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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
R.G. n. 2651/2023
Udienza dell'11.03.2025
Alle ore 11:22 innanzi al Giudice del Lavoro e alle A.U.P.P., dott.sse Marianna Formica
e Daria De Maio, è presente per parte ricorrente l'avv. Antonio Di Stasio, il quale si riporta integralmente ai propri scritti difensivi, alle precedenti note di udienza e a tutta la documentazione versata in atti e chiede l'accoglimento delle conclusioni così come integrate nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14.01.2025.
Chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e e all'esito, allorquando il procuratore presente a tanto autorizzato si è già allontanato dall'aula di udienza, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del giorno
11/3/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2651/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. DI STASIO ANTONIO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo PEC indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
TR
(C.F.
[...] indicato: ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_1 rappresentati e difesi, ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella
Pagliuca, elettivamente domiciliata presso l' Controparte_2
sito in , alla via Giuseppe Marotta,
[...] CP_1
(indirizzo PEC indicato: ; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02/10/2023 la parte in epigrafe indicata, docente a tempo determinato in servizio per l'.a.s 2023/2024 presso
[...]
(C.M. ) e presso Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
2
[...] (C.M. ), adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo: “1) accertare e C.F._3 dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Carta elettronica del valore di 500 euro annui per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n.
107/2015 e ai sensi degli artt. 63 e 64 CCNL, e per l'effetto condannare il
[...]
e del alla elargizione del beneficio, così come previsto e TR CP_1 disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato. Perciò:
a) in via principale - previa disapplicazione dell'all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13 luglio 2015 e del DPCM di attuazione nella parte in cui essi non riconoscono il bonus di € 500,00 anche in favore dei docenti assunti a tempo determinato - condannare il (già e TR TR precedentemente ) nella Controparte_5 persona del pro tempore a corrispondere alla ricorrente la Carta elettronica CP_6 del valore di 500 euro annui per l'aggiornamento e la formazione del docente per ogni anno di insegnamento prestato a tempo determinato, ed in particolare per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, per un valore complessivo pari a € 2500. b) in via subordinata, - previa disapplicazione dell'all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13 luglio 2015 e del DPCM di attuazione nella parte in cui essi non riconoscono il bonus di € 500,00 anche in favore dei docenti assunti a tempo determinato - condannare il TR
(già e precedentemente TR [...]
) nella persona del pro tempore a Controparte_5 CP_6 corrispondere alla ricorrente a titolo risarcitorio la somma di € 500,00 (o altra somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia) per ogni anno di docenza svolta a tempo determinato ed in particolare per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, per un valore complessivo pari a € 2500 (o altra somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia). 2) condannare, il
[...]
in persona del Ministro pro tempore al pagamento delle TR spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”
A sostegno del ricorso deduceva di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche o per supplenze brevi e saltuarie nei seguenti anni:
1) a.s. 2018-2019 con sede di servizio I.C. “A.F. Galiani di Montoro C.M. AVIC880003;
3 2) a.s. 2019-2020 con sede di servizio I.C. “San Tommaso D'Acquino” di
Grottaminarda C.M. AVIC88200P;
3) a.s. 2021-2022 - sede di servizio I.C. “R. Guarini” di Mirabella Eclano C.M.
AVIC87000C
4) a.s. 2022-2023 - sede di servizio I.C. “N. Iannaccone” di Lioni C.M AVIC86000T ;
5) a.s. 2023/2024: contratto a tempo determinato dal 07/09/2023 al 30/06/2024 per
12 ore settimanali presso (C.M. ) Controparte_3 C.F._2
e con contratto a tempo determinato dal 15/09/2023 al 30/06/2024 per 12 ore settimanali presso (C.M. ). Controparte_4 C.F._3
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM
23.09.2015 (cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precaria”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3,
35 e 97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal
, evidenziando che il differente regime appariva giustificato dalla diversa CP_1 disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che, in ogni caso, il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
Precisava che il servizio svolto nelle annualità 2018/2019 e 2020/2021 riguardava supplenze brevi e saltuarie, come tali escluse dal beneficio in parola.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto agli anni scolastici 2018/2019 e 2020/2021, durante i quali si ritiene che la ricorrente abbia svolto solo supplenze brevi e saltuarie e con riguardo ai quali, quindi, non spetterebbe la carta docente;
sempre nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta
4 di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto”.
Con note scritte depositate in data 24.3.2024 la parte ricorrente precisava che per mero lapsus calami nelle conclusioni del ricorso veniva erroneamente riportato in luogo dell'anno scolastico 2021-2022, l'anno scolastico 2020-2021.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione e per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
5. Venendo all'esame nel merito, la questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M. del 23.9.2015, nonché successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.
Vale premettere che l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso
5 come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline
e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che
«l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
Alla stregua delle disposizioni di cui innanzi, il diritto-dovere formativo riguarda tanto il personale di ruolo, quanto i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
In tale ambito la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_5 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
6 musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il disposto normativo suddetto riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta Docente) dell'importo nominale di €
500,00 annuo, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo
DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Il quadro normativo rappresentato ha, dunque, previsto la completa esclusione del personale a tempo determinato dal beneficio de quo.
Sulla questione è intervenuta la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con cui il
Consiglio di Stato, in riforma alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, ha affermato che la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato, presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi,
l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3,35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a
"doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del . 15219 del 15 ottobre 2015, nonché CP_7 il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Sulla conformità del citato comma 121 rispetto alla disciplina eurounitaria è, invece, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, con ordinanza della VI
Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha ritenuto che «la clausola 4,
7 punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
La Corte ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto
1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_1
La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
8 Da ultimo poi, la Corte di Cassazione, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1
e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale
9 della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Secondo la Corte di Cassazione, l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico”, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Infatti, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
Tali considerazioni riguardano le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co. 1 e 2 l. 124/1999.
Rispetto alle suddette tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
6. Ciò posto, e calando nel caso concreto i principi testè richiamati, nella fattispecie in esame dalla documentazione acquisita al giudizio, e nello specifico, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente in data 10/1/2025 è emerso che la docente è attualmente inserita nelle GPS e le è stato conferito un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30.6.2025) presso NO DA NO
( . C.F._4
Risulta, dunque, integrato il requisito della permanenza della docente nel sistema scolastico, peraltro non oggetto di contestazione, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
E' emerso altresì, che la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente supplente con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno (termine attività didattiche) per gli a.s. 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
Appare, dunque, evidente che il servizio rispettivamente svolto dalla ricorrente per gli a.s. 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 rientri tra le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del
10 1999, rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della Carta Docente.
Con riguardo all'a.s. 2023-2024, l'art. 15 del D.L. 69/2023 prevede il beneficio solamente in favore di chi abbia ricevuto incarichi di supplenza annuale fino al
31/08/2024.
Tale norma va disapplicata in applicazione di principi sopra richiamati.
7. Per l'a.s. 2018/2019 l'istante ha prestato servizio in virtù di contratti di supplenza considerati supplenze “brevi e saltuarie”, così come risulta dallo stato matricolare, fino al 10 giugno e rispetto alle quali il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti, come valorizzato dalle articolate argomentazioni della Suprema Corte nella decisione citata, non è immediatamente evidente.
Pertanto la stessa non è stata destinataria né di incarico annuale (sino al 31.8) né di incarico sino al termine delle attività didattiche (sino al 30.6), ponendosi la relativa fattispecie al di fuori delle tipologie di contratti di cui all'art.4, commi 1 e 2, legge 124 del 1999, in relazione alle quali è stata affermata la piena comparabilità della prestazione lavorativa resa dal docente “precario” a quella dei docenti di ruolo e la conseguente necessità di rimuovere l'obiettivo trattamento discriminatorio.
Non può pertanto ritenersi soddisfatto il requisito dell'annualità nel senso espresso dalle disposizioni di legge sopra richiamate, atteso che le supplenze assegnate sono state varie e frazionate, ossia di volta in volta conferite dalla Dirigenza scolastica, senza la possibilità ab initio di prendere in considerazione la partecipazione del precario a tutte le incombenze in cui sono impegnati i docenti fino al termine delle attività didattiche (cfr. sulla specifica questione delle supplenze temporanee la recente ordinanza della Suprema Corte n.7254/24, che ha dichiarato l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Novara sul rilievo dell'insussistenza dei requisiti della natura esclusivamente giuridica delle questioni trattate e della gravità interpretativa a fronte della molteplicità degli indicatori provenienti dalla pronuncia dell'ottobre 2023 che ha risolto il precedente rinvio pregiudiziale su tema analogo).
Sulla base di tali indicatori, risulta evidente, pertanto, che per questo anno scolastico non sussistano le condizioni per equiparare il precario al docente di ruolo, ove si consideri che la cd. carta docenti viene assegnata ad inizio anno scolastico al fine di assicurare, come si è detto, formazione ed aggiornamento in previsione delle attività che avranno corso per l'intero svolgimento delle attività didattiche, (cfr. per una
11 ricostruzione in questi termini, Corte di Appello di Napoli sentenza n. 543/2025 del
18/2/2025).
8. In conclusione, in ragione di tutte le considerazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso deve essere parzialmente accolto con condanna del ll'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente CP_7 per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di €
500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerata la serialità della controversia, tenuto conto della complessità delle questioni interpretative trattate, le dette spese vanno compensate parzialmente e poste per il resto a carico della parte convenuta come indicato in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147 del 2022
(cause lavoro, fase studio, introduttiva e decisoria, scaglione fino ad € 5.200,00), in applicazione del principio di causalità (cfr. Corte appello Napoli sentenza n.
3102/2024).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2651/2023 R.G
Lavoro, proposto da con ricorso depositato il 2/10/2023 nei Parte_1 confronti di , in persona del l.r.p.t., ogni contraria TR istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento parziale della domanda, accerta e dichiara il diritto di Parte_1
all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
[...] del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli anni scolastici
2019/2020; 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
2) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la CP_1 somma di €#2000# (euroduemila/00);
3) previa compensazione di un terzo, condanna il TR
a rifondere alla parte ricorrente le restanti spese del giudizio, che liquida in #€687,00#
(euroseicentottantasette/00) per compensi (già al netto della compensazione), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., ed oltre euro 49,00 (euroquarantanove/00) per C.U., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Avellino, lì 11/3/2025
Il Giudice del lavoro
12 dott.ssa Daniela di Gennaro
13
Settore Lavoro e Previdenza
R.G. n. 2651/2023
Udienza dell'11.03.2025
Alle ore 11:22 innanzi al Giudice del Lavoro e alle A.U.P.P., dott.sse Marianna Formica
e Daria De Maio, è presente per parte ricorrente l'avv. Antonio Di Stasio, il quale si riporta integralmente ai propri scritti difensivi, alle precedenti note di udienza e a tutta la documentazione versata in atti e chiede l'accoglimento delle conclusioni così come integrate nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14.01.2025.
Chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e e all'esito, allorquando il procuratore presente a tanto autorizzato si è già allontanato dall'aula di udienza, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del giorno
11/3/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2651/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. DI STASIO ANTONIO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo PEC indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
TR
(C.F.
[...] indicato: ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_1 rappresentati e difesi, ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella
Pagliuca, elettivamente domiciliata presso l' Controparte_2
sito in , alla via Giuseppe Marotta,
[...] CP_1
(indirizzo PEC indicato: ; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02/10/2023 la parte in epigrafe indicata, docente a tempo determinato in servizio per l'.a.s 2023/2024 presso
[...]
(C.M. ) e presso Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
2
[...] (C.M. ), adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo: “1) accertare e C.F._3 dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Carta elettronica del valore di 500 euro annui per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n.
107/2015 e ai sensi degli artt. 63 e 64 CCNL, e per l'effetto condannare il
[...]
e del alla elargizione del beneficio, così come previsto e TR CP_1 disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato. Perciò:
a) in via principale - previa disapplicazione dell'all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13 luglio 2015 e del DPCM di attuazione nella parte in cui essi non riconoscono il bonus di € 500,00 anche in favore dei docenti assunti a tempo determinato - condannare il (già e TR TR precedentemente ) nella Controparte_5 persona del pro tempore a corrispondere alla ricorrente la Carta elettronica CP_6 del valore di 500 euro annui per l'aggiornamento e la formazione del docente per ogni anno di insegnamento prestato a tempo determinato, ed in particolare per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, per un valore complessivo pari a € 2500. b) in via subordinata, - previa disapplicazione dell'all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13 luglio 2015 e del DPCM di attuazione nella parte in cui essi non riconoscono il bonus di € 500,00 anche in favore dei docenti assunti a tempo determinato - condannare il TR
(già e precedentemente TR [...]
