe potuto utilizzare parte dei contributi versati nel corso della propria vita lavorativa, e addirittura, qualora in nessuna delle gestioni fosse stato raggiunto il minimo contributivo, non avrebbe potuto ottenere alcun trattamento pensionistico. Cosicché postulare la possibilità di ricorrere all'istituto della totalizzazione, in alternativa alla ricongiunzione, ove quest'ultima non fosse praticabile, avrebbe consentito di riequilibrare il sistema normativo e di realizzare quell'adeguatezza della tutela previdenziale imposta dall'art. 38, comma 2, Cost. In sostanza la Corte Costituzionale individua nell'istituto della totalizzazione il rimedio di carattere generale a cui ricorrere sempre in caso di impossibilità di accesso a un trattamento pensionistico dovuta alla “frammentazione” delle posizioni contributive. Il quadro normativo è stato arricchito con l'art. 1, comma 195, l. n. 232 del 2016, che ha riconosciuto la possibilità di ricorrere all'istituto del cumulo anche agli iscritti presso le Casse di previdenza dei liberi professionisti (l'istituto era già stato introdotto in via generale dall'art. 1, comma 239, l. n. 228 del 2012). Pertanto, allo stato attuale, accanto alla ricongiunzione onerosa – che non trova applicazione nel caso di specie – e alla totalizzazione gratuita, ove le quote di trattamento pensionistico sono calcolate secondo il solo sistema contributivo, si è affiancata la possibilità di ricorrere al cumulo gratuito in cui ogni quota di trattamento è calcolata sulla base delle regole che governano la singola gestione previdenziale, con possibilità di ottenere una prestazione più vantaggiosa rispetto all'istituto della totalizzazione. In definitiva, per la valorizzazione dei periodi assicurativi accreditati nella gestione separata, sono espressamente previsti istituti diversi da quello qui invocato. Vale a dire: Pt_ computo, di cui all'art. 3 del D.M. n. 282/1996 (v. Circolare n.184/2015); totalizzazione, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n.42, e successive modificazioni e integrazioni Pt_ (Circolare n. 69 del 2006; circolare n. 9 del 2008; messaggio n. 219 del 04/01/2013); cumulo dei periodi assicurativi (d.lgs. 184/1997). Da ultimo, qualora gli iscritti alla gestione separata non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, avranno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età prevista per la pensione di vecchiaia….la facoltà di ricongiunzione onerosa non è riconosciuta, né può esserlo, laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando rigorosamente e per legge il solo metodo contributivo, come accade per la gestione separata, trasferendo la contribuzione ad altro ente che non applica in ipotesi il medesimo metodo. La cd.
Pag. 6 di 13 Pt_ Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.335/1995, pur essendo un fondo obbligatorio, non risulta ascrivibile ai fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria, di talché non può operare l'art. 2 della l. 29/1979; inoltre, la contribuzione versata presso la Gestione separata comporta, al ricorrere di tutti i presupposti di legge, il diritto a trattamento pensionistico con calcolo totalmente contributivo della pensione. Pertanto, non può essere ricondotta entro l'ambito di applicazione delle leggi sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi disciplinate dalla legge n. 29/1979 e, per quel che qui più rileva, dalla legge n. 45/1990, addirittura precedenti all'introduzione della Gestione separata, essendo prevista la sola facoltà di “cumulo” dei periodi assicurativi (v. art. 1 d.lv. 184/1997). Ed invero, per gli iscritti alla gestione separata, operano le norme definite con il regolamento di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1996, n.282 (“Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art.2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n.335”), successive alla l. 45/1990, che non richiamano le disposizioni in materia di ricongiunzione sopra citate e che quindi, indirettamente, escludono l'esercizio delle corrispondenti facoltà….>>;
2. Omessa motivazione e Carenza di giurisdizione del giudice ordinario, essendo
<<…inammissibile, per carenza di giurisdizione in capo al giudice ordinario adito, la domanda con cui si chiede la condanna dell'Amministrazione ad un facere specifico che nella specie peraltro è consistito in una generica attività oltretutto amministrativa – che renda effettivo tale diritto. La domanda di condanna formulata dunque non rientrava né rientra nella giurisdizione del Giudice adito, bensì in quella del G.A., potendo il G.O., ex art. 5 L 2248/1965, e come detto e come pacificamente ritenuto in Giurisprudenza, semplicemente chiedere di disapplicare un atto amministrativo, ma in nessun caso di ordinare un facere ad una Pubblica Amministrazione. Nel caso in ispecie, pertanto, poiché le domande erano dirette ad ottenere una pronuncia direttamente incidente su provvedimenti rientranti nella sfera esclusiva delle attribuzioni dell' , quale Ente pubblico gestore delle Assicurazioni Sociali obbligatorie e dei connessi Pt_1 poteri di amministrazione attiva, esse esulavano dai poteri del Giudice Ordinario, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2264 All. E, e dovevano essere sul punto respinte, in quanto improponibili ed inammissibili….>>
§4
Costituitosi in giudizio, l'Avv. Procopi ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 5 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
Pt_ Prendendo le mosse dal primo motivo di gravame, l si duole delle statuizioni del giudice di primo grado e osserva che la facoltà di ricongiunzione onerosa non è riconosciuta, né può esserlo, laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando rigorosamente e per legge il solo metodo contributivo come accade per la Gestione Separata, trasferendo la contribuzione ad altro ente che non applichi in ipotesi il medesimo metodo. Né la lettera della legge n. 45 del 1990 soccorrerebbe in tal senso, essendo addirittura antecedente all'istituzione della Gestione Separata.
Pag. 7 di 13 Pt_ Secondo l il fatto che la Gestione Separata sia contemplata sia nell'ambito della disciplina della totalizzazione che del cumulo gratuito, istituti che si caratterizzano per la circostanza che le posizioni assicurative non vengono trasferite, come accade invece nel caso della ricongiunzione, pur essendo comunque utili ai fini della maturazione del diritto a pensione (dando luogo a distinte quote di pensione, e ciò diversamente dalla ricongiunzione che invece consente il trasferimento dei contributi da una gestione all'altra, con liquidazione di un'unica pensione), renderebbe l'ipotesi della ricongiunzione inapplicabile, stante la necessità del calcolo contributivo sotteso alla futura prestazione.
Pertanto, secondo l'Istituto appellante, a causa della sua particolare configurazione, la Gestione Separata di cui all'art. 2 comma 26 L. 335/1995, pur essendo un fondo obbligatorio, non potrebbe essere ascritta ai fondi esclusivi sostitutivi ed esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria. In altri termini, la gestione, totalmente regolata dal sistema di calcolo contributivo della pensione, non potrebbe essere ricondotta nell'ambito di operatività delle leggi sulla ricongiunzione, ovvero delle leggi 29/1979 e 45/1990, quest'ultima applicabile ratione temporis.
Secondo l'ente previdenziale, l'art. 1 comma 2 della legge n. 45 del 1990 sarebbe inapplicabile al caso di specie, essendo impossibile ricorrere allo strumento della ricongiunzione nel caso in cui il lavoratore alla data del 31/12/1995 non possa far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, essendo in tal caso prevista l'applicazione del diverso istituto previsto dal D. Lgs. n. 184 del 1997, che non contempla alcun trasferimento di contribuzione, ma solo il cumulo della stessa.
Inoltre, il precedente in tema della Corte di Cassazione n.26039/2019, richiamato dal Tribunale, non sarebbe per nulla convincente, in quanto, oltre ad essere isolato, non sarebbe adeguatamente motivato, richiamando una pronuncia della Corte costituzionale (sent.n.61 del 5 marzo 1999) non pertinente.
§5.1
La censura non può essere condivisa.
L'art. 1 della legge n. 45 del 1990 (rubricato 'Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti') dispone che: “1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo”.
Al comma 2, che è quello che qui interessa, aggiunge che “analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista”.
Prevede poi ai commi 3 e 4 che sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti e che, dopo il compimento dell'età pensionabile, la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni
Pag. 8 di 13 di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.
Sancisce ancora, al comma 5, che “il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianità, può chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell'articolo 2.”
Pt_ Secondo l' - come già osservato - questa norma non sarebbe applicabile ai contributi versati alla Gestione Separata, in quanto il relativo trattamento pensionistico va calcolato utilizzando rigorosamente e per legge il solo metodo contributivo e, pertanto, la contribuzione non potrebbe essere trasferita ad altro ente che non applichi in ipotesi il medesimo metodo. In tal caso, dovrebbero operare i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione, con possibilità anche di utilizzare la contribuzione versata per ottenere la liquidazione di una pensione supplementare.
