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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 3549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3549 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3211 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Antonio Parte_1
SO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Ugo Bartolomei 23
- APPELLANTE-
E
(GIA' Controparte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dai funzionari De RO DO, RE AN, IN GI, RO MA e Giuseppe Dell'Aversana ed elettivamente domiciliato presso l' stesso sito in CP_1
Roma via M. Brighenti, 23
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 851/2024 pubblicata il 21/05/2024
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione presentata da avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 506/2023 Parte_1 notificata in data 28/03/2023 con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 13.459,50 per violazione dell'art. 29, comma 1, d.lgs 276/2003.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su un unico e articolato Parte_1 motivo.
L' (già ) si Controparte_1 Controparte_2 costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio impugnando l'ordinanza-ingiunzione n. 506/2023, Parte_1 notificata in data 28/03/2023, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 13.459,50 per violazione dell'art. 29, comma 1, d.lgs 276/2003
Il provvedimento impugnato era stato emesso a seguito del Verbale unico di accertamento e notificazione RM00000/2018-081-01 del 9/1/2018 con cui era stato contestato all'odierno appellante l'utilizzo, mediante un contratto di appalto illecito, della prestazione lavorativa di Per_1
dipendente della cooperativa sociale GIALE, per il periodo 1/11/2016-26/9/2017 per
[...] complessive 269 giornate, con conseguente applicazione a suo carico di una sanzione determinata, ai sensi dell'art. 11 della l. 689/1981, nella misura di € 50 per ogni giornata lavorativa per il complessivo importo di € 13.450 oltre € 9,50 per spese di notifica.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la tardività della notifica del verbale di contestazione in violazione di quanto disposto dall'art. 14 della l. 689/1981 (sull'assunto che la violazione doveva essere contestata immediatamente o al più nei 90 giorni successivi al 26/9/2017 data del primo accesso, mentre invece il Verbale Unico di accertamento era stato notificato il 9/1/2018) nonché la decadenza dell'amministrazione per violazione dell'art. 18 della l. 689/1981 e l'estinzione per prescrizione del credito sanzionatorio per violazione del termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge stante la tardività, rispetto a tale termine, della notifica, in data 28/3/2023 del verbale impugnato.
Il Tribunale rigettava il ricorso.
Respingeva innanzitutto l'eccezione di violazione del termine di cui all'art. 14 della l. 689/1981 affermando la tempestività sotto tale profilo della notifica, in data 9/1/2018, del verbale di accertamento in quanto effettuata entro il termine, previsto da tale norma, di 90 giorni termine che il giudice di prime cure affermava doversi far decorrere dal completamento dell'accertamento, avvenuto, quest'ultimo, in data 20/11/2017, data di trasmissione da parte dell'odierno appellante della ulteriore documentazione richiesta in sede ispettiva.
Respingeva altresì anche le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dal ricorrente. Rilevato in particolare come l'art. 18 della l. 689/1981 non prevedesse un termine di decadenza per la conclusione del procedimento sanzionatorio (evidenziando come, così come affermato con la sentenza n. 151/2021 dalla C. Cost., fosse rimessa al legislatore l'individuazione di termini idonei ad assicurare adeguata tutela al destinatario del provvedimento) affermava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 28 della l. 689/1981 (che evidenziava essere l'unico termine imposto all'amministrazione nella successiva fase sanzionatoria).
Affermava in particolare la tempestività sotto tale profilo della notifica in data 28/03/2023 dell'ordinanza ingiunzione impugnata stante la sospensione dei termini di prescrizione previsti, per complessivi 98 giorni (dal 23/02/2020 al 31/05/2020), dall'art. 103, comma 6 bis, del d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, norma di cui affermava l'applicabilità al presente caso di specie.
Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l'appellante contesta la gravata sentenza esclusivamente nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di prescrizione ex art. 28 della l. 689/1981 ritenendo applicabile il periodo di sospensione di 98 giorni di cui all'art. 103, comma 6 bis, del d.l. 18/2000.
