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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1895 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(c.f. , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Kathya Ziletti, per mandato in calce all'atto di appello.
Appellante c.f. , in persona del rappresentante legale Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Formaro, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellata
Conclusioni dell'appellante:
in riforma integrale della sentenza impugnata, dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a a richiedere e ottenere il pagamento della somma richiesta con Controparte_1
l'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
in ogni caso ritenere e dichiarare che non è titolare di alcun rapporto Controparte_1
creditorio nei confronti del Comune di conseguente ai contratti di Parte_1
cessione del credito posti a base del presunto credito nei confronti del Comune di Parte_1
e pertanto ritenere e dichiarare l'inesistenza di un vincolo contrattuale e,
[...]
conseguentemente, ritenere e dichiarare che nessun credito vanta nei Controparte_1
confronti della P.A.;
in linea subordinata, ritenere e dichiarare eccessiva la pretesa creditoria stante l'avvenuto pagamento da parte del della somma di €. 170.512,92 a Parte_1
saldo di fatture richieste con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e conseguentemente ridurre la misura della condanna di €. 170.512,92;
ritenere e dichiarare non dovuti gli interessi al tasso superiore a quello legale;
2 in linea del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle deduzioni,
eccezioni e difese del odierno appellante, tenuto conto che l'appellata non ha inteso Pt_1
dare corso al procedimento di mediazione, compensare le spese di lite.
Con vittoria delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata:
in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-
ter c.p.c.;
nel merito:
- rigettare in toto l'appello e tutte le domande d'impugnazione, principali e subordinate,
proposte dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1
perché infondate in fatto e in diritto;
- conseguentemente, confermare in toto la sentenza n. 226/2019 emessa in data 5.3.2019 dal
Tribunale di Marsala, pubblicata e comunicata in data 5.3.2019, condannando il
[...]
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento della somma di Parte_1
euro 592.599,01, oltre agli interessi di mora da calcolarsi al TUS + 3,50% maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, in favore di
[...]
Controparte_1
- per l'effetto, rigettare tutte le domande, principali e subordinate, eccezioni e istanze proposte dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1
3 -con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre il 15% per rimborso delle spese generali, IVA, CPA e successive occorrende, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
in favore dell'avv. Antonio Formaro quale procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 226 del 5 marzo 2019, il Tribunale di Marsala, definendo il giudizio riassunto da avente a oggetto l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dal Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Milano -il quale con sentenza n. Parte_1
9132 del 8 settembre 2017 aveva declinato la propria competenza per territorio -, ha accolto la domanda di cessionaria in forza di contratti del 21.9.2009 e del Controparte_2
22.6.2010, dei crediti vantati da nei confronti dell'ente civico per fornitura Controparte_3
di energia elettrica e ha condannato il al pagamento di € 592.599,01, oltre interessi Pt_1
di mora da calcolarsi al TUS maggiorato di 3,5 punti percentuali con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture.
Il Tribunale, accertato che:
- il credito nascente dalle fatture impagate emesse da oggetto di cessione Controparte_3
alla società di factoring, era stato riconosciuto dal convenuto;
Pt_1
- gli atti di cessione del credito erano stati correttamente notificati al debitore ceduto;
ha negato efficacia probatoria alla documentazione prodotta dall'amministrazione comunale al fine di dimostrare l'intervenuto pagamento parziale dell'importo di € 170.512,92. Ha
osservato, in particolare, che l'e-mail con cui Fire s.p.a., incaricata della riscossione da CP_3
[...]
[...] [...]
comunicava al Comune di aver girocontato alla società di factoring i pagamenti CP_4
eseguiti dall'ente civico in favore dell'originaria creditrice dopo la notifica della cessione era
“priva di data certa e sicura riferibilità”, mentre i mandati di pagamento esibiti dal debitore,
in quanto “atti predisposti unilateralmente”, “non provano l'intervenuto pagamento sicché
non sono assimilabili ad una quietanza” (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).
In accordo al canone della soccombenza, ha, poi, condannato la convenuta amministrazione comunale al pagamento delle spese di lite.
Il ha proposto appello avverso la pronunzia affidato a Parte_1
quattro motivi di impugnazione, con i quali lamenta:
- la violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva di corollario necessitato della Controparte_1
sollevata eccezione di inefficacia delle cessioni imperniata sul disposto dell'art. 70
r.d. 2440/1923, a tenore del quale la cessione dei crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, richiede, mentre il vincolo negoziale è in corso, l'acquisizione preventiva del consenso della P.A, alla quale invece, nel concreto, “non è mai stato richiesto né prima della stipula né
successivamente;
- il misconoscimento della portata probatoria della documentazione attestante il pagamento di € 170.512,92, di cui € 114.609,43, in favore di Controparte_3
(mandati di pagamento n. 374 del 2.3.2010, nn. 387 e 388 del 3.3.2010), di seguito
5 girocontati dalla società di riscossione da questa in precedenza incaricata, Fire
s.p.a., in favore della cessionaria, ed € 55.903,49 (mandato n. 1305 del 2012),
direttamente in favore di Controparte_1
- l'inesistenza di un rapporto creditorio diretto tra il e la società di factoring Pt_1
e l'inadeguata valenza probatoria delle fatture commerciali a comprovare il credito ceduto da a Rileva che l'omessa Controparte_3 Controparte_1
specificazione di “criteri” e “dati in base ai quali ha emesso le Controparte_3
fatture poi cedute” avrebbe “impedito una corretta valutazione dell'ammontare
della presunta pretesa creditoria e, conseguentemente, … reso alquanto
problematico ed arduo procedere ad una verifica del credito” (pag. 25 dell'atto di appello);
- la mancata compensazione delle spese di lite, giustificata, anche in ipotesi di conferma del decisum, dalla condotta extra processuale di Controparte_1
segnatamente dall'ingiustificato rifiuto di questa di dar seguito al
[...]
procedimento di mediazione.
