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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di conIGlio ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 9894/2021 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Bidetti, procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Mariniello, procuratore domiciliatario;
- convenuta -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere ex artt. 2051 – 2043 c.c. il risarcimento dei danni patrimoniali e non riportati nel corso del sinistro avvenuto il 19.01.2021 alle ore 13.15 circa, allorquando, dopo essere uscita dall'Ufficio Postale di Collepasso, percorrendo l'atrio coperto rialzato antistante il predetto e mentre
“….si accingeva a scendere i gradini della scala che dal detto atrio rialzato conducono al piano stradale,
…, a causa della presenza di una lastra della pavimentazione sconnessa e sopraelevata rispetto al piano di calpestio, è inciampata ed è rovinosamente caduta giù per le scale…”.
Con comparsa depositata in data 07.03.2022 si è costituita in giudizio contestando Controparte_1
l'addebito. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza del 20.07.2023 il Tribunale ha ammesso i mezzi di prova articolati dalle parti, alla cui assunzione ha proceduto all'udienza del
19.12.2023.
Successivamente, con ordinanza del 07.06.2024 ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio nominando la dott.ssa al fine di stimare i postumi residuati all'attrice nel sinistro. Persona_1
All'esito della discussione orale della causa ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 13.5.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., il Tribunale l'ha decisa come da sentenza depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda meriti accoglimento.
La norma ex art. 2051 c.c. invocata in via principale introduce una forma di responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il fondamento di tale responsabilità dev'essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Tale responsabilità ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode;
a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno;
pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Recentemente e del tutto esaustivamente è stato riepilogato da Cassazione civile sez. III, 27/04/2023,
n.11152, anche all'esito della pronuncia delle Sezioni Unite Cassazione civile sez. un., 30/06/2022,
n.20943, il cd. “statuto della responsabilità del custode”: “Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., abbia natura oggettiva, come affermato da questa sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della eIGibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri. II. Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa sezione, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
III. All'affermazione di tale principio di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022):
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
IV. I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente).
V. Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia) che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevedibile da parte del custode”.
Venendo al caso di specie, valuta il Tribunale che non solo deve ritenersi sussistente la prova della riconducibilità causale della rovina al suolo dell'attrice al dislivello ritratto nelle foto allegate dalle parti contendenti, ma soprattutto sulla base della medesima documentazione può escludersi che ricorra il fortuito ventilato dalla società convenuta.
In sede di istruttoria i testimoni hanno confermato la dinamica fornita dall'attrice.
In particolare, l'unico teste oculare indifferente, ha narrato dell'accadimento storico MO
(“Confermo che mentre salivo le scale dell'ufficio postale al IG.r , nel mentre si accingeva Parte_1
a scendere le scale è inciampata su una lastra della pavimentazione sconnessa e sopraelevata rispetto al piano di calpestio ed è scivolata giù dalle scale”), confermando la presenza dell'insidia ed i luoghi teatro del sinistro riconoscendoli nelle foto allegate dalle parti (“Confermo che l'ufficio postale dove è caduta la IG.r è quello riprodotto nel rilievo fotografico in atti nel fascicolo dell'attrice come Parte_1 documento 2 che mi viene offerto in visione. Confermo che la situazione dei luoghi in cui è caduta la IG.r era quella riprodotta nei rilievi fotografici che mi vengono offerti in visione come da Parte_1 documento 1 nel fascicolo dell'attrice”), ed infine ricordando le lesioni lamentate (“Confermo di aver soccorso la IG.r che nella caduta era scivolata alla fine delle scale e che lamentava un dolore Parte_1 al gomito. Poi mi sono allontanato perché vi erano altre persone che la soccorrevano”). Gli altri testi ascoltati nulla hanno potuto riferire sulla dinamica del sinistro, non avendo assistito allo stesso: il teste dichiarava che “…mi trovavo nell'atrio dell'ufficio postale e parlavo con Testimone_2 un cliente. Non ho visto la IG.r cadere, ma l'ho vista per terra sul marciapiede alla fine Parte_1 delle scale…”, ed il teste che: “..sono vicino di casa della IG.r e poiché la Testimone_3 Parte_1 mattina mi trovavo all'interno dell'ufficio postale quando la IG.r era caduta, ma io mi Parte_1
trovavo allo sportello..”.