Contesta a tale proposito l'interpretazione normativa del giudice di prime cure dichiarando di sollevare in subordine questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 6 bis, del d.l. 18/2020 per violazione degli artt. 3, 24, 97, 111 Cost.
Si osserva preliminarmente che, in assenza di impugnazione, risulta essersi formato il giudicato interno in ordine all'infondatezza delle eccezioni, sollevate dal ricorrente nella precedente fase del giudizio, di violazione dei termini per la contestazione di cui all'art. 14 della l. 689/1981 e di decadenza di cui all'art. 18 della stessa legge essendo il residuo oggetto del contendere in appello costituito esclusivamente dalla fondatezza dell'eccezione di prescrizione per violazione del termine quinquennale ex art. 28 della l. 689/1981 (alla cui stregua “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”) essendo in contestazione, così come espressamente specificato dall'appellante, esclusivamente l'applicabilità della sospensione di 98 giorni prevista dall'art. 103, comma 6 bis, del d.l. 18/2020.
La norma in questione dispone che “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo….”
Nel presente caso di specie l'applicabilità o meno di tale sospensione assume effettivamente rilievo decisivo ai fini della fondatezza della eccezione sollevata dal ricorrente risultando il termine quinquennale previsto dall'art. 28 della l. 689 1981 stato interrotto dalla notifica, in data 09/01/2018, del verbale di accertamento ispettivo e non risultando allegazioni e prove in ordine all'effettuazione da parte dell'amministrazione resistente, di ulteriori atti interruttivi anteriori alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, pacificamente avvenuta il 23/3/ 2023. Tanto premesso l'appello non può trovare accoglimento dovendo ribadirsi la meritevolezza di conferma delle conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine all'applicabilità del citato termine di sospensione.
A tale proposito si ribadisce quanto già affermato da questa stessa Corte, con riferimento ad analoga fattispecie non risultando in particolare condivisibile quanto sostenuto dall'appellante alla cui stregua la norma citata avrebbe sospeso la prescrizione solo a decorrere della emissione del provvedimento ingiuntivo.
Deve in particolare rilevarsi, a tale proposito, come alla data del provvedimento impugnato non può attribuirsi rilievo ai fini dell'applicabilità della norma dovendo ribadirsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto già affermato da questa Corte con le sentenze n. 1425/2024 del 28/4/2024 e n. 2918/2024 del 22/09/2024.
Giova, infatti, rammentare, da un lato, che la legge n. 689/1981 non prevede alcun termine di decadenza per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, sicché essa può essere emanata nel termine quinquennale di cui all'art. 28 l. 689/1981, ancorché detta norma faccia testualmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (ex multis Cass. 6/9/2018 n. 21706) e, dall'altro, che il puntuale riferimento dello stesso art. 28 l. 689/1981 «al diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge» ed all'identificazione della decorrenza del termine estintivo nel «giorno in cui è stata commessa la violazione» non consenta alcun tipo di dubbio sulla natura sostanziale (e non meramente procedimentale) del termine qui in esame, che in definitiva viene a limitare temporalmente lo stesso potere sanzionatorio della pubblica amministrazione (non diversamente da come opera nel diritto penale la prescrizione del reato) e non il solo potere di portare ad esecuzione l'ordinanza ingiunzione già emessa (e quindi la sola prescrizione della sanzione amministrativa già irrogata), come pare postulare la tesi dell'appellante.
Il chiarissimo riferimento dell'art. 103, comma 6 bis d.l. 18/2020, al «termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689», inoltre, non consente alcun dubbio di sorta neppure sul fatto che la sospensione per il lasso temporale 23/2/2020 – 31/5/2020 si applichi a tutte le possibili ipotesi, purché relative a provvedimenti sanzionatori riguardanti la materia del lavoro e della legislazione sciale, ricadenti nell'ambito applicativo dell'art. 28 l. 689/1981 e quindi anche, per quel che riguarda la presente controversia, al periodo decorrente tra la notifica del verbale di accertamento e la notifica dell'ordinanza ingiunzione.
L'ambito applicativo dell'art. 28 l. 689/1981, quale prescrizione della violazione amministrativa e non della sola sanzione, non consente di attribuire rilievo all'imprecisione lessicale di cui all'art. 103, comma 6 bis d.l. 18/2020, laddove ragiona di «provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale».
Una lettura di siffatta norma che, valorizzando l'uso del verbo emettere, voglia limitare l'applicazione della sospensione della prescrizione alle sole ipotesi in cui il provvedimento sanzionatorio sia stato già emanato sarebbe contraria all'interpretazione letterale e sistematica del comma in esame.
In senso contrario, infatti, milita non solo il chiarissimo richiamo testuale al «termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689» (che, come detto, riguarda la prescrizione della violazione e non della sola sanzione), ma anche il duplice rilievo per cui, da un lato, il comma 6 bis è inserito in un articolo (l'art. 103, appunto) che disciplina, come anche palesato dalla sua rubrica, i «termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza», con ambito applicativo chiaramente esteso ad un momento antecedente l'emissione del provvedimento e, dall'altro, che lo stesso comma 6 bis è norma speciale, quindi prevalente su quella generale del comma 1, perché dettata con riferimento all'intero procedimento amministrativo sanzionatorio di cui alla l. 689/1981, tanto è vero che esso testualmente dispone la sospensione per il medesimo periodo anche del «termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689», ossia del termine per contestare l'infrazione al trasgressore e quindi in definitiva l'atto iniziale di questa tipologia di procedimenti.
Né rispetto alla ritenuta applicabilità alla presente fattispecie di tale disposto normativo potrebbero ravvisarsi profili di illegittimità costituzionale, essendo la sospensione dei termini di prescrizione, legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore che non appare certamente irrazionale, proprio in considerazione del contesto emergenziale da Covid 19 nel cui ambito è stato emesso e che certamente giustificava un differimento, peraltro contenuto nella sua estensione, dei termini di prescrizione che regolamentano l'attività della pubblica amministrazione.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 1.984 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 30.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3211 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Antonio Parte_1
SO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Ugo Bartolomei 23
- APPELLANTE-
E
(GIA' Controparte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dai funzionari De RO DO, RE AN, IN GI, RO MA e Giuseppe Dell'Aversana ed elettivamente domiciliato presso l' stesso sito in CP_1
Roma via M. Brighenti, 23
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 851/2024 pubblicata il 21/05/2024
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione presentata da avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 506/2023 Parte_1 notificata in data 28/03/2023 con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 13.459,50 per violazione dell'art. 29, comma 1, d.lgs 276/2003.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su un unico e articolato Parte_1 motivo.
L' (già ) si Controparte_1 Controparte_2 costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio impugnando l'ordinanza-ingiunzione n. 506/2023, Parte_1 notificata in data 28/03/2023, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 13.459,50 per violazione dell'art. 29, comma 1, d.lgs 276/2003
Il provvedimento impugnato era stato emesso a seguito del Verbale unico di accertamento e notificazione RM00000/2018-081-01 del 9/1/2018 con cui era stato contestato all'odierno appellante l'utilizzo, mediante un contratto di appalto illecito, della prestazione lavorativa di Per_1
dipendente della cooperativa sociale GIALE, per il periodo 1/11/2016-26/9/2017 per
[...] complessive 269 giornate, con conseguente applicazione a suo carico di una sanzione determinata, ai sensi dell'art. 11 della l. 689/1981, nella misura di € 50 per ogni giornata lavorativa per il complessivo importo di € 13.450 oltre € 9,50 per spese di notifica.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la tardività della notifica del verbale di contestazione in violazione di quanto disposto dall'art. 14 della l. 689/1981 (sull'assunto che la violazione doveva essere contestata immediatamente o al più nei 90 giorni successivi al 26/9/2017 data del primo accesso, mentre invece il Verbale Unico di accertamento era stato notificato il 9/1/2018) nonché la decadenza dell'amministrazione per violazione dell'art. 18 della l. 689/1981 e l'estinzione per prescrizione del credito sanzionatorio per violazione del termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge stante la tardività, rispetto a tale termine, della notifica, in data 28/3/2023 del verbale impugnato.
