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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 12/12/2024, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Ilaria Prozzo, all'udienza del 12/12/2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 571/2024;
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso Parte_1
introduttivo, dall'avv. Vincenzo di Lorenzo;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per CP_1
procura in calce alla memoria difensiva di costituzione, dall'avv. Valentina Bravi;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.06.2024 il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 04.04.2024 al 22.05.2024, data del licenziamento, adiva questo Tribunale affinché accertasse l'illegittimità del licenziamento, per violazione dell'art. 7 della legge n. 300/70 nonché per la mancanza di un giustificato motivo soggettivo, formulando le seguenti conclusioni:
1 “1) -dichiarare, per le motivazioni meglio sopra spiegate, la nullità e/o
l'annullabilità e/o l'inefficacia del licenziamento comminato al ricorrente, con adozione di ogni altro provvedimento di legge;
2)-per l'effetto, condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 12.639,52 dovutagli a titolo di risarcimento del danno o della somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi (da calcolarsi ex art. 1284, 4 comma, cc) e rivalutazione monetaria come per legge;
3)-condannare, infine, la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde”.
1.2. La società resistente, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande, insistendo sulla legittimità del licenziamento.
1.3. Acquisita la documentazione, rigettate le istanze istruttorie, disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. La domanda relativa all'impugnativa del licenziamento è fondata e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il ricorrente è stato licenziato con la seguente motivazione: “Con la presente le comunichiamo la nostra intenzione di risolvere il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604 1966 e nmi per notevole inadempimento del contratto e la venuta meno del rapporto di fiducia.
Pertanto, il suo rapporto di lavoro cesserà alla data del 01/06/2024 anziché come precedentemente fissato al 04/04/2025.
Le spettanze a suo credito le verranno corrisposte entro i primi quindici giorni del mese di giugno 2024” (doc.6 ric.).
Come si evince dal chiaro tenore letterale della contestazione mossa, si è in presenza di un licenziamento c.d. ontologicamente disciplinare. Infatti, l'atto risolutivo del rapporto di lavoro rinviene la sua motivazione nell'addebito di una condotta colpevolmente inadempiente del lavoratore e nel venir meno del rapporto di fiducia intercorrente tra il lavoratore e il datore di lavoro.
2 In materia la Corte di Cassazione ha affermato che “il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa” (cfr. Cass. Sez. lav. sent. n. 17652 del 13.8.2007; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 8642/2010).
Ciò premesso, deve rilevarsi che l'acquisita estensione al licenziamento disciplinare impugnato in questa sede, delle garanzie procedimentali di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 legge 300/1970, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 204/1982 e n. 427/1989, porta ad evidenziare macroscopici vizi nell'esercizio del potere di recesso da parte della società resistente. Indubbio, come già detto, il carattere disciplinare del licenziamento intimato al ricorrente, non può non rilevarsi, in accoglimento delle specifiche deduzioni formulate in ricorso, come esso sia stato operato senza il rispetto delle garanzie procedimentali prescritte dall'art. 7 legge 300/70, avendo la società datrice di lavoro, con l'unica missiva del 22.05.2024, contestato al dipendente condotte inadempimenti e idonee a ledere il vincolo fiduciario e contestualmente proceduto all'irrogazione della sanzione espulsiva.
L'omessa preventiva contestazione degli addebiti (comma 2 art. 7 legge 300/70) configura una evidente soppressione delle garanzie difensive apprestate dalla legge in favore del dipendente, completamente privato della possibilità di rendere le proprie giustificazioni e quindi di difendersi adeguatamente prima di essere estromesso dall'azienda.
La descritta violazione della procedura di legge - il cui accertamento, logicamente prioritario, assorbe ogni altra valutazione - rende illegittimo il licenziamento intimato all'istante, dovendo, com'è noto, equipararsi i vizi di carattere procedimentale alla mancanza di giustificazione del recesso (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 25745/2016).
3 2.2. Quanto alla tutela da accordare in presenza della accertata illegittimità del licenziamento, lo stesso ricorrente ha fatto riferimento al risarcimento danni previsto per la risoluzione ante tempus da parte del datore di lavoro del rapporto a termine, che importa l'obbligo di pagare al dipendente, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni che egli avrebbe avuto diritto di percepire fino alla cessazione normale del contratto (Cass. n. 16849/2003; Cass. n. 2188/1974). Nella specie, dunque, al ricorrente spetta la retribuzione maturata dal 01.06.2024 al
04.04.2025 e pari, secondo la quantificazione operata in ricorso e non oggetto di specifica contestazione, a € 12.639,52, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dal 02.06.2024 al saldo ex art. 429
c.p.c.
3. Il ricorso va, quindi, accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/14 (cause di lavoro-scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00 – valore medio di liquidazione per ciascuna fase con esclusione dell'istruttoria).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per violazione della procedura di cui all'art. 7 della legge n.
300/1970; condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di € 12.639,52, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dal 02.06.2024 al saldo ex art. 429
c.p.c.; condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 4.334,50, di cui € 118,50 per spese e € 4.216,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Di Lorenzo, dichiaratosi antistatario.