Orbene, stante le rivelazioni del teste e valutata l'irrilevanza dell'incongruenza relativa all'orario Tes_1
del sinistro riferito all'atto dell'accesso al Pronto Soccorso il successivo 20.01.2021, nessun dubbio residua sulla causa della rovina al suolo dell'attrice, costituita dalla disconnessione evidente nelle foto in atti, dalle caratteristiche particolarmente insidiose in quanto di piccole dimensioni, camuffata dall'uniformità del colore delle mattonelle e collocata in prossimità delle scale: ne consegue che, ravvisatane l'obiettiva pericolosità sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo della responsabilità dedotta (“...nei casi in cui il danno non sia effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” , Cassazione civile sez. VI,
07/01/2016, n.56), deve escludersi qualsiasi addebito di negligenza da muoversi all'attrice, non essendo predicabile né l'agevole visibilità né l'evitabilità dell'insidia, né potendo seriamente sostenersi che qualsiasi pedone, sebbene tenuto a sincerarsi del fondo stradale calpestato, debba procedere a capo chino e mantenersi a distanza da chi lo precede onde poter disporre dello spazio e del tempo necessario per verificare l'omogeneità del suolo che va calpestando, soprattutto quando, come nel caso di specie, era prioritariamente tenuto a porre attenzione al quadruplice dislivello che andava superando.
In conclusione, in difetto di prova del fortuito liberatorio, sussiste la responsabilità dedotta.
Venendo alla quantificazione del danno accusato, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, integralmente condivisa anche perché rimasta immune da censure, la dott.ssa ha Persona_1 stimato i postumi residuati a nel sinistro nel 3% di invalidità permanente, Parte_1
oltre ad un periodo di invalidità temporanea totale della durata di gg. 25, altro al 50% della durata di gg. 30, ed un successivo di invalidità al 25% della durata di gg. 40, coincidenti con il periodo necessario alla graduale ripresa dell'espletamento degli atti ordinari e quotidiani della vita.
Pertanto, applicate le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 – che secondo Cassazione civile sez.
III, 05/05/2021, n.11719 “…si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante” e secondo Cassazione civile sez. III, 06/05/2020,
n.8532 sono “…munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 c.c.” -, stima il Tribunale equo liquidare a
[...] , 68enne all'epoca del sinistro, la somma di € 9.659,00 a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale (di cui € 5.750,00 per IT, il resto per IP), non essendo stati allegati specifici elementi che possano indurre a quantificare il pregiudizio in misura superiore ai valori medi indicati nelle citate tabelle.
Detta somma, quantificata in moneta attuale, va maggiorata di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al gennaio del 2021 e dalla pronuncia al saldo.
Ad essa va aggiunta quella di € 748,00 a titolo di danno patrimoniale, d cui € 563,00 per spese sostenute per la riabilitazione ed € 185 liquidate al proprio CTP (Cassazione civile, sez. VI, 20/11/2019, n.
30289: “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”).
Le spese di lite e di consulenza seguono la soccombenza e le prime vengono liquidate in dispositivo ex
D.M. 55/2014 in base al valore del decisum (Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
[...]
1) Accoglie la domanda e per l'effetto, accertata la responsabilità di in Controparte_1
ordine al sinistro occorso all'attrice il 19.01.2021, condanna al pagamento Controparte_1 in favore di a titolo di danno non patrimoniale della somma di € Parte_1
9.659,00, da maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al gennaio 2021 e dalla pronuncia al saldo, oltre alla somma di € 748,00 quale danno patrimoniale, da incrementare di interessi legali dai singoli esborsi al saldo;
2) Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 5.077,00, oltre C.U., spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) Pone definitivamente a carico di in via esclusiva le spese occorse per la Controparte_1
consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
Lecce, 14.5.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di conIGlio ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 9894/2021 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Bidetti, procuratore domiciliatario;
- attrice -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Mariniello, procuratore domiciliatario;
- convenuta -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere ex artt. 2051 – 2043 c.c. il risarcimento dei danni patrimoniali e non riportati nel corso del sinistro avvenuto il 19.01.2021 alle ore 13.15 circa, allorquando, dopo essere uscita dall'Ufficio Postale di Collepasso, percorrendo l'atrio coperto rialzato antistante il predetto e mentre
“….si accingeva a scendere i gradini della scala che dal detto atrio rialzato conducono al piano stradale,
…, a causa della presenza di una lastra della pavimentazione sconnessa e sopraelevata rispetto al piano di calpestio, è inciampata ed è rovinosamente caduta giù per le scale…”.
