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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 07/12/2024, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1569 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 posta in decisione all'udienza del 4.7.2024, promossa
DA
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lorenzo Serretti presso il cui studio sito a Pesaro viale della Vittoria 161, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attore opponente -
CONTRO
(cf ), quale mandataria procuratrice di Controparte_1 P.IVA_1
(cf ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Controparte_2 P.IVA_2
Panzavuota, presso il cui studio sito ad Ancona, corso Mazzini 156, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
- convenuta opposta -
E NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 12 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
Francesco Bordiga presso il cui indirizzo ha eletto domicilio in virtù di delega Email_1
posta in calce alla comparsa di costituzione
(c.f. ) e per essa la procuratrice mandataria CP_4 P.IVA_4
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
Francesco Bordiga presso il cui indirizzo ha eletto domicilio in virtù di delega Email_1
posta in calce alla comparsa di costituzione
- intervenute -
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per BA IE:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, anche in accoglimento della proposta
eccezione di nullità del contratto di fideiussione sottoscritto dal Sig. in Parte_1
data 21.10.2009, - revocare, in a per i motivi esposti, il decreto ingiuntivo 275/21 -
RG 494/21. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dello scrivente
procuratore ai sensi dell'art. 93 cpc”.
Per e per essa la procuratrice mandataria CP_4 Controparte_3
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e/o
allegazione, così giudicare: - in via principale, respingere perché inammissibili e/o
pagina 2 di 12 infondate tutte le domande formulate dal Sig. e, per l'effetto, Parte_1
confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, condannare il Sig.
a pagare, in favore di (già Parte_1 CP_4 [...]
e ancor prima , l'importo di euro Controparte_3 Controparte_2
43.127,99, ovvero la diversa somma che dovesse risultare dovuta alla data del 19
gennaio 2021, oltre interessi maturati e maturandi dal 19 gennaio 2021 al saldo al
tasso di mora pattuiti nel contratto di mutuo (ovvero in subordine al tasso di cui
all'art. 1284, comma 4, c.c. dal deposito del ricorso al saldo); - in ogni caso, con
vittoria di spese e onorari del presente giudizio, aumentati di spese generali,
c.p.a. e i.v.a.”.
Nessuno per Controparte_2
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 5.7.2021 Parte_1
conveniva in giudizio in persona della mandataria Controparte_2
procuratrice proponendo opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo, che quest'ultima aveva ottenuto per il pagamento di €.43.127,99, oltre interessi, quale debito residuo di finanziamento concesso a Controparte_5
in favore della quale il si era costituito fideiussore.
[...] Parte_1
Lo stesso opponente eccepiva la nullità della fideiussione in quanto corrispondente, in alcune clausole, allo schema negoziale giudicato dall'Autorità
garante, allora preposta, come frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza,
secondo l'accertamento della NC d'AL del 2 maggio 2005; eccepiva, altresì,
pagina 3 di 12 che la NC non aveva osservato il termine di decadenza previsto dall'art. 1957
c.c. Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto con il favore delle spese.
Si costituiva, con atto di intervento, la quale, Controparte_3
nella dichiarata qualità di cessionaria del credito mediante cartolarizzazione,
contestava l'opposizione, assumendo che l'eccezione di nullità della fideiussione era infondata in ragione della natura specifica della garanzia;
che la violazione della disciplina sulla concorrenza poteva dare luogo solo a risarcimento ovvero a nullità limitata alle clausole denunciate conformi all'intesa anticoncorrenziale;
che non vi era decadenza, perché la durata della fideiussione era correlata all'integrale adempimento dell'obbligazione principale e perché l'opponente aveva riconosciuto il debito con scrittura 3.7.2021; che il credito era provato per iscritto.
Concludeva, pertanto, per l'estromissione di ed il rigetto Controparte_6
dell'opposizione; in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa dovuta oltre interessi.
Interveniva, infine, in persona della mandataria procuratrice CP_4
la quale, dichiarando che la rappresentata era Controparte_3
succeduta nel credito a seguito di scissione, rassegnava identiche conclusioni.
L'istruttoria era documentale.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 4.7.2024.