Reiterate le richieste istruttorie respinte dal Tribunale, il Parte_1
ha quindi insistito per il rigetto o, in linea gradata, per l'accoglimento solo parziale delle domande della società di factoring.
Quest'ultima, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348
bis e 348 ter c.p.c., ne ha chiesto in linea gradata il rigetto nel merito.
6 L'impugnazione è meritevole di accoglimento solo parziale.
Le censure, condensate, in funzione della connessione logico-giuridica che le connota, in due punti, ovvero:
I) condizioni di efficacia delle cessioni di credito;
II) verifica dell'eccezione di pagamento parziale;
possono essere trattate con la tecnica dei punti di motivazione.
I) Le cessioni stipulate da in favore di nelle date Controparte_3 Controparte_1
del 21.9.2009 e 22.6.2010, aventi a oggetto il credito discendente da numerose fatture emesse dalla cedente a fronte della somministrazione di energia elettrica al Comune di Parte_1
sono divenute efficaci nei confronti dell'ente civico in forza della documentata, e
[...]
neppure contestata, notifica dei contratti di cessione eseguita dalla cessionaria rispettivamente il 29.1.2010 e il 14.7.2010, non seguita da rifiuto espresso da parte del debitore ceduto.
E' certamente vero che, come evidenziato dall'amministrazione appellante, la normativa in materia di cessione di crediti sorti da un contratto pubblico si atteggia in termini derogatori rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione dei crediti, dettata dagli artt. 1260 e ss. c.c., essendo volta a contemperare le esigenze sottese alla libera cessione dei crediti con quelle inerenti alla regolare esecuzione dei contratti pubblici e alla corretta individuazione del destinatario dei pagamenti.
Non trova tuttavia applicazione al caso concreto la disposizione dell'art. 70 del R.D. n. 2440
del 1923, invocata dall'appellante, a tenore della quale «Per le somme dovute dallo Stato per
7 somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9,
allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge
medesima». Il richiamato art. 9 allegato E della L. 20 marzo 1865, n. 2248 stabilisce, a sua volta, che «Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né
convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata».
In forza del combinato disposto delle previsioni normative, la cui ratio va individuata nella necessità di evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della P.A. (così, fra tante, Cass.
11475/2008), l'opponibilità all'amministrazione debitrice della cessione avente a oggetto il prezzo “dei contratti in corso”, pur validamente intervenuta tra creditore e terzo cessionario,
postula, per acquisire efficacia verso il ceduto, l'adesione della medesima amministrazione.
La mancata adesione costituisce, pertanto, causa estrinseca di inefficacia della cessione.
Per consolidata affermazione della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, l'art. 70 del R.D. n.
2240 del 1923 si riferisce letteralmente soltanto alle amministrazioni statali sicché, trattandosi di norma eccezionale (Cass. 32788/2019, Cass. 21747/2016, Cass. 20793/2015, Cass.
2760/2015, Cass. 23273/2014, Cass. 6038/2010, Cass. 17496/2008; “le norme che
riconoscono alla PA privilegi che restringono l'autonomia negoziale sono da interpretare in
senso restrittivo, in linea con l'art. 41, comma 1, Cost.” (Cass. Sent. 14 marzo 2024 n. 6934),
è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse dallo Stato.
8 La fattispecie concreta deve piuttosto essere sussunta nell'ambito applicativo dell'art. 117
D.lgs. 163/2006 (in seguito riprodotto nell'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016 - Codice
Appalti) che, confermando la cedibilità dei crediti nei confronti della P.A. derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici ed affermando l'applicazione delle disposizioni di cui alla l. 52/1991, concernente la cessione di crediti di impresa in generale, ribadisce la necessità che il cessionario sia un'impresa qualificata e sancisce espressamente l'efficacia e l'opponibilità delle cessioni dei crediti ai debitori ceduti, salvo il rifiuto notificato al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
La norma, la quale testualmente prevede che «si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti (…) le cessioni di crediti
devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. (…) le cessioni di crediti da
corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili
alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino
con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque dalla
notifica della cessione», sostituisce dunque la regola della necessaria adesione espressa con quella del silenzio assenso, riconoscendo alla P.A. la facoltà di rifiutare la cessione con comunicazione da effettuarsi a cedente e cessionario entro il termine di 45 giorni dalla notificazione della cessione, con l'effetto di precludere l'efficacia della cessione nei propri confronti.
9 La disciplina in tema di inefficacia della cessione (in mancanza adesione dell'amministrazione statale o nel caso di dissenso ritualmente espresso dalle altre amministrazioni pubbliche) si applica solo ai rapporti di durata come l'appalto, la somministrazione o la fornitura (Cass. 9789/1994) che siano ancora in corso alla data della cessione, giacché solo in tale caso è dato coglierne la ratio consistente nell'esigenza di garantire, mentre il contratto è in corso, «la regolare esecuzione, evitando che durante la
medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare
così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto» (Cass. 24758/2021 e Cass.