4 Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 12.12.2024
Il giudice del lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Ilaria Prozzo, all'udienza del 12/12/2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 571/2024;
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso Parte_1
introduttivo, dall'avv. Vincenzo di Lorenzo;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per CP_1
procura in calce alla memoria difensiva di costituzione, dall'avv. Valentina Bravi;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.06.2024 il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 04.04.2024 al 22.05.2024, data del licenziamento, adiva questo Tribunale affinché accertasse l'illegittimità del licenziamento, per violazione dell'art. 7 della legge n. 300/70 nonché per la mancanza di un giustificato motivo soggettivo, formulando le seguenti conclusioni:
1 “1) -dichiarare, per le motivazioni meglio sopra spiegate, la nullità e/o
l'annullabilità e/o l'inefficacia del licenziamento comminato al ricorrente, con adozione di ogni altro provvedimento di legge;
2)-per l'effetto, condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 12.639,52 dovutagli a titolo di risarcimento del danno o della somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi (da calcolarsi ex art. 1284, 4 comma, cc) e rivalutazione monetaria come per legge;
3)-condannare, infine, la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso le seconde”.
1.2. La società resistente, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande, insistendo sulla legittimità del licenziamento.
1.3. Acquisita la documentazione, rigettate le istanze istruttorie, disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. La domanda relativa all'impugnativa del licenziamento è fondata e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il ricorrente è stato licenziato con la seguente motivazione: “Con la presente le comunichiamo la nostra intenzione di risolvere il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604 1966 e nmi per notevole inadempimento del contratto e la venuta meno del rapporto di fiducia.
Pertanto, il suo rapporto di lavoro cesserà alla data del 01/06/2024 anziché come precedentemente fissato al 04/04/2025.
Le spettanze a suo credito le verranno corrisposte entro i primi quindici giorni del mese di giugno 2024” (doc.6 ric.).
Come si evince dal chiaro tenore letterale della contestazione mossa, si è in presenza di un licenziamento c.d. ontologicamente disciplinare. Infatti, l'atto risolutivo del rapporto di lavoro rinviene la sua motivazione nell'addebito di una condotta colpevolmente inadempiente del lavoratore e nel venir meno del rapporto di fiducia intercorrente tra il lavoratore e il datore di lavoro.
2 In materia la Corte di Cassazione ha affermato che “il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa” (cfr. Cass. Sez. lav. sent. n. 17652 del 13.8.2007; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 8642/2010).
Ciò premesso, deve rilevarsi che l'acquisita estensione al licenziamento disciplinare impugnato in questa sede, delle garanzie procedimentali di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 legge 300/1970, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 204/1982 e n. 427/1989, porta ad evidenziare macroscopici vizi nell'esercizio del potere di recesso da parte della società resistente. Indubbio, come già detto, il carattere disciplinare del licenziamento intimato al ricorrente, non può non rilevarsi, in accoglimento delle specifiche deduzioni formulate in ricorso, come esso sia stato operato senza il rispetto delle garanzie procedimentali prescritte dall'art. 7 legge 300/70, avendo la società datrice di lavoro, con l'unica missiva del 22.05.2024, contestato al dipendente condotte inadempimenti e idonee a ledere il vincolo fiduciario e contestualmente proceduto all'irrogazione della sanzione espulsiva.
L'omessa preventiva contestazione degli addebiti (comma 2 art. 7 legge 300/70) configura una evidente soppressione delle garanzie difensive apprestate dalla legge in favore del dipendente, completamente privato della possibilità di rendere le proprie giustificazioni e quindi di difendersi adeguatamente prima di essere estromesso dall'azienda.
La descritta violazione della procedura di legge - il cui accertamento, logicamente prioritario, assorbe ogni altra valutazione - rende illegittimo il licenziamento intimato all'istante, dovendo, com'è noto, equipararsi i vizi di carattere procedimentale alla mancanza di giustificazione del recesso (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 25745/2016).
3 2.2. Quanto alla tutela da accordare in presenza della accertata illegittimità del licenziamento, lo stesso ricorrente ha fatto riferimento al risarcimento danni previsto per la risoluzione ante tempus da parte del datore di lavoro del rapporto a termine, che importa l'obbligo di pagare al dipendente, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni che egli avrebbe avuto diritto di percepire fino alla cessazione normale del contratto (Cass. n. 16849/2003; Cass. n. 2188/1974). Nella specie, dunque, al ricorrente spetta la retribuzione maturata dal 01.06.2024 al
04.04.2025 e pari, secondo la quantificazione operata in ricorso e non oggetto di specifica contestazione, a € 12.639,52, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dal 02.06.2024 al saldo ex art. 429
c.p.c.
3. Il ricorso va, quindi, accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/14 (cause di lavoro-scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00 – valore medio di liquidazione per ciascuna fase con esclusione dell'istruttoria).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per violazione della procedura di cui all'art. 7 della legge n.
300/1970; condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di € 12.639,52, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dal 02.06.2024 al saldo ex art. 429
c.p.c.; condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 4.334,50, di cui € 118,50 per spese e € 4.216,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Di Lorenzo, dichiaratosi antistatario.
4 Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 12.12.2024
Il giudice del lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
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