2 – La ricorrente opposta, costituita con il deposito del ricorso, ha dato prova del credito dedotto in giudizio mediante i documenti allegati al ricorso che,
pagina 4 di 12 per l'unitarietà del processo di ingiunzione, restano acquisiti anche nella fase di opposizione (cfr. Cass. sez. un. 2015 n. 144754); in particolare, è allegato e provato il titolo negoziale, costituito dal contratto di finanziamento e dal contratto di fideiussione per operazione specifica, come da allegate scritture (v. doc. 2, 3
monitorio), oltre che da riconoscimento di debito per €.55.609,16 (v. doc. 4
monitorio)
3 – A fronte della prova del credito, parte opponente muove un'unica contestazione che attiene alla nullità della fideiussione (v. doc. 3 monitorio) dallo stesso prestata a specifica garanzia dell'adempimento del contratto di finanziamento concluso da (doc. 2 Controparte_7
monitorio). Deduce al riguardo la violazione della normativa antitrust, ed in particolare dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287 del 1990, sull'assunto che detta garanzie corrisponderebbe allo schema contrattuale (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.)
giudicato dall'Autorità garante, allora preposta, come frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza, come da atto di accertamento della
NC d'AL, n. 55 del 2 maggio 2005 (v. doc. 2 opponente).
Come è noto, il provvedimento 55/2005, con cui NC d'AL, nella sua veste di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt.
14 e 20 L. n. 287 del 1990, ha dichiarato il contrasto con l'art. 2, comma 2 lett. a),
L. 10 ottobre 1990, n. 287 - a mente del quale "sono vietate le intese tra imprese
che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera
pagina 5 di 12 consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una
sua parte rilevante" - di talune clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate ABI, ha riguardato espressamente il tipo della fideiussione omnibus.
Dunque è un punto innegabilmente fermo che il giudizio di sfavore esternato nell'occasione da NC d'AL ha riguardato una tipologia di contratto,
che condivide con quello su cui si appuntano le riserve dell'opponente solo l'appartenenza ad una comune matrice di genere. Di ciò del resto non dubita neppure lo stesso opponente, il quale proprio perché consapevole del fatto che l'apprezzamento di NC d'AL ha riguardato il tipo della fideiussione omnibus e non il tipo della fideiussione specifica assume che quell'apprezzamento sarebbe estensibile al negozio da lui sottoscritto, ipotizzando in caso affermativo che debbano trarsi gli effetti sanzionatori indicati da SS.UU. 41994/2021 (v.
conclusionale pg. 1).
Sul punto è di recente intervenuta la giurisprudenza di legittimità, dando soluzione negativa all'interrogativo della estensibilità degli indicati effetti sanzionatori alla fideiussione specifica, come da seguente principio: “la natura
anticoncorrenziale pronunciata dalla NC d'AL, di clausole del modello ABI
del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett.
a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile
espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto,
in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata
pagina 6 di 12 rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e
futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative
derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio
sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle
fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (Cass.
2024 n. 21841; v. anche conformi Cass. 2024 n. 19401; Cass. 2024 n. 26847;
Cass. 2024 n. 30383).
L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da NC
d'AL si rende applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate.
Concernendo, dunque, il provvedimento n. 55 del 2005 della NC d'AL
le sole fideiussioni omnibus, ne consegue che non può pretendersi di ricavare da esso la nullità di una intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, per cui in presenza, come nella fattispecie, di una fideiussione specifica con la quale il garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità. Come
affermato dalla S.C. “in caso di stipula di contratti non riconducibili alle
fideiussioni omnibus chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito
antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a
pagina 7 di 12 un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni
omnibus, e non altri negozi” (Cass. 2024 n. 26847 in motivazione).
Parte opponente, allegando il solo provvedimento della NC D'AL, non ha dato prova dell'intesa anticoncorrenziale.
Ne consegue l'infondatezza della eccepita nullità della garanzia, come pure della dedotta inosservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c., le cui norme sono notoriamente derogabili (cfr. Cass. 2006 n. 2263) e, nella fattispecie,
derogate dal contratto di garanzia (art. 6) con clausola specificamente approvata
(v. doc. 3 monitorio).
L'opposizione, pertanto, deve essere respinta senza spese, stante la mancata costituzione della ricorrente nella fase di opposizione.
3 – Riguardo all'intervento di e Controparte_3 CP_4
nella dichiarata qualità di cessionarie del credito (la prima mediante cartolarizzazione;
la seconda a seguito di scissione), si rileva che parte opponente ha negato in corso di causa (v. note 19.11.2021; conclusionale pg. 1)
– con contestazione avente natura di mera difesa (cfr. Cass. sez. un. 2016 n.
2951) - la titolarità del credito oggetto di causa.
La contestazione pone a carico dell'intervenuto, l'onere di allegare e provare la titolarità della posizione soggettiva, che è elemento costitutivo del diritto fatto valere (cfr. Cass. sez. un. 2016 n. 2951 in motivazione sub n. 60).
E' stato puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo,
Cass.
8.11.2024 n. 28790; nello stesso senso Cass. 2024 n. 3405; Cass. 2023 n.
pagina 8 di 12 17944;) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58
del citato d.lgs.
Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta,
di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c.,
quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente:
Cass. 2023 n. 17944, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (così Cass.
2024 n. 28770, cit. supra).
E' stato infatti spiegato nell'arresto citato (Cass. 2023 n. 17944) che «una
cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione –
pagina 9 di 12 un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di
conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria
dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il
contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così
espressamente Cass. 2019 n. 22151; cfr. già in precedenza Cass. 2006 n. 5997).
Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e,
dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È
però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (cfr. ancora Cass. 2024 n. 28790 cit.).
In caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di pagina 10 di 12 ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche (così, sempre Cass. 2024 n. 28790; Cass.
2023 n. 17944, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass. 2023 n. 9412.
Diverso è, invece, il caso in cui – come si verifica anche nella fattispecie -
sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto ovvero dei vari contratti di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco (così
espressamente Cass. 2024 n. 28790 cit. supra).
Orbene, nella specie, l'onere di prova non è stato assolto dagli intervenuti,
i quali, per dimostrare la titolarità del credito, hanno allegato non il contratto, ma l'avviso di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B., pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale (doc. , proveniente dalla stessa dichiarata CP_8
cessionaria, che, per quanto esposto, non è idoneo, a fronte della specifica contestazione, a dare prova della cessione del credito.
Per tali ragioni, in difetto di prova della titolarità del credito, gli interventi di anche quale mandataria e procuratrice speciale di Controparte_3
pagina 11 di 12 vanno dichiarati inammissibili, con conseguente aggravio di CP_4
spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro , mandataria procuratrice di Parte_1 Controparte_1
, con l'intervento di e di Controparte_2 Controparte_3 CP_4
in persona della sua mandataria e procuratrice
[...] Controparte_3
così provvede:
1) respinge l'opposizione proposta da e, pertanto, conferma Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto n. 275/2021 emesso da questo tribunale;
2) dichiara inammissibili gli interventi di e di Controparte_3 CP_4
in persona della sua mandataria e procuratrice
[...] Controparte_3
3) condanna e in solido a rifondere a Controparte_3 CP_4
le spese di lite, che si liquidano in €.5.810,00 per compenso, Parte_1
oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Pesaro il 7.12.2024.
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1569 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 posta in decisione all'udienza del 4.7.2024, promossa
DA
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lorenzo Serretti presso il cui studio sito a Pesaro viale della Vittoria 161, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attore opponente -
CONTRO
(cf ), quale mandataria procuratrice di Controparte_1 P.IVA_1
(cf ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Controparte_2 P.IVA_2
Panzavuota, presso il cui studio sito ad Ancona, corso Mazzini 156, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
- convenuta opposta -
E NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 12 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
Francesco Bordiga presso il cui indirizzo ha eletto domicilio in virtù di delega Email_1
posta in calce alla comparsa di costituzione
(c.f. ) e per essa la procuratrice mandataria CP_4 P.IVA_4
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
Francesco Bordiga presso il cui indirizzo ha eletto domicilio in virtù di delega Email_1
posta in calce alla comparsa di costituzione
- intervenute -
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per BA IE:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, anche in accoglimento della proposta
eccezione di nullità del contratto di fideiussione sottoscritto dal Sig. in Parte_1
data 21.10.2009, - revocare, in a per i motivi esposti, il decreto ingiuntivo 275/21 -
RG 494/21. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dello scrivente
procuratore ai sensi dell'art. 93 cpc”.
Per e per essa la procuratrice mandataria CP_4 Controparte_3
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e/o
allegazione, così giudicare: - in via principale, respingere perché inammissibili e/o
pagina 2 di 12 infondate tutte le domande formulate dal Sig. e, per l'effetto, Parte_1
confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, condannare il Sig.
a pagare, in favore di (già Parte_1 CP_4 [...]
e ancor prima , l'importo di euro Controparte_3 Controparte_2
43.127,99, ovvero la diversa somma che dovesse risultare dovuta alla data del 19
gennaio 2021, oltre interessi maturati e maturandi dal 19 gennaio 2021 al saldo al
tasso di mora pattuiti nel contratto di mutuo (ovvero in subordine al tasso di cui
all'art. 1284, comma 4, c.c. dal deposito del ricorso al saldo); - in ogni caso, con
vittoria di spese e onorari del presente giudizio, aumentati di spese generali,
c.p.a. e i.v.a.”.
Nessuno per Controparte_2
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 5.7.2021 Parte_1
conveniva in giudizio in persona della mandataria Controparte_2
procuratrice proponendo opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo, che quest'ultima aveva ottenuto per il pagamento di €.43.127,99, oltre interessi, quale debito residuo di finanziamento concesso a Controparte_5
in favore della quale il si era costituito fideiussore.
[...] Parte_1
Lo stesso opponente eccepiva la nullità della fideiussione in quanto corrispondente, in alcune clausole, allo schema negoziale giudicato dall'Autorità
garante, allora preposta, come frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza,
secondo l'accertamento della NC d'AL del 2 maggio 2005; eccepiva, altresì,
pagina 3 di 12 che la NC non aveva osservato il termine di decadenza previsto dall'art. 1957
c.c. Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto con il favore delle spese.
Si costituiva, con atto di intervento, la quale, Controparte_3
nella dichiarata qualità di cessionaria del credito mediante cartolarizzazione,
contestava l'opposizione, assumendo che l'eccezione di nullità della fideiussione era infondata in ragione della natura specifica della garanzia;
che la violazione della disciplina sulla concorrenza poteva dare luogo solo a risarcimento ovvero a nullità limitata alle clausole denunciate conformi all'intesa anticoncorrenziale;
che non vi era decadenza, perché la durata della fideiussione era correlata all'integrale adempimento dell'obbligazione principale e perché l'opponente aveva riconosciuto il debito con scrittura 3.7.2021; che il credito era provato per iscritto.
Concludeva, pertanto, per l'estromissione di ed il rigetto Controparte_6
dell'opposizione; in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa dovuta oltre interessi.
Interveniva, infine, in persona della mandataria procuratrice CP_4
la quale, dichiarando che la rappresentata era Controparte_3
succeduta nel credito a seguito di scissione, rassegnava identiche conclusioni.
L'istruttoria era documentale.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 4.7.2024.
2 – La ricorrente opposta, costituita con il deposito del ricorso, ha dato prova del credito dedotto in giudizio mediante i documenti allegati al ricorso che,
pagina 4 di 12 per l'unitarietà del processo di ingiunzione, restano acquisiti anche nella fase di opposizione (cfr. Cass. sez. un. 2015 n. 144754); in particolare, è allegato e provato il titolo negoziale, costituito dal contratto di finanziamento e dal contratto di fideiussione per operazione specifica, come da allegate scritture (v. doc. 2, 3
monitorio), oltre che da riconoscimento di debito per €.55.609,16 (v. doc. 4
monitorio)
3 – A fronte della prova del credito, parte opponente muove un'unica contestazione che attiene alla nullità della fideiussione (v. doc. 3 monitorio) dallo stesso prestata a specifica garanzia dell'adempimento del contratto di finanziamento concluso da (doc. 2 Controparte_7
monitorio). Deduce al riguardo la violazione della normativa antitrust, ed in particolare dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287 del 1990, sull'assunto che detta garanzie corrisponderebbe allo schema contrattuale (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.)
giudicato dall'Autorità garante, allora preposta, come frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza, come da atto di accertamento della
NC d'AL, n. 55 del 2 maggio 2005 (v. doc. 2 opponente).
Come è noto, il provvedimento 55/2005, con cui NC d'AL, nella sua veste di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt.
14 e 20 L. n. 287 del 1990, ha dichiarato il contrasto con l'art. 2, comma 2 lett. a),
L. 10 ottobre 1990, n. 287 - a mente del quale "sono vietate le intese tra imprese
che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera
pagina 5 di 12 consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una
sua parte rilevante" - di talune clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate ABI, ha riguardato espressamente il tipo della fideiussione omnibus.
Dunque è un punto innegabilmente fermo che il giudizio di sfavore esternato nell'occasione da NC d'AL ha riguardato una tipologia di contratto,
che condivide con quello su cui si appuntano le riserve dell'opponente solo l'appartenenza ad una comune matrice di genere. Di ciò del resto non dubita neppure lo stesso opponente, il quale proprio perché consapevole del fatto che l'apprezzamento di NC d'AL ha riguardato il tipo della fideiussione omnibus e non il tipo della fideiussione specifica assume che quell'apprezzamento sarebbe estensibile al negozio da lui sottoscritto, ipotizzando in caso affermativo che debbano trarsi gli effetti sanzionatori indicati da SS.UU. 41994/2021 (v.
conclusionale pg. 1).
Sul punto è di recente intervenuta la giurisprudenza di legittimità, dando soluzione negativa all'interrogativo della estensibilità degli indicati effetti sanzionatori alla fideiussione specifica, come da seguente principio: “la natura
anticoncorrenziale pronunciata dalla NC d'AL, di clausole del modello ABI
del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett.
a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile
espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto,
in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata
pagina 6 di 12 rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e
futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative
derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio
sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle
fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (Cass.
2024 n. 21841; v. anche conformi Cass. 2024 n. 19401; Cass. 2024 n. 26847;
Cass. 2024 n. 30383).
L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da NC
d'AL si rende applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate.
Concernendo, dunque, il provvedimento n. 55 del 2005 della NC d'AL
le sole fideiussioni omnibus, ne consegue che non può pretendersi di ricavare da esso la nullità di una intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, per cui in presenza, come nella fattispecie, di una fideiussione specifica con la quale il garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità. Come
affermato dalla S.C. “in caso di stipula di contratti non riconducibili alle
fideiussioni omnibus chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito
antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a
pagina 7 di 12 un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni
omnibus, e non altri negozi” (Cass. 2024 n. 26847 in motivazione).
Parte opponente, allegando il solo provvedimento della NC D'AL, non ha dato prova dell'intesa anticoncorrenziale.
Ne consegue l'infondatezza della eccepita nullità della garanzia, come pure della dedotta inosservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c., le cui norme sono notoriamente derogabili (cfr. Cass. 2006 n. 2263) e, nella fattispecie,
derogate dal contratto di garanzia (art. 6) con clausola specificamente approvata
(v. doc. 3 monitorio).
L'opposizione, pertanto, deve essere respinta senza spese, stante la mancata costituzione della ricorrente nella fase di opposizione.
3 – Riguardo all'intervento di e Controparte_3 CP_4
nella dichiarata qualità di cessionarie del credito (la prima mediante cartolarizzazione;
la seconda a seguito di scissione), si rileva che parte opponente ha negato in corso di causa (v. note 19.11.2021; conclusionale pg. 1)
– con contestazione avente natura di mera difesa (cfr. Cass. sez. un. 2016 n.
2951) - la titolarità del credito oggetto di causa.
La contestazione pone a carico dell'intervenuto, l'onere di allegare e provare la titolarità della posizione soggettiva, che è elemento costitutivo del diritto fatto valere (cfr. Cass. sez. un. 2016 n. 2951 in motivazione sub n. 60).
E' stato puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo,
Cass.
8.11.2024 n. 28790; nello stesso senso Cass. 2024 n. 3405; Cass. 2023 n.
pagina 8 di 12 17944;) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58
del citato d.lgs.
Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta,
di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c.,
quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente:
Cass. 2023 n. 17944, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (così Cass.
2024 n. 28770, cit. supra).
E' stato infatti spiegato nell'arresto citato (Cass. 2023 n. 17944) che «una
cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione –
pagina 9 di 12 un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di
conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria
dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il
contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così
espressamente Cass. 2019 n. 22151; cfr. già in precedenza Cass. 2006 n. 5997).
Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e,
dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È
però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. (cfr. ancora Cass. 2024 n. 28790 cit.).
In caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di pagina 10 di 12 ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche (così, sempre Cass. 2024 n. 28790; Cass.
2023 n. 17944, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass. 2023 n. 9412.
Diverso è, invece, il caso in cui – come si verifica anche nella fattispecie -
sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto ovvero dei vari contratti di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco (così
espressamente Cass. 2024 n. 28790 cit. supra).
Orbene, nella specie, l'onere di prova non è stato assolto dagli intervenuti,
i quali, per dimostrare la titolarità del credito, hanno allegato non il contratto, ma l'avviso di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B., pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale (doc. , proveniente dalla stessa dichiarata CP_8
cessionaria, che, per quanto esposto, non è idoneo, a fronte della specifica contestazione, a dare prova della cessione del credito.
Per tali ragioni, in difetto di prova della titolarità del credito, gli interventi di anche quale mandataria e procuratrice speciale di Controparte_3
pagina 11 di 12 vanno dichiarati inammissibili, con conseguente aggravio di CP_4
spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro , mandataria procuratrice di Parte_1 Controparte_1
, con l'intervento di e di Controparte_2 Controparte_3 CP_4
in persona della sua mandataria e procuratrice
[...] Controparte_3
così provvede:
1) respinge l'opposizione proposta da e, pertanto, conferma Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto n. 275/2021 emesso da questo tribunale;
2) dichiara inammissibili gli interventi di e di Controparte_3 CP_4
in persona della sua mandataria e procuratrice
[...] Controparte_3
3) condanna e in solido a rifondere a Controparte_3 CP_4
le spese di lite, che si liquidano in €.5.810,00 per compenso, Parte_1
oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Pesaro il 7.12.2024.
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
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