981/2002). In altri temini, poiché le disposizioni mirano a consentire alla P.A. di esercitare il controllo sulle ragioni della cessione, che potrebbero essere indicative di uno stato economico-finanziario precario del cedente chiamato a erogare la prestazione in favore dell'ente pubblico, esse trovano applicazione solo in relazione a contratti ancora in corso. “Il
r.d. 2440/1923 disponendo che all'art. 70 che la cessione dei crediti verso lo Stato, derivanti
da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, possa avvenire, quando tali contratti
sono in corso, solo previa adesione dell'amministrazione, implica che la necessità
dell'adesione è limitata al periodo in cui i contratti sono in corso di esecuzione, allo scopo
di consentire alla pubblica amministrazione di verificare, durante l'esecuzione di contratti di
durata, che il fornitore non si privi delle risorse finanziarie per adempiere attraverso una
inopportuna cessione del credito (così Cass. 9789/2004)”. Per contro, e in tutta coerenza, la cessione di un credito insorgente da un ordinario contratto di compravendita soggiace in tutto
10 e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica (Cass. 981/2002) e nei medesimi termini deve concludersi in relazione alla cessione di crediti discendenti da contratti di durata ormai conclusi per essere stata la prestazione della parte privata correttamente ed integralmente eseguita.
Nel concreto, posto che il contratto di somministrazione era ancora in corso all'epoca delle effettuate cessioni (è il medesimo a riferire che avrà termine nel 2012), i contratti di Pt_1
cessione, regolarmente notificati, devono ritersi efficaci e opponibili al debitore ceduto il quale non si è avvalso della facoltà di esprimere il rifiuto entro il termine di legge.
II) L'eccezione di pagamento parziale è meritevole di limitato accoglimento.
Premesso che è documentalmente provato che tra e Controparte_3 Controparte_1
sono intervenuti due distinti atti di cessione pro soluto -il primo con scrittura privata
[...]
autenticata dal Notaio di Roma del 2 dicembre 2009, il secondo con scrittura Persona_1
privata autenticata dal Notaio di Roma del 22 giugno 2010- del credito verso Persona_2
il Comune di discendente dalle numerose fatture a ciascuno degli atti Parte_1
di cessione allegate, comprensivo di interessi maturati e maturandi (all.ti 2 e 3 della produzione di al fascicolo monitorio) e che tale credito non ha formato Controparte_1
oggetto di contestazione da parte dall'amministrazione comunale la quale ha, anzi, ha provveduto, sia pur tardivamente, ad adempiere, deve ora verificarsi se ed entro quali limiti la documentazione prodotta dall'amministrazione comunale sia idonea ad attestare l'intervenuta estinzione parziale della maggior sorte debitoria.
11 Il appellante ha dimostrato (all.ti nn. 2, 3 e 4 alla memoria istruttoria ex art. 183 Pt_1
comma 6 c.p.c. n. 2 depositata dal nel primo grado di giudizio) di aver corrisposto: Pt_1
- la complessiva somma di € 114.609,43 in favore di tramite tre distinti Controparte_3
mandati di pagamento -mandato n. 374 del 2 marzo 2010 per € 80.124,56 con causale
“liquidazione fatture con scadenza mese di giugno 2009, mandato di pagamento n. 387 del 3
marzo 2010 per € 6.230,80 con causale “ cadenza agosto 2009”, mandato di pagamento CP_3
n. 388 del 3 marzo 2010 per € 28.254,07 con causale “ cadenza agosto 2009”- contenenti CP_3
indicazione del titolo e del capitolo di imputazione dell'intervento solutorio. Tutti i mandati recano stampigliato il timbro di Intesa Sanpaolo s.p.a., tesoriere dell'ente comunale, sul quale
è apposta la sigla di un funzionario bancario;
- la somma di € 55.903,49 in favore di con mandato di pagamento Controparte_1
n. 1305 del 31.10.2012, indicante, nella “descrizione dell'intervento”, la dicitura
“…illuminazione pubblica e servizi connessi prestazione di servizi -utenze e canoni per
energia elettrica” e, nella “descrizione capitolo”, la dicitura “consumo energia elettrica per
la pubblica amministrazione”. La causale è così esplicitata: “piano di rientro
[...]
acconto del 31.10.2012”. Anche questo mandato è munito del timbro Controparte_1
stampigliato di Intesa Sanpaolo s.p.a., tesoriere dell'ente comunale, siglato del funzionario bancario.
Solo a questo secondo pagamento deve essere riconosciuta efficacia solutoria. A ulteriore conforto dell'attitudine probatoria della documentazione versata in atti dal Comune di
12 è opportuno evidenziare che l'Iban del conto di destinazione del Parte_1
pagamento corrisponde a quello fornito da al debitore (si veda la Controparte_1
raccomandata del 13.5.2013 di cui appresso) e che la causale inserita, “piano di rientro
acconto 31/10/2012”, è del tutto coerente con il contenuto delle Controparte_1
missive scambiate tra le parti, segnatamente con:
- la nota prot. n. 12051 del 13.9.2013 con la quale il capo del III Settore - Servizi Finanziari
del dottor , indicato nell'oggetto il riferimento a un piano di rientro, Pt_1 Persona_3
comunica “in riferimento al piano di rientro in oggetto riportato il quale prevedeva il
pagamento della prima rata di acconto il 0 1/0 9/2012, nostro malgrado dobbiamo segnalare
che non sia riusciti a rispettare l'impegno preso a causa del blocco dei trasferimenti regionali
ed erariali che hanno interessato il mese di agosto, ed a tutt'oggi non pervenuti” e chiede
“pertanto di poter rinviare l'inizio dei pagamenti previsti dal piano di rientro già sottoscritto
al 31/10/2012 data entro la quale … dovrebbe esserci la necessaria disponibilità finanziaria”.