Con comparsa depositata in data 07.03.2022 si è costituita in giudizio contestando Controparte_1
l'addebito. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza del 20.07.2023 il Tribunale ha ammesso i mezzi di prova articolati dalle parti, alla cui assunzione ha proceduto all'udienza del
19.12.2023.
Successivamente, con ordinanza del 07.06.2024 ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio nominando la dott.ssa al fine di stimare i postumi residuati all'attrice nel sinistro. Persona_1
All'esito della discussione orale della causa ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 13.5.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., il Tribunale l'ha decisa come da sentenza depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda meriti accoglimento.
La norma ex art. 2051 c.c. invocata in via principale introduce una forma di responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il fondamento di tale responsabilità dev'essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Tale responsabilità ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode;
a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno;
pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Recentemente e del tutto esaustivamente è stato riepilogato da Cassazione civile sez. III, 27/04/2023,
n.11152, anche all'esito della pronuncia delle Sezioni Unite Cassazione civile sez. un., 30/06/2022,
n.20943, il cd. “statuto della responsabilità del custode”: “Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., abbia natura oggettiva, come affermato da questa sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della eIGibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri. II. Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa sezione, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
III. All'affermazione di tale principio di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022):
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
IV. I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente).
V. Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie (non su quello degli effetti, che risultano ormai definitivamente scolpiti dal massimo organo della nomofilachia) che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevedibile da parte del custode”.
Venendo al caso di specie, valuta il Tribunale che non solo deve ritenersi sussistente la prova della riconducibilità causale della rovina al suolo dell'attrice al dislivello ritratto nelle foto allegate dalle parti contendenti, ma soprattutto sulla base della medesima documentazione può escludersi che ricorra il fortuito ventilato dalla società convenuta.
In sede di istruttoria i testimoni hanno confermato la dinamica fornita dall'attrice.
In particolare, l'unico teste oculare indifferente, ha narrato dell'accadimento storico MO
(“Confermo che mentre salivo le scale dell'ufficio postale al IG.r , nel mentre si accingeva Parte_1
a scendere le scale è inciampata su una lastra della pavimentazione sconnessa e sopraelevata rispetto al piano di calpestio ed è scivolata giù dalle scale”), confermando la presenza dell'insidia ed i luoghi teatro del sinistro riconoscendoli nelle foto allegate dalle parti (“Confermo che l'ufficio postale dove è caduta la IG.r è quello riprodotto nel rilievo fotografico in atti nel fascicolo dell'attrice come Parte_1 documento 2 che mi viene offerto in visione. Confermo che la situazione dei luoghi in cui è caduta la IG.r era quella riprodotta nei rilievi fotografici che mi vengono offerti in visione come da Parte_1 documento 1 nel fascicolo dell'attrice”), ed infine ricordando le lesioni lamentate (“Confermo di aver soccorso la IG.r che nella caduta era scivolata alla fine delle scale e che lamentava un dolore Parte_1 al gomito. Poi mi sono allontanato perché vi erano altre persone che la soccorrevano”). Gli altri testi ascoltati nulla hanno potuto riferire sulla dinamica del sinistro, non avendo assistito allo stesso: il teste dichiarava che “…mi trovavo nell'atrio dell'ufficio postale e parlavo con Testimone_2 un cliente. Non ho visto la IG.r cadere, ma l'ho vista per terra sul marciapiede alla fine Parte_1 delle scale…”, ed il teste che: “..sono vicino di casa della IG.r e poiché la Testimone_3 Parte_1 mattina mi trovavo all'interno dell'ufficio postale quando la IG.r era caduta, ma io mi Parte_1
trovavo allo sportello..”.
