Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2606 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4085/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4085/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G.3276/2023)
TRA
n. a AVERSA (CE) il 22/02/1970 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PECORARIO VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CATALANO DAVIDE
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/03/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire la pensione di inabilità civile,
l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità con necessità
1
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 3276/2023 ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
In via preliminare, occorre evidenziare come il thema decidendum del presente giudizio deve ritenersi limitato solo ed esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario per 'indennità di accompagnamento in quanto parte ricorrente ha contestato solo ed esclusivamente il mancato riconoscimento di tale prestazione.
Nel ricorso per A.T.P., infatti, parte ricorrente aveva richiesto l'accertamento anche del requisito utile per la pensione di inabilità civile e la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co.
3 l. 104/1992 e, stante il loro riconoscimento in sede di A.T.P., deve ritenersi che le parti abbiano prestato acquiescenza alle risultanze peritali nella parte relativa al riconoscimento del requisito utile per l'assegno.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto
2 parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da:”psicosi depressiva, diabete mellito tipo ii nid, esiti di sfacelo avambraccio e mano di sinistra
(07/2016), ipoacusia neurosensoriale bilaterale”
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: ”Esame neurologico: la deambulazione e i passaggi posturali sono autonomi. Stazione eretta: negativo il test di Romberg. Capo mobile, non segni meningei. Nervi cranici: pupille eucicliche, isocoriche, normoreagenti a l.a.c. Motilità estrinseca indenne. Alla prova di non si evidenziano Parte_2 slivellamento ai quattro arti. Riflessi o.t. normoelicitabili. assente bilateralmente. Presenza di tremore CP_2 distale diffuso ai quattro arti. Acatisia. Esame psichico: il paziente accede al colloquio con atteggiamento sufficientemente collaborante. Evidenti turbe del tono dell'umore da riferire ad eventi depressivi. Orientato nello spazio e nel tempo.”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:” Dagli atti risulta che la ricorrente, nel febbraio 2023, è stato riconosciuto, su visita, invalido con percentuale del 75%, misura non idonea al riconoscimento di quanto in oggetto, in virtù del seguente quadro patologico: Psicosi schizoaffettiva cronica, diabete mellito tipo II in terapia con I.O., esiti di sfacelo avambraccio sinistro con frattura del V metacarpo esposta a lesione complessa vascolo-necrosa e tendinea, ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Pertanto, il target della mia valutazione è stabilire se il quadro clinico del ricorrente sia tale da potergli
3 riconoscere quanto in oggetto. Ciò permesso, il quadro clinico risulta composto da patologie presenti in forma cronica, a genesi multifattoriale, che interessano diversi distretti anatomici. Nello specifico, il ricorrente presenta un quadro clinico caratterizzato da esiti di sfacelo traumatico avambraccio di sinistra con lesioni nervose, vascolari, tendinee e ossee come da diagnosi di accettazione presso il P.O. di aversa avvenuta in data
17.07.16. Per tale evento traumatico, il ricorrente si è sottoposto a diversi interventi chirurgici sia per la riduzione del trauma osseo che per riduzione delle lesioni vascolo-tendinee. A seguire ha praticato riabilitazione motoria. All'anamnesi, il ricorrente non riferisce altri interventi chirurgici alle restanti articolazioni, né eventi traumatici recenti degni di nota.
Clinicamente, non si evidenzia una alterazione patologica della statica rachidea da riferire a scoliosi deformanti né a significative modificazioni della fisiologica curvatura (lordosi e cifosi), con sostanziale simmetria delle creste iliache. Riferita non dolente la digitopressione dei processi spinosi del rachide vertebrale, a cui si associa una conservata funzionalità. Gli viene somministrato il test di Lasègue risultato negativo, bilateralmente, per patologia radicolare in fase acuta/subacuta. I movimenti dell'articolazione scapolo-omerale sono nella norma bilateralmente.