Si tratta all'evidenza della medesima data del disposto mandato;
- la lettera raccomandata di comunicazione di decadenza al beneficio del termine e messa in mora datata 13.5.2013 con cui riferendosi alla richiesta del Comune Controparte_1
del “13 settembre 2012 prot. 12051 avente per oggetto la rateizzazione del pagamento dei
crediti vantati nei Vostri confronti della società ed a noi dalla stessa già Controparte_3
ceduti nell'ambito di un contratto di factoring … e alla nostra mail del 12 ottobre 2012 con
la quale vi comunicavamo il nostro assenso alla rateizzazione, Vi informiamo che, alla data
13 odierna, non ci risultano pervenuti i pagamenti delle seguenti rate scadute”. Segue un elenco di n. 6 rate aventi scadenza mensile dal 30.11.2012 al 30.4.2013. Si apprende dunque da tale missiva che lo slittamento del piano di rientro proposto dal era stato accettato dalla Pt_1
società di factoring e che i mancati pagamenti di cui questa si duole si riferiscono a rate scadute in data successiva a quella del mandato di pagamento n. 1305 del 31.10.2012,
ulteriore conferma, questa, della regolare ricezione del pagamento di fine ottobre.
Il pagamento del complessivo importo di € 114.609,43, avvenuto successivamente al primo atto di cessione del credito del 21 settembre 2009, tra e CP_3 Controparte_1
notificato all'odierno appellante il giorno 29 gennaio 2010, è invece privo di efficacia
[...]
liberatoria per il debitore ceduto poiché eseguito in favore della cedente Controparte_3
anziché della cessionaria Controparte_1
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la lettera a firma di tale Persona_4
funzionaria di Fire s.p.a. -società in precedenza incaricata da della Controparte_3
riscossione dei crediti- non è idonea a comprovare (né lo sarebbe risultata la prova per testi di identico tenore) che l'importo di € 114.609,43, pagato dal appellante, sia stata Pt_1
riversato da a nel 2010. Trattasi invero di Controparte_3 Controparte_1
documento privo di data certa e di provenienza indimostrata, con cui un soggetto terzo rispetto alle parti in causa si limita a confermare che “i mandati, da Lei inviati in copia, n. 374 del
02/03/2010 di € 80.124,56, n. 387 e 388 del 03/03/2010 rispettivamente di € 6.230,80 ed €
14 28.254,07, sono stati giro contati a nel 2010”, senza che di tale riversamento CP_1
alla cessionaria consti alcuna effettiva dimostrazione.
Dal credito vantato da , pari a € 592.599,01, deve pertanto, essere detratto Controparte_1
unicamente l'importo di € 55.903,49, correttamente versato dall'appellante con il mandato di pagamento n. 1305 del 31 dicembre 2012, così che, in parziale accoglimento dell'impugnazione, la somma per cui è condanna a carico del Parte_1
è rideterminata in € 536.695,52, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla
[...]
costituzione in mora, operata con nota del 13.5.2013, posto che la diversa e maggiore pretesa
Parte della cessionaria, “ + 3,5%, maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture al
saldo effettivo”, non forma oggetto di convenzione con il debitore ceduto né è dimostrato corrisponda ad altro paramento legale. Dalla data della domanda giudiziale e sino al dì
dell'effettiva corresponsione, troverà applicazione l'art. 1284 comma II c.p.c..
Valutato l'esito complessivo del giudizio, si ravvisano i presupposti per compensare in ragione di 1/3 tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, dovendo i rimanenti
2/3, liquidati in favore di parte appellata (in misura prossima ai medi dei compensi previsti dal d.m. 147/2022 per lo scaglione compreso tra € 520.001,00 e € 1.000.000,00) in €
10.500,00 per il giudizio di primo grado e in € 11.300,00 -di cui € 2.900,00 per la fase di studio, € 2.200,00 per la fase introduttiva ed € 6.200,00 per la fase decisionale- maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014, essere
15 posti a carico dell'appellante Di tali spese deve essere Parte_1
disposta la distrazione in favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n. 226/2019 del 5 marzo 2019,
appellata dal con atto di citazione notificato a Parte_1 [...]
il 3 ottobre 2019, ridetermina in € 536.695,52, oltre interessi al tasso legale Controparte_1
con decorrenza dal 13.5.2013 e al saggio di cui all'art. 1284 comma IV c.c. dalla data della domanda giudiziale sino al dì dell'effettivo pagamento, l'importo per cui è condanna a carico del in favore di Parte_1 Controparte_1
compensa in ragione di 1/3 tra le parti le spese di lite e pone i residui 2/3, liquidati in €
10.500,00 per il giudizio di primo grado e in € 11.300,00, come specificato in motivazione,
per il presente giudizio di appello, maggiorati di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014, a carico dell'appellante. Dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dell'appellata, avvocato Antonio Formaro, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo il 20 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1895 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(c.f. , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Kathya Ziletti, per mandato in calce all'atto di appello.