Orbene, stante le rivelazioni del teste e valutata l'irrilevanza dell'incongruenza relativa all'orario Tes_1
del sinistro riferito all'atto dell'accesso al Pronto Soccorso il successivo 20.01.2021, nessun dubbio residua sulla causa della rovina al suolo dell'attrice, costituita dalla disconnessione evidente nelle foto in atti, dalle caratteristiche particolarmente insidiose in quanto di piccole dimensioni, camuffata dall'uniformità del colore delle mattonelle e collocata in prossimità delle scale: ne consegue che, ravvisatane l'obiettiva pericolosità sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo della responsabilità dedotta (“...nei casi in cui il danno non sia effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” , Cassazione civile sez. VI,
07/01/2016, n.56), deve escludersi qualsiasi addebito di negligenza da muoversi all'attrice, non essendo predicabile né l'agevole visibilità né l'evitabilità dell'insidia, né potendo seriamente sostenersi che qualsiasi pedone, sebbene tenuto a sincerarsi del fondo stradale calpestato, debba procedere a capo chino e mantenersi a distanza da chi lo precede onde poter disporre dello spazio e del tempo necessario per verificare l'omogeneità del suolo che va calpestando, soprattutto quando, come nel caso di specie, era prioritariamente tenuto a porre attenzione al quadruplice dislivello che andava superando.
In conclusione, in difetto di prova del fortuito liberatorio, sussiste la responsabilità dedotta.
Venendo alla quantificazione del danno accusato, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, integralmente condivisa anche perché rimasta immune da censure, la dott.ssa ha Persona_1 stimato i postumi residuati a nel sinistro nel 3% di invalidità permanente, Parte_1
oltre ad un periodo di invalidità temporanea totale della durata di gg. 25, altro al 50% della durata di gg. 30, ed un successivo di invalidità al 25% della durata di gg. 40, coincidenti con il periodo necessario alla graduale ripresa dell'espletamento degli atti ordinari e quotidiani della vita.
Pertanto, applicate le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 – che secondo Cassazione civile sez.
III, 05/05/2021, n.11719 “…si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante” e secondo Cassazione civile sez. III, 06/05/2020,
n.8532 sono “…munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzazione del criterio della liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 c.c.” -, stima il Tribunale equo liquidare a
[...] , 68enne all'epoca del sinistro, la somma di € 9.659,00 a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale (di cui € 5.750,00 per IT, il resto per IP), non essendo stati allegati specifici elementi che possano indurre a quantificare il pregiudizio in misura superiore ai valori medi indicati nelle citate tabelle.
Detta somma, quantificata in moneta attuale, va maggiorata di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al gennaio del 2021 e dalla pronuncia al saldo.
Ad essa va aggiunta quella di € 748,00 a titolo di danno patrimoniale, d cui € 563,00 per spese sostenute per la riabilitazione ed € 185 liquidate al proprio CTP (Cassazione civile, sez. VI, 20/11/2019, n.
30289: “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”).
Le spese di lite e di consulenza seguono la soccombenza e le prime vengono liquidate in dispositivo ex
D.M. 55/2014 in base al valore del decisum (Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
[...]
1) Accoglie la domanda e per l'effetto, accertata la responsabilità di in Controparte_1
ordine al sinistro occorso all'attrice il 19.01.2021, condanna al pagamento Controparte_1 in favore di a titolo di danno non patrimoniale della somma di € Parte_1
9.659,00, da maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino al gennaio 2021 e dalla pronuncia al saldo, oltre alla somma di € 748,00 quale danno patrimoniale, da incrementare di interessi legali dai singoli esborsi al saldo;
2) Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 5.077,00, oltre C.U., spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) Pone definitivamente a carico di in via esclusiva le spese occorse per la Controparte_1
consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate.
Lecce, 14.5.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore