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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/07/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 203/23
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 13/11/2024
d a e , con Parte_1 Parte_2
OGGETTO: il patrocinio dell'avv. RICCIO ANGELO Cause in materia di APPELLANTE rapporti societari - c o n t r o società di persone
, con il patrocinio dell'avv. Alessandro Controparte_1
Romano
, con il patrocinio dell'avv. Alessandro Romano Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Filippo Luzietti CP_3
, con il patrocinio dell'avv. Filippo Luzietti Controparte_4
APPELLATI
[...]
Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di bRESCI n. 128/2023, pubblicata il 20.1.23. CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis:
1) dichiarando che in forza della transazione del 28 febbraio 2018, prodotta in causa il 12 maggio 2021, e non contestata, tra gli attori e i convenuti
, e Controparte_2 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_5
è cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite, ovvero che tutte le domande in forza della transazione medesima vanno rigettate nel merito, tra le parti della transazione, essendo venuto meno il diritto e l'azione, con compensazione delle spese di lite, come convenuto in transazione, nei confronti dei convenuti , Controparte_2 CP_5
e con ogni conseguenza di
[...] Controparte_6 Controparte_5
legge;
2) dichiarare che in forza della transazione del 28 febbraio 2018, prodotta in causa il 12 maggio 2021, andranno ragionevolmente compensate le spese di lite anche nei confronti di e CP_3 Controparte_4
3) in via subordinata accogliere le domande formulate in primo grado - che qui si ripropongono - con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
Degli appellati e : Controparte_1 Controparte_2
- dichiarare la carenza di interesse ad impugnare la sentenza da parte degli appellanti;
- in via subordinata: dichiarare cessata la materia del contendere;
Rifuse le spese di lite del presente grado laddove venisse accertata l'assenza di interesse ad agire degli attori
Degli appellati e CP_3 Controparte_4
A) in via rescindente, rigettare l'altrui impugnativa, e confermare la sentenza di cui in epigrafe;
B) in via rescissoria, respingere ogni domanda dei Sigg. e Parte_1
contro i Sigg. ed giacché inammissibile e/o Parte_2 CP_3 CP_4
infondata e/o indimostrata, in tutto o – subordinatamente – in parte;
Circa gli oneri di lite, porli integralmente a carico degli appellanti in solido
(includendovi compensi, spese generali 15%, Cassa forense 4%, Iva 22%). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, e , Parte_1 Parte_2
esponevano che
“con atto stipulato in data 31 luglio 2007, a ministero del notaio dott. Per_1
di Lecco (doc. 1), i signori Parte_1 Parte_2
e acquistavano la proprietà di un immobile Parte_3 CP_3
sito in Capri (NA), via Provinciale Marina Piccola n. 82, per la somma di
Euro 8.500.000,00”; -con atto stipulato in data 8 ottobre 2007 …..gli stessi
“sottoscrivevano un contratto di finanziamento fondiario n. 064515216 per la somma di Euro 5.500.000,00 con la Controparte_7
”;
[...]
“la parte finanziata, contestualmente, concedeva, a garanzia del mutuo e a favore della banca, un'ipoteca, sull'immobile di Capri, per la somma di Euro
9.000.000,00”;
“con contratto preliminare di cessione dell'80% delle quote di Trust Ever
Company S.r.l., stipulato in data 27 giugno 2008 (doc. 3), la società
Immobiliare Arco S.r.l., in qualità di promittente acquirente, si obbligava nei confronti del promittente venditore in proprio e in qualità di CP_3
procuratore speciale dei sig.ri Controparte_4 Parte_2
ad acquistare una quota dell'80% Parte_1 Parte_3
del capitale sociale della Trust Ever Company S.r.l. avendo interesse all'immobile sito in Capri che avrebbe dovuto formare oggetto di conferimento in società”;
“ tale contratto prevedeva, altresì, un'opzione a vendere, tale per cui, al verificarsi di determinate circostanze, poi verificatesi, la Immobiliare Arco
S.r.l. avrebbe acquistato, dagli altri soci, il residuo 20% delle partecipazioni sociali”;
“l'ammontare dovuto dal promittente acquirente Immobiliare Arco S.r.l., quale corrispettivo per la vendita delle partecipazioni, come si evince dal contratto preliminare di cessione di quote della Trust Ever Company S.r.l., veniva determinato nell'ammontare di Euro 11.000.000,00, che si sarebbero dovuti corrispondere in parte con accollo dei debiti della società Trust Ever Company S.r.l. verso le banche per Euro 8.500,000.00 per CP_7
Euro 5.500.000.00 e Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna per Euro
3.000.000,00), con conseguente liberazione dei promissari venditori, ed in parte con pagamento di Euro 2.500.000,00”;
“la si dichiarava disposta ad accettare la cessione del CP_7
predetto contratto di mutuo (dai cedenti signori Parte_1
, alla cessionaria Parte_2 Parte_3 CP_3
Immobiliare Arco s.r.l.) a condizione che venisse effettuato l'accollo o l'assunzione del debito di cui al mutuo, non solo da parte della società
Immobiliare Arco s.r.l., quale acquirente delle quote della proprietaria dell'immobile (società Trust Ever Company s.r.l.), bensì anche da parte dei signori e , in parte Controparte_5 Controparte_5 Controparte_2
componenti il Consiglio di amministrazione della Immobiliare Arco s.r.l. e della Trust Ever Company s.r.l”.;
“l'assemblea della Trust Ever Company s.r.l., in data 18 settembre 2008
(doc. 4), deliberava un aumento del capitale sociale mediante un conferimento in natura da parte dei signori Parte_2
e in comunione legale Parte_1 Parte_3 CP_8
e da parte del socio Il conferimento aveva ad oggetto CP_3
l'immobile sito in Capri (NA) via Marina Piccola n. 82, di cui i sopracitati erano comproprietari in ragione di ¼ ciascuno pro indiviso”;
“nella suddetta assemblea la Trust Ever Company s.r.l. si accollava espressamente il suddetto debito verso la e la Cassa dei CP_7
Risparmi di Forlì e della Romagna per complessivi Euro 8.500.00,00”;
“in data 24 ottobre 2008 la comunicava di aver formalizzato CP_7
l'accollo del mutuo sulla società Trust Ever Company s.r.l. senza liberare i debitori originari (doc. 5)”;
“con atto stipulato in data 30 gennaio 2009 …., i signori e Controparte_4
cedevano ciascuno una quota pari al 40% del capitale CP_3
sociale della Trust Ever Company S.r.l. alla Immobiliare Arco s.r.l., la quale ribadiva altresì di accollarsi il predetto debito di Euro 8.500.000,00, con particolare rilascio di fideiussioni da parte degli obbligati in solido e con obbligo di liberazione dei debitori originari nei confronti delle banche”;
“i soci della Trust Ever Company s.r.l., successivamente, esercitando il diritto di cedere il restante 20% del capitale sociale alla Immobiliare Arco
s.r.l., espressamente stabilivano che “l'acquirente si obbligava a liberare i cedenti dalla garanzia da questi prestata nei confronti della CP_7
in relazione al finanziamento erogato alla società Trust Ever Company
s.r.l.”;
“i signori e , come Controparte_5 Controparte_5 Controparte_2
richiesto altresì dalle banche, si obbligavano, a titolo di fideiussori, in solido con le società (Trust Ever Company s.r.l. e Immobiliare Arco s.r.l.) e gli altri coobbligati e , al pagamento dei predetti CP_3 Controparte_4
debiti”;
- “tutti i convenuti, dunque, in solido tra loro, si sono obbligati a pagare i debiti verso le banche per Euro 8.500.000,00, con liberazione dei debitori originari signori e Parte_1 Parte_2 [...]