Appellante c.f. , in persona del rappresentante legale Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Formaro, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellata
Conclusioni dell'appellante:
in riforma integrale della sentenza impugnata, dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a a richiedere e ottenere il pagamento della somma richiesta con Controparte_1
l'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
in ogni caso ritenere e dichiarare che non è titolare di alcun rapporto Controparte_1
creditorio nei confronti del Comune di conseguente ai contratti di Parte_1
cessione del credito posti a base del presunto credito nei confronti del Comune di Parte_1
e pertanto ritenere e dichiarare l'inesistenza di un vincolo contrattuale e,
[...]
conseguentemente, ritenere e dichiarare che nessun credito vanta nei Controparte_1
confronti della P.A.;
in linea subordinata, ritenere e dichiarare eccessiva la pretesa creditoria stante l'avvenuto pagamento da parte del della somma di €. 170.512,92 a Parte_1
saldo di fatture richieste con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e conseguentemente ridurre la misura della condanna di €. 170.512,92;
ritenere e dichiarare non dovuti gli interessi al tasso superiore a quello legale;
2 in linea del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle deduzioni,
eccezioni e difese del odierno appellante, tenuto conto che l'appellata non ha inteso Pt_1
dare corso al procedimento di mediazione, compensare le spese di lite.
Con vittoria delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata:
in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-
ter c.p.c.;
nel merito:
- rigettare in toto l'appello e tutte le domande d'impugnazione, principali e subordinate,
proposte dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1
perché infondate in fatto e in diritto;
- conseguentemente, confermare in toto la sentenza n. 226/2019 emessa in data 5.3.2019 dal
Tribunale di Marsala, pubblicata e comunicata in data 5.3.2019, condannando il
[...]
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento della somma di Parte_1
euro 592.599,01, oltre agli interessi di mora da calcolarsi al TUS + 3,50% maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, in favore di
[...]
Controparte_1
- per l'effetto, rigettare tutte le domande, principali e subordinate, eccezioni e istanze proposte dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1
3 -con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre il 15% per rimborso delle spese generali, IVA, CPA e successive occorrende, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
in favore dell'avv. Antonio Formaro quale procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 226 del 5 marzo 2019, il Tribunale di Marsala, definendo il giudizio riassunto da avente a oggetto l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dal Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Milano -il quale con sentenza n. Parte_1
9132 del 8 settembre 2017 aveva declinato la propria competenza per territorio -, ha accolto la domanda di cessionaria in forza di contratti del 21.9.2009 e del Controparte_2
22.6.2010, dei crediti vantati da nei confronti dell'ente civico per fornitura Controparte_3
di energia elettrica e ha condannato il al pagamento di € 592.599,01, oltre interessi Pt_1
di mora da calcolarsi al TUS maggiorato di 3,5 punti percentuali con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture.
Il Tribunale, accertato che:
- il credito nascente dalle fatture impagate emesse da oggetto di cessione Controparte_3
alla società di factoring, era stato riconosciuto dal convenuto;
Pt_1
- gli atti di cessione del credito erano stati correttamente notificati al debitore ceduto;
ha negato efficacia probatoria alla documentazione prodotta dall'amministrazione comunale al fine di dimostrare l'intervenuto pagamento parziale dell'importo di € 170.512,92. Ha
osservato, in particolare, che l'e-mail con cui Fire s.p.a., incaricata della riscossione da CP_3
[...]
[...] [...]
comunicava al Comune di aver girocontato alla società di factoring i pagamenti CP_4
eseguiti dall'ente civico in favore dell'originaria creditrice dopo la notifica della cessione era
“priva di data certa e sicura riferibilità”, mentre i mandati di pagamento esibiti dal debitore,
in quanto “atti predisposti unilateralmente”, “non provano l'intervenuto pagamento sicché
non sono assimilabili ad una quietanza” (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).
In accordo al canone della soccombenza, ha, poi, condannato la convenuta amministrazione comunale al pagamento delle spese di lite.
Il ha proposto appello avverso la pronunzia affidato a Parte_1
quattro motivi di impugnazione, con i quali lamenta:
- la violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva di corollario necessitato della Controparte_1
sollevata eccezione di inefficacia delle cessioni imperniata sul disposto dell'art. 70
r.d. 2440/1923, a tenore del quale la cessione dei crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, richiede, mentre il vincolo negoziale è in corso, l'acquisizione preventiva del consenso della P.A, alla quale invece, nel concreto, “non è mai stato richiesto né prima della stipula né
successivamente;
- il misconoscimento della portata probatoria della documentazione attestante il pagamento di € 170.512,92, di cui € 114.609,43, in favore di Controparte_3
(mandati di pagamento n. 374 del 2.3.2010, nn. 387 e 388 del 3.3.2010), di seguito
5 girocontati dalla società di riscossione da questa in precedenza incaricata, Fire
s.p.a., in favore della cessionaria, ed € 55.903,49 (mandato n. 1305 del 2012),
direttamente in favore di Controparte_1
- l'inesistenza di un rapporto creditorio diretto tra il e la società di factoring Pt_1
e l'inadeguata valenza probatoria delle fatture commerciali a comprovare il credito ceduto da a Rileva che l'omessa Controparte_3 Controparte_1
specificazione di “criteri” e “dati in base ai quali ha emesso le Controparte_3
fatture poi cedute” avrebbe “impedito una corretta valutazione dell'ammontare
della presunta pretesa creditoria e, conseguentemente, … reso alquanto
problematico ed arduo procedere ad una verifica del credito” (pag. 25 dell'atto di appello);
- la mancata compensazione delle spese di lite, giustificata, anche in ipotesi di conferma del decisum, dalla condotta extra processuale di Controparte_1
segnatamente dall'ingiustificato rifiuto di questa di dar seguito al
[...]
procedimento di mediazione.
