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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3753/2024 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Portici, alla via Diaz n. 58, presso lo studio legale dell'avv. Stefano
Palomba, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/03/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo: “
2. Controparte_1 dichiarare l'illegittimità della pretesa avanzata dall' di restituzione della somma di € 5817,19 CP_2
e per l'effetto condannare l' alla restituzione degli importi eventualmente trattenuti;
3. CP_2
CP_ Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario;
”. Nello specifico, la ricorrente ha dedotto:
a) Di ave ricevuto una comunicazione relativa a somme indebitamente percepite sulla CP_2
pensione in godimento;
b) Che tale comunicazione appare priva di giustificazione;
c) Di aver presentato ricorso amministrativo rimasto senza esito;
d) Che tale provvedimento è illegittimo e che comunque l'indebito sarebbe irripetibile alla luce della normativa speciale che regola la materia.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda. CP_2
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti parte ricorrente ha insistito nelle sue conclusioni.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito riportate.
La prestazione di cui è beneficiaria la ricorrente ed oggetto del provvedimento di ricalcolo dell' da cui è scaturito l'accertamento dell'indebito ha natura assistenziale. CP_2
In relazione all'oggetto del giudizio è granitico il principio secondo cui "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav.
20/01/2011 n. 1228).
Parte ricorrente, tuttavia, nulla ha allegato quanto alla debenza della prestazione, concentrandosi sul profilo dell'irripetibilità.
In materia, quindi, è consolidato il principio secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223). Rispetto a tale principio di ordine generale, che dunque collega la ripetibilità alle prestazioni erogate in seguito alla comunicazione di un provvedimento formale da parte dell' , differisce CP_2
l'ipotesi oggetto del presente giudizio, in relazione alla quale viene a considerarsi la diversa fattispecie in cui la parte abbia perso il requisito sanitario a seguito nuova visita sanitaria in sede amministrativa e ne sia a conoscenza, per esserle stato comunicato l'esito di tale visita.
Tale ipotesi, infatti, risulta assimilabile all'ipotesi in cui la parte ha perso il requisito sanitario a seguito di visita di revisione, ipotesi in cui devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, n.34013), ciò in quanto la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente rispetto al formale atto di revoca.
Di recente, in un caso di venir meno del requisito sanitario, si registra la pronuncia della Corte di
Cassazione n. 4668 del 22.02.2021 secondo cui “nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l' non ha provveduto secondo le regole della L. n. 448 del 1998, art. 37, comma CP_1
8, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell Va rilevato a riguardo che, CP_2
rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità
e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass.
n. 17642 del 2012). Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte”
Tale orientamento è condiviso da questo giudice poiché la stessa ratio dell'indebito assistenziale, in relazione al quale è prevista l'irripetibilità delle prestazioni erogate antecedentemente alla comunicazione di un formale provvedimento amministrativo, è proprio quella di tutelare l'affidamento ingeneratosi nella parte, specialmente in una materia in cui gli interessi in gioco hanno un rilievo costituzionalmente garantito.
Ebbene, la tutela dell'affidamento, evidentemente, non può esistere ove non vi sia affidamento, situazione soggettiva che certamente non può configurarsi quando la parte è messa a conoscenza dell'aver perso uno dei requisiti per l'ottenimento della prestazione, come avviene nel caso in cui le venga comunicato un verbale sanitario in cui si accerta l'insussistenza del requisito sanitario.
Rispetto ai principi appena delineati, venendo all'analisi della fattispecie oggetto del giudizio, deve tuttavia osservarsi che la comunicazione dell'esito della visita di revisione è avvenuta solo nel mese di ottobre 2022.
Dal mese successivo, poi, l'ente previdenziale ha sospeso il pagamento della prestazione.
Deve quindi ritenersi che fino alla comunicazione dell'esito della visita di revisione nulla possa essere ripetuto dall'ente previdenziale a fronte della situazione di affidamento legittimo in cui si trovata il ricorrente.
In aggiunta, poi, deve osservarsi che l'accertamento peritale è avvenuto solo nel luglio 2022,
a fronte di domanda proposta dallo stesso ricorrente nel maggio 2021, con la conseguenza che certamente non può provvedersi alla ripetizione di quanto versato a partire dal giugno 2021.
