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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1488/2024 R.G., promossa da:
n. a CATANIA (CT) il 08/01/1966 (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
, n. a CATANIA (CT) il 07/08/1973, (C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Capizzi Agata, presso il cui studio legale in Catania sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in San Pietro Clarenza
(CT) in data 11/07/2020, hanno presentato ricorso sia per la omologazione della separazione consensuale che per lo scioglimento del loro matrimonio al maturare dei presupposti di legge ex art. 473 bis n. 49. In data 20/06/2024 è intervenuta sentenza di omologa della separazione tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e, con separata ordinanza, il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo per la statuizione di scioglimento del matrimonio.
Ciò posto, sono trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione svoltasi in modalità cartolare in data 11.06.2024 e, ai sensidell'art.127 ter, 5° comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
Le parti in seno alle note autorizzate ex art. 127 ter del 22.01.2025, nell'ambito del giudizio di scioglimento del matrimonio, hanno confermato la volontà di non volersi conciliare e di non comparire in udienza, insistendo nella domanda di divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Quindi, con decreto contestuale all'udienza celebratasi in modalità telematica, il G.D. rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1/12/1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne parti, dal quale non sono nati figli, alle condizioni di cui al ricorso.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto ex art. 473 bis 49, RG
1488/2024, così statuisce: Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in San Pietro Clarenza (CT) in data
11.07.2020 tra e , matrimonio trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di San Pietro Clarenza (CT) dell'anno 2020, al n. 2, della parte 1, alle condizioni di cui al ricorso.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Pietro Clarenza di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
24.01.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Massimo Escher
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1488/2024 R.G., promossa da:
n. a CATANIA (CT) il 08/01/1966 (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
, n. a CATANIA (CT) il 07/08/1973, (C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Capizzi Agata, presso il cui studio legale in Catania sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in San Pietro Clarenza
(CT) in data 11/07/2020, hanno presentato ricorso sia per la omologazione della separazione consensuale che per lo scioglimento del loro matrimonio al maturare dei presupposti di legge ex art. 473 bis n. 49. In data 20/06/2024 è intervenuta sentenza di omologa della separazione tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e, con separata ordinanza, il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo per la statuizione di scioglimento del matrimonio.
Ciò posto, sono trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione svoltasi in modalità cartolare in data 11.06.2024 e, ai sensidell'art.127 ter, 5° comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
Le parti in seno alle note autorizzate ex art. 127 ter del 22.01.2025, nell'ambito del giudizio di scioglimento del matrimonio, hanno confermato la volontà di non volersi conciliare e di non comparire in udienza, insistendo nella domanda di divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Quindi, con decreto contestuale all'udienza celebratasi in modalità telematica, il G.D. rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1/12/1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne parti, dal quale non sono nati figli, alle condizioni di cui al ricorso.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto ex art. 473 bis 49, RG
1488/2024, così statuisce: Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in San Pietro Clarenza (CT) in data
11.07.2020 tra e , matrimonio trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di San Pietro Clarenza (CT) dell'anno 2020, al n. 2, della parte 1, alle condizioni di cui al ricorso.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Pietro Clarenza di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
24.01.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Massimo Escher