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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/05/2025, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 6697/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 29/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, e , Parte_11 Parte_12 Controparte_1 rappresentati e difesi dall'Avv.to PARISI NICOLA
ricorrente contro
, Controparte_2 rappresentata e difesa ex art. 417-bis c.p.c. dai dott.ri MARTELLO
FRANCESCO, BELLUSCI VITTORIA, LOGROSCINO GIANLUCA e
PICCINNI GIOVANNI LEONARDO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto: alla retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro, alla tutela risarcitoria dei pregiudizi subiti e del diritto di partecipazione alla procedura selettiva di sviluppo economico del 2019.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 29.05.2025.
RAGIONI della DECISIONE Con l'atto introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti, tutti alle dipendenze dell' resistente, rappresentando di aver preso CP_2 parte alla procedura concorsuale indetta nel 2009 per passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, di non essere risultati vincitori e di non aver impugnato la procedura selettiva;
deducendo, altresì, che in data 15.04.2013 i vincitori del concorso sottoscrivevano il nuovo contratto lavorativo sebbene fossero stati promossi diversi ricorsi davanti al TAR avverso la procedura, definiti con esito favorevole ai ricorrenti e con obbligo per l'Agenzia di rinnovare la procedura;
allegando, inoltre, che all'esito della nuova valutazione di tutti gli elaborati, compresi quelli di coloro che non avevano promosso ricorso al TAR, erano risultati vincitori, avevano sottoscritto il nuovo contratto lavorativo ed erano stati inquadrati nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, a decorrere dalla sottoscrizione del 18.12.2017, mentre veniva disposto l'inquadramento giuridico ed economico con decorrenza dal 15 aprile
2013 per i soli candidati che erano risultati vincitori sia all'esito della prima correzione degli elaborati che all'esito della nuova correzione su ordine giudiziale;
dolendosi della disparità di trattamento e della discriminazione subite soprattutto per impossibilità di far valere l'anzianità necessaria nella nuova procedura per lo sviluppo economico secondo quanto sancito dall'accordo del 2019 tra l' CP_2
e le agivano in giudizio per l'accertamento del diritto alla Pt_13 decorrenza giuridica del contratto individuale di lavoro dal
15.04.2013, per la condanna dell' resistente al pagamento CP_2 delle differenze retributive maturate dalla stessa data, in subordine a titolo risarcitorio da illegittima condotta amministrativa, e per l'accertamento del diritto ad accedere alla procedura selettiva di sviluppo economico bandita nel 2019 e per la condanna dell' CP_2
Pag. 2 di 8 alla corresponsione delle somme dovute a titolo di differenze retributive o di risarcimento del danno oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegavano documentazione.
Costituitasi la parte resistente contestava le domande attoree per insussistenza di un diritto soggettivo perfetto, trattandosi di mero interesse legittimo, ed eccepiva il difetto di giurisdizione dell'autorità ordinaria adita per essere munito di giurisdizione il TAR;
nel merito affermava l'infondatezza di tutte le domande per insussistenza del nesso di corrispettività tra le prestazioni effettivamente svolte e la retribuzione pretesa e domandava, di conseguenza, il rigetto del ricorso , vinte le spese processuali. Allegava documentazione.
In via preliminare deve essere rigettata, per infondatezza, l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria adita in favore del TAR, tenuto conto della causa petendi e del petitum sostanziale (domanda di retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto individuale e di accesso alla procedura selettiva di sviluppo economico), non configurandosi, nel caso di specie, una situazione di mero interesse legittimo in capo ai ricorrenti nei confronti dell'amministrazione resistente.
Le parti ricorrenti, infatti, a sostegno delle domande avanzate hanno lamentato un inadempimento datoriale, per non aver trattato in modo partitario situazioni equipollenti, riconoscendo la decorrenza giuridica ed economica del nuovo contratto di lavoro dal 15.04.2013 esclusivamente ad alcuni.
L'inadempimento lamentato, pertanto, non può che qualificarsi alla stregua di un tipico atto gestorio del rapporto lavorativo ricadente della giurisdizione dell'AGO adita.
Pag. 3 di 8 Ed infatti, per espressa previsione legislativa: <<… le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro … e in particolare la direzione e
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro … >> ex art. 5, comma 2
T.U.P.I.