Reiterate le richieste istruttorie respinte dal Tribunale, il Parte_1
ha quindi insistito per il rigetto o, in linea gradata, per l'accoglimento solo parziale delle domande della società di factoring.
Quest'ultima, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348
bis e 348 ter c.p.c., ne ha chiesto in linea gradata il rigetto nel merito.
6 L'impugnazione è meritevole di accoglimento solo parziale.
Le censure, condensate, in funzione della connessione logico-giuridica che le connota, in due punti, ovvero:
I) condizioni di efficacia delle cessioni di credito;
II) verifica dell'eccezione di pagamento parziale;
possono essere trattate con la tecnica dei punti di motivazione.
I) Le cessioni stipulate da in favore di nelle date Controparte_3 Controparte_1
del 21.9.2009 e 22.6.2010, aventi a oggetto il credito discendente da numerose fatture emesse dalla cedente a fronte della somministrazione di energia elettrica al Comune di Parte_1
sono divenute efficaci nei confronti dell'ente civico in forza della documentata, e
[...]
neppure contestata, notifica dei contratti di cessione eseguita dalla cessionaria rispettivamente il 29.1.2010 e il 14.7.2010, non seguita da rifiuto espresso da parte del debitore ceduto.
E' certamente vero che, come evidenziato dall'amministrazione appellante, la normativa in materia di cessione di crediti sorti da un contratto pubblico si atteggia in termini derogatori rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione dei crediti, dettata dagli artt. 1260 e ss. c.c., essendo volta a contemperare le esigenze sottese alla libera cessione dei crediti con quelle inerenti alla regolare esecuzione dei contratti pubblici e alla corretta individuazione del destinatario dei pagamenti.
Non trova tuttavia applicazione al caso concreto la disposizione dell'art. 70 del R.D. n. 2440
del 1923, invocata dall'appellante, a tenore della quale «Per le somme dovute dallo Stato per
7 somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9,
allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge
medesima». Il richiamato art. 9 allegato E della L. 20 marzo 1865, n. 2248 stabilisce, a sua volta, che «Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né
convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata».
In forza del combinato disposto delle previsioni normative, la cui ratio va individuata nella necessità di evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della P.A. (così, fra tante, Cass.
11475/2008), l'opponibilità all'amministrazione debitrice della cessione avente a oggetto il prezzo “dei contratti in corso”, pur validamente intervenuta tra creditore e terzo cessionario,
postula, per acquisire efficacia verso il ceduto, l'adesione della medesima amministrazione.
La mancata adesione costituisce, pertanto, causa estrinseca di inefficacia della cessione.
Per consolidata affermazione della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, l'art. 70 del R.D. n.
2240 del 1923 si riferisce letteralmente soltanto alle amministrazioni statali sicché, trattandosi di norma eccezionale (Cass. 32788/2019, Cass. 21747/2016, Cass. 20793/2015, Cass.
2760/2015, Cass. 23273/2014, Cass. 6038/2010, Cass. 17496/2008; “le norme che
riconoscono alla PA privilegi che restringono l'autonomia negoziale sono da interpretare in
senso restrittivo, in linea con l'art. 41, comma 1, Cost.” (Cass. Sent. 14 marzo 2024 n. 6934),
è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse dallo Stato.
8 La fattispecie concreta deve piuttosto essere sussunta nell'ambito applicativo dell'art. 117
D.lgs. 163/2006 (in seguito riprodotto nell'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016 - Codice
Appalti) che, confermando la cedibilità dei crediti nei confronti della P.A. derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici ed affermando l'applicazione delle disposizioni di cui alla l. 52/1991, concernente la cessione di crediti di impresa in generale, ribadisce la necessità che il cessionario sia un'impresa qualificata e sancisce espressamente l'efficacia e l'opponibilità delle cessioni dei crediti ai debitori ceduti, salvo il rifiuto notificato al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
La norma, la quale testualmente prevede che «si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti (…) le cessioni di crediti
devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. (…) le cessioni di crediti da
corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili
alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino
con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque dalla
notifica della cessione», sostituisce dunque la regola della necessaria adesione espressa con quella del silenzio assenso, riconoscendo alla P.A. la facoltà di rifiutare la cessione con comunicazione da effettuarsi a cedente e cessionario entro il termine di 45 giorni dalla notificazione della cessione, con l'effetto di precludere l'efficacia della cessione nei propri confronti.
9 La disciplina in tema di inefficacia della cessione (in mancanza adesione dell'amministrazione statale o nel caso di dissenso ritualmente espresso dalle altre amministrazioni pubbliche) si applica solo ai rapporti di durata come l'appalto, la somministrazione o la fornitura (Cass. 9789/1994) che siano ancora in corso alla data della cessione, giacché solo in tale caso è dato coglierne la ratio consistente nell'esigenza di garantire, mentre il contratto è in corso, «la regolare esecuzione, evitando che durante la
medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare
così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto» (Cass. 24758/2021 e Cass.
981/2002). In altri temini, poiché le disposizioni mirano a consentire alla P.A. di esercitare il controllo sulle ragioni della cessione, che potrebbero essere indicative di uno stato economico-finanziario precario del cedente chiamato a erogare la prestazione in favore dell'ente pubblico, esse trovano applicazione solo in relazione a contratti ancora in corso. “Il
r.d. 2440/1923 disponendo che all'art. 70 che la cessione dei crediti verso lo Stato, derivanti
da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, possa avvenire, quando tali contratti
sono in corso, solo previa adesione dell'amministrazione, implica che la necessità
dell'adesione è limitata al periodo in cui i contratti sono in corso di esecuzione, allo scopo
di consentire alla pubblica amministrazione di verificare, durante l'esecuzione di contratti di
durata, che il fornitore non si privi delle risorse finanziarie per adempiere attraverso una
inopportuna cessione del credito (così Cass. 9789/2004)”. Per contro, e in tutta coerenza, la cessione di un credito insorgente da un ordinario contratto di compravendita soggiace in tutto
10 e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica (Cass. 981/2002) e nei medesimi termini deve concludersi in relazione alla cessione di crediti discendenti da contratti di durata ormai conclusi per essere stata la prestazione della parte privata correttamente ed integralmente eseguita.
Nel concreto, posto che il contratto di somministrazione era ancora in corso all'epoca delle effettuate cessioni (è il medesimo a riferire che avrà termine nel 2012), i contratti di Pt_1
cessione, regolarmente notificati, devono ritersi efficaci e opponibili al debitore ceduto il quale non si è avvalso della facoltà di esprimere il rifiuto entro il termine di legge.
II) L'eccezione di pagamento parziale è meritevole di limitato accoglimento.
Premesso che è documentalmente provato che tra e Controparte_3 Controparte_1
sono intervenuti due distinti atti di cessione pro soluto -il primo con scrittura privata
[...]
autenticata dal Notaio di Roma del 2 dicembre 2009, il secondo con scrittura Persona_1
privata autenticata dal Notaio di Roma del 22 giugno 2010- del credito verso Persona_2
il Comune di discendente dalle numerose fatture a ciascuno degli atti Parte_1
di cessione allegate, comprensivo di interessi maturati e maturandi (all.ti 2 e 3 della produzione di al fascicolo monitorio) e che tale credito non ha formato Controparte_1
oggetto di contestazione da parte dall'amministrazione comunale la quale ha, anzi, ha provveduto, sia pur tardivamente, ad adempiere, deve ora verificarsi se ed entro quali limiti la documentazione prodotta dall'amministrazione comunale sia idonea ad attestare l'intervenuta estinzione parziale della maggior sorte debitoria.
11 Il appellante ha dimostrato (all.ti nn. 2, 3 e 4 alla memoria istruttoria ex art. 183 Pt_1
comma 6 c.p.c. n. 2 depositata dal nel primo grado di giudizio) di aver corrisposto: Pt_1
- la complessiva somma di € 114.609,43 in favore di tramite tre distinti Controparte_3
mandati di pagamento -mandato n. 374 del 2 marzo 2010 per € 80.124,56 con causale
“liquidazione fatture con scadenza mese di giugno 2009, mandato di pagamento n. 387 del 3
marzo 2010 per € 6.230,80 con causale “ cadenza agosto 2009”, mandato di pagamento CP_3
n. 388 del 3 marzo 2010 per € 28.254,07 con causale “ cadenza agosto 2009”- contenenti CP_3
indicazione del titolo e del capitolo di imputazione dell'intervento solutorio. Tutti i mandati recano stampigliato il timbro di Intesa Sanpaolo s.p.a., tesoriere dell'ente comunale, sul quale
è apposta la sigla di un funzionario bancario;
- la somma di € 55.903,49 in favore di con mandato di pagamento Controparte_1
n. 1305 del 31.10.2012, indicante, nella “descrizione dell'intervento”, la dicitura
“…illuminazione pubblica e servizi connessi prestazione di servizi -utenze e canoni per
energia elettrica” e, nella “descrizione capitolo”, la dicitura “consumo energia elettrica per
la pubblica amministrazione”. La causale è così esplicitata: “piano di rientro
[...]
acconto del 31.10.2012”. Anche questo mandato è munito del timbro Controparte_1
stampigliato di Intesa Sanpaolo s.p.a., tesoriere dell'ente comunale, siglato del funzionario bancario.
Solo a questo secondo pagamento deve essere riconosciuta efficacia solutoria. A ulteriore conforto dell'attitudine probatoria della documentazione versata in atti dal Comune di
12 è opportuno evidenziare che l'Iban del conto di destinazione del Parte_1
pagamento corrisponde a quello fornito da al debitore (si veda la Controparte_1
raccomandata del 13.5.2013 di cui appresso) e che la causale inserita, “piano di rientro
acconto 31/10/2012”, è del tutto coerente con il contenuto delle Controparte_1
missive scambiate tra le parti, segnatamente con:
- la nota prot. n. 12051 del 13.9.2013 con la quale il capo del III Settore - Servizi Finanziari
del dottor , indicato nell'oggetto il riferimento a un piano di rientro, Pt_1 Persona_3
comunica “in riferimento al piano di rientro in oggetto riportato il quale prevedeva il
pagamento della prima rata di acconto il 0 1/0 9/2012, nostro malgrado dobbiamo segnalare
che non sia riusciti a rispettare l'impegno preso a causa del blocco dei trasferimenti regionali
ed erariali che hanno interessato il mese di agosto, ed a tutt'oggi non pervenuti” e chiede
“pertanto di poter rinviare l'inizio dei pagamenti previsti dal piano di rientro già sottoscritto
al 31/10/2012 data entro la quale … dovrebbe esserci la necessaria disponibilità finanziaria”.
Si tratta all'evidenza della medesima data del disposto mandato;
- la lettera raccomandata di comunicazione di decadenza al beneficio del termine e messa in mora datata 13.5.2013 con cui riferendosi alla richiesta del Comune Controparte_1
del “13 settembre 2012 prot. 12051 avente per oggetto la rateizzazione del pagamento dei
crediti vantati nei Vostri confronti della società ed a noi dalla stessa già Controparte_3
ceduti nell'ambito di un contratto di factoring … e alla nostra mail del 12 ottobre 2012 con
la quale vi comunicavamo il nostro assenso alla rateizzazione, Vi informiamo che, alla data
13 odierna, non ci risultano pervenuti i pagamenti delle seguenti rate scadute”. Segue un elenco di n. 6 rate aventi scadenza mensile dal 30.11.2012 al 30.4.2013. Si apprende dunque da tale missiva che lo slittamento del piano di rientro proposto dal era stato accettato dalla Pt_1
società di factoring e che i mancati pagamenti di cui questa si duole si riferiscono a rate scadute in data successiva a quella del mandato di pagamento n. 1305 del 31.10.2012,
ulteriore conferma, questa, della regolare ricezione del pagamento di fine ottobre.
Il pagamento del complessivo importo di € 114.609,43, avvenuto successivamente al primo atto di cessione del credito del 21 settembre 2009, tra e CP_3 Controparte_1
notificato all'odierno appellante il giorno 29 gennaio 2010, è invece privo di efficacia
[...]
liberatoria per il debitore ceduto poiché eseguito in favore della cedente Controparte_3
anziché della cessionaria Controparte_1
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la lettera a firma di tale Persona_4
funzionaria di Fire s.p.a. -società in precedenza incaricata da della Controparte_3
riscossione dei crediti- non è idonea a comprovare (né lo sarebbe risultata la prova per testi di identico tenore) che l'importo di € 114.609,43, pagato dal appellante, sia stata Pt_1
riversato da a nel 2010. Trattasi invero di Controparte_3 Controparte_1
documento privo di data certa e di provenienza indimostrata, con cui un soggetto terzo rispetto alle parti in causa si limita a confermare che “i mandati, da Lei inviati in copia, n. 374 del
02/03/2010 di € 80.124,56, n. 387 e 388 del 03/03/2010 rispettivamente di € 6.230,80 ed €
14 28.254,07, sono stati giro contati a nel 2010”, senza che di tale riversamento CP_1
alla cessionaria consti alcuna effettiva dimostrazione.
Dal credito vantato da , pari a € 592.599,01, deve pertanto, essere detratto Controparte_1
unicamente l'importo di € 55.903,49, correttamente versato dall'appellante con il mandato di pagamento n. 1305 del 31 dicembre 2012, così che, in parziale accoglimento dell'impugnazione, la somma per cui è condanna a carico del Parte_1
è rideterminata in € 536.695,52, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla
[...]
costituzione in mora, operata con nota del 13.5.2013, posto che la diversa e maggiore pretesa
Parte della cessionaria, “ + 3,5%, maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture al
saldo effettivo”, non forma oggetto di convenzione con il debitore ceduto né è dimostrato corrisponda ad altro paramento legale. Dalla data della domanda giudiziale e sino al dì
dell'effettiva corresponsione, troverà applicazione l'art. 1284 comma II c.p.c..
Valutato l'esito complessivo del giudizio, si ravvisano i presupposti per compensare in ragione di 1/3 tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, dovendo i rimanenti
2/3, liquidati in favore di parte appellata (in misura prossima ai medi dei compensi previsti dal d.m. 147/2022 per lo scaglione compreso tra € 520.001,00 e € 1.000.000,00) in €
10.500,00 per il giudizio di primo grado e in € 11.300,00 -di cui € 2.900,00 per la fase di studio, € 2.200,00 per la fase introduttiva ed € 6.200,00 per la fase decisionale- maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014, essere
15 posti a carico dell'appellante Di tali spese deve essere Parte_1
disposta la distrazione in favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n. 226/2019 del 5 marzo 2019,
appellata dal con atto di citazione notificato a Parte_1 [...]
il 3 ottobre 2019, ridetermina in € 536.695,52, oltre interessi al tasso legale Controparte_1
con decorrenza dal 13.5.2013 e al saggio di cui all'art. 1284 comma IV c.c. dalla data della domanda giudiziale sino al dì dell'effettivo pagamento, l'importo per cui è condanna a carico del in favore di Parte_1 Controparte_1
compensa in ragione di 1/3 tra le parti le spese di lite e pone i residui 2/3, liquidati in €
10.500,00 per il giudizio di primo grado e in € 11.300,00, come specificato in motivazione,
per il presente giudizio di appello, maggiorati di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014, a carico dell'appellante. Dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dell'appellata, avvocato Antonio Formaro, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo il 20 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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