Sennonché, il Collegio ritiene che la facoltà di ricongiunzione prevista dall'art. 1 comma 2 della legge n. 45 del 1990 sia applicabile anche ai contributi versati alla Gestione Separata e che, pertanto, la sentenza impugnata debba essere sul punto confermata. Soccorre, anzitutto,
l'argomento letterale, atteso che la norma prevede che è data facoltà “al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi”, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista. La norma utilizza quindi, per individuare i contributi oggetto della facoltà di ricongiunzione, una locuzione generale e molto ampia, che include tutte le forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti o autonomi, senza in alcun modo individuarle né precisarle e senza escluderne alcuna. In altri termini, la norma enuncia una regola generale, priva di limitazioni e, soprattutto, indipendente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, secondo la quale è facoltà del libero professionista iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori autonomi chiedere la ricongiunzione dei contributi versati nella gestione cui risulta iscritto come libero professionista. È pacifico che la Gestione Separata sia una forma obbligatoria di previdenza per lavoratori autonomi.
Ne discende, alla luce del tenore letterale della legge, che è difficile ritenere che i contributi versati alla Gestione Separata siano esclusi dalla facoltà del libero professionista di chiederne la ricongiunzione nella Cassa professionale di appartenenza.
In secondo luogo, questa impostazione interpretativa trova conforto nella ratio dell'istituto della ricongiunzione, siccome delineata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 61 del 1999, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990 nella parte in cui non prevedono, in alternativa alla ricongiunzione onerosa ivi disciplinata, il diritto dell'assicurato che in nessuna gestione previdenziale abbia maturato il diritto alla pensione di avvalersi di una forma di totalizzazione dei periodi assicurativi, secondo modalità legislativamente previste.
Pag. 9 di 13 Ora, la Corte costituzionale ha affermato che la finalità e l'effetto della ricongiunzione sono quelli di <<…consentire all'assicurato di concentrare presso la gestione prevedibilmente destinata ad erogare la prestazione la posizione assicurativa già posseduta dal lavoratore nella gestione, o nelle gestioni, di provenienza, nella sua integrale consistenza (sentenza n. 374 del 1997). La ricongiunzione dei periodi assicurativi, operandosi solitamente presso la gestione cui l'assicurato afferisce al termine della sua attività lavorativa, garantisce, di norma, l'accesso al regime più favorevole ed alla prestazione più elevata, specie se si tratta di casse di previdenza per i liberi professionisti … che liquidano la pensione in base al sistema retributivo, assumendo a base di calcolo il reddito professionale degli ultimi anni di iscrizione e contribuzione. La facoltà di operare la ricongiunzione presso l'ente previdenziale di attuale afferenza può rappresentare, talora, un'opportunità per il lavoratore, chiamato a contribuire all'operazione in una misura congrua e proporzionata;
talaltra, l'unica via di accesso alla prestazione, subordinata al pagamento di un onere che in qualche caso può risultare non sostenibile, o tale da assorbire per diversi anni la prestazione medesima. In queste ipotesi, l'onere particolarmente gravoso della ricongiunzione può effettivamente provocare la paventata "sterilizzazione" della contribuzione versata presso gestioni diverse e, nella peggiore delle ipotesi, la privazione del diritto al trattamento pensionistico, qualora in nessuna delle predette gestioni sia stato raggiunto il minimo contributivo prescritto. Nonostante le anomalie e gli elementi di irrazionalità che, come si è constatato, caratterizzano la disciplina della ricongiunzione censurata dai giudici a quibus, - quest'ultima - occorre ribadire - non può formare oggetto di una pronuncia meramente caducatoria, se non altro in considerazione della lesione degli stessi parametri costituzionali invocati che deriverebbe dalla conseguente esclusione di qualsiasi possibilità di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti. Essa, d'altro canto, si appalesa incostituzionale, più che per il suo contenuto, per l'assenza di alternative in caso di eccessiva onerosità, quando l'assicurato non abbia maturato il diritto alla pensione in una delle gestioni previdenziali alle quali ha contribuito. I princìpi costituzionali impongono la previsione di un'alternativa alla ricongiunzione che risulti onerosa in misura tale da esporre l'assicurato al rischio di rimanere sprovvisto di qualsiasi tutela previdenziale, nonostante il versamento di contributi per un numero complessivo di anni eventualmente anche superiore rispetto all'anzianità contributiva richiesta nei diversi sistemi pensionistici. (…) Esclusa la possibilità di prefigurare regole per la ricongiunzione alternative a quelle previste dalle disposizioni denunciate, non resta che indicare
- allo stato - nella totalizzazione dei periodi assicurativi - principio già risultante da varie disposizioni del nostro ordinamento previdenziale - il sistema alternativo che il legislatore dovrà disciplinare affinché l'eccessiva onerosità della ricongiunzione non esponga l'assicurato - costretto nel corso della sua esistenza ad una più o meno accentuata mobilità e pertanto carente dei requisiti per accedere alla prestazione in una singola gestione - al rischio di veder sterilizzata la contribuzione versata per un numero di anni tale da raggiungere, nel complesso, l'anzianità contributiva richiesta, evitando così che il lavoratore abbandoni il mondo produttivo senza alcuna prospettiva di tutela previdenziale…>>.