Ebbene, le parti ricorrenti, invocando disparità di trattamento e discriminazione subite reclamano il diritto alla decorrenza giuridica del contratto individuale di lavoro dal 15.04.2013, con tutte le conseguenze di ordine economico e di sviluppo della carriera.
Tanto conforta il rigetto della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.
Le parti ricorrenti, risultati non vincitori nella primigenia selezione concorsuale per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale non hanno fatto ricorso al TAR.
Pertanto, non essendo stati parti del contenzioso amministrativo i ricorrenti non potrebbero invocare in loro favore ai sensi dell'art. 2909 c.c. a fondamento delle pretese avanzate un giudicato, formatosi tra diverse parti, concernente l'illegittimità dell'originaria selezione.
Le statuizioni dell'AGA, infatti, sono assolutamente ininfluenti nei confronti dei ricorrenti.
Questi i principi di diritto affermati dalla condivisibile pronuncia n.
3005/2016 del Consiglio di Stato: “ … (omissis)… non sussiste la violazione dell'art. 2909 c.c., poiché gli appellanti non hanno proposto
i ricorsi, poi accolti dal TAR con le sentenze n. 7913 e n. 8309 del
2011.
Pag. 4 di 8
7.2. In secondo luogo, tali sentenze non hanno inciso direttamente o indirettamente sulle posizioni degli odierni appellanti.
Qualora il giudice amministrativo annulli una graduatoria, accogliendo il ricorso di chi sia abbia lamentato l'illegittimità dei criteri applicati per la redazione della graduatoria, a parità di punteggio tra i candidati, l'annullamento si deve intendere disposto nei soli confronti di coloro che abbiano proposto il ricorso, poi accolto.
Infatti, per la scindibilità delle posizioni dei candidati, nei confronti di coloro che non abbiano proposto ricorso la graduatoria è suscettibile di divenire inoppugnabile, per acquiescenza. … (omissis)…”.
In concreto, pur non essendovi tenuta, l' resistente, come CP_2 chiarito in ricorso, a seguito della statuizione del TAR, ha proceduto alla rinnovazione della valutazione di tutti gli elaborati, compresi quelli dei ricorrenti che non avevano promosso ricorso.
Solo all'esito di tale nuova valutazione i ricorrenti sono risultati vincitori, hanno sottoscritto il nuovo contratto individuale di lavoro in data 18.12.2017, con decorrenza da pari data degli effetti giuridici ed economici del nuovo inquadramento.
Ebbene, in questo giudizio, i ricorrenti lamentano una disparità di trattamento rispetto ai loro colleghi che hanno ottenuto la retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del nuovo contratto di lavoro sin dal 15.04.2013 in quanto vincitori all'esito sia della prima che della seconda correzione degli elaborati, pur riconoscendo che questi ultimi proprio in data 15.04.2013 avevano sottoscritto il nuovo contratto di lavoro, assunto e, soprattutto, svolto da pari data le nuove mansioni della terza area, fascia retributiva F1, senza soluzione di continuità.
Pag. 5 di 8 Ne consegue che alcuna disparità di trattamento è ravvisabile, non essendovi situazioni tra loro comparabili. Non sussistono tra i ricorrenti ed i sottoscrittori del contratto del 15.04.2013 le medesime condizioni per legittimare un pari trattamento.
Solo i vincitori all'esito sia della prima che della seconda correzione degli elaborati hanno sottoscritto il nuovo contratto di lavoro, assunto e, soprattutto, svolto da pari data le nuove mansioni della terza area, fascia retributiva F1, senza soluzione di continuità.
I ricorrenti, invece, non hanno superato la prima valutazione degli elaborati, non hanno promosso ricorso davanti al TAR avverso la procedura, facendo acquiescenza ai risultati della stessa, con la conseguenza che la graduatoria di merito approvata nel 2013 è divenuta per loro inoppugnabile;
i loro elaborati sono stati assoggettati a nuova valutazione da parte dell' resistente non CP_2 per ordine giudiziale, vincolante per il soli candidati che avevano promosso ricorso, ma per una scelta dell'amministrazione.
Ed ancora, in base al nesso di corrispettività tra le due prestazioni, attività lavorativa e retribuzione, che costituiscono il contenuto essenziale e qualificante del rapporto lavorativo, non potrebbe giustificarsi alcun riconoscimento di emolumenti retribuitivi sin dall'aprile del 2013 per mansioni appartenenti ad una diversa area in quanto dette diverse mansioni i ricorrenti non le hanno mai svolte prima del 18.12.2017.
Con la recente pronuncia n. 5036/2024 la Corte di cassazione ha ribadito il seguente consolidato orientamento cui dare continuità: “ …
(omissis)… i soli effetti già in concreto conseguiti all'esecuzione delle prestazioni in ragione della "effettiva esplicazione dell'attività di servizio del pubblico dipendente" che giustifica "la corresponsione del relativo trattamento economico, in base al
Pag. 6 di 8 nesso di corrispettività tra le due prestazioni che costituiscono il contenuto essenziale e qualificante del rapporto", tale da subire "deroga nella sola ipotesi di un comportamento illegittimo della pubblica amministrazione" (Cass. 13 ottobre
2021, n. 27925) o quelli a venire, sicché "la retrodatazione di un inquadramento ai fini giuridici, risolvendosi in una fictio iuris" non poteva "comportare alcuna retroattività degli effetti economici, che discendono unicamente dalla data in cui essi sono stati conseguiti quali corrispettivo di una effettiva prestazione lavorativa" (così ancora Cass. 27925/2021, cit.); … (omissis)…“.
Facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi appena sopra richiamati, non vincolando il giudicato amministrativo i ricorrenti, e, di conseguenza, non potendo ritenersi illegittima nei loro confronti la procedura indetta nel 2009, agli esiti della quale hanno fatto acquiescenza rendendo inoppugnabile la graduatoria di merito approvata nel 2013, nemmeno la tutela risarcitoria potrebbe essere riconosciuta.
Anche questa domanda, pertanto, deve essere respinta.
Rimangono assorbite le restanti domande promosse dai ricorrenti sul presupposto del riconoscimento del diritto, insussistente, alla retrodatazione al 15.04.2013 della decorrenza giuridica del nuovo contratto individuale di lavoro.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande promosse dai ricorrenti.
Tenuto conto della peculiarità e novità delle questioni trattate, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
Pag. 7 di 8 - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza il promosso ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,29/05/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 8 di 8
Sezione Lavoro
N.R.G. 6697/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 29/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, e , Parte_11 Parte_12 Controparte_1 rappresentati e difesi dall'Avv.to PARISI NICOLA
ricorrente contro
, Controparte_2 rappresentata e difesa ex art. 417-bis c.p.c. dai dott.ri MARTELLO
FRANCESCO, BELLUSCI VITTORIA, LOGROSCINO GIANLUCA e
PICCINNI GIOVANNI LEONARDO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto: alla retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro, alla tutela risarcitoria dei pregiudizi subiti e del diritto di partecipazione alla procedura selettiva di sviluppo economico del 2019.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 29.05.2025.
RAGIONI della DECISIONE Con l'atto introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti, tutti alle dipendenze dell' resistente, rappresentando di aver preso CP_2 parte alla procedura concorsuale indetta nel 2009 per passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, di non essere risultati vincitori e di non aver impugnato la procedura selettiva;
deducendo, altresì, che in data 15.04.2013 i vincitori del concorso sottoscrivevano il nuovo contratto lavorativo sebbene fossero stati promossi diversi ricorsi davanti al TAR avverso la procedura, definiti con esito favorevole ai ricorrenti e con obbligo per l'Agenzia di rinnovare la procedura;
allegando, inoltre, che all'esito della nuova valutazione di tutti gli elaborati, compresi quelli di coloro che non avevano promosso ricorso al TAR, erano risultati vincitori, avevano sottoscritto il nuovo contratto lavorativo ed erano stati inquadrati nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, a decorrere dalla sottoscrizione del 18.12.2017, mentre veniva disposto l'inquadramento giuridico ed economico con decorrenza dal 15 aprile
2013 per i soli candidati che erano risultati vincitori sia all'esito della prima correzione degli elaborati che all'esito della nuova correzione su ordine giudiziale;
dolendosi della disparità di trattamento e della discriminazione subite soprattutto per impossibilità di far valere l'anzianità necessaria nella nuova procedura per lo sviluppo economico secondo quanto sancito dall'accordo del 2019 tra l' CP_2
e le agivano in giudizio per l'accertamento del diritto alla Pt_13 decorrenza giuridica del contratto individuale di lavoro dal
15.04.2013, per la condanna dell' resistente al pagamento CP_2 delle differenze retributive maturate dalla stessa data, in subordine a titolo risarcitorio da illegittima condotta amministrativa, e per l'accertamento del diritto ad accedere alla procedura selettiva di sviluppo economico bandita nel 2019 e per la condanna dell' CP_2
Pag. 2 di 8 alla corresponsione delle somme dovute a titolo di differenze retributive o di risarcimento del danno oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegavano documentazione.
Costituitasi la parte resistente contestava le domande attoree per insussistenza di un diritto soggettivo perfetto, trattandosi di mero interesse legittimo, ed eccepiva il difetto di giurisdizione dell'autorità ordinaria adita per essere munito di giurisdizione il TAR;
nel merito affermava l'infondatezza di tutte le domande per insussistenza del nesso di corrispettività tra le prestazioni effettivamente svolte e la retribuzione pretesa e domandava, di conseguenza, il rigetto del ricorso , vinte le spese processuali. Allegava documentazione.
In via preliminare deve essere rigettata, per infondatezza, l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria adita in favore del TAR, tenuto conto della causa petendi e del petitum sostanziale (domanda di retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto individuale e di accesso alla procedura selettiva di sviluppo economico), non configurandosi, nel caso di specie, una situazione di mero interesse legittimo in capo ai ricorrenti nei confronti dell'amministrazione resistente.
Le parti ricorrenti, infatti, a sostegno delle domande avanzate hanno lamentato un inadempimento datoriale, per non aver trattato in modo partitario situazioni equipollenti, riconoscendo la decorrenza giuridica ed economica del nuovo contratto di lavoro dal 15.04.2013 esclusivamente ad alcuni.
L'inadempimento lamentato, pertanto, non può che qualificarsi alla stregua di un tipico atto gestorio del rapporto lavorativo ricadente della giurisdizione dell'AGO adita.
Pag. 3 di 8 Ed infatti, per espressa previsione legislativa: <<… le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro … e in particolare la direzione e
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro … >> ex art. 5, comma 2
T.U.P.I.
Ebbene, le parti ricorrenti, invocando disparità di trattamento e discriminazione subite reclamano il diritto alla decorrenza giuridica del contratto individuale di lavoro dal 15.04.2013, con tutte le conseguenze di ordine economico e di sviluppo della carriera.
Tanto conforta il rigetto della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.
Le parti ricorrenti, risultati non vincitori nella primigenia selezione concorsuale per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale non hanno fatto ricorso al TAR.
Pertanto, non essendo stati parti del contenzioso amministrativo i ricorrenti non potrebbero invocare in loro favore ai sensi dell'art. 2909 c.c. a fondamento delle pretese avanzate un giudicato, formatosi tra diverse parti, concernente l'illegittimità dell'originaria selezione.
Le statuizioni dell'AGA, infatti, sono assolutamente ininfluenti nei confronti dei ricorrenti.
Questi i principi di diritto affermati dalla condivisibile pronuncia n.
3005/2016 del Consiglio di Stato: “ … (omissis)… non sussiste la violazione dell'art. 2909 c.c., poiché gli appellanti non hanno proposto
i ricorsi, poi accolti dal TAR con le sentenze n. 7913 e n. 8309 del
2011.
Pag. 4 di 8
7.2. In secondo luogo, tali sentenze non hanno inciso direttamente o indirettamente sulle posizioni degli odierni appellanti.
Qualora il giudice amministrativo annulli una graduatoria, accogliendo il ricorso di chi sia abbia lamentato l'illegittimità dei criteri applicati per la redazione della graduatoria, a parità di punteggio tra i candidati, l'annullamento si deve intendere disposto nei soli confronti di coloro che abbiano proposto il ricorso, poi accolto.
Infatti, per la scindibilità delle posizioni dei candidati, nei confronti di coloro che non abbiano proposto ricorso la graduatoria è suscettibile di divenire inoppugnabile, per acquiescenza. … (omissis)…”.
In concreto, pur non essendovi tenuta, l' resistente, come CP_2 chiarito in ricorso, a seguito della statuizione del TAR, ha proceduto alla rinnovazione della valutazione di tutti gli elaborati, compresi quelli dei ricorrenti che non avevano promosso ricorso.
Solo all'esito di tale nuova valutazione i ricorrenti sono risultati vincitori, hanno sottoscritto il nuovo contratto individuale di lavoro in data 18.12.2017, con decorrenza da pari data degli effetti giuridici ed economici del nuovo inquadramento.
Ebbene, in questo giudizio, i ricorrenti lamentano una disparità di trattamento rispetto ai loro colleghi che hanno ottenuto la retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del nuovo contratto di lavoro sin dal 15.04.2013 in quanto vincitori all'esito sia della prima che della seconda correzione degli elaborati, pur riconoscendo che questi ultimi proprio in data 15.04.2013 avevano sottoscritto il nuovo contratto di lavoro, assunto e, soprattutto, svolto da pari data le nuove mansioni della terza area, fascia retributiva F1, senza soluzione di continuità.
Pag. 5 di 8 Ne consegue che alcuna disparità di trattamento è ravvisabile, non essendovi situazioni tra loro comparabili. Non sussistono tra i ricorrenti ed i sottoscrittori del contratto del 15.04.2013 le medesime condizioni per legittimare un pari trattamento.
Solo i vincitori all'esito sia della prima che della seconda correzione degli elaborati hanno sottoscritto il nuovo contratto di lavoro, assunto e, soprattutto, svolto da pari data le nuove mansioni della terza area, fascia retributiva F1, senza soluzione di continuità.
I ricorrenti, invece, non hanno superato la prima valutazione degli elaborati, non hanno promosso ricorso davanti al TAR avverso la procedura, facendo acquiescenza ai risultati della stessa, con la conseguenza che la graduatoria di merito approvata nel 2013 è divenuta per loro inoppugnabile;
i loro elaborati sono stati assoggettati a nuova valutazione da parte dell' resistente non CP_2 per ordine giudiziale, vincolante per il soli candidati che avevano promosso ricorso, ma per una scelta dell'amministrazione.
Ed ancora, in base al nesso di corrispettività tra le due prestazioni, attività lavorativa e retribuzione, che costituiscono il contenuto essenziale e qualificante del rapporto lavorativo, non potrebbe giustificarsi alcun riconoscimento di emolumenti retribuitivi sin dall'aprile del 2013 per mansioni appartenenti ad una diversa area in quanto dette diverse mansioni i ricorrenti non le hanno mai svolte prima del 18.12.2017.
Con la recente pronuncia n. 5036/2024 la Corte di cassazione ha ribadito il seguente consolidato orientamento cui dare continuità: “ …
(omissis)… i soli effetti già in concreto conseguiti all'esecuzione delle prestazioni in ragione della "effettiva esplicazione dell'attività di servizio del pubblico dipendente" che giustifica "la corresponsione del relativo trattamento economico, in base al
Pag. 6 di 8 nesso di corrispettività tra le due prestazioni che costituiscono il contenuto essenziale e qualificante del rapporto", tale da subire "deroga nella sola ipotesi di un comportamento illegittimo della pubblica amministrazione" (Cass. 13 ottobre
2021, n. 27925) o quelli a venire, sicché "la retrodatazione di un inquadramento ai fini giuridici, risolvendosi in una fictio iuris" non poteva "comportare alcuna retroattività degli effetti economici, che discendono unicamente dalla data in cui essi sono stati conseguiti quali corrispettivo di una effettiva prestazione lavorativa" (così ancora Cass. 27925/2021, cit.); … (omissis)…“.
Facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi appena sopra richiamati, non vincolando il giudicato amministrativo i ricorrenti, e, di conseguenza, non potendo ritenersi illegittima nei loro confronti la procedura indetta nel 2009, agli esiti della quale hanno fatto acquiescenza rendendo inoppugnabile la graduatoria di merito approvata nel 2013, nemmeno la tutela risarcitoria potrebbe essere riconosciuta.
Anche questa domanda, pertanto, deve essere respinta.
Rimangono assorbite le restanti domande promosse dai ricorrenti sul presupposto del riconoscimento del diritto, insussistente, alla retrodatazione al 15.04.2013 della decorrenza giuridica del nuovo contratto individuale di lavoro.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande promosse dai ricorrenti.
Tenuto conto della peculiarità e novità delle questioni trattate, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
Pag. 7 di 8 - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza il promosso ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,29/05/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 8 di 8