Trib. Ancona, sentenza 13/02/2025, n. 106
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Sentenza 13 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, nella persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, riguardante un'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione per lavoro irregolare. La parte ricorrente ha contestato l'ordinanza sostenendo di non aver mai avuto rapporti di lavoro con la lavoratrice in questione, affermando che quest'ultima era stata assunta solo sporadicamente e per necessità. Ha inoltre invocato la violazione del termine di contestazione previsto dalla legge. Dall'altra parte, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro ha difeso la validità dell'ordinanza, evidenziando che le indagini avevano confermato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Il Giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che il termine di contestazione era stato rispettato, in quanto il decorso del termine di 90 giorni inizia solo dopo l'accertamento della violazione. Inoltre, ha ritenuto le dichiarazioni rese durante l'ispezione più attendibili rispetto a quelle fornite in sede giudiziale, evidenziando la presenza di elementi tipici di un rapporto di lavoro subordinato. La sentenza ha confermato l'ordinanza-ingiunzione e ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese legali, stabilendo che la soccombenza giuridica giustificava tale onere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ancona, sentenza 13/02/2025, n. 106
    Giurisdizione : Trib. Ancona
    Numero : 106
    Data del deposito : 13 febbraio 2025

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