Articolo 232 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
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1 gennaio 1993
Art. 232.
(Targhette e numeri di identificazione)
1. Le caratteristiche, le modalita' di applicazione e le indicazioni delle targhette, nonche' le caratteristiche dei numeri di identificazione apposti dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario sono quelle stabilite dalle direttive comunitarie al riguardo o, in alternativa, dalle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993