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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/10/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 2683/2025 del Ruolo Generale Volontaria
Giurisdizione promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MIGLIARDI VALENTINA
e
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato FRIGERI SAMUELA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL TR I B U N A L E vista la domanda congiunta proposta da e Parte_1 Pt_2 on ricorso depositato l'08/04/2025 per lo scioglimento del loro matri-
[...] monio, unione celebrata a PARMA l'11/03/2017;
pagina 1 di 3 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli: Persona_1
(nato il [...]) e (nato il [...]); Persona_2 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipote- si previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifi- cazioni posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previ- sto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data
17/05/2022 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Parma del 07/09/2022;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ri- costituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla determina- zione espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
preso atto del fatto che le parti hanno ribadito nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14/10/2025 la volontà di sottoporre la domanda congiunta alle condizioni di cui al ricorso;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contra- rietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo ap- porto di entrambe le figure genitoriali;
visto il parere favorevole espresso dal P.M. in data 11/04/2025; visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_3 nato nel REGNO UNITO il 11/06/1966, e nata in
[...] Parte_2
REPUBBLICA CECA il 04/07/1985, celebrato a PARMA il 11/03/2017 tra- scritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PARMA al n. 45 - parte I, anno 2017;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle condizioni di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente trascritte;
pagina 2 di 3 3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di PARMA di proce- dere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 21/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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