Il Tribunale rigettava il ricorso.
Respingeva innanzitutto l'eccezione di violazione del termine di cui all'art. 14 della l. 689/1981 affermando la tempestività sotto tale profilo della notifica, in data 9/1/2018, del verbale di accertamento in quanto effettuata entro il termine, previsto da tale norma, di 90 giorni termine che il giudice di prime cure affermava doversi far decorrere dal completamento dell'accertamento, avvenuto, quest'ultimo, in data 20/11/2017, data di trasmissione da parte dell'odierno appellante della ulteriore documentazione richiesta in sede ispettiva.
Respingeva altresì anche le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dal ricorrente. Rilevato in particolare come l'art. 18 della l. 689/1981 non prevedesse un termine di decadenza per la conclusione del procedimento sanzionatorio (evidenziando come, così come affermato con la sentenza n. 151/2021 dalla C. Cost., fosse rimessa al legislatore l'individuazione di termini idonei ad assicurare adeguata tutela al destinatario del provvedimento) affermava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 28 della l. 689/1981 (che evidenziava essere l'unico termine imposto all'amministrazione nella successiva fase sanzionatoria).
Affermava in particolare la tempestività sotto tale profilo della notifica in data 28/03/2023 dell'ordinanza ingiunzione impugnata stante la sospensione dei termini di prescrizione previsti, per complessivi 98 giorni (dal 23/02/2020 al 31/05/2020), dall'art. 103, comma 6 bis, del d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, norma di cui affermava l'applicabilità al presente caso di specie.
Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l'appellante contesta la gravata sentenza esclusivamente nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di prescrizione ex art. 28 della l. 689/1981 ritenendo applicabile il periodo di sospensione di 98 giorni di cui all'art. 103, comma 6 bis, del d.l. 18/2000.
Contesta a tale proposito l'interpretazione normativa del giudice di prime cure dichiarando di sollevare in subordine questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 6 bis, del d.l. 18/2020 per violazione degli artt. 3, 24, 97, 111 Cost.
Si osserva preliminarmente che, in assenza di impugnazione, risulta essersi formato il giudicato interno in ordine all'infondatezza delle eccezioni, sollevate dal ricorrente nella precedente fase del giudizio, di violazione dei termini per la contestazione di cui all'art. 14 della l. 689/1981 e di decadenza di cui all'art. 18 della stessa legge essendo il residuo oggetto del contendere in appello costituito esclusivamente dalla fondatezza dell'eccezione di prescrizione per violazione del termine quinquennale ex art. 28 della l. 689/1981 (alla cui stregua “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”) essendo in contestazione, così come espressamente specificato dall'appellante, esclusivamente l'applicabilità della sospensione di 98 giorni prevista dall'art. 103, comma 6 bis, del d.l. 18/2020.
La norma in questione dispone che “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo….”
Nel presente caso di specie l'applicabilità o meno di tale sospensione assume effettivamente rilievo decisivo ai fini della fondatezza della eccezione sollevata dal ricorrente risultando il termine quinquennale previsto dall'art. 28 della l. 689 1981 stato interrotto dalla notifica, in data 09/01/2018, del verbale di accertamento ispettivo e non risultando allegazioni e prove in ordine all'effettuazione da parte dell'amministrazione resistente, di ulteriori atti interruttivi anteriori alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, pacificamente avvenuta il 23/3/ 2023. Tanto premesso l'appello non può trovare accoglimento dovendo ribadirsi la meritevolezza di conferma delle conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine all'applicabilità del citato termine di sospensione.
A tale proposito si ribadisce quanto già affermato da questa stessa Corte, con riferimento ad analoga fattispecie non risultando in particolare condivisibile quanto sostenuto dall'appellante alla cui stregua la norma citata avrebbe sospeso la prescrizione solo a decorrere della emissione del provvedimento ingiuntivo.
