TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 13/05/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1412/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Boschetti;
PARTE RICORRENTE
contro
(CF ) con il patrocinio dell'Avvocatura Comunale, in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell' Avv. PAMELA PAGANI;
PARTE RESISTENTE
contro
, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Controparte_2 in persona dell'avv. CESARE CARINO;
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI come precisate all'udienza del 25.03.2025 e di seguito riportate pagina 1 di 7 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa:
- Accertare il diritto soggettivo alla residenza del ricorrente nel Comune di nel periodo dal CP_1
15.01.2015 fino al 04.10.2017, data in cui egli è stato iscritto presso l'anagrafe della popolazione residente del Comune predetto;
- per l'effetto, ordinare al dell'Interno, e per esso al Sindaco del Comune di , nella sua CP_2 CP_1
qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, di revocare il suddetto provvedimento di cancellazione anagrafica, e, pertanto, di provvedere al ripristino della residenza ininterrotta del ricorrente nel Comune di sin dal 15.01.2015. CP_1
- Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge.
In via istruttoria:
Si allegano i seguenti documenti:
A. Procura speciale alle liti con autentica notarile rilasciata a 19.07.2024; CP_1
1. Provvedimento di cancellazione anagrafica rilasciato dal Comune di il 19.02.2015; CP_1
2. Certificato di residenza storico presso il Comune di del ricorrente;
CP_1
3. Provvedimento di cancellazione anagrafica del ricorrente;
4. Contratto di locazione presso il Comune di , Via Mentana n. 30 dal 15/01/2015; CP_1
5. Contratti di proroga locazione sottoscritti dal ricorrente dal 2016 al 2017 e registrati in conformità di legge presso l'organo competente - Agenzia delle Entrate;
6. Ricevute e fatture relative ai canoni di locazione;
7. Estratto conto bancario 2014- 2017;
8. Laurea presso il Politecnico di Milano e contratti di lavoro del ricorrente dal 2016 al 2024.”
CONCLUSIONE PER Controparte_1
“Il in persona del Sindaco ut supra rappresentato e difeso, contestata qualsivoglia Controparte_1
avversaria deduzione in fatto ed in diritto
° ° ° ° °
pagina 2 di 7 CHIEDE
1) respingersi il ricorso avversario e le domande in esso svolte tardivamente;
2) dichiarare la legittimità del provvedimento del procedimento che ha determinato la cancellazione anagrafica del ricorrente.”
CONCLUSIONI PER Controparte_2
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale:
in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_2
in subordine, dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Milano.
In tutti i casi con vittoria di spese e competenze.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ha convenuto in giudizio il e Parte_1 Controparte_1 il al fine di ottenere, previa disapplicazione del provvedimento di cancellazione Controparte_2
anagrafica emesso dal in data 19.02.2015, il riconoscimento del diritto soggettivo Controparte_1
alla residenza anagrafica nel periodo ricompreso tra il 15.01.2015 e il 04.10.2017. A fondamento della propria domanda ha esposto di aver presentato in data 15.01.2015 dichiarazione di Parte_1 residenza presso l'Ufficio dell'Anagrafe della Popolazione Residente presso il Comune di ed in CP_1 seguito quest'ultimo ha emesso in data 19.02.2015 un provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità, eccependo al riguardo come tale provvedimento fosse viziato dal punto di vista formale, essendo stato notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., e non ai sensi dell'art. 137 c.c., atteso che prima del perfezionamento del processo di notificazione, la Pubblica Amministrazione non avrebbe dovuto agire come se il destinatario fosse già cancellato dai registri anagrafici, nonché contraddittorio nella parte in cui viene dato atto della notifica a mani del destinatario, residente a [...]. CP_1
Si è costituito in giudizio il contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande attoree. In particolare, ha dedotto che l'emanazione del provvedimento di cancellazione è stata dettata dal fatto che, a seguito dell'espletamento degli accertamenti espletati attraverso il personale di Polizia Municipale e dal complesso delle risultanze istruttorie, non è stato possibile riscontrare la dimora abituale del Sig. presso l'abitazione indicata in via Parte_1
Mentana n.30, stante l'assenza dello stesso, la mancanza di indicazioni sul citofono e le informazioni negative assunte in loco.
pagina 3 di 7 Si è costituito in giudizio il eccependo in via preliminare il difetto di Controparte_2
legittimazione passiva dello stesso ed in subordine ha chiesto dichiararsi la propria incompetenza in favore del Tribunale di Milano ai sensi degli artt. 25 e 38 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti.