La Corte Costituzionale, pur pronunciandosi sull'illegittimità della norma laddove non contempla sistemi di valorizzazione della contribuzione versata in gestioni diverse differenti da quello della ricongiunzione onerosa, ha, quindi, fornito un'interpretazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 45 del 1990 che non contempla limiti alla facoltà di ricongiunzione derivanti dalla Pt_ disomogeneità del metodo di calcolo della pensione (contrariamente a quanto sostiene l' e che ammette la facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione.
Pag. 10 di 13 In tal senso, come affermato dal Tribunale, si è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26039 del 2019 cui ha fatto seguito la sentenza conforme n.3635 del 2023, che, seppure con una motivazione sintetica, ha confermato la facoltà del libero professionista di Pt_ chiedere la ricongiunzione dei contributi versati alla Gestione Separata dell' presso la Cassa professionale di appartenenza. Né le conclusioni che precedono paiono superabili sulla base del Pt_ fatto, sottolineato dall' che la Gestione Separata sia stata istituita solo dopo l'entrata in vigore della legge n. 45 del 1990 e che la relativa disciplina della Gestione Separata non preveda la facoltà di ricongiunzione.
Infatti, la facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge n. 45 del 1990 costituisce, come già precisato, una regola generale applicabile ai contributi versati a tutte le forme di previdenza obbligatoria per lavoratori autonomi. Ne segue che tale norma risulta applicabile anche alle forme di previdenza obbligatoria istituite dopo la sua entrata in vigore, a meno che la disciplina della nuova forma di previdenza non ne escluda espressamente l'applicazione, o sia incompatibile con essa, oppure ancora regoli l'intera materia già regolata dalla legge anteriore (art. 15 preleggi). Nessuno di questi casi ricorre nella fattispecie, essendo pacifico che le nuove norme in materia di Gestione Separata non escludano espressamente l'applicazione dell'art. 1 della legge n. 45 del 1990, né regolino l'intera materia già regolata dalla citata legge.
Né può neppure dirsi che l'espressa previsione della facoltà di cumulo o totalizzazione con riguardo ai contributi versati alla Gestione Separata sia incompatibile con la facoltà di ricongiunzione, avendo la Corte costituzionale ammesso la facoltà di avvalersi di quest'ultimo istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione.
D'altro canto, il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione non determina alcuna anomalia, ma si inserisce a pieno titolo nel sistema previdenziale che è ispirato al principio dell'universalità della tutela pensionistica dei lavoratori autonomi e professionisti, attribuendo esplicitamente agli assicurati la facoltà di ricongiunzione onerosa presso la Cassa professionale di appartenenza, della contribuzione versata in precedenza ad altre forme di previdenza obbligatoria, senza operare alcuna distinzione tra le stesse e ciò a prescindere dalla disomogeneità dei sistemi di calcolo della pensione. Il dato normativo è dunque rafforzato dai principi generali che regolano le complesse relazioni tra le varie forme assicurative obbligatorie, ai quali fa senz'altro riferimento la citata sentenza n.61 del 1999 della Corte Costituzionale laddove, consentendo sistemi di valorizzazione della contribuzione versata in gestioni diverse
(come il sistema della totalizzazione) alternativi a quello della ricongiunzione onerosa, previsto dalla legge, afferma il principio dell'universalità della tutela previdenziale per i lavoratori autonomi e professionisti.
