Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/06/2025, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11893/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11893/2024 avente ad oggetto: divorzio (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTESI Parte_1 C.F._1
FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA A. ALBERTAZZI 2 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. MONTESI FEDERICA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PATERNOSTER Controparte_1 C.F._2
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA SAN MAMOLO 12 BOLOGNA presso il difensore avv. PATERNOSTER ANDREA
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note congiunte del 3.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dal matrimonio fra le parti è nata la figlia il 17.9.2008. Dopo la sentenza di separazione Per_1
pronunciata su conclusioni congiunte il 6.12.2019, è stato introdotto in forma contenziosa il presente giudizio;
con sentenza parziale n. 712/2025 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio e la pagina 1 di 3
le parti hanno trovato un accordo e depositato conclusioni congiunte in data 3.6.2025.
Ritenuto che tali condizioni siano conformi a legge e all'interesse della figlia minorenne, il Tribunale le recepisce integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dà atto che lo scioglimento del matrimonio, già pronunciato con sentenza n. 712/2025, è regolato, per accordo fra le parti, dalle seguenti condizioni:
1 - confermare l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 presso la madre nell'abitazione familiare sita in Bologna, Via Murri n. 6, con diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, assistenza, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2 - disporre che la frequentazione padre-figlia avvenga secondo liberi accordi presi tra i genitori nel rispetto della volontà della figlia stessa, ovvero direttamente tra padre e figlia, e comunque sempre ed in ogni caso nel rispetto della volontà della figlia stessa, e compatibilmente con le esigenze di padre e figlia;
3 - disporre che il signor corrisponderà, anticipatamente entro il giorno 15 (quindici) Parte_1
di ogni mese alla signora a titolo di contributo al mantenimento della figlia e Controparte_1 Per_1 fino alla completa autosufficienza economica della figlia l'importo di euro 380,00 mensile, che sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat;
4 - le spese straordinarie nell'interesse di saranno a carico dei genitori nella misura del 50% Per_1
cadauno e, conformemente al protocollo spese straordinarie del Tribunale di Bologna sottoscritto in data 09.08.2017, che di seguito si riporta: “Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei i genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano fra i genitori -
a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche campi precedute da scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- pagina 2 di 3 ricreativoculturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici oculistici, comprese lente a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza. Tutte le altre spese straordinarie dovranno invece essere concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (mail, fax o raccomandata), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non ha manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail), motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso; il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi / sussidi disposti dallo Stato o Enti pubblici / privati (non rientra l'assegno unico), per spese scolastiche o sanitarie, vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota di riparto delle spese straordinarie”;
5. disporre che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile nei confronti della signora la Controparte_1
quale dichiara di non aver nulla a che pretendere a tale titolo e che, in ogni caso, dichiara espressamente di rinunciarvi;
6. dare atto che le parti dichiarano di avere separatamente regolato tra loro tutti i loro rapporti economici per i quali non hanno più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
7. con compensazione delle spese legali e con rinuncia alla solidarietà passiva da parte dei legali.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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