Ritiene questo Giudice che la presente domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente si rende necessario decidere l'eccezione sollevata dal circa la Controparte_2
legittimazione passiva, incidendo peraltro tale decisione anche sulla competenza territoriale (foro erariale).
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal è fondata. Controparte_2
A norma dell'art. 54 co. 3 del TUEL il Sindaco sovrintende, quale ufficiale del Governo, “alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica”. L'art. 12 della legge n. 1228/195 attribuisce il potere di vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente in capo al , Controparte_2 unitamente all'Istituto Centrale di Statistica. Il Prefetto, a norma dell'art. 54 co. 11 del TUEL, in caso di inerzia del Sindaco, può esercitare un potere di sostituzione. Sempre al Prefetto, a norma dell'art. 36 del DPR 223/1989, può essere proposto ricorso nella limitata ipotesi di rifiuto opposto dall'Ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi.
Da ciò si desume che nelle cause concernenti il diritto all'iscrizione nel registro della popolazione residente la legittimazione passiva spetta al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile, ed eventualmente il è legittimato a spiegare l'intervento in qualità di titolare della Controparte_2
competenza in materia di tenuta dei Registri dello Stato Civile (cfr. Cass. n. 12193/2019). Detto intervento non è stato presentato nel presente giudizio.
Deve pertanto essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo al , Controparte_2
con conseguente assorbimento dell'eccezione di incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 25 c.p.c. dal medesimo sollevata.
Passando al merito, giova richiamare la cornice normativa di riferimento.
La specifica normativa relativa alla dichiarazione anagrafica è disciplinata dal combinato disposto di cui all'art. 13 e 18 bis del D.P.R. n. 223/1989. In particolare, tale ultimo articolo derubricato
“accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti” dispone che
“l'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche
pagina 4 di 7 conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante annullamento dell'iscrizione o della mutazione registrata, a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c).))”.
Ciò premesso, dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente ha presentato in data 15.01.2015 dichiarazione di residenza in , via Mentana n. 30, presso l'Ufficio dell'Anagrafe della CP_1
Popolazione Residente presso il Comune di (cfr. doc. 1 fascicolo parte attrice). Con CP_1 provvedimento del 5 febbraio 2015, l'Ufficiale d'anagrafe, ha comunicato al ricorrente, a norma dell'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di iscrizione anagrafica presentata in data 15.01.2015, informandolo della possibilità di presentare per osservazioni e documenti entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione;
tuttavia la siffatta raccomandata è stata restituita il 12.02.2025 con l'avviso di mancato recapito in quanto “il destinatario è sconosciuto” (cfr. doc. 4 fascicolo parte resistente).
In data 19.02.2025 l'Ufficio Anagrafe ha emesso il provvedimento di cancellazione del ricorrente dall'Anagrafe della popolazione residente, notificato dal Messo Comunale, a mani proprie al ricorrente in data 02.03.2025 (cfr. doc. 5 fascicolo ). Controparte_1
Ciò detto, parte ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento di cancellazione del 19.02.2015 per vizi relativi alla notifica, nonché nel merito, lamentando l'esecuzione di un unico accertamento da parte della Polizia Locale, imputando l'assenza dalla dimora abituale sita in via Mentana n. 30, come CP_1
da regolare contratto di affitto, a motivi lavorativi, comprovando detta circostanza mediante la produzione del diploma di Laurea conseguito in data 28.4.2016 presso il Politecnico e taluni contratti di lavoro svolti dal periodo 2016 al 2024 (cfr. doc. 8 allegato al fascicolo di parte ricorrente).
Per quanto concerne la notifica di detto provvedimento, se è vero che in calce allo stesso sono riportate due distinte relate di notifica, una a mani e una ai sensi dell'art. 143 c.p.c., va altresì evidenziato che la seconda relata di notifica risulta sbarrata e pertanto deve ritenersi che la notifica si sia perfezionata in data 2.3.2015 a mani dello stesso , posto peraltro che la relata riporta la Parte_1
sottoscrizione dello stesso, che non è mai stata disconosciuta.
pagina 5 di 7 Ciò detto, va innanzitutto evidenziato che il ricorrente non ha presentato osservazioni in relazione all'avviso di cancellazione né ha mai impugnato il provvedimento di cui oggi lamenta l'illegittimità istando per la disapplicazione dello stesso.