Sotto altro profilo, neppure è data comprendere la ragione per cui il libero professionista che è stato iscritto alla Gestione Separata dovrebbe essere privato dell'istituto della ricongiunzione onerosa, diversamente dal professionista che sia stato iscritto in qualsiasi altra Gestione autonoma, ché il legislatore con l'istituzione della Gestione Separata non ha fatto altro che seguire la tendenza al progressivo ampliamento della tutela previdenziale a tutte le attività lavorative fonte di un reddito, essendo detta Gestione residuale e volta a colmare quei 'vuoti' di contribuzione e, parallelamente, di tutela previdenziale, che non erano coperti dalle altre gestioni.
Quanto alla relazione di tale forma assicurativa obbligatoria per così dire a vocazione universalistica con le altre forme di assicurazione, si è osservato (cfr. sent. Corte Costituzionale
Pag. 11 di 13 n.238 del 2022) che la sempre più frequente interazione di questo istituto residuale (il cui ambito soggettivo e oggettivo di operatività è stato progressivamente ampliato a nuove figure di lavoratori) con le altre forme di assicurazione obbligatoria previste nell'ambito delle singole categorie (anche in ragione della complessa realtà sociale, sempre più frequentemente caratterizzata da percorsi professionali eterogenei che danno luogo a distinti periodi assicurativi presso diverse gestioni di previdenza), ha indotto il legislatore, in linea con la menzionata tendenza volta a consentire la valorizzazione di tutte le posizioni contributive maturate durante la vita lavorativa, a prevedere diversi istituti, quali appunto la totalizzazione e il cumulo, ovvero, proprio la ricongiunzione onerosa.
La ricongiunzione onerosa non è che uno degli istituti che realizza il principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie e quindi non si vede perché dovrebbe essere esclusa con riferimento alla Gestione Separata, la quale a sua volta, con la sua funzione residuale e complementare è il portato del medesimo principio.
§6
Va invece accolto il secondo motivo di gravame.
Occorre premettere che, in fattispecie per certi versi analoga, in cui il giudizio mira all'accertamento di una determinata situazione soggettiva da cui scaturisce la necessità di adozione, da parte dell'ente previdenziale, di propri provvedimenti attuativi del dictum della relativa sentenza, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che <Il giudizio di accertamento circa la regolarità contributiva, intrapreso per il mancato rilascio del cd. DURC, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale è, tuttavia, precluso emanare una pronuncia di condanna dell'ente previdenziale alla consegna dello stesso, sia pure in presenza di una richiesta in tal senso del privato, stante il divieto posto dall'art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E>>. (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 5825 del 03/03/2021)
Ne discende che ha errato il Tribunale allorché ha ordinato “all di comunicare alla Pt_1 [...]
le informazioni richieste con nota del 09.11.2021, Parte_3 nonché a dar corso a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge n. 45/1990”.
Tale ordine, convertendosi, a bene vedere, nella condanna ad un fare specifico, cozza, invero, contro il divieto posto dall'art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E. Il dispositivo, pertanto, va emendato in parte qua, con conferma, nel resto, della sentenza gravata.
§7
In virtù della parziale reciproca soccombenza e della complessità delle questioni sottese, si impone l'integrale compensazione delle spese del grado di lite.
P.Q.M.
Pt_ La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con ricorso in data 21 giugno 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 546/2024, resa in data 1^ giugno 2024, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, Pt_ dichiara che l è obbligato a comunicare alla Parte_3
le informazioni richieste con nota del 09.11.2021, nonché a dar corso a tutti gli ulteriori
[...] adempimenti previsti dalla legge n. 45/1990, al fine di consentire all'Avv. Procopi la ricongiunzione presso il predetto Ente dei contributi versati alla Gestione separata;
Pt_1
Pag. 12 di 13 conferma nel resto;
compensa tra le parti le spese del grado di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 7 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
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