Morfologicamente e funzionalmente nella norma l'articolazione del gomito, polso e mano a destra. A sinistra, a carico dell'avambraccio, si osserva cicatrice chirurgica, moderatamente infossata, a decorso longitudinale a cui si associano altre piccole cicatrici: tutte si presentano normocromiche e prive di formazioni da riferire a cheloidi. Nella norma l'articolazione gleno-omerale e del gomito. Viceversa, si rileva un sostanziale sovvertimento dell'anatomia funzionale a carico dell'articolazione radio- carpica: la stessa si presenta lateralizzata esternamente, con marcata riduzione della flesso-estensione. Deficit dell'estensione del II e III raggio a cui si associa un deficit della flessione del IV e V raggio, mentre, il I raggio presenta una limitazione articolare con deficit oppositivo.
Sensibilmente ridotta la capacità prensile. Inoltre, si segnala una riduzione del tono e trofismo muscolare a carico delle strutture muscolari della
4 mano. Non si segnalano alterazioni morfo-strutturali e limitazioni articolari a carico delle articolazioni dell'arto inferiore, bilateralmente. Pertanto, per il quadro clinico descritto si può riconoscere, in applicazione della tabella di cui al D.M. 05.02.92, una percentuale invalidante del 46% (cod. 7213)
e del 20% (cod. 7320). In merito alla patologia psichiatrica, dalle diverse certificazioni depositata si evidenzia un quadro clinico caratterizzato da una psicosi cronica, come da certificazione del 01.03.22. Trattasi di una patologia caratterizzata da un disturbo psichico associato a disfunzioni comportamentali ed emotive, il che determina un deterioramento delle capacità del soggetto in numerose aree funzionali (lavorativa, relazionale ed affettiva), con conseguente isolamento sociale. A ciò può associarsi una sintomatologia tipica come disturbi della percezione, alterazioni del pensiero, del linguaggio e della comunicazione, disturbi dell'affettività, alterazioni comportamentali, anedonia. Inoltre, sono frequenti disturbi della percezione, i quali possono interessare tutti i sistemi sensoriali.
Confrontando quanto scritto con la valutazione personalmente condotta, utilizzando la tecnica del colloquio psicodiagnostico, si evidenzia un soggetto vigile, cosciente, sufficientemente curato nella persona e abbigliamento. Si mostra poco disponibile al colloquio, tuttavia, risponde in maniera congrua all'argomento trattato pur utilizzando frasi poco strutturate. Riferisce di avere difficoltà nel percepire il suono della voce da riferire alla nota ipoacusia neurosensoriale bilaterale, come da referto audiometrico del 01.12.22 e visita otorino del 06.12.22. La facies è amimica con rallentamento ideomotorio. Presenza di tremore distale agli arti associata ad acatisia, verosimilmente su base farmacologica. Non si segnalano alterazioni a carico delle funzioni cognitive con conservata capacità di orientamento spazio/tempo. Dalla ricostruzione anamnestica data l'insorgenza della sintomatologia a circa vent'anni fa, insorta con depressione e stati d'ansia. Inoltre, si manifestava con astenia, apatia e anedonia. Nel tempo, afferma un continuo e progressivo cronicizzarsi della sintomatologia con insorgenza di disturbi comportamentali, frustrazione agli stress psicofisici, appiattimento affettivo, umore depresso e astenia.
5 Afferma di avere coscienza della sintomatologia ma di non esser in grado di gestirla. Non riferisce dispercezioni uditive e/o visive. Espleta autonomamente le funzione di igiene personale. Non si rilevano alterazioni organiche a carico del SNC e SNP. Attualmente, è in cura presso struttura specialistica territoriale mediante terapia farmacologica domiciliare a base di HA AS, Biperidene, LO e EN (piano terapeutico contenuto nell'ultima certificazione psichiatrica del 03.11.23).
Pertanto, per il quadro clinico descritto si può riconoscere una percentuale invalidante del 75% (cod. 1204, D.M. 05.02.92), mentre per la patologia uditiva si può riconoscere una percentuale invalidante del 22% (cod.
4006, D.M. 05.02.92). Infine, il ricorrente è affetto da diabete mellito tipo
II: dalla unica certificazione presente in atti, datata 19.12.17, si descrive un quadro clinico privo di complicanze neurologiche. A conferma di ciò il ricorrente non riferisce presenza di complicanze micro e macro- angiopatiche: attualmente, è in trattamento mediante ipoglicemizzanti orali. Pertanto, per la patologia metabolica, nella forma in cui è affetto il ricorrente si può riconoscere una percentuale invalidante del 20%. In conclusione, le patologie appena indicate, in applicazione del calcolo riduzionistico a scalare di Balthazard, possono indirizzare per il riconoscimento al sig.re , di una invalidità pari al 100%, con Parte_1 decorrenza a far data dalla domanda amministrativa, ossia 20.12.2022. Si conferma l'obbligo di revisione fissato per febbraio 2026, come da disposizione dei Sanitari della Commissione Medica. A questo punto la successiva valutazione che mi appresto ad effettuare, risultandone avanzata richiesta, è sulla verifica dei requisiti medici per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. La normativa vigente in materia stabilisce che le condizioni previste dall'art.1 della legge n.18 del
1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. Nel merito la normativa (legge n. 18 del 11.02.1980), stabilisce che per il
6 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento siano necessari due requisiti: a) la totale inabilità b) l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità di un'assistenza continua per l'impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Verificata la sussistenza nel sig.re della totale inabilità che Pt_1 costituisce il presupposto iniziale dell'indennità di accompagnamento come si evince dalla documentazione medica esibita inerente alle diverse patologia di cui è affetto, a questo punto è necessario affrontare il concetto relativo alla seconda essenziale condizione, e cioè l'impossibilità
a deambulare senza aiuto continuo oppure l'impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. In una concezione più recente ed oggi condivisa dell'indennità di accompagnamento, si identificano in quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e rendono il minorato che non è in grado di compierle bisognevole di assistenza. In pratica trattasi di azioni quali il vestirsi, il nutrirsi, il provvedere all'igiene personale e dell'ambiente domestico, il dedicarsi anche a semplici passatempi, il provvedere alla propria personale sicurezza in caso di bisogno e nell'uscita autonoma dal proprio domicilio. Talune di queste azioni ne presuppongono altre, talora anche più complesse, come nel caso della nutrizione che è subordinata ad un insieme di attività relazionali quali l'acquisto degli alimenti, la loro scelta, il loro approntamento. Il giudizio su un tal genere di provvidenza non è fondato su criteri e determinazioni di tipo percentualistico, ma tiene conto esclusivamente, pur dopo l'avvenuto riconoscimento della inabilità, della presenza o meno di impedimento alla autonoma deambulazione e/o all'autonoma realizzazione degli atti quotidiani della vita. Nello specifico, confrontando le considerazioni di carattere giuridico al contesto clinico del ricorrente si può univocamente affermare che il quadro patologico, personalmente verificato, non determina la necessità di assistenza continua al fine del soddisfacimento dei c.d. “atti vitali”, poiché, sia dalla documentazione in atti che dalla visita personalmente eseguita non si ravvedono benché minimi elementi tali da suppore una riduzione della
7 capacità gestionale. Difatti, la patologia psichiatrica non determina una alterazione delle funzioni cognitive, le quali sono nella norma per l'età. A riguardo, il ricorrente espleta le funzioni di igiene personale autonomamente, è in grado di provvedere a se stesso avendo cognizione del concetto di pericolo: a sostegno di quanto scritto vi è anche l'assenza di certificazioni in cui si attesta una alterazione della capacità gestionale.
Inoltre, anche la patologia articolare riguarda il lato non dominante.
Anche per quanto concerne il secondo essenziale punto, contenuto nella normativa che regola il diritto all'indennità di accompagnamento, ossia l'impossibilità nella deambulazione autonoma, inteso in un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo) tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di caduta e, quindi, tale da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore, il ricorrente è in grado di approntare una deambulazione autonoma in assenza di ausili ortopedici. Ugualmente i passaggi posturali sono nella norma e la stazione eretta è fattibile. In conclusione, dopo un'attenta valutazione sia della normativa vigente che della documentazione medica acquisita unitamente all'esame obiettivo fatto durante la visita medica personalmente eseguita, si può univocamente affermare che non sussistono i requisiti minimi affinché si possa concedere il diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto il ricorrente
[...]
non è impossibilitato né a compiere, o meglio a gestire, molteplici Pt_1
e significativi atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, né impossibilitato ad effettuare una deambulazione autonoma con il rischio di pericolo per la propria incolumità fisica. Per quanto concerne la domanda per il riconoscimento dei benefici ai portatori di handicap in virtù della legge 104/92, il ricorrente è stato riconosciuto portatore di handicap senza la connotazione di gravità dalla Commissione
Medica preposta. Sotto questo aspetto, la legge definisce handicap in situazione di gravità quando "la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere
8 necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. È utile ricordare che gli scopi che la legge persegue sono: a) garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata. Affinché sia possibile l'applicazione di tale normativa è necessario che si verifichino determinate condizioni, quali la presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che la minorazione sia causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e che la minorazione sia tale (per specificità, qualità, entità, gravità) da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione. Alla stregua di quanto scritto, la valutazione del complesso patologico di cui è affetto il ricorrente è basato essenzialmente su patologie cronicizzate che allo stato determinano una limitazione della sfera sociocomunicativo-relazionale, talmente grave, come si rileva dalla normativa, da precluderle una normale forma di relazione interpersonale.
Pertanto, dopo un'attenta esamina della documentazione clinica in relazione alla visita medica personalmente eseguita ed in virtù della normativa vigente, si può univocamente affermare che il complesso patologico di cui è affetto rientra nel concetto di gravità di cui al comma 3 art. 3 legge 104/92, con decorrenza a far data dalla domanda
9 amministrativa ed obbligo di revisione fissato per febbraio 2026, al fine di una rivalutazione del quadro clinico”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
10 Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
Per tali ragioni, il ricorso in opposizione deve essere integralmente rigettato e, pertanto, si impone altresì la necessità di omologare anche la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3
l. 104/1992 e della pensione di inabilità civile in quanto il giudice dell'opposizione è investito dell'intera res controversa. Il che si desume da altra recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. 3377/2019), relativa al caso dell'ammissibilità del decreto di omologa parziale, in cui si è evidenziato che “al giudice della opposizione è rimesso l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dall'art. 445 bis, comma
6, come atto "introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda. Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1,
(convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo al principio di non- contestazione, sia in forza
11 della previsione di cui all'art. 115 c.p.c. che in ragione della centralità attribuita dall'art. 445 bis c.p.c., comma 6, ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. In conclusione, il giudice della opposizione ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti. che, pertanto, la sentenza impugnata - che, limitandosi al rigetto dei motivi di opposizione, non si è in alcun modo espressa in ordine al requisito sanitario per quanto non contestato - deve essere cassata con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., e la causa rinviata ad altro giudice del Tribunale di Palermo affinchè accerti il requisito sanitario in conformità ai principi di diritto sopra esposti”.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti stante il riconoscimento solo di alcune delle prestazioni richieste.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Pt_1
non ha il requisito sanitario utile per il requisito sanitario
[...] utile per dell'indennità di accompagnamento;
2. dichiara che ha il requisito sanitario utile per la Parte_1 pensione di inabilità civile nonché per la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 dalla domanda amministrativa del 20.12.2022 e con revisione a febbraio
2026;
3. compensa le spese di lite;
12 4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto depositato nel relativo giudizio per
A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 10/06/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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