Ne deriva che il ricorso deve essere accolto e deve essere dichiarata l'irripetibilità dei ratei versati a partire dal mese di giugno 2021 e fino al mese di ottobre 2022, con condanna dell'ente previdenziale alla restituzione di quanto eventualmente ripetuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibili i ratei di prestazione versati dal giugno
2021 al 31 ottobre 2022 per la somma di € 5.817,19, con condanna dell'ente previdenziale alla restituzione di quanto eventualmente ripetuto;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi. Aversa, 17.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3753/2024 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Portici, alla via Diaz n. 58, presso lo studio legale dell'avv. Stefano
Palomba, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/03/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo: “
2. Controparte_1 dichiarare l'illegittimità della pretesa avanzata dall' di restituzione della somma di € 5817,19 CP_2
e per l'effetto condannare l' alla restituzione degli importi eventualmente trattenuti;
3. CP_2
CP_ Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario;
”. Nello specifico, la ricorrente ha dedotto:
a) Di ave ricevuto una comunicazione relativa a somme indebitamente percepite sulla CP_2
pensione in godimento;
b) Che tale comunicazione appare priva di giustificazione;
c) Di aver presentato ricorso amministrativo rimasto senza esito;
d) Che tale provvedimento è illegittimo e che comunque l'indebito sarebbe irripetibile alla luce della normativa speciale che regola la materia.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda. CP_2
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti parte ricorrente ha insistito nelle sue conclusioni.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito riportate.
La prestazione di cui è beneficiaria la ricorrente ed oggetto del provvedimento di ricalcolo dell' da cui è scaturito l'accertamento dell'indebito ha natura assistenziale. CP_2
In relazione all'oggetto del giudizio è granitico il principio secondo cui "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav.
20/01/2011 n. 1228).
Parte ricorrente, tuttavia, nulla ha allegato quanto alla debenza della prestazione, concentrandosi sul profilo dell'irripetibilità.
In materia, quindi, è consolidato il principio secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.13223). Rispetto a tale principio di ordine generale, che dunque collega la ripetibilità alle prestazioni erogate in seguito alla comunicazione di un provvedimento formale da parte dell' , differisce CP_2
l'ipotesi oggetto del presente giudizio, in relazione alla quale viene a considerarsi la diversa fattispecie in cui la parte abbia perso il requisito sanitario a seguito nuova visita sanitaria in sede amministrativa e ne sia a conoscenza, per esserle stato comunicato l'esito di tale visita.
Tale ipotesi, infatti, risulta assimilabile all'ipotesi in cui la parte ha perso il requisito sanitario a seguito di visita di revisione, ipotesi in cui devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, n.34013), ciò in quanto la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente rispetto al formale atto di revoca.
Di recente, in un caso di venir meno del requisito sanitario, si registra la pronuncia della Corte di
Cassazione n. 4668 del 22.02.2021 secondo cui “nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l' non ha provveduto secondo le regole della L. n. 448 del 1998, art. 37, comma CP_1
8, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell Va rilevato a riguardo che, CP_2
rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità
e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass.
n. 17642 del 2012). Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte”
Tale orientamento è condiviso da questo giudice poiché la stessa ratio dell'indebito assistenziale, in relazione al quale è prevista l'irripetibilità delle prestazioni erogate antecedentemente alla comunicazione di un formale provvedimento amministrativo, è proprio quella di tutelare l'affidamento ingeneratosi nella parte, specialmente in una materia in cui gli interessi in gioco hanno un rilievo costituzionalmente garantito.
Ebbene, la tutela dell'affidamento, evidentemente, non può esistere ove non vi sia affidamento, situazione soggettiva che certamente non può configurarsi quando la parte è messa a conoscenza dell'aver perso uno dei requisiti per l'ottenimento della prestazione, come avviene nel caso in cui le venga comunicato un verbale sanitario in cui si accerta l'insussistenza del requisito sanitario.
Rispetto ai principi appena delineati, venendo all'analisi della fattispecie oggetto del giudizio, deve tuttavia osservarsi che la comunicazione dell'esito della visita di revisione è avvenuta solo nel mese di ottobre 2022.
Dal mese successivo, poi, l'ente previdenziale ha sospeso il pagamento della prestazione.
Deve quindi ritenersi che fino alla comunicazione dell'esito della visita di revisione nulla possa essere ripetuto dall'ente previdenziale a fronte della situazione di affidamento legittimo in cui si trovata il ricorrente.
In aggiunta, poi, deve osservarsi che l'accertamento peritale è avvenuto solo nel luglio 2022,
a fronte di domanda proposta dallo stesso ricorrente nel maggio 2021, con la conseguenza che certamente non può provvedersi alla ripetizione di quanto versato a partire dal giugno 2021.
Ne deriva che il ricorso deve essere accolto e deve essere dichiarata l'irripetibilità dei ratei versati a partire dal mese di giugno 2021 e fino al mese di ottobre 2022, con condanna dell'ente previdenziale alla restituzione di quanto eventualmente ripetuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibili i ratei di prestazione versati dal giugno
2021 al 31 ottobre 2022 per la somma di € 5.817,19, con condanna dell'ente previdenziale alla restituzione di quanto eventualmente ripetuto;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.697,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi. Aversa, 17.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo