TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/06/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 751/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
EL CA Presidente
Francesco MA Ciaralli Giudice
AL EC Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Libero Leonardi, n. 4, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Luciana Gerardi, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso e
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Libero Leonardi, n. 4, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Luciana Gerardi, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Roma, in data 18.02.1996, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 55, Parte II, Serie A, Volume 5, Anno
1996), sono genitori di (nata in data [...]), (nata in [...] Per_1 Per_2
24.03.1999) e (nata in data [...]). Per_3 2
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la separazione personale tra e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Roma, in data 18.02.1996;
- Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Roma (Atto n. 55, Parte II, Serie A, Volume 5, Anno 1996);
- Dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 30.05.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
AL EC EL CA
N. R.G. 751/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
EL CA Presidente
Francesco MA Ciaralli Giudice
AL EC Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Libero Leonardi, n. 4, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Luciana Gerardi, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso e
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Libero Leonardi, n. 4, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Luciana Gerardi, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Roma, in data 18.02.1996, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 55, Parte II, Serie A, Volume 5, Anno
1996), sono genitori di (nata in data [...]), (nata in [...] Per_1 Per_2
24.03.1999) e (nata in data [...]). Per_3 2
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la separazione personale tra e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Roma, in data 18.02.1996;
- Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Roma (Atto n. 55, Parte II, Serie A, Volume 5, Anno 1996);
- Dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 30.05.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
AL EC EL CA