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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 06.02.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 16.1.2025, 21.1.2025, 7.1.2025, 5.2.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 106/2024 R.G. Lav.
TRA Parte_1
[...] IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Paola Romagnoli, giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Fermo via Bellesi n. 66, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dai dott. Mara Caporelli, Elia Di Domenicantonio, Luca Sincini, Jessica Palestri elettivamente domiciliati presso gli Uffici dell' sito in Via Controparte_1 CP_1
Ruggeri n. 5, con indicazione d cevere c ioni t;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione 238/2023.
PAROLE CHIAVE: DECORSO DEL TERMINE ART. 14 LEGGE 689/1981 – RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO NON REGOLARIZZATO – ACCERTAMENTO – VALORE PROBATORIO VERBALE ISPETTIVO E DICHIARAZIONI RILASCIATE AGLI ISPETTORI.
1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. La ricorrente impugna l'ordinanza ingiunzione indicata in epigrafe, sostenendo di non avere mai avuto rapporti di lavoro con che era stata assunta come colf Persona_1 dalla sig.ra ospite eva prestato attività soltanto in Per_2 favore di q to in rare occasioni per non più di una volta al mese l' aveva sostituito , socia accomandante della e Per_1 Persona_3 CP_2 madre della alla reception in assenza di questa. Precisa di avere in Per_2 seguito pro ssunzione dell' per evitare la chiusura dell'hotel Per_1 senza alcun riconoscimento delle con ni avversarie. Lamenta altresì la violazione del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981 e chiede l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e la restituzione della sanzione corrisposta per lavoro irregolare. Costituendosi in giudizio, l' evidenzia che, viste le attività istruttorie svolte, il termine di 90 giorni cui all'art. 14 legge 689/1981 non era maturato. Nel merito sostiene che lo svolgimento di mansioni di pulizia nell'hotel era stato verificato dagli ispettori al momento dell'accesso, così come nel ricorso vi era ammissione di svolgimento di attività lavorativa per l'hotel nelle mansioni di receptionist. Sostiene, altresì, l'inammissibilità della richiesta di restituzione della somma versata a titolo di sanzione per lavoro irregolare La causa è stata istruita con l'escussione di vari testimoni e della lavoratrice interessata e discussa previo consenso delle parti con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Violazione del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981. Va disattesa l'eccezione di violazione del termine per la contestazione previsto dall'art. 14 legge 689/1981. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che questo termine debba essere calcolato in base alle caratteristiche del caso concreto, tenendo in considerazione la complessità delle indagini. Il dies a quo decorre, infatti, non dalla data di commissione della violazione, bensì dall'esito del procedimento di accertamento (cfr. Cass. Sez. lav., sentenza 23608/2009), in quanto si deve consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi oggettivi e soggettivi della condotta realizzata;
per tale ragione il termine di 90 giorni ai fini della notifica degli estremi della violazione decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, compreso il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti (cfr. Cass. 2363/2005, 22837/2014, 3524/2019). Devono, quindi, essere prese in considerazione tutte le attività finalizzate all'accertamento, intendendo con queste sia gli atti di indagine effettuati, sia il tempo necessario all'amministrazione per esaminare in modo adeguato gli elementi già acquisiti (cfr. Cass. 7681/2014). Rilevante è il momento in cui l'autorità preposta ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, non
2 essendo sufficiente la mera acquisizione del fatto nella sua materialità (cfr. Cass. Sez.
2. Sentenza 3043/2009). Nel caso di specie, dopo il primo accesso in data 11.4.2023 e redazione del verbale unico in data 17.5.2023 esso è stato notificato in data 18.7.2023 come indicato nello stesso ricorso introduttivo. Come già evidenziato in altra pronuncia di questo Tribunale versata in atti (doc. 5 fascicolo resistente) al fine del rispetto del termine di cui all'art. 14 in esame, non rileva la notifica dell'ordinanza ingiunzione, ma la notifica del verbale di accertamento, in quanto la prima attiene all'irrogazione della sanzione e non alla contestazione della violazione disciplinata dal richiamato art. 14. Al contrario, una volta che la contestazione è stata notificata nel termine decadenziale, l'irrogazione della sanzione è soggetta unicamente al termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 28 legge 689/81. Se ne desume che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 legge 689/1981 è stato rispettato dall'amministrazione convenuta.