Per ritenendo tali argomentazioni assorbenti rispetto alla regolarità del procedimento amministrativo che ha condotto alla cancellazione anagrafica del ricorrente nel periodo in contestazione, ossia dal
15.1.2015 al 4.10.2017, si ritiene che anche nel merito le contestazioni sollevate da parte ricorrente non siano fondate né adeguatamente provate.
L'art. 18 bis del DPR 223/1989 sopra richiamato nulla dispone circa il numero di controlli da effettuare, sicchè si deve ritenere che possa essere sufficiente anche un solo controllo. In secondo luogo si osserva come la Suprema Corte ha chiarito che l'accertamento dell'effettività della residenza dichiarata impone lo svolgimento di controlli che rispettino l'esigenza del cittadino di attendere alle ordinarie occupazioni ma non richiedono di essere previamente concordati con l'interessato, altrimenti se ne vanificherebbe lo scopo. Infatti, con il suddetto controllo si accerta che il soggetto abbia realmente stabilito la dimora abituale in un determinato luogo e non vi si rechi solo in alcuni periodi dell'anno, ma vi torni sistematicamente, una volta assolti gli impegni lavorativi (cfr. Cass ordinanza 30 marzo 2023, n. 8982).
Ciò detto, si osserva che in data 04.02.2015 l'Ufficio Anagrafe, per il tramite della Polizia locale del
Comando del Comune di , incaricato a norma dell'art. 19 del DPR 223/1989, ha redatto verbale CP_1
di accertamento con esito negativo, effettuando tutti gli opportuni accertamenti, constatando l'assenza del nominativo del ricorrente sul citofono e/o sulla cassetta postale, la mancata risposta a taluni tentativi di contatto telefonico con il ricorrente e tentando di assumere informazioni direttamente in loco (cfr. doc. 2 fascicolo parte convenuta).
La notifica a mani del provvedimento di cancellazione del 19.2.2015 invero non implica di per sé
l'erroneità dell'accertamento che ha portato all'adozione di detto provvedimento, considerato peraltro che la notifica a mani può avvenire in qualsiasi luogo il destinatario venga trovato.
In ogni caso si ritiene che il ricorrente non ha adeguatamente provato l'asserita attività lavorativa dal medesimo svolta nella data del controllo (04.02.2015), non avendo peraltro indicato nulla circa l'assenza temporanea per motivi lavorativi nella dichiarazione di residenza del 15.1.2015 (doc. 1 fascicolo ricorrente). Inoltre, parte ricorrente non ha fornito adeguata prova circa il requisito indispensabile dell'effettiva residenza continuativa e stabile in , Via Mentana n. 30, nel periodo CP_1
ricompreso tra il 15.01.2015 e il 04.10.2017, avuto riguardo peraltro al carattere temporaneo dei contratti di locazione prodotti, riportanti il primo quale durata il periodo ricompreso tra il 1.1.2015 e il
31.07.2015 e il secondo il periodo ricompreso tra il 10.10.2015 e il 31.07.2016 (cfr. doc. 4 fascicolo pagina 6 di 7 attoreo). Parimenti gli estratti del conto corrente bancario intestati al ricorrente, relativi all'arco temporale ricompreso tra il 2014 e il 2017, non sono idonei a provare alcunché circa la residenza effettiva in , Via Mentana n.30, potendo rappresentare solamente prova della presenza generica CP_1
del soggetto nel Comune di . CP_1
Da ultimo si sottolinea come il ricorrente, che sicuramente era a conoscenza del provvedimento di cancellazione del 19.2.2015, ha presentato in data 6.11.2017 una nuova dichiarazione di iscrizione all'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di , indicante quale luogo di provenienza CP_1
l' “IRAN” (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste pertanto a carico di . Le stesse Parte_1
vengono, liquidate ai sensi del d.m. 147/2022 nella misura indicata in dispositivo, ridotta in considerazione della complessiva attività svolta e tenuto conto dell'esito in rito con riferimento alla posizione del . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva in capo al;
Controparte_2
- rigetta la domanda attorea;
- condanna a rifondere al le spese di Parte_1 Controparte_2
lite del presente giudizio, che liquida in € 1.500 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- condanna a rifondere al le spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio, che liquida in € 2.000 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Lecco, 13.5.2025
Il Giudice
dr.ssa Marta Paganini
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1412/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Boschetti;
PARTE RICORRENTE
contro
(CF ) con il patrocinio dell'Avvocatura Comunale, in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell' Avv. PAMELA PAGANI;
PARTE RESISTENTE
contro
, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Controparte_2 in persona dell'avv. CESARE CARINO;
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI come precisate all'udienza del 25.03.2025 e di seguito riportate pagina 1 di 7 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa:
- Accertare il diritto soggettivo alla residenza del ricorrente nel Comune di nel periodo dal CP_1
15.01.2015 fino al 04.10.2017, data in cui egli è stato iscritto presso l'anagrafe della popolazione residente del Comune predetto;
- per l'effetto, ordinare al dell'Interno, e per esso al Sindaco del Comune di , nella sua CP_2 CP_1
qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, di revocare il suddetto provvedimento di cancellazione anagrafica, e, pertanto, di provvedere al ripristino della residenza ininterrotta del ricorrente nel Comune di sin dal 15.01.2015. CP_1
- Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge.
In via istruttoria:
Si allegano i seguenti documenti:
A. Procura speciale alle liti con autentica notarile rilasciata a 19.07.2024; CP_1
1. Provvedimento di cancellazione anagrafica rilasciato dal Comune di il 19.02.2015; CP_1
2. Certificato di residenza storico presso il Comune di del ricorrente;
CP_1
3. Provvedimento di cancellazione anagrafica del ricorrente;
4. Contratto di locazione presso il Comune di , Via Mentana n. 30 dal 15/01/2015; CP_1
5. Contratti di proroga locazione sottoscritti dal ricorrente dal 2016 al 2017 e registrati in conformità di legge presso l'organo competente - Agenzia delle Entrate;
6. Ricevute e fatture relative ai canoni di locazione;
7. Estratto conto bancario 2014- 2017;
8. Laurea presso il Politecnico di Milano e contratti di lavoro del ricorrente dal 2016 al 2024.”
CONCLUSIONE PER Controparte_1
“Il in persona del Sindaco ut supra rappresentato e difeso, contestata qualsivoglia Controparte_1
avversaria deduzione in fatto ed in diritto
° ° ° ° °
pagina 2 di 7 CHIEDE
1) respingersi il ricorso avversario e le domande in esso svolte tardivamente;
2) dichiarare la legittimità del provvedimento del procedimento che ha determinato la cancellazione anagrafica del ricorrente.”
CONCLUSIONI PER Controparte_2
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale:
in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_2
in subordine, dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Milano.
In tutti i casi con vittoria di spese e competenze.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ha convenuto in giudizio il e Parte_1 Controparte_1 il al fine di ottenere, previa disapplicazione del provvedimento di cancellazione Controparte_2
anagrafica emesso dal in data 19.02.2015, il riconoscimento del diritto soggettivo Controparte_1
alla residenza anagrafica nel periodo ricompreso tra il 15.01.2015 e il 04.10.2017. A fondamento della propria domanda ha esposto di aver presentato in data 15.01.2015 dichiarazione di Parte_1 residenza presso l'Ufficio dell'Anagrafe della Popolazione Residente presso il Comune di ed in CP_1 seguito quest'ultimo ha emesso in data 19.02.2015 un provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità, eccependo al riguardo come tale provvedimento fosse viziato dal punto di vista formale, essendo stato notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., e non ai sensi dell'art. 137 c.c., atteso che prima del perfezionamento del processo di notificazione, la Pubblica Amministrazione non avrebbe dovuto agire come se il destinatario fosse già cancellato dai registri anagrafici, nonché contraddittorio nella parte in cui viene dato atto della notifica a mani del destinatario, residente a [...]. CP_1
Si è costituito in giudizio il contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il Controparte_1 rigetto delle domande attoree. In particolare, ha dedotto che l'emanazione del provvedimento di cancellazione è stata dettata dal fatto che, a seguito dell'espletamento degli accertamenti espletati attraverso il personale di Polizia Municipale e dal complesso delle risultanze istruttorie, non è stato possibile riscontrare la dimora abituale del Sig. presso l'abitazione indicata in via Parte_1
Mentana n.30, stante l'assenza dello stesso, la mancanza di indicazioni sul citofono e le informazioni negative assunte in loco.
pagina 3 di 7 Si è costituito in giudizio il eccependo in via preliminare il difetto di Controparte_2
legittimazione passiva dello stesso ed in subordine ha chiesto dichiararsi la propria incompetenza in favore del Tribunale di Milano ai sensi degli artt. 25 e 38 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti.
Ritiene questo Giudice che la presente domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente si rende necessario decidere l'eccezione sollevata dal circa la Controparte_2
legittimazione passiva, incidendo peraltro tale decisione anche sulla competenza territoriale (foro erariale).
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal è fondata. Controparte_2
A norma dell'art. 54 co. 3 del TUEL il Sindaco sovrintende, quale ufficiale del Governo, “alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica”. L'art. 12 della legge n. 1228/195 attribuisce il potere di vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente in capo al , Controparte_2 unitamente all'Istituto Centrale di Statistica. Il Prefetto, a norma dell'art. 54 co. 11 del TUEL, in caso di inerzia del Sindaco, può esercitare un potere di sostituzione. Sempre al Prefetto, a norma dell'art. 36 del DPR 223/1989, può essere proposto ricorso nella limitata ipotesi di rifiuto opposto dall'Ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi.
Da ciò si desume che nelle cause concernenti il diritto all'iscrizione nel registro della popolazione residente la legittimazione passiva spetta al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile, ed eventualmente il è legittimato a spiegare l'intervento in qualità di titolare della Controparte_2
competenza in materia di tenuta dei Registri dello Stato Civile (cfr. Cass. n. 12193/2019). Detto intervento non è stato presentato nel presente giudizio.
Deve pertanto essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo al , Controparte_2
con conseguente assorbimento dell'eccezione di incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 25 c.p.c. dal medesimo sollevata.
Passando al merito, giova richiamare la cornice normativa di riferimento.
La specifica normativa relativa alla dichiarazione anagrafica è disciplinata dal combinato disposto di cui all'art. 13 e 18 bis del D.P.R. n. 223/1989. In particolare, tale ultimo articolo derubricato
“accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti” dispone che
“l'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche
pagina 4 di 7 conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante annullamento dell'iscrizione o della mutazione registrata, a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c).))”.
Ciò premesso, dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente ha presentato in data 15.01.2015 dichiarazione di residenza in , via Mentana n. 30, presso l'Ufficio dell'Anagrafe della CP_1
Popolazione Residente presso il Comune di (cfr. doc. 1 fascicolo parte attrice). Con CP_1 provvedimento del 5 febbraio 2015, l'Ufficiale d'anagrafe, ha comunicato al ricorrente, a norma dell'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di iscrizione anagrafica presentata in data 15.01.2015, informandolo della possibilità di presentare per osservazioni e documenti entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione;
tuttavia la siffatta raccomandata è stata restituita il 12.02.2025 con l'avviso di mancato recapito in quanto “il destinatario è sconosciuto” (cfr. doc. 4 fascicolo parte resistente).
In data 19.02.2025 l'Ufficio Anagrafe ha emesso il provvedimento di cancellazione del ricorrente dall'Anagrafe della popolazione residente, notificato dal Messo Comunale, a mani proprie al ricorrente in data 02.03.2025 (cfr. doc. 5 fascicolo ). Controparte_1
Ciò detto, parte ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento di cancellazione del 19.02.2015 per vizi relativi alla notifica, nonché nel merito, lamentando l'esecuzione di un unico accertamento da parte della Polizia Locale, imputando l'assenza dalla dimora abituale sita in via Mentana n. 30, come CP_1
da regolare contratto di affitto, a motivi lavorativi, comprovando detta circostanza mediante la produzione del diploma di Laurea conseguito in data 28.4.2016 presso il Politecnico e taluni contratti di lavoro svolti dal periodo 2016 al 2024 (cfr. doc. 8 allegato al fascicolo di parte ricorrente).
Per quanto concerne la notifica di detto provvedimento, se è vero che in calce allo stesso sono riportate due distinte relate di notifica, una a mani e una ai sensi dell'art. 143 c.p.c., va altresì evidenziato che la seconda relata di notifica risulta sbarrata e pertanto deve ritenersi che la notifica si sia perfezionata in data 2.3.2015 a mani dello stesso , posto peraltro che la relata riporta la Parte_1
sottoscrizione dello stesso, che non è mai stata disconosciuta.
pagina 5 di 7 Ciò detto, va innanzitutto evidenziato che il ricorrente non ha presentato osservazioni in relazione all'avviso di cancellazione né ha mai impugnato il provvedimento di cui oggi lamenta l'illegittimità istando per la disapplicazione dello stesso.