in relazione al debito con la ” Pt_3 CP_7 CP_7
“i convenuti, in solido tra loro, non hanno provveduto a saldare il suddetto debito con le banche, rimanendo gravemente inadempienti sia nel pagamento integrale del prezzo di vendita delle quote, sia nella liberazione dei debitori originari, e in particolare nei confronti degli attori”;
“con raccomandata a/r del 6 luglio 2015 (doc.12) la vista la CP_7
mancata regolarizzazione del rapporto con la Trust Ever Company s.r.l., comunicava la decadenza dal beneficio del termine del finanziamento erogato e, conseguentemente, invitava i debitori originari e tutti i condebitori in solido a provvedere al pagamento integrale di Euro 4.322.137,89 quale debito residuo del mutuo fondiario n. 064515216”;
“stante il grave inadempimento di tutti i coobbligati convenuti, gli attori hanno subito un danno di Euro 4.322.137,89, pari agli importi non adempiuti dai debitori in solido tra loro nei confronti della oltre CP_7
interessi moratori e rivalutazione monetaria per il maggior danno, dal 6 luglio 2015 al soddisfo”;
“ , quale amministratore e presidente del consiglio di Controparte_1 amministrazione della Controparte_9
in conflitto di interessi, ometteva di attivarsi a pagare il debito assunto da entrambe le società nei confronti della per conto e CP_7 nell'interesse degli attori che dovevano essere liberati dall'originario debito, ledendo e danneggiando così direttamente gli attori con il proprio comportamento inadempiente”
“l'amministratore ha concorso con il suo Controparte_1
inadempimento ad arrecare danno agli attori ex art. 2055 c.c. ed è pertanto corresponsabile in solido con tutti gli altri convenuti nei confronti degli attori medesimi per il danno da questi subiti e pari ad Euro 4.322.137,89, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria per il maggior danno, dal
6 luglio 2015 al soddisfo”.
Gli attori citavano, quindi, , Controparte_2 Controparte_5 CP_5
Trust Ever Company S.r.l.,
[...] CP_3 Controparte_4
Immobiliare Arco S.r.l. per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1)accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 1453 c.c., della Trust Ever Company s.r.l., della Immobiliare Arco
s.r.l., nonché di , , Controparte_1 Controparte_2 CP_5
e tutti in solido
[...] Controparte_5 CP_3 Controparte_4
tra loro, nei confronti degli attori, per la complessiva somma di Euro
4.322.137,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria per il maggior danno dal 6 luglio 2015 al soddisfo, che si sarebbe dovuta corrispondere da parte dei predetti debitori in solido nei confronti della con CP_7
liberatoria altrettanto inadempiuta a favore degli attori;
2) conseguentemente condannare la Trust Ever Company s.r.l., la Immobiliare
Arco s.r.l. nonché , , Controparte_1 Controparte_2 CP_5
e tutti in solido
[...] Controparte_5 CP_3 Controparte_4
tra loro, a corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento danni, la complessiva somma di Euro 4.322.137,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria per il maggior danno dal 6 luglio 2015 al soddisfo, non adempiuta e necessaria per l'estinzione del debito nei confronti della 3) CP_7 in via subordinata condannare ai sensi dell'art. 2931 c.c. la Trust Ever Company s.r.l., la Immobiliare Arco s.r.l. nonché , Controparte_1
, e Controparte_2 Controparte_5 Controparte_5 CP_3
tutti in solido tra loro o per la parte a ciascuno spettante, Controparte_4
ad eseguire la liberazione degli attori nei confronti della CP_7
pagando alla stessa banca, come da obbligo assunto, la complessiva somma di Euro 4.322.137,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria per il maggior danno dal 6 luglio 2015 al soddisfo;
4) in ogni caso accertare e dichiarare che tutti i convenuti in solido hanno omesso di pagare il debito nei confronti delle predette banche nei termini stabiliti e pertanto il ritardo ad essi imputabile ha comportato una svalutazione del bene, tra l'altro abbandonato e deprezzato, con la conseguenza che lo stesso immobile di
Capri non è più sufficiente a coprire integralmente il credito ipotecario di primo grado di oltre Euro 6.000.000,00, preteso dalla e dalla CP_7
Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna, che ha comportato una evidente esposizione a rischio del patrimonio personale degli attori che tra l'altro sono stati segnalati alla centrale dei rischi per Euro 4.322.137,89; 5) conseguentemente condannare tutti i convenuti in solido tra loro a risarcire agli attori il danno derivante dall'inadempimento e dal ritardo pari ad Euro
4.322.137,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria per il maggior danno dal 6 luglio 2015 al soddisfo;
6) in ogni caso condannare tutti i convenuti in solido tra loro a risarcire agli attori il danno patrimoniale e non patrimoniale per la lesione all'immagine personale e professionale derivante dalla segnalazione alla centrale rischi, da liquidarsi ex art. 1226 c.c.; 7) in ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di lite”.
I convenuti si costituivano.
negava di aver assunto qualsivoglia obbligo nei Controparte_5
confronti degli attori ed eccepiva il difetto di legittimazione sia attiva degli attori che passiva, con riguardo alla sua posizione.
e rappresentavano che si trovavano nella CP_3 Controparte_4
stessa posizione degli attori;
che gli attori non avevano mosso loro alcun addebito e che comunque le loro domande erano sfornite di prova.
Chiedevano, quindi, il rigetto delle domande e la condanna degli attori al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
, , svolgevano difese Controparte_1 Controparte_5 Controparte_2
analoghe a quelle di . Controparte_5
Immobiliare Arco Srl e Trust Ever Company Srl, nel merito, chiedevano il rigetto delle domande attoree.
Il Tribunale, istruita la causa in via documentale, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e, all'esito, con la sentenza impugnata, dichiarava, innanzitutto, improcedibili le domande svolte nei confronti dei fallimenti Immobiliare Arco Srl e Trust Ever Company S.r.l.; rigettava, quindi, la domanda nei confronti degli altri convenuti, condannando gli attori al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 33.000,00, oltre accessori di legge, a favore dei convenuti , , Controparte_2 Controparte_5
, in quanto assistiti dal medesimo difensore. Il Tribunale Controparte_1
liquidava la stessa somma a favore di da un lato, e di Controparte_5
ed dall'altro. CP_3 Controparte_4
Nel corso del giudizio Trust Ever Company Srl e Immobiliare Arco Srl venivano dichiarate fallite e, a seguito dell'interruzione del processo, gli attori riassumevano la causa nei confronti dei relativi Fallimenti che, però, non si costituivano.
Con nota di deposito del 12 maggio 2021, gli attori producevano la transazione del 28 febbraio 2018, stipulata con Immobiliare Arco Srl, Trust
Ever Company Srl, , e Controparte_2 Controparte_5 Controparte_1
Controparte_5
Tale produzione veniva ritenuta tardiva da parte del giudice istruttore.
Il Tribunale, quindi, fatte precisare le conclusioni, con la sentenza impugnata, dichiarava improcedibili, ai sensi dell'art. 52 L.F., le domande proposte nei confronti dei rigettava nel merito le domande nei confronti degli CP_10
altri convenuti e condannava gli attori a rifondere loro le spese processuali, come sopra indicate.
Con riguardo alla richiesta risarcitoria nei confronti del legale rappresentante delle società Immobiliare Arco Srl e Trust Ever Company Srl, CP_1
il Tribunale riteneva che, nel caso di specie, fosse astrattamente
[...] applicabile l'ipotesi di cui all'art. 2476 comma 7 c.c., di cui però, in concreto mancavano i presupposti. Ed, infatti, secondo il Tribunale, gli attori non avevano “allegato che l'inadempimento delle due società (peraltro successivamente dichiarate fallite)” fosse “dipeso da condotte dolose o colpose dell'amministratore, né che da tali condotte, e dal susseguente inadempimento, sia a lei derivato un concreto ed attuale danno”.