) nella persona del pro tempore a Controparte_5 CP_6 corrispondere alla ricorrente a titolo risarcitorio la somma di € 500,00 (o altra somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia) per ogni anno di docenza svolta a tempo determinato ed in particolare per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, per un valore complessivo pari a € 2500 (o altra somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia). 2) condannare, il
[...]
in persona del Ministro pro tempore al pagamento delle TR spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”
A sostegno del ricorso deduceva di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche o per supplenze brevi e saltuarie nei seguenti anni:
1) a.s. 2018-2019 con sede di servizio I.C. “A.F. Galiani di Montoro C.M. AVIC880003;
3 2) a.s. 2019-2020 con sede di servizio I.C. “San Tommaso D'Acquino” di
Grottaminarda C.M. AVIC88200P;
3) a.s. 2021-2022 - sede di servizio I.C. “R. Guarini” di Mirabella Eclano C.M.
AVIC87000C
4) a.s. 2022-2023 - sede di servizio I.C. “N. Iannaccone” di Lioni C.M AVIC86000T ;
5) a.s. 2023/2024: contratto a tempo determinato dal 07/09/2023 al 30/06/2024 per
12 ore settimanali presso (C.M. ) Controparte_3 C.F._2
e con contratto a tempo determinato dal 15/09/2023 al 30/06/2024 per 12 ore settimanali presso (C.M. ). Controparte_4 C.F._3
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM
23.09.2015 (cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precaria”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3,
35 e 97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal
, evidenziando che il differente regime appariva giustificato dalla diversa CP_1 disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che, in ogni caso, il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
Precisava che il servizio svolto nelle annualità 2018/2019 e 2020/2021 riguardava supplenze brevi e saltuarie, come tali escluse dal beneficio in parola.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto agli anni scolastici 2018/2019 e 2020/2021, durante i quali si ritiene che la ricorrente abbia svolto solo supplenze brevi e saltuarie e con riguardo ai quali, quindi, non spetterebbe la carta docente;
sempre nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta
4 di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto”.
Con note scritte depositate in data 24.3.2024 la parte ricorrente precisava che per mero lapsus calami nelle conclusioni del ricorso veniva erroneamente riportato in luogo dell'anno scolastico 2021-2022, l'anno scolastico 2020-2021.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione e per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
5. Venendo all'esame nel merito, la questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M. del 23.9.2015, nonché successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.
Vale premettere che l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso
5 come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline
e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che
«l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
Alla stregua delle disposizioni di cui innanzi, il diritto-dovere formativo riguarda tanto il personale di ruolo, quanto i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
In tale ambito la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_5 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
6 musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il disposto normativo suddetto riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta Docente) dell'importo nominale di €
500,00 annuo, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo
DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Il quadro normativo rappresentato ha, dunque, previsto la completa esclusione del personale a tempo determinato dal beneficio de quo.
Sulla questione è intervenuta la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con cui il
Consiglio di Stato, in riforma alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, ha affermato che la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato, presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi,
l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3,35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a
"doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del . 15219 del 15 ottobre 2015, nonché CP_7 il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Sulla conformità del citato comma 121 rispetto alla disciplina eurounitaria è, invece, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, con ordinanza della VI
Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha ritenuto che «la clausola 4,
7 punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
La Corte ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto
1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_1
La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
8 Da ultimo poi, la Corte di Cassazione, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1
e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale
9 della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Secondo la Corte di Cassazione, l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico”, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Infatti, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
Tali considerazioni riguardano le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co. 1 e 2 l. 124/1999.
Rispetto alle suddette tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
6. Ciò posto, e calando nel caso concreto i principi testè richiamati, nella fattispecie in esame dalla documentazione acquisita al giudizio, e nello specifico, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente in data 10/1/2025 è emerso che la docente è attualmente inserita nelle GPS e le è stato conferito un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30.6.2025) presso NO DA NO
( . C.F._4
Risulta, dunque, integrato il requisito della permanenza della docente nel sistema scolastico, peraltro non oggetto di contestazione, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
E' emerso altresì, che la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente supplente con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno (termine attività didattiche) per gli a.s. 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
Appare, dunque, evidente che il servizio rispettivamente svolto dalla ricorrente per gli a.s. 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 rientri tra le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del
10 1999, rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della Carta Docente.
Con riguardo all'a.s. 2023-2024, l'art. 15 del D.L. 69/2023 prevede il beneficio solamente in favore di chi abbia ricevuto incarichi di supplenza annuale fino al
31/08/2024.
Tale norma va disapplicata in applicazione di principi sopra richiamati.
7. Per l'a.s. 2018/2019 l'istante ha prestato servizio in virtù di contratti di supplenza considerati supplenze “brevi e saltuarie”, così come risulta dallo stato matricolare, fino al 10 giugno e rispetto alle quali il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti, come valorizzato dalle articolate argomentazioni della Suprema Corte nella decisione citata, non è immediatamente evidente.
Pertanto la stessa non è stata destinataria né di incarico annuale (sino al 31.8) né di incarico sino al termine delle attività didattiche (sino al 30.6), ponendosi la relativa fattispecie al di fuori delle tipologie di contratti di cui all'art.4, commi 1 e 2, legge 124 del 1999, in relazione alle quali è stata affermata la piena comparabilità della prestazione lavorativa resa dal docente “precario” a quella dei docenti di ruolo e la conseguente necessità di rimuovere l'obiettivo trattamento discriminatorio.
Non può pertanto ritenersi soddisfatto il requisito dell'annualità nel senso espresso dalle disposizioni di legge sopra richiamate, atteso che le supplenze assegnate sono state varie e frazionate, ossia di volta in volta conferite dalla Dirigenza scolastica, senza la possibilità ab initio di prendere in considerazione la partecipazione del precario a tutte le incombenze in cui sono impegnati i docenti fino al termine delle attività didattiche (cfr. sulla specifica questione delle supplenze temporanee la recente ordinanza della Suprema Corte n.7254/24, che ha dichiarato l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Novara sul rilievo dell'insussistenza dei requisiti della natura esclusivamente giuridica delle questioni trattate e della gravità interpretativa a fronte della molteplicità degli indicatori provenienti dalla pronuncia dell'ottobre 2023 che ha risolto il precedente rinvio pregiudiziale su tema analogo).
Sulla base di tali indicatori, risulta evidente, pertanto, che per questo anno scolastico non sussistano le condizioni per equiparare il precario al docente di ruolo, ove si consideri che la cd. carta docenti viene assegnata ad inizio anno scolastico al fine di assicurare, come si è detto, formazione ed aggiornamento in previsione delle attività che avranno corso per l'intero svolgimento delle attività didattiche, (cfr. per una
11 ricostruzione in questi termini, Corte di Appello di Napoli sentenza n. 543/2025 del
18/2/2025).
8. In conclusione, in ragione di tutte le considerazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso deve essere parzialmente accolto con condanna del ll'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente CP_7 per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di €
500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerata la serialità della controversia, tenuto conto della complessità delle questioni interpretative trattate, le dette spese vanno compensate parzialmente e poste per il resto a carico della parte convenuta come indicato in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147 del 2022
(cause lavoro, fase studio, introduttiva e decisoria, scaglione fino ad € 5.200,00), in applicazione del principio di causalità (cfr. Corte appello Napoli sentenza n.
3102/2024).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2651/2023 R.G
Lavoro, proposto da con ricorso depositato il 2/10/2023 nei Parte_1 confronti di , in persona del l.r.p.t., ogni contraria TR istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento parziale della domanda, accerta e dichiara il diritto di Parte_1
all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
[...] del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli anni scolastici
2019/2020; 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
2) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la CP_1 somma di €#2000# (euroduemila/00);
3) previa compensazione di un terzo, condanna il TR
a rifondere alla parte ricorrente le restanti spese del giudizio, che liquida in #€687,00#
(euroseicentottantasette/00) per compensi (già al netto della compensazione), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., ed oltre euro 49,00 (euroquarantanove/00) per C.U., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Avellino, lì 11/3/2025
Il Giudice del lavoro
12 dott.ssa Daniela di Gennaro
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