Versione
15 agosto 1959
15 agosto 1959
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei trasporti, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei trasporti, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 01/04/2019, n. 4254Provvedimento: […] Deduce, al riguardo, con unico articolato motivo, l'errata applicazione di legge, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, violazione di legge per difetto di motivazione, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, eccesso di potere per contraddittorietà, mancata applicazione dell'art. 21, legge 232/1990 e dell'art. 1, legge 539/1959, violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, violazione del principio del giusto procedimento.Leggi di più...
- legge 232/1990·
- compensazione delle spese di lite·
- differenze retributive·
- art. 21 legge 232/1990·
- principio tempus regit actum·
- dipendenza da causa di servizio·
- art. 1 legge 539/1950·
- legge 539/1950·
- scatti di anzianità·
- benefici pensionistici·
- equo indennizzo·
- annullamento decreto ministeriale