Il Tribunale riteneva, inoltre, manifestamente infondata la domanda svolta, ai sensi dell'art. 2931 c.c., nei confronti degli altri condebitori in solido
( e , ed al Controparte_1 CP_5 CP_2 CP_5 CP_3 CP_4
fine di sentirli condannare ad eseguire la liberazione degli attori nei confronti dei creditori ipotecari, pagando l'intero debito ipotecario.
Osservava il Tribunale che nessuno dei soggetti in questione si era impegnato a far ottenere agli odierni attori la liberazione dai loro impegni fideiussori.
Il Tribunale riteneva, inoltre che gli attori erano da considerarsi “sforniti di legittimazione a richiedere il pagamento di una somma in favore di terzi soggetti (unici legittimati a richiedere il pagamento), mentre l'unico presupposto a mente della norma di cui all'art. 1954 c.c. perché il fideiussore possa agire nei confronti degli altri fideiussori (ottenendo peraltro non già il pagamento dell'intero credito garantito bensì soltanto della rispettiva porzione dell'intero credito) è che egli abbia onorato (in tutto o in parte) il credito da lui garantito – circostanza che nella specie non è stata provata né finanche allegata”.
Il Tribunale rigettava, altresì, la domanda volta ad ottenere la condanna dei condebitori in solido ( e , Controparte_1 CP_5 CP_2 CP_5
ed al risarcimento del danno derivante dal deprezzamento CP_3 CP_4
dell'immobile, a sua volta derivante dal mancato pagamento del debito ipotecario, e dalla lesione della immagine personale e professionale degli attori, quale derivante dalla loro segnalazione alla centrale rischi.
Secondo il Tribunale gli attori erano privi di legittimazione a richiedere il risarcimento per l'allegato deprezzamento dell'immobile, atteso che il medesimo era di proprietà di soggetto terzo, vale a dire della società Trust
Ever Company a r.l.; tale domanda non poteva essere, inoltre, accolta, ex art. 2476, comma settimo, c.c., nei confronti del solo , dal Controparte_1
momento che, anche in questo caso, mancava la prova del dolo o della colpa, nonché del danno attuale che ne sarebbe derivato agli attori.
Secondo il Tribunale andava rigettata anche la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno alla immagine personale e professionale a seguito della segnalazione alla centrale rischi, dal momento che, a prescindere dal fatto che non era stata fornita alcuna prova della sussistenza ed entità del danno, la segnalazione alla centrale rischi doveva ritenersi del tutto legittima,
e non derivante se non dall'inadempimento, da parte degli attori, delle garanzie fideiussorie dai medesimi liberamente e validamente concesse in favore dei creditori fondiari.
e promuovano appello, Controparte_11 Parte_2
affidandosi a un unico motivo articolato in due sub motivi.
Si costituivano e che, dando atto Controparte_2 Controparte_1 dell'intervenuta transazione e che, in adempimento della medesima, avevano rinunciato agli effetti della sentenza di condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite, chiedevano di dichiarare la carenza di interesse degli appellanti ad impugnare la sentenza e, nel merito, la cessazione della materia del contendere, con rifusione delle spese di lite solo laddove fosse stata dichiarata la carenza di interesse degli appellanti.
Si costituivano e chiedendo il rigetto CP_3 Controparte_4 dell'appello.
Gli altri appellati non si costituivano.
All'udienza 14 giugno 2023, celebratasi in modalità cartolari, la Corte dichiarata la contumacia di e , e rigettata Controparte_5 Controparte_5
l'istanza di sospensiva, rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 30 ottobre 2024, successivamente rinviata a quella del 13 novembre 2024.
A tale udienza, celebratasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha omesso di considerare la transazione del 28 febbraio 2018, depositata il 12 maggio 2021. Al riguardo rappresenta che la decisione del giudice istruttore di considerarla tardiva è stata errata, dal momento che la transazione è stata perfezionata successivamente allo spirare dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Con il secondo motivo la parte appellante censura la sentenza impugnata, non avendo il Tribunale considerato che, in forza di detta transazione, andavano ragionevolmente compensate le spese di lite anche nei confronti di
[...]
e CP_3 Controparte_4
Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata “nella parte in cui in via subordinata non ha accolto le domande formulate dagli attori in primo grado, visto il grave inadempimento contrattuale anche nell'accollo esterno, quale contratto a favore di terzo – e al danno ingiusto subito dagli attori”.
L'appellante rappresenta che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale,
“l'inadempimento e il danno ingiusto allegato dagli attori - quale pregiudizio e lesione meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico - avrebbe dovuto comportare l'accoglimento della domanda, dato che CP_2
, , per garantire il pagamento
[...] Controparte_5 Controparte_5
funzionale alla liberatoria degli attori, hanno assunto l'obbligo fideiussorio solidale inadempiuto di pagare il debito originario degli attori nei confronti della e che “tale inadempimento dell'assunzione del debito CP_7
altrui e del debito proprio di garanzia solidale a liberare gli attori, ha comportato qual danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c., rappresentato dalla mancata liberazione di un debito e dal danno conseguente rappresentato dall'importo dovuto dagli attori alla banca garantita e non soddisfatta dai convenuti in solido tra loro, con evidente lesione di quell'interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico”.
Secondo l'appellante, inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale
“si è allegato sia l'inadempimento agli obblighi assunti dalle controparti anche quale fatto illecito, sia il conseguente danno subito dagli attori che, nonostante l'originario conferimento della villa di Capri in società Trust
Ever Company, non hanno ricevuto il prezzo della vendita per conferimento, essendo rimasti inadempiuti sia l'obbligo di pagamento alla banca, sia l'obbligo di liberatoria degli attori dal debito con la banca medesima;
”
Fa presente che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, “ CP_2
quale amministratore delegato di Immobiliare Arco, invece di fare
[...]
pagare alla società il debito assunto, ha distratto in modo preferenziale il patrimonio della Immobiliare Arco s.r.l. costituendo in pegno le quote di
Trust Ever Company a favore di Villesse Shopping Centre s.r.l. e tale fatto allegato configurava sia quell'inadempimento contrattuale sia quel danno ingiusto sopra richiamato, dato che una tale condotta comprova il dolo e la colpa grave”.
Fa presente che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, “
[...]
, quale amministratore e presidente del consiglio di CP_6
amministrazione della Trust Ever Company s.r.l. e della Immobiliare Arco
s.r.l., si trovava in palese conflitto di interessi e l'omessa sua attivazione a pagare il debito assunto da entrambe le società nei confronti della CP_7
per conto e nell'interesse degli attori che dovevano essere liberati
[...]
dall'originario debito, rappresenta e configura quel dolo o quella colpa grave che doveva portare all'accoglimento della domanda risarcitoria”.
Rappresenta, infine, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale,
“ e sono stati gli artefici sia CP_3 Controparte_4
dell'indebitamento originario degli attori, sia della cessione delle quote con promessa di liberazione degli stessi attori che non è mai avvenuta”. A tal fine espongono che “con atto stipulato in data 30 gennaio 2009 a ministero del notaio dott.ssa di (doc. 6), infatti, i signori e Per_2 CP_7 Controparte_4
visti i pregressi impegni con gli attori, cedevano ciascuno CP_3
una quota pari al 40% del capitale sociale della Trust Ever Company S.r.l. alla Immobiliare Arco s.r.l., la quale ribadiva altresì di accollarsi il predetto debito di Euro 8.500.000,00, con particolare rilascio di fideiussioni da parte degli obbligati in solido e con obbligo di liberazione dei debitori originari nei confronti delle banche. Tale liberazione non venne attuata e i signori e pertanto non ottemperavano all'obbligo Controparte_4 CP_3
assunto nei confronti degli attori che ad oggi si vedono ancora legati ad una obbligazione che si sarebbe dovuta estinguere all'atto della cessione delle quote, come promesso dai predetti convenuti inadempienti”.
