Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 24/11/2025, n. 20980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20980 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20980/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13169/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13169 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Arcomano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell'istanza di cittadinanza n. -OMISSIS- presentata dal sig. -OMISSIS- ex art. 9, lett f, l. n. 91 del 1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. EN TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente gravame ha ad oggetto il provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza adottato dal Ministero resistente in ragione dei precedenti penali del ricorrente (nella specie, una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Verona, divenuta irrevocabile il 15 aprile 2013, per il delitto p. e p. dall’art. 589, commi 1 e 3, c.p., commesso il 12 novembre 2011) e dell’omessa autocertificazione dell’effettiva posizione giudiziaria.
2. Il ricorrente, a sostegno del ricorso, ha articolato un unico motivo di censura così rubricato: “ Eccesso di potere per irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità ed erronea valutazione dei fatti. ”.
In particolare, il gravato provvedimento sarebbe viziato per difetto di motivazione in quanto il Ministero avrebbe rigettato l’istanza, senza tra l’altro tener conto del radicamento sul territorio italiano del richiedente e dei suoi familiari, sulla base di un mero automatismo discendente dal richiamato precedente giudiziario (in relazione al quale, con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia del -OMISSIS-, è stata concessa al ricorrente la riabilitazione) e dell’omessa autocertificazione dei precedenti penali.
3. Il Ministero resistente, costituitosi in giudizio, ha depositato documentazione senza articolare una memoria difensiva.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 novembre 2025, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato alla luce delle argomentazioni che seguono.
5.1. Appare in primo luogo utile richiamare i principi accolti da consolidata giurisprudenza con riguardo alla materia oggetto di contendere (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, V- bis , n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022 e 20023 del 2023).
Occorre rammentare che la formulazione contenuta nell’art. 9, comma 1, lettera f), della l. n. 91 del 1992, secondo cui la cittadinanza italiana “ può ” essere concessa allo straniero che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno dieci anni, intende significare che la residenza del soggetto per il periodo indicato è solo uno dei presupposti per proporre la domanda di riconoscimento della cittadinanza, a cui segue tuttavia “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale ” (cfr., tra le tante, Cons. Stato, III, n. 4447/2018).
Più precisamente, l’Amministrazione deve verificare, oltre al citato requisito della residenza legale, anche l’inserimento del richiedente nel contesto sociale del Paese per cui è chiesta la cittadinanza, valutando un insieme di elementi eterogenei - quali le condizioni lavorative, economiche e familiari, nonché la irreprensibilità della condotta - tesi a dimostrare l’avvenuta stabile integrazione del medesimo nel tessuto sociale del Paese di residenza.
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce quindi in un apprezzamento di opportunità dell’Amministrazione sulla base di un complesso di circostanze, tra cui particolare rilievo assume, senza dubbio, l’irreprensibilità della condotta del soggetto richiedente (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, II- quater , n. 3547/2012), da valutarsi non solo alla luce del rispetto delle regole di rilevanza penale, ma, più in generale, delle regole di convivenza civile (cfr. Cons. Stato, I, nn. 943/2022 e 1959/2020).
Dunque, l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica connessa allo status di cittadino impone che si valutino, anche sotto un profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (T.A.R. Lazio, Roma, II- quater , n. 5565/2013), partendo dal presupposto che l’acquisto di tale status , lungi dal costituire per l’istante una sorta di diritto necessariamente e automaticamente riconoscibile in presenza di determinati requisiti e in assenza di fattori ostativi, rappresenta invece il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
Ne discende che il provvedimento di concessione della cittadinanza va inteso come “ atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis ’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Cons. Stato, III, n. 104/2022).
In virtù di tale qualificazione, l’anzidetta valutazione discrezionale operata dall’Amministrazione può essere sindacata in sede giurisdizionale solo nei ristretti ambiti di un controllo estrinseco e formale, non potendo in particolare detto sindacato estendersi sino a un vaglio di merito della valutazione compiuta, dovendosi piuttosto limitare alla verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole con la decisione adottata (in tali termini, ex multis , Cons. Stato, III, n. 7036/2020).
5.2. Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso, avendo l'Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione dell'odierno ricorrente, condannato per omicidio colposo e autore di una dichiarazione mendace in sede di presentazione dell’istanza.
Non pare quindi dubitabile il significativo disvalore attribuibile all’aver volutamente omesso tale necessaria indicazione, circostanza che non può non assumere rilevanza ai fini dell'espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell'autore, anche perché ricadenti nel c.d. " periodo di osservazione ", ovvero il decennio antecedente la domanda (che nel caso in esame è stata presentata nel 2017) in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell'irreprensibilità della condotta (cfr. in termini T.A.R. Lazio, Roma, V, n. 16276/2023).
In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
Del resto, nell'ambito del giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente, anche in un'ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Cons. Stato, III, n. 1057/2022).
Nel caso di specie, la falsa dichiarazione circa l’assenza di condanne penali è un dato oggettivo che il ricorrente, facendo generico riferimento a un improbabile “errore materiale”, non è riuscito a superare.
6. In conclusione, il ricorso va rigettato stante l’infondatezza delle censure proposte.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila/00) per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UD AT, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
EN TI, Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN TI | UD AT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.