3. Rilevanza probatoria del verbale di accertamento e delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nel corso dell'ispezione. In via preliminare, occorre rilevare che l'onere probatorio grava ex art. 2697 c.c. sull' che con l'ordinanza ingiunzione ha sostenuto la sussistenza di presup i per l'irrogazione della sanzione impugnata. Si precisa, altresì, che il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (Cass. 28060/2017 ed altre successive conformi e da ultimo Cass. 33249/2022). Non deve in ogni caso ritenersi che un simile orientamento inverta la distribuzione dell'onere probatorio sopra indicato, in quanto leggendo le motivazioni di tali pronunce si comprende che il materiale probatorio raccolto durante le ispezioni, ove costituisca unico elemento probatorio, ben potrà
3 fondare la decisione giudiziale, mentre nel caso in cui le parti offrano prove da formarsi nel contraddittorio esso costituirà un elemento da valutare unitamente agli altri formatisi nel corso del giudizio, secondo i criteri che sono stati sinora esposti. Orbene, al riguardo, con riferimento alla valenza probatoria in giudizio delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori interessati, vi sono pronunce di legittimità che affermano che quanto alle dichiarazioni rese agli ispettori il verbale possiede una credibilità che può essere inficiata soltanto da una prova contraria nel caso in cui la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice e alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni (Cass. 166/2014, 14965/2012, 13075/2009, 6565/2007, 9919/2006, 11946/2005), sicché è legittima la sentenza che ritiene maggiormente attendibili le dichiarazioni rese agli ispettori rispetto a quelle assunte nel corso del giudizio per essere state rese nell'immediatezza dei fatti (Cass. 17774/2015). A fronte di tali principi, seppure sia vero che le dichiarazioni apprese da terzi possono rilevare a fini probatori solo nel caso in cui siano confermate in giudizio dai soggetti che le hanno rese, non essendo a tale fine sufficiente la deposizione del pubblico ufficiale (Cass. 12108/2010, 9962/2002, 17555/2002), è d'altra parte vero che le dichiarazioni raccolte da un pubblico ufficiale non possono assimilarsi a quelle raccolte da un qualunque soggetto al di fuori del giudizio (ipotesi contemplata in Cass. 11746/2007), potendo costituire elemento sufficiente per fondare la decisione giudiziale. Dall'esame di tali principi appare evidente che il giudice ben può fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, ove l'interessato non fornisca alcuna prova diversa (sul punto Cass. 3525/2005, per la quale il giudice può anche ritenere prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale le dichiarazioni da questo raccolte, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori), mentre, laddove nel corso del giudizio venga offerta dalle parti ulteriore prova, essa costituirà in ogni caso un elemento da valutare nel contraddittorio per verificare se nel processo sia stata fornita prova contraria sufficiente a superare quanto emerso in sede ispettiva (Cass. 14965/2012, per la quale il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori;
la stessa Cass. 9919/2006 parla di libero apprezzamento del giudice nel complesso delle risultanze istruttorie;
dello stesso tenore Cass. 17774/2015).
4. Valutazione delle risultanze istruttorie alla luce dei principi di diritto esposti. Nel caso di specie le dichiarazioni rilasciate alla Guardia di Finanza nell'immediatezza dell'accesso ispettivo sono chiare e univoche nel
4 riconoscere lo svolgimento da parte della Quest'ultima ha, Persona_1 infatti, affermato di lavorare dal maggio badante e pulizie presso l'hotel, precisando “conoscevo già la sig.ra che mi ha Persona_3 proposto di fare la badante e in più mi ha chiesto di fare le pulizie presso la struttura quando lei si assenta…ho lavorato circa 170 giorni…come da rapporto di lavoro domestico faccio assistenza alla sig.ra Persona_4
(mamma della ), mentre presso l'hotel faccio Persona_3 camere. È la sig.ra mi dici quello che devo fare…il mio orario si Persona_3 svolge dalle 7 alle tra le pulizie delle camere e assistenza alla sig.ra svolgo per la maggior parte delle ore a riassettare le camere dal Per_4 luned nerdì…la sig.ra mi dà dalle 600/700 € mese…mentre la sig.ra Per_4 mi paga a forfait le ore che svolgo in hotel…le ore che svolgo per le Per_3
delle camere mi vengono pagate dalla sig.ra in contanti Persona_3 per circa 500€ mensili…la sig.ra mi d devo fare e Persona_3 sempre lei controlla il mio opera nsione che mi è stata attribuita in hotel utilizzo l'aspirapolvere e il mocio per lavare i pavimenti che sono di proprietà dell'hotel.” A ciò si aggiunga che anche la collega della Per_1 Controparte_4 ha indicato come lavoratrice Persona_1
l'azienda. D'altro canto, al momento dell'accesso ispettivo è stata vista dai verbalizzanti intenta ad eseguire le pulizie dell'ingresso della struttura alberghiera, passando l'aspirapolvere e indossando una maglietta a righe bianca e nera e un pantalone nero con un grembiule bordeaux. A fronte di tali circostanze il ricorrente adduce: che la non Per_1 comprendeva bene la lingua italiana, che le era stato richiesto spo ente di sostituire la alla reception, che si era occupata soltanto della pulizia Per_3 della camera dell'assistita e della propria, che il giorno dell'accesso pur avendo in mano l'aspirapolvere invero non stava pulendo l'ingresso dell'hotel. Orbene, tali affermazioni si sono rivelate del tutto sfornite di adeguato riscontro. Quanto alla circostanza della comprensione della lingua italiana, essa non è stata rilevata dagli ispettori, che al contrario hanno verbalizzato le risposte della e come si è detto il verbale fa fede fino a querela di falso che le Per_1 dichi verbalizzate siano state rese dalla lavoratrice. D'altro canto, nel corso dell'audizione della lavoratrice svolta in sede giudiziale questa si è espressa in italiano e ha compreso le domande poste dal giudice come peraltro riscontrato a verbale (udienza del 24.9.2024). Parimenti in assenza di querela di falso va ritenuta veritiera la circostanza che gli ispettori abbiano visto l' intenta a pulire l'ingresso dell'hotel e Per_1 non invece addetta alla receptio al contrario si trovava come indicato nel verbale di accesso la CP_4
Riguardo, poi, all i rilasciate dall' nel corso del Per_1 giudizio esse sono poco attendibili in quanto in parte del tutto contrastanti
5 con quanto accertato dagli ispettori della Guardia di Finanza in relazione alle mansioni svolte al momento dell'accesso, in parte contraddittorie in quanto la lavoratrice dapprima afferma di non essere mai stata all'ingresso dell'hotel ad accogliere i clienti e poi precisa che al momento dell'arrivo della Guardia di Finanza stava in reception perché la si era assentata per andare in Per_3 ospedale con il marito e le aveva chiest e accadeva ogni due mesi circa, di sostituirla. D'altro canto, la ha escluso che la fosse addetta alla CP_4 Per_1 reception e ha sme se alla receptio rno dell'accesso ispettivo, precisando di averla vista passare l'aspirapolvere nella hall dell'hotel pur non sapendo per il resto le mansioni cui fosse addetta;
ha anche precisato che interloquiva con l in italiano anche se a volte non si capivano. Per_1
Anche la onfermato che l' parlava abbastanza bene Tes_1 Per_1
l'italiano e ha s e avesse lavorato alla on. Sia la che la entrambe addette alla reception, hanno Tes_1 Tes_2 escluso che la pulisse le camere: al riguardo si osserva che trattasi di Per_1 personale che etto alla reception e non frequentava dunque i piani dove vi erano le camere degli ospiti, tanto che la ha precisato che Tes_2 vedeva davvero poco l' e soltanto di passaggio. Per_1
Si aggiunga che al momento dell'accesso non risultava assunta alcuna unità di personale che fosse addetta alla pulizia delle camere (sul punto si veda il rapporto ex art. 17 l. 689/81, doc. 3 fascicolo resistente, ove si legge: “… all'atto dell'accesso ispettivo del 11.04.2023, era intenta a prestare la propria attività lavorativa nella reception dell … svolgendo mansioni di addetta alle Parte_2 pulizie, utilizzando l'aspirapo ra e indossando apposito abbigliamento (pantaloni neri e grembiule bordeaux)” … inoltre, “dalla consultazione della banca dati
“comunicazioni obbligatorie online-click lavoro non risultano assunti dipendenti con mansioni di addetti alle pulizie nonostante … la struttura ricettiva sia composta da oltre 40 camere): la ha affermato che vi erano altre due ragazze addette ai piani, Tes_2 che non invero indicate dal ricorrente, né citate in giudizio come testimoni. D'altro canto, la nel corso dell'ispezione ha indicato CP_4 come colleghi di lavoro la l' e la non facendo alcun Per_3 Per_1 Tes_1 cenno ad altro personale ad ll dell Da ultimo, va rilevato che invero la stessa ricorrente ammette di avere fruito delle prestazioni lavorative della presso la reception sia pure Per_1 sporadicamente con una frequenza di una volta al mese, il che costituisce elemento che rafforza l'assunto per il quale la lavoratrice interessata fosse impiegata in attività lavorative in favore della società che gestiva l'albergo e non solo per svolgere mansioni di badante alle dipendenze della Per_2
Tali forti elementi di contraddizione della tesi attorea, unitamente ai riscontri anche diretti indicati nel verbale ispettivo, portano a ritenere maggiormente attendibili le dichiarazioni rese in sede ispettiva a prescindere dalla circostanza, pure valorizzata dalla convenuta, che l' è stata assunta Per_1
a tempo indeterminato dalla società ricorrente dal giorno dell'accesso
6 ispettivo, con comportamento chiaramente confessorio della sussistenza per lo meno da tale momento di un rapporto di lavoro subordinato. D'altro canto, dalle dichiarazioni rese agli ispettori si evincono tutti gli elementi propri di un rapporto di lavoro subordinato, quali la presenza di un orario predeterminato, la corresponsione di un compenso fisso mensile, l'esercizio di un potere direttivo e di controllo da parte di una dei soci della Parte_1
Si ritiene, pertanto, che il ricorso in opposizione non possa essere accolto con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
5. Regolamento delle spese di lite. Le spese di lite, liquidate ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 149/2015 come richiamato anche dalla pronuncia a SSUU n. 2145/2021, paragrafo 10.5, seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti anche alla luce della mancata adesione alla proposta conciliativa giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna e la in solido tra loro a Parte_1 Parte_1 rifondere in favore della le spese di lite che liquida in Euro
3.000,00, oltre accessori come per legge. Così deciso in Ancona, il 13.02.2025, all'esito della trattazione scritta della controversia ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 06.02.2025. IL GIUDICE
(dr.ssa Tania De Antoniis)
(Atto sottoscritto digitalmente)
7
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 06.02.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 16.1.2025, 21.1.2025, 7.1.2025, 5.2.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 106/2024 R.G. Lav.
TRA Parte_1
[...] IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Paola Romagnoli, giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Fermo via Bellesi n. 66, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dai dott. Mara Caporelli, Elia Di Domenicantonio, Luca Sincini, Jessica Palestri elettivamente domiciliati presso gli Uffici dell' sito in Via Controparte_1 CP_1
Ruggeri n. 5, con indicazione d cevere c ioni t;
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RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione 238/2023.
PAROLE CHIAVE: DECORSO DEL TERMINE ART. 14 LEGGE 689/1981 – RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO NON REGOLARIZZATO – ACCERTAMENTO – VALORE PROBATORIO VERBALE ISPETTIVO E DICHIARAZIONI RILASCIATE AGLI ISPETTORI.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. La ricorrente impugna l'ordinanza ingiunzione indicata in epigrafe, sostenendo di non avere mai avuto rapporti di lavoro con che era stata assunta come colf Persona_1 dalla sig.ra ospite eva prestato attività soltanto in Per_2 favore di q to in rare occasioni per non più di una volta al mese l' aveva sostituito , socia accomandante della e Per_1 Persona_3 CP_2 madre della alla reception in assenza di questa. Precisa di avere in Per_2 seguito pro ssunzione dell' per evitare la chiusura dell'hotel Per_1 senza alcun riconoscimento delle con ni avversarie. Lamenta altresì la violazione del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981 e chiede l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e la restituzione della sanzione corrisposta per lavoro irregolare. Costituendosi in giudizio, l' evidenzia che, viste le attività istruttorie svolte, il termine di 90 giorni cui all'art. 14 legge 689/1981 non era maturato. Nel merito sostiene che lo svolgimento di mansioni di pulizia nell'hotel era stato verificato dagli ispettori al momento dell'accesso, così come nel ricorso vi era ammissione di svolgimento di attività lavorativa per l'hotel nelle mansioni di receptionist. Sostiene, altresì, l'inammissibilità della richiesta di restituzione della somma versata a titolo di sanzione per lavoro irregolare La causa è stata istruita con l'escussione di vari testimoni e della lavoratrice interessata e discussa previo consenso delle parti con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Violazione del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981. Va disattesa l'eccezione di violazione del termine per la contestazione previsto dall'art. 14 legge 689/1981. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che questo termine debba essere calcolato in base alle caratteristiche del caso concreto, tenendo in considerazione la complessità delle indagini. Il dies a quo decorre, infatti, non dalla data di commissione della violazione, bensì dall'esito del procedimento di accertamento (cfr. Cass. Sez. lav., sentenza 23608/2009), in quanto si deve consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi oggettivi e soggettivi della condotta realizzata;
per tale ragione il termine di 90 giorni ai fini della notifica degli estremi della violazione decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, compreso il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti (cfr. Cass. 2363/2005, 22837/2014, 3524/2019). Devono, quindi, essere prese in considerazione tutte le attività finalizzate all'accertamento, intendendo con queste sia gli atti di indagine effettuati, sia il tempo necessario all'amministrazione per esaminare in modo adeguato gli elementi già acquisiti (cfr. Cass. 7681/2014). Rilevante è il momento in cui l'autorità preposta ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, non
2 essendo sufficiente la mera acquisizione del fatto nella sua materialità (cfr. Cass. Sez.
2. Sentenza 3043/2009). Nel caso di specie, dopo il primo accesso in data 11.4.2023 e redazione del verbale unico in data 17.5.2023 esso è stato notificato in data 18.7.2023 come indicato nello stesso ricorso introduttivo. Come già evidenziato in altra pronuncia di questo Tribunale versata in atti (doc. 5 fascicolo resistente) al fine del rispetto del termine di cui all'art. 14 in esame, non rileva la notifica dell'ordinanza ingiunzione, ma la notifica del verbale di accertamento, in quanto la prima attiene all'irrogazione della sanzione e non alla contestazione della violazione disciplinata dal richiamato art. 14. Al contrario, una volta che la contestazione è stata notificata nel termine decadenziale, l'irrogazione della sanzione è soggetta unicamente al termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 28 legge 689/81. Se ne desume che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 legge 689/1981 è stato rispettato dall'amministrazione convenuta.
3. Rilevanza probatoria del verbale di accertamento e delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nel corso dell'ispezione. In via preliminare, occorre rilevare che l'onere probatorio grava ex art. 2697 c.c. sull' che con l'ordinanza ingiunzione ha sostenuto la sussistenza di presup i per l'irrogazione della sanzione impugnata. Si precisa, altresì, che il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (Cass. 28060/2017 ed altre successive conformi e da ultimo Cass. 33249/2022). Non deve in ogni caso ritenersi che un simile orientamento inverta la distribuzione dell'onere probatorio sopra indicato, in quanto leggendo le motivazioni di tali pronunce si comprende che il materiale probatorio raccolto durante le ispezioni, ove costituisca unico elemento probatorio, ben potrà
3 fondare la decisione giudiziale, mentre nel caso in cui le parti offrano prove da formarsi nel contraddittorio esso costituirà un elemento da valutare unitamente agli altri formatisi nel corso del giudizio, secondo i criteri che sono stati sinora esposti. Orbene, al riguardo, con riferimento alla valenza probatoria in giudizio delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori interessati, vi sono pronunce di legittimità che affermano che quanto alle dichiarazioni rese agli ispettori il verbale possiede una credibilità che può essere inficiata soltanto da una prova contraria nel caso in cui la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice e alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni (Cass. 166/2014, 14965/2012, 13075/2009, 6565/2007, 9919/2006, 11946/2005), sicché è legittima la sentenza che ritiene maggiormente attendibili le dichiarazioni rese agli ispettori rispetto a quelle assunte nel corso del giudizio per essere state rese nell'immediatezza dei fatti (Cass. 17774/2015). A fronte di tali principi, seppure sia vero che le dichiarazioni apprese da terzi possono rilevare a fini probatori solo nel caso in cui siano confermate in giudizio dai soggetti che le hanno rese, non essendo a tale fine sufficiente la deposizione del pubblico ufficiale (Cass. 12108/2010, 9962/2002, 17555/2002), è d'altra parte vero che le dichiarazioni raccolte da un pubblico ufficiale non possono assimilarsi a quelle raccolte da un qualunque soggetto al di fuori del giudizio (ipotesi contemplata in Cass. 11746/2007), potendo costituire elemento sufficiente per fondare la decisione giudiziale. Dall'esame di tali principi appare evidente che il giudice ben può fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, ove l'interessato non fornisca alcuna prova diversa (sul punto Cass. 3525/2005, per la quale il giudice può anche ritenere prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale le dichiarazioni da questo raccolte, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori), mentre, laddove nel corso del giudizio venga offerta dalle parti ulteriore prova, essa costituirà in ogni caso un elemento da valutare nel contraddittorio per verificare se nel processo sia stata fornita prova contraria sufficiente a superare quanto emerso in sede ispettiva (Cass. 14965/2012, per la quale il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori;
la stessa Cass. 9919/2006 parla di libero apprezzamento del giudice nel complesso delle risultanze istruttorie;
dello stesso tenore Cass. 17774/2015).
4. Valutazione delle risultanze istruttorie alla luce dei principi di diritto esposti. Nel caso di specie le dichiarazioni rilasciate alla Guardia di Finanza nell'immediatezza dell'accesso ispettivo sono chiare e univoche nel
4 riconoscere lo svolgimento da parte della Quest'ultima ha, Persona_1 infatti, affermato di lavorare dal maggio badante e pulizie presso l'hotel, precisando “conoscevo già la sig.ra che mi ha Persona_3 proposto di fare la badante e in più mi ha chiesto di fare le pulizie presso la struttura quando lei si assenta…ho lavorato circa 170 giorni…come da rapporto di lavoro domestico faccio assistenza alla sig.ra Persona_4
(mamma della ), mentre presso l'hotel faccio Persona_3 camere. È la sig.ra mi dici quello che devo fare…il mio orario si Persona_3 svolge dalle 7 alle tra le pulizie delle camere e assistenza alla sig.ra svolgo per la maggior parte delle ore a riassettare le camere dal Per_4 luned nerdì…la sig.ra mi dà dalle 600/700 € mese…mentre la sig.ra Per_4 mi paga a forfait le ore che svolgo in hotel…le ore che svolgo per le Per_3
delle camere mi vengono pagate dalla sig.ra in contanti Persona_3 per circa 500€ mensili…la sig.ra mi d devo fare e Persona_3 sempre lei controlla il mio opera nsione che mi è stata attribuita in hotel utilizzo l'aspirapolvere e il mocio per lavare i pavimenti che sono di proprietà dell'hotel.” A ciò si aggiunga che anche la collega della Per_1 Controparte_4 ha indicato come lavoratrice Persona_1
l'azienda. D'altro canto, al momento dell'accesso ispettivo è stata vista dai verbalizzanti intenta ad eseguire le pulizie dell'ingresso della struttura alberghiera, passando l'aspirapolvere e indossando una maglietta a righe bianca e nera e un pantalone nero con un grembiule bordeaux. A fronte di tali circostanze il ricorrente adduce: che la non Per_1 comprendeva bene la lingua italiana, che le era stato richiesto spo ente di sostituire la alla reception, che si era occupata soltanto della pulizia Per_3 della camera dell'assistita e della propria, che il giorno dell'accesso pur avendo in mano l'aspirapolvere invero non stava pulendo l'ingresso dell'hotel. Orbene, tali affermazioni si sono rivelate del tutto sfornite di adeguato riscontro. Quanto alla circostanza della comprensione della lingua italiana, essa non è stata rilevata dagli ispettori, che al contrario hanno verbalizzato le risposte della e come si è detto il verbale fa fede fino a querela di falso che le Per_1 dichi verbalizzate siano state rese dalla lavoratrice. D'altro canto, nel corso dell'audizione della lavoratrice svolta in sede giudiziale questa si è espressa in italiano e ha compreso le domande poste dal giudice come peraltro riscontrato a verbale (udienza del 24.9.2024). Parimenti in assenza di querela di falso va ritenuta veritiera la circostanza che gli ispettori abbiano visto l' intenta a pulire l'ingresso dell'hotel e Per_1 non invece addetta alla receptio al contrario si trovava come indicato nel verbale di accesso la CP_4
Riguardo, poi, all i rilasciate dall' nel corso del Per_1 giudizio esse sono poco attendibili in quanto in parte del tutto contrastanti
5 con quanto accertato dagli ispettori della Guardia di Finanza in relazione alle mansioni svolte al momento dell'accesso, in parte contraddittorie in quanto la lavoratrice dapprima afferma di non essere mai stata all'ingresso dell'hotel ad accogliere i clienti e poi precisa che al momento dell'arrivo della Guardia di Finanza stava in reception perché la si era assentata per andare in Per_3 ospedale con il marito e le aveva chiest e accadeva ogni due mesi circa, di sostituirla. D'altro canto, la ha escluso che la fosse addetta alla CP_4 Per_1 reception e ha sme se alla receptio rno dell'accesso ispettivo, precisando di averla vista passare l'aspirapolvere nella hall dell'hotel pur non sapendo per il resto le mansioni cui fosse addetta;
ha anche precisato che interloquiva con l in italiano anche se a volte non si capivano. Per_1
Anche la onfermato che l' parlava abbastanza bene Tes_1 Per_1
l'italiano e ha s e avesse lavorato alla on. Sia la che la entrambe addette alla reception, hanno Tes_1 Tes_2 escluso che la pulisse le camere: al riguardo si osserva che trattasi di Per_1 personale che etto alla reception e non frequentava dunque i piani dove vi erano le camere degli ospiti, tanto che la ha precisato che Tes_2 vedeva davvero poco l' e soltanto di passaggio. Per_1
Si aggiunga che al momento dell'accesso non risultava assunta alcuna unità di personale che fosse addetta alla pulizia delle camere (sul punto si veda il rapporto ex art. 17 l. 689/81, doc. 3 fascicolo resistente, ove si legge: “… all'atto dell'accesso ispettivo del 11.04.2023, era intenta a prestare la propria attività lavorativa nella reception dell … svolgendo mansioni di addetta alle Parte_2 pulizie, utilizzando l'aspirapo ra e indossando apposito abbigliamento (pantaloni neri e grembiule bordeaux)” … inoltre, “dalla consultazione della banca dati
“comunicazioni obbligatorie online-click lavoro non risultano assunti dipendenti con mansioni di addetti alle pulizie nonostante … la struttura ricettiva sia composta da oltre 40 camere): la ha affermato che vi erano altre due ragazze addette ai piani, Tes_2 che non invero indicate dal ricorrente, né citate in giudizio come testimoni. D'altro canto, la nel corso dell'ispezione ha indicato CP_4 come colleghi di lavoro la l' e la non facendo alcun Per_3 Per_1 Tes_1 cenno ad altro personale ad ll dell Da ultimo, va rilevato che invero la stessa ricorrente ammette di avere fruito delle prestazioni lavorative della presso la reception sia pure Per_1 sporadicamente con una frequenza di una volta al mese, il che costituisce elemento che rafforza l'assunto per il quale la lavoratrice interessata fosse impiegata in attività lavorative in favore della società che gestiva l'albergo e non solo per svolgere mansioni di badante alle dipendenze della Per_2
Tali forti elementi di contraddizione della tesi attorea, unitamente ai riscontri anche diretti indicati nel verbale ispettivo, portano a ritenere maggiormente attendibili le dichiarazioni rese in sede ispettiva a prescindere dalla circostanza, pure valorizzata dalla convenuta, che l' è stata assunta Per_1
a tempo indeterminato dalla società ricorrente dal giorno dell'accesso
6 ispettivo, con comportamento chiaramente confessorio della sussistenza per lo meno da tale momento di un rapporto di lavoro subordinato. D'altro canto, dalle dichiarazioni rese agli ispettori si evincono tutti gli elementi propri di un rapporto di lavoro subordinato, quali la presenza di un orario predeterminato, la corresponsione di un compenso fisso mensile, l'esercizio di un potere direttivo e di controllo da parte di una dei soci della Parte_1
Si ritiene, pertanto, che il ricorso in opposizione non possa essere accolto con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
5. Regolamento delle spese di lite. Le spese di lite, liquidate ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 149/2015 come richiamato anche dalla pronuncia a SSUU n. 2145/2021, paragrafo 10.5, seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti anche alla luce della mancata adesione alla proposta conciliativa giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna e la in solido tra loro a Parte_1 Parte_1 rifondere in favore della le spese di lite che liquida in Euro
3.000,00, oltre accessori come per legge. Così deciso in Ancona, il 13.02.2025, all'esito della trattazione scritta della controversia ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 06.02.2025. IL GIUDICE
(dr.ssa Tania De Antoniis)
(Atto sottoscritto digitalmente)
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