Prima di passare all'esame dei motivi di appello, va dato conto del contenuto della transazione cui gli appellanti hanno fatto cenno.
Si tratta, innanzitutto, di una “proposta di contratto di transazione”, conclusa da , Parte_1 Parte_2 Controparte_2 [...]
Trust Ever Company Srl, Immobiliare Arco Srl. CP_5
Tale proposta, poi accettata, prevedeva una serie di obblighi in capo alle parti, tra cui quello, da parte di Trust Ever Company Srl, di vendere agli appellanti la villa di Capri di sua proprietà.
Il punto 13 prevedeva espressamente che “andata a buon fine l'operazione di vendita della Villa di Capri, la cessione del credito delle banche, nonché la vendita delle quote della Trust Ever Company Srl, le parti estingueranno il giudizio ordinario pendente avanti al Tribunale di Brescia R.G. n.
9027/2016, a spese compensate”.
Fatte queste premesse l'appello è fondato limitatamente alle posizioni di e . Controparte_2 Controparte_1
Il primo e il secondo motivo vanno trattati congiuntamente e sono, con riguardo agli altri appellati, infondati.
Va, innanzitutto, fatto presente che un accordo transattivo non può spiegare effetti a danno dei terzi, e quindi, nel caso di specie, nei confronti di
[...]
e . Parte_4 Controparte_4
In secondo luogo, quanto alle altre parti, ha carattere assorbente il fatto che gli appellanti non hanno allegato e provato che le condizioni, stabilite al punto 13 sopra trascritto, si siano verificate e, quindi, tale transazione è inidonea a spiegare effetti nei confronti di e Controparte_5 CP_2
, contumaci in questo grado.
[...]
Considerato che e , costituendosi, Controparte_1 Controparte_2
hanno dato atto di aver rinunciato agli effetti della sentenza di condanna impugnata, deve ritenersi che tra gli appellanti da una parte e
[...]
e dall'altra, sia cessata la materia del CP_1 Controparte_2
contendere, con carattere assorbente, quanto a questi ultimi, rispetto al terzo motivo di impugnazione, in quanto formulato in via subordinata.
Venendo adesso all'esame del terzo motivo, essendo cessata la materia del contendere quanto ai rapporti tra gli appellanti da una parte e
[...]
e dall'altra, non devono essere esaminati i CP_1 Controparte_2
motivi di censura relativi a questi ultimi.
Va, a questo punto, evidenziato che gli appellanti, nella citazione in primo grado, hanno allegato, tra le altre cose, che Controparte_5 Parte_5
“si obbligavano, a titolo di fideiussori, in solido
[...] Controparte_2
con le società (Trust Ever Company Srl e Immobiliare Arco Srl) e gli altri coobligati e al pagamento dei predetti CP_3 Controparte_4 debiti”, ossia quelli relativi al mutuo fondiario citato nelle premesse.
Gli appellanti non hanno, peraltro, specificamente impugnato il capo della sentenza con cui il Tribunale, in relazione alla domanda ai sensi dell'art. 2931
c.c. ha statuito che “Da un lato infatti nessuno dei soggetti sopra indicati si
è impegnato a far ottenere agli odierni attori la liberazione dai loro impegni fideiussori;
d'altro lato, a prescindere dalla evidente aporia dell'identificazione dell'obbligo di facere ex art. 2931 c.c. in una prestazione di dare (eseguire il pagamento integrale del debito garantito dagli odierni attori), basti semplicemente osservare come gli attori sono sforniti di legittimazione a richiedere il pagamento di una somma in favore di terzi soggetti (unici legittimati a richiedere il pagamento), mentre l'unico presupposto a mente della norma di cui all'art. 1954 c.c. perché il fideiussore possa agire nei confronti degli altri fideiussori (ottenendo peraltro non già il pagamento dell'intero credito garantito bensì soltanto della rispettiva porzione dell'intero credito) è che egli abbia onorato (in tutto o in parte) il credito da lui garantito – circostanza che nella specie non è stata provata né finanche allegata”.
Avendo il Tribunale accertato che Controparte_5 Parte_5
, e non avevano assunto Controparte_2 CP_3 Controparte_4
l'obbligo di far ottenere agli odierni appellanti la liberazione dai loro impegni fideiussori e non avendo gli appellanti impugnato il capo della sentenza secondo cui gli attori non avevano neppure allegato di aver adempiuto al proprio obbligo fideiussorio, è precluso agli odierni appellanti di dolersi che gli appellati non abbiano adempiuto al proprio obbligo fideiussorio.
Neppure è stata provata l'assunzione, da parte degli appellati sopra indicati, dell'obbligazione di liberare gli appellanti dal proprio obbligo fideiussorio.
Con riguardo agli appellati e , dall'atto Controparte_4 CP_3
notarile citato dagli appellanti, non si desume nessun obbligo dei primi nei confronti dei secondi. Ed infatti, alla pagina 4 dell'atto, relativo alla cessione del 40% delle quote di Trust Ever Company Srl da parte di Controparte_4
e a Immobiliare Arco, tra le ipotesi di risoluzione della CP_3
cessione, è prevista “la mancata cessione alle parti cedenti………….di attestazione rilasciata dalle banche interessate contenente la dichiarazione di avvenuto subentro da parte della parte acquirente , con conseguente liberazione dei fideiussori attuali, in tutte le garanzie prestate a favore e nell'interesse della società Trust Ever Company Srl da parte del medesimo signor e da parte dei signori , CP_3 Parte_2
e in comunione legale con il coniuge Parte_1 Parte_3
, per l'acquisto dell'immobile attualmente di proprietà della CP_8 società e sito in Capri……..”. e , non hanno, Controparte_4 CP_3
quindi, assunto alcun obbligo nei confronti degli appellanti. Lo stesso vale con riguardo a e per i quali Controparte_5 Controparte_5
l'appellante, non ha nemmeno indicato l'atto su cui tale obbligo si fonderebbe.
La domanda svolta ai sensi dell'art. 2043 c.c. sul presupposto dell'altrui inadempimento all'obbligo fideiussorio, è da un lato nuova, e, quindi inammissibile e dall'altro, comunque infondata non avendo la parte provato il proprio adempimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza unicamente con riguardo alla posizione di e . Controparte_4 CP_3
Con riguardo a e , come si è visto, va Controparte_1 Controparte_2
dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ne consegue che, conformemente alla domanda di questi ultimi, le spese vanno compensate.
Nulla deve essere invece statuito, quanto alle spese del grado, in relazione alle posizioni degli appellati contumaci Controparte_5
[...]
Ciò posto, le spese di giudizio, in relazione agli appellanti e Controparte_4
si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri e CP_3
dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (nei limiti della nota spese degli appellati), non avendo la parte richiesto la liquidazione della fase istruttoria, non potendo essere liquidata autonomamente la fase cautelare e avuto riguardo, infine, allo scaglione 4.000.001,00 – 8.000.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Brescia n. 1282023, pubblicata il 20.1.2023, dichiara cessata la materia del contendere, a spese compensate, quanto ai rapporti tra gli appellanti e
[...]
e . CP_1 Controparte_2
Rigetta l'appello nel resto.
