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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 17837/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Francesco Giglio
nei confronti di
C.F. Controparte_1 C.F._2
avv. Ylenia Zeqireya
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 28.1.25, depositate in data 27/28.1.25;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “Ferme le condizioni di affidamento e collocamento prevalente della figlia presso la madre e relative al diritto di visita del genitore non collocatario;
il padre continuerà a corrispondere all'altro genitore per il mantenimento della figlia un assegno mensile di euro 250,00 come attualmente rivalutata, al domicilio dell'avente diritto entro i primi 10 giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. le spese straordinarie come da
Protocollo d'Intesa con il Foro, da intendersi qui richiamato, sono suddivise al 50% tra i genitori con la precisazione che il padre, quanto alle spese sportive, condividerà con l'altro genitore le spese di una sola attività sportiva.”; ritenuto che atteso l'esito del giudizio sussistono i presupposti onde compensare le spese di lite;
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data 14.10.2000, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00826 parte 1 serie 02 - anno 2000, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) spese compensate.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 31.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 17837/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Francesco Giglio
nei confronti di
C.F. Controparte_1 C.F._2
avv. Ylenia Zeqireya
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 28.1.25, depositate in data 27/28.1.25;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “Ferme le condizioni di affidamento e collocamento prevalente della figlia presso la madre e relative al diritto di visita del genitore non collocatario;
il padre continuerà a corrispondere all'altro genitore per il mantenimento della figlia un assegno mensile di euro 250,00 come attualmente rivalutata, al domicilio dell'avente diritto entro i primi 10 giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. le spese straordinarie come da
Protocollo d'Intesa con il Foro, da intendersi qui richiamato, sono suddivise al 50% tra i genitori con la precisazione che il padre, quanto alle spese sportive, condividerà con l'altro genitore le spese di una sola attività sportiva.”; ritenuto che atteso l'esito del giudizio sussistono i presupposti onde compensare le spese di lite;
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data 14.10.2000, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00826 parte 1 serie 02 - anno 2000, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) spese compensate.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 31.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi