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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, ha pronunciato, all'udienza del 26 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2953/2024 R.G. e vertente
fra
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Antonio Coscia C.F. , presso e nello studio del quale è altresì C.F._2
elettivamente domiciliato in Venosa (PZ) alla Via Vittorio Emanuele II n. 43/A 4, giusta procura speciale alle liti;
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla CP_1
Dott.ssa Ida MORELLI, funzionario incaricato della rappresentanza e difesa dell'Ente in virtù di provvedimento autorizzativo n. 2008/6400/000011;
- RESISTENTE -
OGGETTO: pensione di inabilità.
1
FATTO E DIRITTO
1.La parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c., al fine di ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità pari al 100 % ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione di inabilità.
Con memoria ritualmente depositata, l' ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo la CP_1 carenza dell'interesse ad agire attesa la carenza del prescritto requisito reddituale.
Domandava, quindi, di dichiarare infondato il ricorso per accertamento tecnico preventivo espletato;
con condanna della controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e, in data 26 febbraio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenete il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Dalla documentazione in atti si evince che parte ricorrente presentava, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., domanda diretta ad ottenere la pensione di inabilità, contestando il diniego reso in fase amministrativa da parte della preposta che, dall'esame della CP_2
documentazione in atti, risulta che il sig. è titolare di redditi superiori ai limiti Parte_1 consentiti per l'erogazione del beneficio domandato. Per tali ragioni, in accoglimento della domanda, va dichiarato che il ricorso ex art. 415 bis c.p.c. deve ritenersi inammissibile attesa la insussistenza del requisito reddituale necessario al conseguimento della prestazione rivendicata (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav. ordinanza 2587 del 05.02.2020:
“L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico- legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario”)
2 Per le ragioni esposte, consegue la inammissibilità del ricorso.
3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, con ricorso depositato 14-10-2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione
[...]
disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 26 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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