Deve in particolare rilevarsi, a tale proposito, come alla data del provvedimento impugnato non può attribuirsi rilievo ai fini dell'applicabilità della norma dovendo ribadirsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto già affermato da questa Corte con le sentenze n. 1425/2024 del 28/4/2024 e n. 2918/2024 del 22/09/2024.
Giova, infatti, rammentare, da un lato, che la legge n. 689/1981 non prevede alcun termine di decadenza per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, sicché essa può essere emanata nel termine quinquennale di cui all'art. 28 l. 689/1981, ancorché detta norma faccia testualmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (ex multis Cass. 6/9/2018 n. 21706) e, dall'altro, che il puntuale riferimento dello stesso art. 28 l. 689/1981 «al diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge» ed all'identificazione della decorrenza del termine estintivo nel «giorno in cui è stata commessa la violazione» non consenta alcun tipo di dubbio sulla natura sostanziale (e non meramente procedimentale) del termine qui in esame, che in definitiva viene a limitare temporalmente lo stesso potere sanzionatorio della pubblica amministrazione (non diversamente da come opera nel diritto penale la prescrizione del reato) e non il solo potere di portare ad esecuzione l'ordinanza ingiunzione già emessa (e quindi la sola prescrizione della sanzione amministrativa già irrogata), come pare postulare la tesi dell'appellante.
Il chiarissimo riferimento dell'art. 103, comma 6 bis d.l. 18/2020, al «termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689», inoltre, non consente alcun dubbio di sorta neppure sul fatto che la sospensione per il lasso temporale 23/2/2020 – 31/5/2020 si applichi a tutte le possibili ipotesi, purché relative a provvedimenti sanzionatori riguardanti la materia del lavoro e della legislazione sciale, ricadenti nell'ambito applicativo dell'art. 28 l. 689/1981 e quindi anche, per quel che riguarda la presente controversia, al periodo decorrente tra la notifica del verbale di accertamento e la notifica dell'ordinanza ingiunzione.
L'ambito applicativo dell'art. 28 l. 689/1981, quale prescrizione della violazione amministrativa e non della sola sanzione, non consente di attribuire rilievo all'imprecisione lessicale di cui all'art. 103, comma 6 bis d.l. 18/2020, laddove ragiona di «provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale».
Una lettura di siffatta norma che, valorizzando l'uso del verbo emettere, voglia limitare l'applicazione della sospensione della prescrizione alle sole ipotesi in cui il provvedimento sanzionatorio sia stato già emanato sarebbe contraria all'interpretazione letterale e sistematica del comma in esame.
In senso contrario, infatti, milita non solo il chiarissimo richiamo testuale al «termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689» (che, come detto, riguarda la prescrizione della violazione e non della sola sanzione), ma anche il duplice rilievo per cui, da un lato, il comma 6 bis è inserito in un articolo (l'art. 103, appunto) che disciplina, come anche palesato dalla sua rubrica, i «termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza», con ambito applicativo chiaramente esteso ad un momento antecedente l'emissione del provvedimento e, dall'altro, che lo stesso comma 6 bis è norma speciale, quindi prevalente su quella generale del comma 1, perché dettata con riferimento all'intero procedimento amministrativo sanzionatorio di cui alla l. 689/1981, tanto è vero che esso testualmente dispone la sospensione per il medesimo periodo anche del «termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689», ossia del termine per contestare l'infrazione al trasgressore e quindi in definitiva l'atto iniziale di questa tipologia di procedimenti.
Né rispetto alla ritenuta applicabilità alla presente fattispecie di tale disposto normativo potrebbero ravvisarsi profili di illegittimità costituzionale, essendo la sospensione dei termini di prescrizione, legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore che non appare certamente irrazionale, proprio in considerazione del contesto emergenziale da Covid 19 nel cui ambito è stato emesso e che certamente giustificava un differimento, peraltro contenuto nella sua estensione, dei termini di prescrizione che regolamentano l'attività della pubblica amministrazione.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 1.984 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 30.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario