Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/04/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 07/04/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino NN, assistito dal cancelliere e dal funzionario addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Giulia Milici, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 1678/2020, pendente tra
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(ME) il 17/07/1975, elettivamente domiciliato in Tortorici (ME), Via Spirito Santo, n. 14 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Riolo, pec che lo rappresenta e difende Email_1
come da procura in atti;
- opponente –
CONTRO
(C.F. e P. IVA: Controparte_1
) con sede in Catania, Corso Italia n. 104, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Brolo Via Libertà n. 7 presso e nello studio dell'Avv. Domenico
Magistro (PEC , che la rappresenta e difende come da procura Email_2
in atti;
- opposta –
Sono comparsi: l'avv. Riolo per parte opponente e l'avv. Francesco Balletta in sostituzione dell'avv.
Magistro per parte opposta, i quali si riportano a tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa, e chiedono la decisione.
L'avv. Riolo rappresenta che con la procedura esecutiva immobiliare l'opposto ha recuperato già parte delle somme ingiunte.
L'avv. Balletta si riporta in particolare alle note conclusive e chiede la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore costituito.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 bis
In persona del gop Elisabetta Artino NN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 358/2020
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 09/11/2020 proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 358/2020, emesso dal Tribunale di Patti in data 21-22.09.2020, con cui aveva ingiunto all'opponente il pagamento Controparte_1 dell'importo di € 16.991,00 oltre interessi e spese della procedura, derivante da un contratto di finanziamento precedentemente stipulato tra le parti.
L'opponente, nella specie, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione per carenza di prova scritta, in violazione dell'art. 634 c.p.c.; la nullità del contratto di finanziamento, ai sensi dell'art 117
TUB, per la mancata indicazione del Tasso Annuale Nominale del finanziamento (TAN) o del Tasso
Annuo Effettivo Globale (TAEG), ovvero, l'Indice Sintetico di Costo (I.S.C.).; la prescrizione degli interessi ex art. 2948 c.p.c. ed errata determinazione del debito ingiunto e, conseguentemente, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, la limitazione del credito alla sola sorte capitale residua pari ad € 14.411,67.
Si costituiva l'opposto, il quale contestava gli assunti dell'opponente e chiedeva il rigetto delle relative domande.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita mediante produzione documentale e all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c. veniva decisa.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
In via preliminare, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore
è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre 2005, n.
24815).
Quanto precede deve essere, naturalmente, coordinato con il principio di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594).
Orbene, nel caso di specie, l'opposto non solo ha provato l'avvenuta stipulazione del contratto di finanziamento, mediante allegazione dello stesso già in fase monitoria, ma ha altresì provato di aver dato esecuzione alle obbligazioni sullo stesso incombenti mediante la produzione del bonifico a favore dell'impresa artigiana in titolarità dell'opponente.
A ciò si aggiunga che, l'opponente, per parte sua, non ha negato di aver stipulato il suddetto contratto né di avere ricevuto la somma indicata dall'opposto, ma ha eccepito ulteriori doglianze che, tuttavia, appaiono tutte infondate per come si esporrà di seguito.
Ed invero, quanto finora analizzato comporta, innanzitutto, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della procedura monitoria per carenza di prova scritta, attesa l'immediata produzione del contratto di finanziamento e di tutta la documentazione a corredo dell'istanza monitoria.
È, altresì, infondata l'eccezione nullità del contratto per mancata indicazione del TAN, TAEG o ISC.
Al riguardo appare opportuno precisare che l' non costituisce un tasso di interesse o una Pt_2
specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, con la conseguenza che risulta infondata la tesi della nullità della clausola determinativa degli interessi quale conseguenza della mancata o erronea indicazione dell'ISC/TAEG e dell'applicabilità, in detti casi, dell'117 TUB. Va osservato, infatti, che detta norma sanziona con la nullità le "clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati", mentre nel caso di mancata o non corretta indicazione dell'ISC/TAEG non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l'ISC/TAEG che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento, atteggiandosi come “riassunto per misurare la convenienza di un determinato finanziamento”(cfr. Tribunale Milano sez. III, 05/02/2020, n.1029), e, dunque, svolge una funzione meramente informativa;
pertanto, non è applicabile il tasso sostitutivo previsto dal medesimo art.117 TUB, in quanto si individua un tasso sostitutivo per la diversa ipotesi in cui difetti riguardino le clausole determinative degli interessi o degli altri oneri contrattuali posti a carico del mutuatario, mentre l'omessa o inesatta indicazione del TAEG/ISC è inidonea a determinare una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea interpretazione del suo costo complessivo.
Ne deriva, allora, sia nell'ipotesi in cui vi sia difformità tra l'ISC/TAEG indicato in contratto e quello applicato, sia nell'ipotesi di totale assenza di indicazione, che il difetto non incide sulla validità del contratto o della clausola relativa agli interessi. (cfr. tra le tante Tribunale Lecco sez. I 07 maggio
2021 n. 246), ma potrebbe comportare – in concorrenza con altri requisiti specifici – esclusivamente una responsabilità precontrattuale il cui danno – che, nell'odierno giudizio, non è stato né allegato né provato - consisterebbe nella perdita della possibilità di contrarre altro finanziamento a condizioni migliori.
Anche in merito al TAN, appare opportuno richiamare l'orientamento per cui la sua mancata indicazione non comporta l'invalidità del contratto di finanziamento ove sia comunque individuabile mediante gli ulteriori dati inseriti nello stesso. (cfr. Cass. ord. 16456/2024).
Peraltro, nel caso di specie, gli interessi risultano specificamente individuati nella somma di € 255, che non viene erogata al momento della concessione e viene corrisposta dal debitore contestualmente al pagamento delle rate, per arrivare ad un costo totale del finanziamento di € 18.000,00.
Da ultimo, in merito all'asserita prescrizione degli interessi ex art. 2948 c.p.c. è sufficiente rilevare che l'opposto ha dato prova di aver notificato all'opponente la missiva dell' 11.12.2019, in cui viene effettuata una corretta quantificazione del debito complessivo.
In merito alla validità del duplicato prodotto dall'opposto, non vi è poi ragione di discostarsi dal pacifico principio di diritto secondo cui in tema di notificazioni eseguite mediante il servizio postale
"il duplicato dell'avviso di ricevimento non richiede per la sua efficacia la sottoscrizione della persona cui il piego è stato consegnato, essendo essenziale che il duplicato stesso riproduca tutte le indicazioni che devono essere contenute nell'avviso di ricevimento facendo anche menzione della persona che ha ricevuto il piego". Dunque in caso di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'avvenuta ricezione del plico può essere provata attraverso il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale ex articolo
8 del Dpr 655/1982" (cfr., ex multis, Cass. ord. 13798/2022)
Ne deriva che, anche tale eccezione non può essere accolta, non essendo intervenuta alcuna prescrizione delle somme richieste mediante decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va dichiaro definitivamente esecutivo.
Le spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1678/2020 R.G, disattesa e assorbita ogni altra istanza eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n. 358/2020, emesso dal Tribunale di Patti il 21-22.09.2020, definitivamente esecutivo;
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte opposta, avv. Domenico Magistro, che si liquidano in € 5.077, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Patti, il 07/04/2025
Il Giudice
Elisabetta Artino NN