Condanna gli appellanti al pagamento in favore degli appellati
[...]
e delle spese del grado, che liquida in € 10.606,90 CP_3 Controparte_4 per la “fase di studio”, € 7.289,00 per la “fase introduttiva” ed € 17.637,08 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 203/23
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 13/11/2024
d a e , con Parte_1 Parte_2
OGGETTO: il patrocinio dell'avv. RICCIO ANGELO Cause in materia di APPELLANTE rapporti societari - c o n t r o società di persone
, con il patrocinio dell'avv. Alessandro Controparte_1
Romano
, con il patrocinio dell'avv. Alessandro Romano Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Filippo Luzietti CP_3
, con il patrocinio dell'avv. Filippo Luzietti Controparte_4
APPELLATI
[...]
Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di bRESCI n. 128/2023, pubblicata il 20.1.23. CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis:
1) dichiarando che in forza della transazione del 28 febbraio 2018, prodotta in causa il 12 maggio 2021, e non contestata, tra gli attori e i convenuti
, e Controparte_2 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_5
è cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite, ovvero che tutte le domande in forza della transazione medesima vanno rigettate nel merito, tra le parti della transazione, essendo venuto meno il diritto e l'azione, con compensazione delle spese di lite, come convenuto in transazione, nei confronti dei convenuti , Controparte_2 CP_5
e con ogni conseguenza di
[...] Controparte_6 Controparte_5
legge;
2) dichiarare che in forza della transazione del 28 febbraio 2018, prodotta in causa il 12 maggio 2021, andranno ragionevolmente compensate le spese di lite anche nei confronti di e CP_3 Controparte_4
3) in via subordinata accogliere le domande formulate in primo grado - che qui si ripropongono - con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
Degli appellati e : Controparte_1 Controparte_2
- dichiarare la carenza di interesse ad impugnare la sentenza da parte degli appellanti;
- in via subordinata: dichiarare cessata la materia del contendere;
Rifuse le spese di lite del presente grado laddove venisse accertata l'assenza di interesse ad agire degli attori
Degli appellati e CP_3 Controparte_4
A) in via rescindente, rigettare l'altrui impugnativa, e confermare la sentenza di cui in epigrafe;
B) in via rescissoria, respingere ogni domanda dei Sigg. e Parte_1
contro i Sigg. ed giacché inammissibile e/o Parte_2 CP_3 CP_4
infondata e/o indimostrata, in tutto o – subordinatamente – in parte;
Circa gli oneri di lite, porli integralmente a carico degli appellanti in solido
(includendovi compensi, spese generali 15%, Cassa forense 4%, Iva 22%). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, e , Parte_1 Parte_2
esponevano che
“con atto stipulato in data 31 luglio 2007, a ministero del notaio dott. Per_1
di Lecco (doc. 1), i signori Parte_1 Parte_2
e acquistavano la proprietà di un immobile Parte_3 CP_3
sito in Capri (NA), via Provinciale Marina Piccola n. 82, per la somma di
Euro 8.500.000,00”; -con atto stipulato in data 8 ottobre 2007 …..gli stessi
“sottoscrivevano un contratto di finanziamento fondiario n. 064515216 per la somma di Euro 5.500.000,00 con la Controparte_7
”;
[...]
“la parte finanziata, contestualmente, concedeva, a garanzia del mutuo e a favore della banca, un'ipoteca, sull'immobile di Capri, per la somma di Euro
9.000.000,00”;
“con contratto preliminare di cessione dell'80% delle quote di Trust Ever
Company S.r.l., stipulato in data 27 giugno 2008 (doc. 3), la società
Immobiliare Arco S.r.l., in qualità di promittente acquirente, si obbligava nei confronti del promittente venditore in proprio e in qualità di CP_3
procuratore speciale dei sig.ri Controparte_4 Parte_2
ad acquistare una quota dell'80% Parte_1 Parte_3
del capitale sociale della Trust Ever Company S.r.l. avendo interesse all'immobile sito in Capri che avrebbe dovuto formare oggetto di conferimento in società”;
“ tale contratto prevedeva, altresì, un'opzione a vendere, tale per cui, al verificarsi di determinate circostanze, poi verificatesi, la Immobiliare Arco
S.r.l. avrebbe acquistato, dagli altri soci, il residuo 20% delle partecipazioni sociali”;
“l'ammontare dovuto dal promittente acquirente Immobiliare Arco S.r.l., quale corrispettivo per la vendita delle partecipazioni, come si evince dal contratto preliminare di cessione di quote della Trust Ever Company S.r.l., veniva determinato nell'ammontare di Euro 11.000.000,00, che si sarebbero dovuti corrispondere in parte con accollo dei debiti della società Trust Ever Company S.r.l. verso le banche per Euro 8.500,000.00 per CP_7
Euro 5.500.000.00 e Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna per Euro
3.000.000,00), con conseguente liberazione dei promissari venditori, ed in parte con pagamento di Euro 2.500.000,00”;
“la si dichiarava disposta ad accettare la cessione del CP_7
predetto contratto di mutuo (dai cedenti signori Parte_1
, alla cessionaria Parte_2 Parte_3 CP_3
Immobiliare Arco s.r.l.) a condizione che venisse effettuato l'accollo o l'assunzione del debito di cui al mutuo, non solo da parte della società
Immobiliare Arco s.r.l., quale acquirente delle quote della proprietaria dell'immobile (società Trust Ever Company s.r.l.), bensì anche da parte dei signori e , in parte Controparte_5 Controparte_5 Controparte_2
componenti il Consiglio di amministrazione della Immobiliare Arco s.r.l. e della Trust Ever Company s.r.l”.;
“l'assemblea della Trust Ever Company s.r.l., in data 18 settembre 2008
(doc. 4), deliberava un aumento del capitale sociale mediante un conferimento in natura da parte dei signori Parte_2
e in comunione legale Parte_1 Parte_3 CP_8
e da parte del socio Il conferimento aveva ad oggetto CP_3
l'immobile sito in Capri (NA) via Marina Piccola n. 82, di cui i sopracitati erano comproprietari in ragione di ¼ ciascuno pro indiviso”;
“nella suddetta assemblea la Trust Ever Company s.r.l. si accollava espressamente il suddetto debito verso la e la Cassa dei CP_7
Risparmi di Forlì e della Romagna per complessivi Euro 8.500.00,00”;
“in data 24 ottobre 2008 la comunicava di aver formalizzato CP_7
l'accollo del mutuo sulla società Trust Ever Company s.r.l. senza liberare i debitori originari (doc. 5)”;
“con atto stipulato in data 30 gennaio 2009 …., i signori e Controparte_4
cedevano ciascuno una quota pari al 40% del capitale CP_3
sociale della Trust Ever Company S.r.l. alla Immobiliare Arco s.r.l., la quale ribadiva altresì di accollarsi il predetto debito di Euro 8.500.000,00, con particolare rilascio di fideiussioni da parte degli obbligati in solido e con obbligo di liberazione dei debitori originari nei confronti delle banche”;
“i soci della Trust Ever Company s.r.l., successivamente, esercitando il diritto di cedere il restante 20% del capitale sociale alla Immobiliare Arco
s.r.l., espressamente stabilivano che “l'acquirente si obbligava a liberare i cedenti dalla garanzia da questi prestata nei confronti della CP_7
in relazione al finanziamento erogato alla società Trust Ever Company
s.r.l.”;
“i signori e , come Controparte_5 Controparte_5 Controparte_2
richiesto altresì dalle banche, si obbligavano, a titolo di fideiussori, in solido con le società (Trust Ever Company s.r.l. e Immobiliare Arco s.r.l.) e gli altri coobbligati e , al pagamento dei predetti CP_3 Controparte_4
debiti”;
- “tutti i convenuti, dunque, in solido tra loro, si sono obbligati a pagare i debiti verso le banche per Euro 8.500.000,00, con liberazione dei debitori originari signori e Parte_1 Parte_2 [...]
