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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 6581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6581 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
NE TA EL de Courtelary Presidente
AR CC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 1001 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Nunzio Roberto Valenza che lo rappresenta e difende per mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Roberto Zambrotti
APPELLANTE
E
( C.F. rumeno ) CP_1 P.IVA_1
( C.F. rumeno ) Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Corradino Marinelli che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATI
1 Oggetto: appello avverso sentenza 10562/2020 del Tribunale di Roma sezione specializzata impresa resa nel procedimento r.g. 57569/2018 – trasferimento quote sociali –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo ( r.g. 57569/2018 ) e CP_1 Controparte_2 convenivano dinanzi al Tribunale di Roma sezione specializzata imprese Parte_1 chiedendo che fosse condannato "a restituire…. la somma di € 100.000,00 oltre interessi del
5%, previa detrazione di quanto già versato pari ad € 3.000,00, per un totale ancora dovuto di € 102.000,00 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. Condannare altresì il a rimborsare le spese di mediazione pari ad €600,00. Vittoria di spese, Parte_1 diritti ed onorari del presente giudizio".
Detta restituzione era richiesta a seguito dell'asserito mancato perfezionamento della vendita di quote sociali della s.r.l. “Caffè Claudio” da parte del convenuto nonostante gli attori ne avessero versato il prezzo.
non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Parte_1
Il Tribunale di Roma con la sentenza 10562/2020 così disponeva:
“1) condanna il Sig. al pagamento, in favore dei Sig.ri e Parte_1 CP_1
, della complessiva somma di €. 97.000,00 oltre interessi, per come previsti Controparte_2 nell'accordo del 4 luglio 2016, dalla data del primo settembre 2015 e fino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
3) condanna il Sig.
[...] alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese legali del presente giudizio Parte_1 che liquida in €. 8.000,00 per compensi ed in €. 1.550,00 per esborsi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. “ proponeva appello eccependo la nullità della notifica dell'atto di citazione Parte_1
e sostenendo nel merito l'infondatezza delle pretese di controparte.
Testualmente:
“Accertata e dichiarata la nullità̀ della notifica dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., rimettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 cod. proc. civ., gli atti al primo Giudice emettendo ogni conseguenziale statuizione. In via gradata, laddove non venisse ritenuto di dover rimettere gli atti al primo Giudice, stante la nullità̀ dell'atto di citazione, dichiarare la nullità degli atti del giudizio di primo grado, successivi alla notificazione, statuendo di conseguenza. Dichiarare l'improcedibilità̀ della domanda, in quanto la mediazione, esperita dal solo sig. non ha visto la partecipazione obbligatoria anche CP_1 della sig.ra . In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare, con qualsiasi CP_2
2 statuizione, stante la contestazione del debito effettuata dal sig. unitamente Parte_1 all'articolazione di mezzi di prova, l'implicita rinuncia, da parte degli appellati, al beneficio della dispensa dell'onere probatorio ed il suo mancato assolvimento. Accertare e dichiarare il diritto del sig lla ritenzione della caparra versata dagli appellanti, stante la loro Parte_1 rinuncia all'acquisto delle quote societarie della Caffè Claudio s.r.l. Condannare i signori al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio”. CP_1 Controparte_2
Gli appellati si costituivano e chiedevano la conferma della statuizione di primo grado.
Concludevano testualmente:
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza 1052/2020 del Parte_1
Tribunale di Roma. In subordine si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo. In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CA” .
All'esito dell'udienza del tredici ottobre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro luglio 2025, la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È fondato l'appello riguardo alla notifica dell'atto di citazione di primo grado.
Il primo tentativo di notifica a presso la residenza anagrafica ossia il Parte_1
Villaggio Costa Caddu di San Teodoro ( SS ) si è concluso con una relata attestante unicamente "omessa notifica in quanto sconosciuto presso villaggio suindicato”.
Manca invero del tutto l'indicazione degli accertamenti effettuati al fine di giungere a detta conclusione.
L'ufficiale giudiziario ha poi proceduto alla notifica ex art. 143 c.p.c. a – Parte_1
“irreperibile” - ma al di fuori dei presupposti di legge per l'assenza dell'attestazione delle ricerche effettuate.
Come a tale proposito condivisibilmente indicato da Cass. 27699/2024
“Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida la notifica ex art. 143 c.p.c.,
3 sebbene la relata contenesse solo una generica dicitura, senza alcun riferimento al caso concreto e alle ricerche effettuate, essendo così incomprensibili i presupposti della ritenuta irreperibilità).
Alla luce di ciò, la notificazione dell'atto introduttivo è da considerare nulla comportando l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 354 del Codice di procedura civile, primo comma.
Deve quindi essere disposta la rimessione della causa al Giudice di primo grado al fine di poter condurre il processo nella correttezza del contraddittorio, con termini di legge per la riassunzione. E' di conseguenza preclusa in questa sede la valutazione del merito dell'appello.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono compensate attesa l'erronea statuizione del
Tribunale sull'applicazione della norma processuale e considerata l'evoluzione giurisprudenziale sul punto che ha portato agli approdi sopra indicati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza 10562/2020 del Tribunale di Roma sezione specializzata imprese dichiara la nullità della notifica dell'atto introduttivo di primo grado e dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Roma ai sensi dell'articolo
354 comma 1 c.p.c. per la prosecuzione, con termini di legge per la riassunzione.
Compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, tredici ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR CC NE TA EL de Courtelary
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
NE TA EL de Courtelary Presidente
AR CC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 1001 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Nunzio Roberto Valenza che lo rappresenta e difende per mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Roberto Zambrotti
APPELLANTE
E
( C.F. rumeno ) CP_1 P.IVA_1
( C.F. rumeno ) Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Corradino Marinelli che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATI
1 Oggetto: appello avverso sentenza 10562/2020 del Tribunale di Roma sezione specializzata impresa resa nel procedimento r.g. 57569/2018 – trasferimento quote sociali –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo ( r.g. 57569/2018 ) e CP_1 Controparte_2 convenivano dinanzi al Tribunale di Roma sezione specializzata imprese Parte_1 chiedendo che fosse condannato "a restituire…. la somma di € 100.000,00 oltre interessi del
5%, previa detrazione di quanto già versato pari ad € 3.000,00, per un totale ancora dovuto di € 102.000,00 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. Condannare altresì il a rimborsare le spese di mediazione pari ad €600,00. Vittoria di spese, Parte_1 diritti ed onorari del presente giudizio".
Detta restituzione era richiesta a seguito dell'asserito mancato perfezionamento della vendita di quote sociali della s.r.l. “Caffè Claudio” da parte del convenuto nonostante gli attori ne avessero versato il prezzo.
non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Parte_1
Il Tribunale di Roma con la sentenza 10562/2020 così disponeva:
“1) condanna il Sig. al pagamento, in favore dei Sig.ri e Parte_1 CP_1
, della complessiva somma di €. 97.000,00 oltre interessi, per come previsti Controparte_2 nell'accordo del 4 luglio 2016, dalla data del primo settembre 2015 e fino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
3) condanna il Sig.
[...] alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese legali del presente giudizio Parte_1 che liquida in €. 8.000,00 per compensi ed in €. 1.550,00 per esborsi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. “ proponeva appello eccependo la nullità della notifica dell'atto di citazione Parte_1
e sostenendo nel merito l'infondatezza delle pretese di controparte.
Testualmente:
“Accertata e dichiarata la nullità̀ della notifica dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., rimettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 cod. proc. civ., gli atti al primo Giudice emettendo ogni conseguenziale statuizione. In via gradata, laddove non venisse ritenuto di dover rimettere gli atti al primo Giudice, stante la nullità̀ dell'atto di citazione, dichiarare la nullità degli atti del giudizio di primo grado, successivi alla notificazione, statuendo di conseguenza. Dichiarare l'improcedibilità̀ della domanda, in quanto la mediazione, esperita dal solo sig. non ha visto la partecipazione obbligatoria anche CP_1 della sig.ra . In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare, con qualsiasi CP_2
2 statuizione, stante la contestazione del debito effettuata dal sig. unitamente Parte_1 all'articolazione di mezzi di prova, l'implicita rinuncia, da parte degli appellati, al beneficio della dispensa dell'onere probatorio ed il suo mancato assolvimento. Accertare e dichiarare il diritto del sig lla ritenzione della caparra versata dagli appellanti, stante la loro Parte_1 rinuncia all'acquisto delle quote societarie della Caffè Claudio s.r.l. Condannare i signori al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio”. CP_1 Controparte_2
Gli appellati si costituivano e chiedevano la conferma della statuizione di primo grado.
Concludevano testualmente:
“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza 1052/2020 del Parte_1
Tribunale di Roma. In subordine si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo. In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CA” .
All'esito dell'udienza del tredici ottobre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro luglio 2025, la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È fondato l'appello riguardo alla notifica dell'atto di citazione di primo grado.
Il primo tentativo di notifica a presso la residenza anagrafica ossia il Parte_1
Villaggio Costa Caddu di San Teodoro ( SS ) si è concluso con una relata attestante unicamente "omessa notifica in quanto sconosciuto presso villaggio suindicato”.
Manca invero del tutto l'indicazione degli accertamenti effettuati al fine di giungere a detta conclusione.
L'ufficiale giudiziario ha poi proceduto alla notifica ex art. 143 c.p.c. a – Parte_1
“irreperibile” - ma al di fuori dei presupposti di legge per l'assenza dell'attestazione delle ricerche effettuate.
Come a tale proposito condivisibilmente indicato da Cass. 27699/2024
“Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida la notifica ex art. 143 c.p.c.,
3 sebbene la relata contenesse solo una generica dicitura, senza alcun riferimento al caso concreto e alle ricerche effettuate, essendo così incomprensibili i presupposti della ritenuta irreperibilità).
Alla luce di ciò, la notificazione dell'atto introduttivo è da considerare nulla comportando l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 354 del Codice di procedura civile, primo comma.
Deve quindi essere disposta la rimessione della causa al Giudice di primo grado al fine di poter condurre il processo nella correttezza del contraddittorio, con termini di legge per la riassunzione. E' di conseguenza preclusa in questa sede la valutazione del merito dell'appello.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono compensate attesa l'erronea statuizione del
Tribunale sull'applicazione della norma processuale e considerata l'evoluzione giurisprudenziale sul punto che ha portato agli approdi sopra indicati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza 10562/2020 del Tribunale di Roma sezione specializzata imprese dichiara la nullità della notifica dell'atto introduttivo di primo grado e dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Roma ai sensi dell'articolo
354 comma 1 c.p.c. per la prosecuzione, con termini di legge per la riassunzione.
Compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, tredici ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR CC NE TA EL de Courtelary
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