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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/12/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2953/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile Composto dai magistrati:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Silvia Grasselli Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 2953/2025 promosso da:
C.F. , n. a SA NO MA Parte_1 C.F._1
(MC) il 23/02/1986; rappresentato e difeso dall'avv. RICOTTA NARCISO, elett.te dom.to in VIA CRESCIMBENI N. 81 MACERATA, presso il difensore;
e
, C.F. , n. a SA NO Parte_2 C.F._2
MA (MC) il 01/09/1987 rappresentata e difesa dall'avv. VERRILLO BIANCA, elett.te dom.ta in VIA PERGOLESI 3 MATELICA, presso il difensore;
-ricorrenti-
Avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta delle parti con l'intervento del
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege-
sentita la relazione del Presidente e rilevato che il P.M. nulla ha opposto;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.; visti il ricorso del 23/09/2025 con cui i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di separazione alle condizioni ivi rassegnate;
ritenuto che le condizioni non siano in contrasto con norme imperative di legge e che siano conformi all'interesse della prole;
considerato che le parti hanno contestualmente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che tale domanda non è ancora procedibile non essendo decorso il termine di legge;
ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data delle comparizione dei coniugi, prenda atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi;
OMOLOGA
A TUTTI GLI EFFETTI LA
SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI
C.F. , n. a SA NO MA Parte_1 C.F._1
(MC) il 23/02/1986;
E
, C.F. , n. a SA NO Parte_2 C.F._2
MA (MC) il 01/09/1987
Aventi contratto matrimonio il 07/09/2014 a San Severino Marche trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di San Severino Marche, anno 2014
alle condizioni previste nel ricorso, di cui il collegio prende atto e che qui di seguito si intendono integralmente riportate;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Severino Marche di procedere alla annotazione della presente sentenza relativa al matrimonio contratto il 07/09/2014 trascritto all'anno 2014
DISPONE
la remissione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza. Macerata, 04/12/2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile Composto dai magistrati:
Dott. Paolo Vadalà Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
Dott.ssa Silvia Grasselli Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 2953/2025 promosso da:
C.F. , n. a SA NO MA Parte_1 C.F._1
(MC) il 23/02/1986; rappresentato e difeso dall'avv. RICOTTA NARCISO, elett.te dom.to in VIA CRESCIMBENI N. 81 MACERATA, presso il difensore;
e
, C.F. , n. a SA NO Parte_2 C.F._2
MA (MC) il 01/09/1987 rappresentata e difesa dall'avv. VERRILLO BIANCA, elett.te dom.ta in VIA PERGOLESI 3 MATELICA, presso il difensore;
-ricorrenti-
Avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta delle parti con l'intervento del
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege-
sentita la relazione del Presidente e rilevato che il P.M. nulla ha opposto;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.; visti il ricorso del 23/09/2025 con cui i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di separazione alle condizioni ivi rassegnate;
ritenuto che le condizioni non siano in contrasto con norme imperative di legge e che siano conformi all'interesse della prole;
considerato che le parti hanno contestualmente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che tale domanda non è ancora procedibile non essendo decorso il termine di legge;
ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data delle comparizione dei coniugi, prenda atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi;
OMOLOGA
A TUTTI GLI EFFETTI LA
SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI
C.F. , n. a SA NO MA Parte_1 C.F._1
(MC) il 23/02/1986;
E
, C.F. , n. a SA NO Parte_2 C.F._2
MA (MC) il 01/09/1987
Aventi contratto matrimonio il 07/09/2014 a San Severino Marche trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di San Severino Marche, anno 2014
alle condizioni previste nel ricorso, di cui il collegio prende atto e che qui di seguito si intendono integralmente riportate;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Severino Marche di procedere alla annotazione della presente sentenza relativa al matrimonio contratto il 07/09/2014 trascritto all'anno 2014
DISPONE
la remissione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza. Macerata, 04/12/2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Vadalà