in relazione al debito con la ” Pt_3 CP_7 CP_7
“i convenuti, in solido tra loro, non hanno provveduto a saldare il suddetto debito con le banche, rimanendo gravemente inadempienti sia nel pagamento integrale del prezzo di vendita delle quote, sia nella liberazione dei debitori originari, e in particolare nei confronti degli attori”;
“con raccomandata a/r del 6 luglio 2015 (doc.12) la vista la CP_7
mancata regolarizzazione del rapporto con la Trust Ever Company s.r.l., comunicava la decadenza dal beneficio del termine del finanziamento erogato e, conseguentemente, invitava i debitori originari e tutti i condebitori in solido a provvedere al pagamento integrale di Euro 4.322.137,89 quale debito residuo del mutuo fondiario n. 064515216”;
“stante il grave inadempimento di tutti i coobbligati convenuti, gli attori hanno subito un danno di Euro 4.322.137,89, pari agli importi non adempiuti dai debitori in solido tra loro nei confronti della oltre CP_7
interessi moratori e rivalutazione monetaria per il maggior danno, dal 6 luglio 2015 al soddisfo”;
“ , quale amministratore e presidente del consiglio di Controparte_1 amministrazione della Controparte_9
in conflitto di interessi, ometteva di attivarsi a pagare il debito assunto da entrambe le società nei confronti della per conto e CP_7 nell'interesse degli attori che dovevano essere liberati dall'originario debito, ledendo e danneggiando così direttamente gli attori con il proprio comportamento inadempiente”
“l'amministratore ha concorso con il suo Controparte_1
inadempimento ad arrecare danno agli attori ex art. 2055 c.c. ed è pertanto corresponsabile in solido con tutti gli altri convenuti nei confronti degli attori medesimi per il danno da questi subiti e pari ad Euro 4.322.137,89, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria per il maggior danno, dal
6 luglio 2015 al soddisfo”.
Gli attori citavano, quindi, , Controparte_2 Controparte_5 CP_5
Trust Ever Company S.r.l.,
[...] CP_3 Controparte_4
Immobiliare Arco S.r.l. per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1)accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 1453 c.c., della Trust Ever Company s.r.l., della Immobiliare Arco
s.r.l., nonché di , , Controparte_1 Controparte_2 CP_5
e tutti in solido
[...] Controparte_5 CP_3 Controparte_4
tra loro, nei confronti degli attori, per la complessiva somma di Euro
4.322.137,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria per il maggior danno dal 6 luglio 2015 al soddisfo, che si sarebbe dovuta corrispondere da parte dei predetti debitori in solido nei confronti della con CP_7
liberatoria altrettanto inadempiuta a favore degli attori;
2) conseguentemente condannare la Trust Ever Company s.r.l., la Immobiliare
Arco s.r.l. nonché , , Controparte_1 Controparte_2 CP_5
e tutti in solido
[...] Controparte_5 CP_3 Controparte_4
tra loro, a corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento danni, la complessiva somma di Euro 4.322.137,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria per il maggior danno dal 6 luglio 2015 al soddisfo, non adempiuta e necessaria per l'estinzione del debito nei confronti della 3) CP_7 in via subordinata condannare ai sensi dell'art. 2931 c.c. la Trust Ever Company s.r.l., la Immobiliare Arco s.r.l. nonché , Controparte_1
, e Controparte_2 Controparte_5 Controparte_5 CP_3
tutti in solido tra loro o per la parte a ciascuno spettante, Controparte_4
ad eseguire la liberazione degli attori nei confronti della CP_7
pagando alla stessa banca, come da obbligo assunto, la complessiva somma di Euro 4.322.137,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria per il maggior danno dal 6 luglio 2015 al soddisfo;
4) in ogni caso accertare e dichiarare che tutti i convenuti in solido hanno omesso di pagare il debito nei confronti delle predette banche nei termini stabiliti e pertanto il ritardo ad essi imputabile ha comportato una svalutazione del bene, tra l'altro abbandonato e deprezzato, con la conseguenza che lo stesso immobile di
Capri non è più sufficiente a coprire integralmente il credito ipotecario di primo grado di oltre Euro 6.000.000,00, preteso dalla e dalla CP_7
Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna, che ha comportato una evidente esposizione a rischio del patrimonio personale degli attori che tra l'altro sono stati segnalati alla centrale dei rischi per Euro 4.322.137,89; 5) conseguentemente condannare tutti i convenuti in solido tra loro a risarcire agli attori il danno derivante dall'inadempimento e dal ritardo pari ad Euro
4.322.137,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria per il maggior danno dal 6 luglio 2015 al soddisfo;
6) in ogni caso condannare tutti i convenuti in solido tra loro a risarcire agli attori il danno patrimoniale e non patrimoniale per la lesione all'immagine personale e professionale derivante dalla segnalazione alla centrale rischi, da liquidarsi ex art. 1226 c.c.; 7) in ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di lite”.
I convenuti si costituivano.
negava di aver assunto qualsivoglia obbligo nei Controparte_5
confronti degli attori ed eccepiva il difetto di legittimazione sia attiva degli attori che passiva, con riguardo alla sua posizione.
e rappresentavano che si trovavano nella CP_3 Controparte_4
stessa posizione degli attori;
che gli attori non avevano mosso loro alcun addebito e che comunque le loro domande erano sfornite di prova.
Chiedevano, quindi, il rigetto delle domande e la condanna degli attori al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
, , svolgevano difese Controparte_1 Controparte_5 Controparte_2
analoghe a quelle di . Controparte_5
Immobiliare Arco Srl e Trust Ever Company Srl, nel merito, chiedevano il rigetto delle domande attoree.
Il Tribunale, istruita la causa in via documentale, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e, all'esito, con la sentenza impugnata, dichiarava, innanzitutto, improcedibili le domande svolte nei confronti dei fallimenti Immobiliare Arco Srl e Trust Ever Company S.r.l.; rigettava, quindi, la domanda nei confronti degli altri convenuti, condannando gli attori al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 33.000,00, oltre accessori di legge, a favore dei convenuti , , Controparte_2 Controparte_5
, in quanto assistiti dal medesimo difensore. Il Tribunale Controparte_1
liquidava la stessa somma a favore di da un lato, e di Controparte_5
ed dall'altro. CP_3 Controparte_4
Nel corso del giudizio Trust Ever Company Srl e Immobiliare Arco Srl venivano dichiarate fallite e, a seguito dell'interruzione del processo, gli attori riassumevano la causa nei confronti dei relativi Fallimenti che, però, non si costituivano.
Con nota di deposito del 12 maggio 2021, gli attori producevano la transazione del 28 febbraio 2018, stipulata con Immobiliare Arco Srl, Trust
Ever Company Srl, , e Controparte_2 Controparte_5 Controparte_1
Controparte_5
Tale produzione veniva ritenuta tardiva da parte del giudice istruttore.
Il Tribunale, quindi, fatte precisare le conclusioni, con la sentenza impugnata, dichiarava improcedibili, ai sensi dell'art. 52 L.F., le domande proposte nei confronti dei rigettava nel merito le domande nei confronti degli CP_10
altri convenuti e condannava gli attori a rifondere loro le spese processuali, come sopra indicate.
Con riguardo alla richiesta risarcitoria nei confronti del legale rappresentante delle società Immobiliare Arco Srl e Trust Ever Company Srl, CP_1
il Tribunale riteneva che, nel caso di specie, fosse astrattamente
[...] applicabile l'ipotesi di cui all'art. 2476 comma 7 c.c., di cui però, in concreto mancavano i presupposti. Ed, infatti, secondo il Tribunale, gli attori non avevano “allegato che l'inadempimento delle due società (peraltro successivamente dichiarate fallite)” fosse “dipeso da condotte dolose o colpose dell'amministratore, né che da tali condotte, e dal susseguente inadempimento, sia a lei derivato un concreto ed attuale danno”.