Per ritenendo tali argomentazioni assorbenti rispetto alla regolarità del procedimento amministrativo che ha condotto alla cancellazione anagrafica del ricorrente nel periodo in contestazione, ossia dal
15.1.2015 al 4.10.2017, si ritiene che anche nel merito le contestazioni sollevate da parte ricorrente non siano fondate né adeguatamente provate.
L'art. 18 bis del DPR 223/1989 sopra richiamato nulla dispone circa il numero di controlli da effettuare, sicchè si deve ritenere che possa essere sufficiente anche un solo controllo. In secondo luogo si osserva come la Suprema Corte ha chiarito che l'accertamento dell'effettività della residenza dichiarata impone lo svolgimento di controlli che rispettino l'esigenza del cittadino di attendere alle ordinarie occupazioni ma non richiedono di essere previamente concordati con l'interessato, altrimenti se ne vanificherebbe lo scopo. Infatti, con il suddetto controllo si accerta che il soggetto abbia realmente stabilito la dimora abituale in un determinato luogo e non vi si rechi solo in alcuni periodi dell'anno, ma vi torni sistematicamente, una volta assolti gli impegni lavorativi (cfr. Cass ordinanza 30 marzo 2023, n. 8982).
Ciò detto, si osserva che in data 04.02.2015 l'Ufficio Anagrafe, per il tramite della Polizia locale del
Comando del Comune di , incaricato a norma dell'art. 19 del DPR 223/1989, ha redatto verbale CP_1
di accertamento con esito negativo, effettuando tutti gli opportuni accertamenti, constatando l'assenza del nominativo del ricorrente sul citofono e/o sulla cassetta postale, la mancata risposta a taluni tentativi di contatto telefonico con il ricorrente e tentando di assumere informazioni direttamente in loco (cfr. doc. 2 fascicolo parte convenuta).
La notifica a mani del provvedimento di cancellazione del 19.2.2015 invero non implica di per sé
l'erroneità dell'accertamento che ha portato all'adozione di detto provvedimento, considerato peraltro che la notifica a mani può avvenire in qualsiasi luogo il destinatario venga trovato.
In ogni caso si ritiene che il ricorrente non ha adeguatamente provato l'asserita attività lavorativa dal medesimo svolta nella data del controllo (04.02.2015), non avendo peraltro indicato nulla circa l'assenza temporanea per motivi lavorativi nella dichiarazione di residenza del 15.1.2015 (doc. 1 fascicolo ricorrente). Inoltre, parte ricorrente non ha fornito adeguata prova circa il requisito indispensabile dell'effettiva residenza continuativa e stabile in , Via Mentana n. 30, nel periodo CP_1
ricompreso tra il 15.01.2015 e il 04.10.2017, avuto riguardo peraltro al carattere temporaneo dei contratti di locazione prodotti, riportanti il primo quale durata il periodo ricompreso tra il 1.1.2015 e il
31.07.2015 e il secondo il periodo ricompreso tra il 10.10.2015 e il 31.07.2016 (cfr. doc. 4 fascicolo pagina 6 di 7 attoreo). Parimenti gli estratti del conto corrente bancario intestati al ricorrente, relativi all'arco temporale ricompreso tra il 2014 e il 2017, non sono idonei a provare alcunché circa la residenza effettiva in , Via Mentana n.30, potendo rappresentare solamente prova della presenza generica CP_1
del soggetto nel Comune di . CP_1
Da ultimo si sottolinea come il ricorrente, che sicuramente era a conoscenza del provvedimento di cancellazione del 19.2.2015, ha presentato in data 6.11.2017 una nuova dichiarazione di iscrizione all'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di , indicante quale luogo di provenienza CP_1
l' “IRAN” (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste pertanto a carico di . Le stesse Parte_1
vengono, liquidate ai sensi del d.m. 147/2022 nella misura indicata in dispositivo, ridotta in considerazione della complessiva attività svolta e tenuto conto dell'esito in rito con riferimento alla posizione del . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva in capo al;
Controparte_2
- rigetta la domanda attorea;
- condanna a rifondere al le spese di Parte_1 Controparte_2
lite del presente giudizio, che liquida in € 1.500 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- condanna a rifondere al le spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio, che liquida in € 2.000 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Lecco, 13.5.2025
Il Giudice
dr.ssa Marta Paganini
pagina 7 di 7