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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/02/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 5158/15
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse, riportandosi alle note conclusive depositate in atti, hanno chiesto decidersi la causa;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile-
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5158 dell'anno 2015, avente ad oggetto: Appello
Avverso sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore – Danno a cose, e vertente
TRA
- (c.f. rapp.to e difeso dall' avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Annunziata e con lo stessa elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore (Sa) alla via
Siciliano, n. 2, giusta procura in atti;
appellante
e
, (P. IVA ), società rappresentante per la gestione dei sinistri CP_1 P.IVA_1 in Italia della in persona del Procuratore Speciale e Controparte_2
CP_
Manager, Dott. (giusta procura notaio Controparte_4 Persona_1
Rep. 16258 Racc.
5.773 del 24.02.2015), con sede in Roma – Via della Bufalotta, n. 374, rappresentata e difesa, dall'Avv. Luca Mandelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Severino, in Pagani, via Taurano n. 29, Complesso residenziale
Futura Fabbr. D, giusta procura in atti
Appellata
Nonché
pag. 2/11 (c.f. ); ( c.f. CP_5 C.F._2 Controparte_6
; (c.f. ); , C.F._3 Controparte_7 C.F._4
( p. iva ), Controparte_8 P.IVA_2 [...]
( P. IVA , Controparte_9 C.F._5
Appellate contumaci
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in appello, notificato telematicamente a , CP_5 CP_6
, ,
[...] Controparte_7 Controparte_10 Controparte_11
, proponeva appello
[...] Controparte_12 Parte_1 avverso la sentenza 1195/15, depositata il 13.03.15, resa dal Giudice di Pace di Nocera
Inferiore con la quale il giudice di prime cure aveva accolto solo parzialmente la domanda, avanzata nell'interesse dello stesso appellante , volta ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni a cose patiti in occasione dell'incidente stradale avvenuto in
Pagani alla via De RI in data 24.02.2011, ore 21.15 circa.
Secondo la prospettazione dell'originaria parte attrice (ribadita nel presente giudizio di appello), in quella occasione il veicolo MI One tg. BZ489AW, di proprietà dell'appellante, veniva urtato dall'autovettura Ford FI tg. AD908MC, di proprietà e condotta da
In particolare nelle suindicate condizioni di tempo e luogo il veicolo Ford Controparte_7
FI mentre proveniva da Nocera Inferiore in direzione Angri effettuava una manovra di sorpasso a destra e nel fare ciò urtava con la sua parte anteriore sinistra la parte latero anteriore destra del veicolo di proprietà dell'appellante che, procedendo nel medesimo senso di marcia del veicolo danneggiante, si accingeva a girare a destra dopo aver azionato l'indicatore di direzione. A seguito dell'impatto il veicolo MI One veniva sospinto contro pag. 3/11 il veicolo tg. CL367GN fermo in sosta sul margine destro della carreggiata. A seguito del verificarsi del predetto sinistro il veicolo dell'appellante riportava danni quantificati in €
4.808,00.
L'odierno appellante, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, ha sostenuto che il primo giudice avrebbe ingiustamente accolto solo parzialmente la domanda sulla scorta di una errata interpretazione del compendio probatorio in atti, atteso che il sinistro sarebbe stato causato esclusivamente dal conducente del veicolo Ford FI tg. AD908MC.
Chiedeva, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ accertare la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura tg. AD908MC e per l'effetto condannare i predetti convenuti in solido tra loro al pagamento, a titolo di risarcimento danni in favore dell'attore, della somma di € 4808,00
o della diversa somma che il giudicante vorrà determinare anche a mezzo di CTU, oltre interessi legali dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo, rivalutazione monetaria e sosta tecnica, premi assicurativi non goduti, il tutto da contenere nel valore di € 5.200,00; condannare i convenuti alle refusione delle spese diritti ed onorari , con attribuzione ”.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la rappresentante per la CP_1 gestione in Italia di la quale instava per la reiezione Controparte_10 del proposto gravame.
Non provvedevano a costituirsi, benchè regolarmente evocate in giudizio, le altre parti appellate.
Venendo al merito della vicenda l'appello non può ritenersi fondato e, quindi, va rigettato per quanto di seguito esposto.
Risulta condivisibile quanto evidenziato dal primo giudice sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
pag. 4/11 Invero, il teste , escusso all'udienza del 14.02.2014, riferiva: “ indifferente; era Testimone_1 la fine di febbraio di circa quattro anni fa e mi trovavo in Pagani in auto con mio figlio;
ero in via De
RI e marciavamo in direzione Angri quando vidi una MI OR sbucare da via Cesarano che svoltava a sinistra e si immetteva su via De RI in direzione Angri;
una Ford FI precedeva la nostra autovettura marciando sulla via De RI in direzione Angri;
la MI OR affiancò la FI, sterzò verso destra e dopo aver affiancato la FI Tentò di svoltare verso destra;
ricordo che sia su via
Cesarano che sulla strada dirimpetto ci sono segnali di stop;
dopo l'impatto mi sono fermato e mi sono accertato che non ci fossero feriti gravi;
la Ford FI era guidata da una donna e vicino vi era un uomo e dietro una ragazza;
il guidatore della mini era un uomo;
ho visto la MI OR ripartire ed andare a sbattere contro un'altra macchina;
le persone nella Ford hanno detto di non aver bisogno di aiuto e che si sarebbero recati presso un ospedale;
non ricordo quanti fossero gli occupanti della MI OR;
ho parlato solo con gli occupanti della Ford FI;
ricordo che la FI riportava danni alla parte anteriore sinistra e la MI nella parte laterale destra;
non ricordo esattamente i punti iniziali d'urto; ero a circa venti metri dall'impatto”.
Sempre all'udienza del 14.02.24 il teste (di parte attrice), , dichiarava: “ Ho Testimone_2 assistito al sinistro per cui è causa in quanto verso la fine di Febbraio del 2011 mi trovavo in via De
RI in Pagani a bordo della mia autovettura allorquando all'altezza della pizzeria il Fornaretto nei pressi dell'incrocio tra via De RI e via Cesarano vedevo, dal lato opposto al senso di marcia, un'autovettura Ford FI urtare un'altra autovettura modello MI OO di colore nero che aveva la freccia destra attivata;
la Ford FI viaggiava in direzione Angri urtava con la sua parte anteriore sinistra l'autovettura MI OO la parte latero anteriore destra;
la FI saliva su un marciapiede posto sulla destra e poi urtava la MI OO;
non ricordo quanti metri ha percorso la FI prima di urtare la
MI ; preciso che l'impatto tra i due veicoli è avvenuto all'intero della carreggiata;
a causa ed in conseguenza di ciò la veniva sospinta contro altro veicolo fermo sulla carreggiata;
preciso che la FI Pt_2 impattava la parte laterale destra della e la strisciava tutta, mentre l'impatto tra la ed il veicolo Pt_2 Pt_2 fermo sulla carreggiata avveniva con la parte anteriore;
in merito alla salita sul marciapiede preciso che la
FI è salita leggermente sullo stesso nel tentativo di evitare l'impatto con la dopo mi sono avvicinato Pt_2 per constatare le condizioni fisiche degli occupanti dei veicoli;
verificavo che a bordo della MI vi era un ragazzo e un ragazzo ed entrambi accusavano dolori;
preciso che la MI proveniva dall'ospedale di Pagani
e viaggiava in direzione Angri e quindi non proveniva da un incrocio;
viaggiando dunque sempre dritto verso Angri e quindi verso la mia autovettura”.
pag. 5/11 Infine l'altro teste di parte attrice, , all'udienza del 14.02.14 dichiarava: “ Testimone_3 il 24.02.2011 ho assistito al sinistro per cui è causa in Pagani , mi trovavo in compagnia di , Tes_2
l'atro testimone, a bordo della sua autovettura quando su via De RI dal nostro senso opposto di marcia vedevamo un'autovettura Ford FI urtare con la parte laterale sx la parte laterale dx del veicolo modello MI OO che aveva la freccia sinistra dx accesa;
a causa dell'impatto la veniva sospinta Pt_2 contro altro veicolo che era parcheggiato sul margine destro della carreggiata;
successivamente con il mio amico abbiamo accostato la nostra autovettura ed avvicinandoci alla abbiamo visto che gli occupanti Pt_2 della vevano dolori;
nella MI c'era un ragazzo ed una ragazza;
la MI proveniva dall'ospedale di Pt_2
Pagani e viaggiava dritto in direzione Angri;
ricordo che sono intervenuti i CC di Pagani;
riconosco dalle foto esibitemi la MI di colore nero ed i relativi danni e sottoscrivo per conferma sulle stesse foto , riconosco altresì abche la FI che ha causato l'incidente; preciso che la MI tentava di svoltare a destra e non ha invaso la corsia di marcia riservata alla circolazione in senso opposto”.
Ciò posto, è controversa la dinamica dello scontro.
Risulta, dunque, condivisibile quanto evidenziato dal primo giudice, sulla scorta dell'appena riportato tenore del contributo testimoniale acquisito nel corso del giudizio di primo grado.
In effetti dall'istruttoria espletata non è emerso che il conducente del veicolo MI OR, sebbene risulti provato che abbia attivato l'indicatore di direzione destro prima della svolta, abbia eseguito la relativa manovra di svolta a destra in ottemperanza dei dettami di cui all'art. 154 del Codice della Strada secondo cui “ I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione (…) I conducenti devono, altresì: a) per voltare a destra, tenersi il piu' vicino possibile sul margine destro della carreggiata”.
Orbene nel caso che ci occupa dunque non è provato che il conducente del veicolo MI
OR abbia svoltato a sinistra tenendosi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata motivo per cui non può escludersi che la condotta di quest'ultimo abbia contribuito alla causazione del sinistro per cui è causa. pag. 6/11 Pertanto, a parere di chi scrive, alla luce degli elementi probatori acquisiti, la responsabilità del sinistro deve essere attribuita, in misura paritaria, a carico di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, in applicazione della regola prevista dall'art. 2054, secondo comma, c.c., secondo cui, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli
(Cass., Sez. III, 19/05/2003, n. 7777: “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento”; conf.: Cass., Sez. III, 20/07/2004, n.
13445).
Ed invero, per insegnamento consolidato della S.C., “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare
l'affermazione di una colpa concorrente” (cfr. Cass., Sez. VI, ord. 16/09/2013, n. 21130; Cass., Sez.
III, 12/06/2012, n. 9528; Cass., Sez. III, 09/03/2004, n. 4755).
Giova precisare che, a verbale, i carabinieri di Pagani si sono limitati a ricostruire la dinamica così come emersa dalle dichiarazioni rilasciate dalle parti e dall'esame dei danni occorsi ai veicoli coinvolti. Secondo la presunta dinamica, infatti, “il veicolo A percorreva la via A. De RI … con direzione di marcia Nocera Inferiore verso Angri, giunto in prossimità del civico n, 152, intento a svoltare a destra per accedere all'interno di proprietà privata, veniva urtato sulla portiera lato destro dalla parte anteriore sinistra del veicolo B che sopraggiungeva dallo stesso senso di marcia del veicolo A… e dopo tale collisione il veicolo A andava a collidere con il veicolo C poco più avanti” Fatti questi che non sono oggetto di contestazione. Fatta eccezione che per la vettura C, in sosta vietata, gli elementi pag. 7/11 raccolti non consentivano alle autorità intervenute di accertare eventuali condotte illecite ed imprudenti a carico dei conducenti delle MI OR e della Ford FI.
Di nessun aiuto appare la CTU svolta, per dipanare i dubbi in merito alla dinamica ed alle rispettive responsabilità.
Per stessa ammissione del CTU, infatti, “Il sottoscritto non ha potuto rilevare la velocità effettiva tenuta dal veicolo “B”, considerando la mancanza di tracce di frenata o qualsiasi altro elemento per poter effettuare calcoli…”. Appare quindi evidente che gli elementi posti alla base del proprio convincimento siano del tutto parziali ed incompleti, mancando qualsivoglia riferimento alla vettura “B”.
Del resto neppure i carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro ritenevano che la Ford
FI avesse tenuto una velocità non consona allo stato dei luoghi. Tutto ciò premesso, appare evidente che l'istruttoria espletato, come correttamente osservato dal Giudice di primo grado, non abbia permesso l'accertamento della esatta dinamica del sinistro e delle rispettive condotte tenute dalle prati coinvolte.
Circostanza che giustifica l'applicazione dell'art. 2054, II comma, c.c..
Quanto poi al c.d. danno da sosta tecnica si evidenzia che la Suprema Corte ha affermato che affinché possa essere risarcito il danno in oggetto, deve sussistere un apprezzabile lasso temporale nel quale il proprietario non possa fruire dell'autoveicolo in riparazione (vedi sul punto Cass. civ. 1688/10): nel caso di specie, il CTU ha indicato in 5 giorni il tempo necessario per le riparazioni, sicché stante l'esiguo arco di tempo e l'assenza di prova circa la mancata disponibilità di altri veicoli comporta che la domanda, anche sotto tale profilo, non merita accoglimento.
Detto in altri termini il presupposto fondamentale per il risarcimento del danno da sosta tecnica è proprio l'indisponibilità del veicolo per un periodo di tempo significativo.
pag. 8/11 Questo significa che il proprietario del veicolo deve essere privato dell'uso del mezzo per un lasso temporale tale da generare un effettivo pregiudizio economico.
Va, infine, confermata la procedibilità e la proponibilità della domanda della sig.ra CP_7 avendo la stessa formulato la preventiva richiesta dei danni in data 14.04.2011
[...] risulta essere stato rispettato lo spatium deliberandi di 90 gg di cui all' 145
Per quanto concerne poi la violazione dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni private si richiama Cassazione Civile Sez. 6 Ordinanza n. 15445 del 03/06/2021 secondo cui “ La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore”.
Deve precisarsi, inoltre, che ai sensi dell'art. 148, co. 5 Cod. Ass. Private, “ (…) in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi (…) ”.
Ciò posto, la Compagnia, alla luce della suindicata disposizione, in caso di richiesta risarcitoria incompleta avrebbe potuto formulare apposita richiesta di integrazione documentale ma di tanto non vi è traccia in atti.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
In applicazione del principio della soccombenza l'appellante deve essere condannato a pagare le spese di lite in favore della costituita compagnia di assicurazioni, le stesse si pag. 9/11 liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi del DM 55/2014, previa esclusione della fase istruttoria.
Nulla sulle spese nei confronti delle altre parti appellate in ragione della contumacia.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228, nell'introdurre in seno all'art. 13 del
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo comma l quater, ha infatti previsto che: “quando l' impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o e dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”. In queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorgo al momento del deposito dello stesso”. Quanto al regime temporale della novella, le nuove disposizioni “si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge” (art. 1, co. 18, l. n. 223/2012). Ne consegue che, stante la pubblicazione sulla G.U. 29 dicembre 2012 n. 302 e l'entrata in vigore alla data dell'1 gennaio 2013, l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, è norma cogente per i procedimenti, come quello in oggetto, iniziati successivamente al 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello n. 5158/15 avverso la sentenza n. 1530/15 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
a) dichiara la contumacia di , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
in persona del l.r.p.t. e della Controparte_10 Controparte_13 in persona del l.r.p.t.;
[...]
b) rigetta l'appello;
pag. 10/11 c) condanna al rimborso delle spese processuali del giudizio di gravame, in Parte_1 favore della parte appellata costituita rappresentante per la gestione in Italia di CP_1
( p. iva ) che liquida in complessivi € Controparte_10 P.IVA_1
1.701,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al costituito procuratore per dichiarato anticipo.;
d) Nulla per le spese nei confronti delle parti appellate contumaci.;
e) ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Deciso in data 19.02.2025
Il Giudice
(dott.ssa Gisella Ciniglio)
pag. 11/11