Il Tribunale riteneva, inoltre, manifestamente infondata la domanda svolta, ai sensi dell'art. 2931 c.c., nei confronti degli altri condebitori in solido
( e , ed al Controparte_1 CP_5 CP_2 CP_5 CP_3 CP_4
fine di sentirli condannare ad eseguire la liberazione degli attori nei confronti dei creditori ipotecari, pagando l'intero debito ipotecario.
Osservava il Tribunale che nessuno dei soggetti in questione si era impegnato a far ottenere agli odierni attori la liberazione dai loro impegni fideiussori.
Il Tribunale riteneva, inoltre che gli attori erano da considerarsi “sforniti di legittimazione a richiedere il pagamento di una somma in favore di terzi soggetti (unici legittimati a richiedere il pagamento), mentre l'unico presupposto a mente della norma di cui all'art. 1954 c.c. perché il fideiussore possa agire nei confronti degli altri fideiussori (ottenendo peraltro non già il pagamento dell'intero credito garantito bensì soltanto della rispettiva porzione dell'intero credito) è che egli abbia onorato (in tutto o in parte) il credito da lui garantito – circostanza che nella specie non è stata provata né finanche allegata”.
Il Tribunale rigettava, altresì, la domanda volta ad ottenere la condanna dei condebitori in solido ( e , Controparte_1 CP_5 CP_2 CP_5
ed al risarcimento del danno derivante dal deprezzamento CP_3 CP_4
dell'immobile, a sua volta derivante dal mancato pagamento del debito ipotecario, e dalla lesione della immagine personale e professionale degli attori, quale derivante dalla loro segnalazione alla centrale rischi.
Secondo il Tribunale gli attori erano privi di legittimazione a richiedere il risarcimento per l'allegato deprezzamento dell'immobile, atteso che il medesimo era di proprietà di soggetto terzo, vale a dire della società Trust
Ever Company a r.l.; tale domanda non poteva essere, inoltre, accolta, ex art. 2476, comma settimo, c.c., nei confronti del solo , dal Controparte_1
momento che, anche in questo caso, mancava la prova del dolo o della colpa, nonché del danno attuale che ne sarebbe derivato agli attori.
Secondo il Tribunale andava rigettata anche la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno alla immagine personale e professionale a seguito della segnalazione alla centrale rischi, dal momento che, a prescindere dal fatto che non era stata fornita alcuna prova della sussistenza ed entità del danno, la segnalazione alla centrale rischi doveva ritenersi del tutto legittima,
e non derivante se non dall'inadempimento, da parte degli attori, delle garanzie fideiussorie dai medesimi liberamente e validamente concesse in favore dei creditori fondiari.
e promuovano appello, Controparte_11 Parte_2
affidandosi a un unico motivo articolato in due sub motivi.
Si costituivano e che, dando atto Controparte_2 Controparte_1 dell'intervenuta transazione e che, in adempimento della medesima, avevano rinunciato agli effetti della sentenza di condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite, chiedevano di dichiarare la carenza di interesse degli appellanti ad impugnare la sentenza e, nel merito, la cessazione della materia del contendere, con rifusione delle spese di lite solo laddove fosse stata dichiarata la carenza di interesse degli appellanti.
Si costituivano e chiedendo il rigetto CP_3 Controparte_4 dell'appello.
Gli altri appellati non si costituivano.
All'udienza 14 giugno 2023, celebratasi in modalità cartolari, la Corte dichiarata la contumacia di e , e rigettata Controparte_5 Controparte_5
l'istanza di sospensiva, rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 30 ottobre 2024, successivamente rinviata a quella del 13 novembre 2024.
A tale udienza, celebratasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha omesso di considerare la transazione del 28 febbraio 2018, depositata il 12 maggio 2021. Al riguardo rappresenta che la decisione del giudice istruttore di considerarla tardiva è stata errata, dal momento che la transazione è stata perfezionata successivamente allo spirare dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Con il secondo motivo la parte appellante censura la sentenza impugnata, non avendo il Tribunale considerato che, in forza di detta transazione, andavano ragionevolmente compensate le spese di lite anche nei confronti di
[...]
e CP_3 Controparte_4
Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata “nella parte in cui in via subordinata non ha accolto le domande formulate dagli attori in primo grado, visto il grave inadempimento contrattuale anche nell'accollo esterno, quale contratto a favore di terzo – e al danno ingiusto subito dagli attori”.
L'appellante rappresenta che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale,
“l'inadempimento e il danno ingiusto allegato dagli attori - quale pregiudizio e lesione meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico - avrebbe dovuto comportare l'accoglimento della domanda, dato che CP_2
, , per garantire il pagamento
[...] Controparte_5 Controparte_5
funzionale alla liberatoria degli attori, hanno assunto l'obbligo fideiussorio solidale inadempiuto di pagare il debito originario degli attori nei confronti della e che “tale inadempimento dell'assunzione del debito CP_7
altrui e del debito proprio di garanzia solidale a liberare gli attori, ha comportato qual danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c., rappresentato dalla mancata liberazione di un debito e dal danno conseguente rappresentato dall'importo dovuto dagli attori alla banca garantita e non soddisfatta dai convenuti in solido tra loro, con evidente lesione di quell'interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico”.
Secondo l'appellante, inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale
“si è allegato sia l'inadempimento agli obblighi assunti dalle controparti anche quale fatto illecito, sia il conseguente danno subito dagli attori che, nonostante l'originario conferimento della villa di Capri in società Trust
Ever Company, non hanno ricevuto il prezzo della vendita per conferimento, essendo rimasti inadempiuti sia l'obbligo di pagamento alla banca, sia l'obbligo di liberatoria degli attori dal debito con la banca medesima;
”
Fa presente che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, “ CP_2
quale amministratore delegato di Immobiliare Arco, invece di fare
[...]
pagare alla società il debito assunto, ha distratto in modo preferenziale il patrimonio della Immobiliare Arco s.r.l. costituendo in pegno le quote di
Trust Ever Company a favore di Villesse Shopping Centre s.r.l. e tale fatto allegato configurava sia quell'inadempimento contrattuale sia quel danno ingiusto sopra richiamato, dato che una tale condotta comprova il dolo e la colpa grave”.
Fa presente che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, “
[...]
, quale amministratore e presidente del consiglio di CP_6
amministrazione della Trust Ever Company s.r.l. e della Immobiliare Arco
s.r.l., si trovava in palese conflitto di interessi e l'omessa sua attivazione a pagare il debito assunto da entrambe le società nei confronti della CP_7
per conto e nell'interesse degli attori che dovevano essere liberati
[...]
dall'originario debito, rappresenta e configura quel dolo o quella colpa grave che doveva portare all'accoglimento della domanda risarcitoria”.
Rappresenta, infine, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale,
“ e sono stati gli artefici sia CP_3 Controparte_4
dell'indebitamento originario degli attori, sia della cessione delle quote con promessa di liberazione degli stessi attori che non è mai avvenuta”. A tal fine espongono che “con atto stipulato in data 30 gennaio 2009 a ministero del notaio dott.ssa di (doc. 6), infatti, i signori e Per_2 CP_7 Controparte_4
visti i pregressi impegni con gli attori, cedevano ciascuno CP_3
una quota pari al 40% del capitale sociale della Trust Ever Company S.r.l. alla Immobiliare Arco s.r.l., la quale ribadiva altresì di accollarsi il predetto debito di Euro 8.500.000,00, con particolare rilascio di fideiussioni da parte degli obbligati in solido e con obbligo di liberazione dei debitori originari nei confronti delle banche. Tale liberazione non venne attuata e i signori e pertanto non ottemperavano all'obbligo Controparte_4 CP_3
assunto nei confronti degli attori che ad oggi si vedono ancora legati ad una obbligazione che si sarebbe dovuta estinguere all'atto della cessione delle quote, come promesso dai predetti convenuti inadempienti”.
Prima di passare all'esame dei motivi di appello, va dato conto del contenuto della transazione cui gli appellanti hanno fatto cenno.
Si tratta, innanzitutto, di una “proposta di contratto di transazione”, conclusa da , Parte_1 Parte_2 Controparte_2 [...]
Trust Ever Company Srl, Immobiliare Arco Srl. CP_5
Tale proposta, poi accettata, prevedeva una serie di obblighi in capo alle parti, tra cui quello, da parte di Trust Ever Company Srl, di vendere agli appellanti la villa di Capri di sua proprietà.
Il punto 13 prevedeva espressamente che “andata a buon fine l'operazione di vendita della Villa di Capri, la cessione del credito delle banche, nonché la vendita delle quote della Trust Ever Company Srl, le parti estingueranno il giudizio ordinario pendente avanti al Tribunale di Brescia R.G. n.
9027/2016, a spese compensate”.
Fatte queste premesse l'appello è fondato limitatamente alle posizioni di e . Controparte_2 Controparte_1
Il primo e il secondo motivo vanno trattati congiuntamente e sono, con riguardo agli altri appellati, infondati.
Va, innanzitutto, fatto presente che un accordo transattivo non può spiegare effetti a danno dei terzi, e quindi, nel caso di specie, nei confronti di
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e . Parte_4 Controparte_4
In secondo luogo, quanto alle altre parti, ha carattere assorbente il fatto che gli appellanti non hanno allegato e provato che le condizioni, stabilite al punto 13 sopra trascritto, si siano verificate e, quindi, tale transazione è inidonea a spiegare effetti nei confronti di e Controparte_5 CP_2
, contumaci in questo grado.
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Considerato che e , costituendosi, Controparte_1 Controparte_2
hanno dato atto di aver rinunciato agli effetti della sentenza di condanna impugnata, deve ritenersi che tra gli appellanti da una parte e
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e dall'altra, sia cessata la materia del CP_1 Controparte_2
contendere, con carattere assorbente, quanto a questi ultimi, rispetto al terzo motivo di impugnazione, in quanto formulato in via subordinata.
Venendo adesso all'esame del terzo motivo, essendo cessata la materia del contendere quanto ai rapporti tra gli appellanti da una parte e
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e dall'altra, non devono essere esaminati i CP_1 Controparte_2
motivi di censura relativi a questi ultimi.
Va, a questo punto, evidenziato che gli appellanti, nella citazione in primo grado, hanno allegato, tra le altre cose, che Controparte_5 Parte_5
“si obbligavano, a titolo di fideiussori, in solido
[...] Controparte_2
con le società (Trust Ever Company Srl e Immobiliare Arco Srl) e gli altri coobligati e al pagamento dei predetti CP_3 Controparte_4 debiti”, ossia quelli relativi al mutuo fondiario citato nelle premesse.
Gli appellanti non hanno, peraltro, specificamente impugnato il capo della sentenza con cui il Tribunale, in relazione alla domanda ai sensi dell'art. 2931
c.c. ha statuito che “Da un lato infatti nessuno dei soggetti sopra indicati si
è impegnato a far ottenere agli odierni attori la liberazione dai loro impegni fideiussori;
d'altro lato, a prescindere dalla evidente aporia dell'identificazione dell'obbligo di facere ex art. 2931 c.c. in una prestazione di dare (eseguire il pagamento integrale del debito garantito dagli odierni attori), basti semplicemente osservare come gli attori sono sforniti di legittimazione a richiedere il pagamento di una somma in favore di terzi soggetti (unici legittimati a richiedere il pagamento), mentre l'unico presupposto a mente della norma di cui all'art. 1954 c.c. perché il fideiussore possa agire nei confronti degli altri fideiussori (ottenendo peraltro non già il pagamento dell'intero credito garantito bensì soltanto della rispettiva porzione dell'intero credito) è che egli abbia onorato (in tutto o in parte) il credito da lui garantito – circostanza che nella specie non è stata provata né finanche allegata”.
Avendo il Tribunale accertato che Controparte_5 Parte_5
, e non avevano assunto Controparte_2 CP_3 Controparte_4
l'obbligo di far ottenere agli odierni appellanti la liberazione dai loro impegni fideiussori e non avendo gli appellanti impugnato il capo della sentenza secondo cui gli attori non avevano neppure allegato di aver adempiuto al proprio obbligo fideiussorio, è precluso agli odierni appellanti di dolersi che gli appellati non abbiano adempiuto al proprio obbligo fideiussorio.
Neppure è stata provata l'assunzione, da parte degli appellati sopra indicati, dell'obbligazione di liberare gli appellanti dal proprio obbligo fideiussorio.
Con riguardo agli appellati e , dall'atto Controparte_4 CP_3
notarile citato dagli appellanti, non si desume nessun obbligo dei primi nei confronti dei secondi. Ed infatti, alla pagina 4 dell'atto, relativo alla cessione del 40% delle quote di Trust Ever Company Srl da parte di Controparte_4
e a Immobiliare Arco, tra le ipotesi di risoluzione della CP_3
cessione, è prevista “la mancata cessione alle parti cedenti………….di attestazione rilasciata dalle banche interessate contenente la dichiarazione di avvenuto subentro da parte della parte acquirente , con conseguente liberazione dei fideiussori attuali, in tutte le garanzie prestate a favore e nell'interesse della società Trust Ever Company Srl da parte del medesimo signor e da parte dei signori , CP_3 Parte_2
e in comunione legale con il coniuge Parte_1 Parte_3
, per l'acquisto dell'immobile attualmente di proprietà della CP_8 società e sito in Capri……..”. e , non hanno, Controparte_4 CP_3
quindi, assunto alcun obbligo nei confronti degli appellanti. Lo stesso vale con riguardo a e per i quali Controparte_5 Controparte_5
l'appellante, non ha nemmeno indicato l'atto su cui tale obbligo si fonderebbe.
La domanda svolta ai sensi dell'art. 2043 c.c. sul presupposto dell'altrui inadempimento all'obbligo fideiussorio, è da un lato nuova, e, quindi inammissibile e dall'altro, comunque infondata non avendo la parte provato il proprio adempimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza unicamente con riguardo alla posizione di e . Controparte_4 CP_3
Con riguardo a e , come si è visto, va Controparte_1 Controparte_2
dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ne consegue che, conformemente alla domanda di questi ultimi, le spese vanno compensate.
Nulla deve essere invece statuito, quanto alle spese del grado, in relazione alle posizioni degli appellati contumaci Controparte_5
[...]
Ciò posto, le spese di giudizio, in relazione agli appellanti e Controparte_4
si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri e CP_3
dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (nei limiti della nota spese degli appellati), non avendo la parte richiesto la liquidazione della fase istruttoria, non potendo essere liquidata autonomamente la fase cautelare e avuto riguardo, infine, allo scaglione 4.000.001,00 – 8.000.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Brescia n. 1282023, pubblicata il 20.1.2023, dichiara cessata la materia del contendere, a spese compensate, quanto ai rapporti tra gli appellanti e
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e . CP_1 Controparte_2
Rigetta l'appello nel resto.
Condanna gli appellanti al pagamento in favore degli appellati
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e delle spese del grado, che liquida in € 10.606,90 CP_3 Controparte_4 per la “fase di studio”, € 7.289,00 per la “fase introduttiva” ed € 17.637,08 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli