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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/09/2025, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 372/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Margherita Monte Presidente dr.ssa Anna Mantovani Consigliera dr.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pasquale Schiariti (C.F.: ; C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Monetti (C.F. C.F._4
. C.F._5
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: Impugnazione della sentenza n. 684/2024 del Tribunale di Varese, pubblicata il
13.07.2024, in materia di: vendita di cose immobili
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 12 “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 684/2024 emessa dal Tribunale di Varese nell'ambito del giudizio N.R.G. 682/2018, depositata in cancelleria in data 13 luglio 2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: dichiarare inammissibile l'azione per carenza dell'interesse in capo agli attori, in quanto l'obbligazione di pagamento del prezzo è estinta ed inesigibile.
- sempre nel merito, in ogni caso, rigettare le domande attore in quanto infondate, poiché nulla è dovuto da a e ai suoi eredi. Parte_1 Controparte_3
- in via istruttoria, oltre ad insistere sull'istanza di richiamo a chiarimenti della CTU come motivato all'udienza del 28.10.2021 affinché risponda nel contraddittorio fra le parti in relazione alle metodologie utilizzate per giungere alle conclusioni formulate e/o ne sia ordinata la rinnovazione, si chiede l'ammissione e l'assunzione dei seguenti capitoli di prova, non ammessi dal Giudice, tutti premesso da “Vero che”: 1. “In data 9 ottobre 2014 ero in Bergamo, Piazza della Repubblica n. 2, presso lo studio del notaio
”; Persona_1 2. “Erano presenti, oltre al notaio Dott. e la Sigg.re : i Sigg.ri Persona_1 Persona_2 Parte_1
, , e
[...] Parte_1 Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
”;
[...] 4.“Il Sig. , o sottoscriveva di suo pugno l'atto predisposto dal Controparte_3 Parte_2 notaio, nonché il retro degli allegati A, B, C e dell'atto medesimo alla mia presenza”;
6. “Nelle medesime circostanze di luogo e di tempo, il Sig. , sottoscriveva di suo Controparte_3 pugno la dichiarazione che mi si rammostra (doc. 7 di parte convenuta)”;
7. “Il testo della dichiarazione era scritta e stampata presso lo studio notarile la mattina stessa”;
8. “Il Sig. , in relazione all'atto notarile di cessione delle quote del 21.11.1996 rogato Controparte_3 dal notaio che mi si rammostra (doc. 6 di parte convenuta), ha omesso di pagare il prezzo Per_3 stabilito di lire 130.000.000,00= (centotrentamilioni/00)”; Si indicano a testi sui capitoli da 1 a 7 il Geom. Arch. Dott. Controparte_5 Controparte_6
, Sig. Sig.ra , Sig.ra ; Si indica come Persona_1 Controparte_4 Testimone_1 Persona_2 testimone sul capitolo n. 8 il Sig. . Testimone_2 Con vittoria di spese legali in entrambi i gradi di giudizio.”
Per e CP_1 Controparte_2
“Voglia la Corte di Appello adita così giudicare: In via principale: respingere l'impugnazione proposta da in considerazione delle Parte_1 argomentazioni esposte e confermare la Sentenza nella parte in cui accerta l'inadempimento di parte Appellante al pagamento di Euro 40.000,00- e la conseguente condanna a versare agli Appellati detto importo. In riforma parziale della Sentenza di primo grado: Nel merito: accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale dell'Appellante, condannarlo all'esatto adempimento del contratto di cessione di quota, come risultante dall'atto notarile del 9 Per_ ottobre 2014, a firma Notaio dr. di Bergamo e, quindi, riformare la Sentenza n.684/24 Per_1 emessa dal Tribunale di Varese, pubblicata in data 13 luglio 2024, nella parte in cui dichiara pagina 2 di 12 l'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento e conseguentemente, condannare Parte_1 al pagamento dell'importo di Euro 72.200,00- oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
[...] Sempre nel merito: accertato e dichiarato il diritto degli Appellati al risarcimento del danno cagionato dalla condotta omissiva e negligente del convenuto derivante dal grave inadempimento contrattuale, condannare al pagamento in favore degli attori della somma di Euro Parte_1
40.000,00- oltre interessi legali ex art. 1223 c.c. o a quella che sarà accertata in corso di causa derivante dal cd danno figurativo. Per_ Nel merito, in subordine: accertare e dichiarare che il rogito ad atti del Notaio dr. di Per_1 Bergamo, del 9 ottobre 2014 rep.58822, racc.15923, costituisce un atto simulato di cessione di quota di immobile dissimulante una donazione da parte del signor al di lui Controparte_7 fratello e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o Parte_1 l'annullabilità del sopra citato contratto di cessione di quote immobiliare stipulato dal de cuius poiché trattasi di disposizione a causa donativa;
riconosciuto e dichiarato Controparte_7 che la donazione dissimulata eccede la quota della quale il defunto poteva liberamente disporre, per l'effetto, ordinare la riduzione della donazione dissimulata effettuata da a Controparte_7 Per_
con atto del Notaio dr. di Bergamo, del 9 ottobre 2014 rep.58822, Parte_1 Per_1 racc.15923 e, condannare, di procedere alla ricostituzione della quota riservata per Parte_1 legge agli Appellati mediante la liquidazione della somma complessiva di Euro 74.800,00- corrispondente al valore della detta quota di riserva spettante ai legittimari pari a 2/3. In ogni caso: con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Concisa esposizione dei motivi della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 684/2024 pubblicata il 13.07.2024, il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e nei confronti di Controparte_2 CP_1 Parte_1
condannava il convenuto all'esatto adempimento del contratto di compravendita di quota di
[...] bene immobile del 9.10.14 mediante il pagamento della complessiva somma di € 42.523,88 oltre interessi e maggior danno dall'1.06.2024. Lo condannava inoltre a rifondere agli attori le spese di lite liquidate in € 7.616,00, ponendo ulteriormente a suo carico le spese di CTU.
2. Il giudizio di primo grado
e rispettivamente figlio e moglie del defunto Controparte_2 CP_1 Controparte_3 convenivano in giudizio il fratello di quest'ultimo, affinché venisse condannato Parte_1 all'esatto adempimento del contratto di compravendita del 9 ottobre 2014 con cui gli Controparte_3 aveva ceduto la quota di 2/3 della nuda proprietà dell'unità abitativa sita in Bisuschio, via Cantù n. 28, per il corrispettivo di € 112.200,00, nonché al risarcimento del danno patito per effetto dell'inadempimento.
A sostegno delle loro pretese, gli attori rappresentavano che l'atto di cessione prevedeva la corresponsione, da parte dell'acquirente della somma di € 72.200,00 mediante Parte_1 pagina 3 di 12 assegno bancario “tratto sulla Banca Fideuram in data 9 ottobre 2014 n. 250615064-11 di cui la parte venditrice rilascia quietanza”, e il versamento del saldo di € 40.000,00 entro e non oltre il 31.12.2022, mentre nessun corrispettivo era stato versato dall'acquirente convenuto.
In particolare, gli attori evidenziavano che, alla morte di era venuta a Controparte_3 CP_1 conoscenza della mancata consegna dell'assegno di € 72.200,00 da parte di nonché Parte_1 della circostanza che il titolo non era stato mai negoziato “bensì annullato in occasione della chiusura del conto corrente”. Pertanto, con lettera del 5.10.16, aveva domandato la corresponsione CP_1 della somma che doveva essere pagata tramite assegno, invitando altresì a fornire Parte_1 idonea garanzia per il pagamento del saldo di € 40.000,00, non ottenendo però alcun riscontro positivo: sosteneva, infatti, che nulla fosse dovuto, esibendo, a supporto, una dichiarazione dattiloscritta Parte_1 datata 9.10.14 recante la firma apparente di nella quale era scritto che il prezzo Controparte_3 indicato nell'atto di cessione della quota immobiliare era fittizio ed era stato indicato ai soli fini fiscali.
Gli attori si erano dunque rivolti ad una grafologa al fine di esaminare la firma apposta alla suddetta dichiarazione, la quale aveva ipotizzato la falsità della sottoscrizione.
Gli attori dichiaravano pertanto di non conoscere detta sottoscrizione e domandavano la condanna del convenuto all'esatto adempimento dell'obbligo di pagamento dell'intero prezzo.
Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza delle domande ex adverso Parte_1 proposte, rappresentando che in realtà il prezzo della cessione era simulato e indicato solo per ragioni fiscali, come dimostrato dalla controdichiarazione sottoscritta da al momento atto Controparte_3 della cessione della quota, e avanzando istanza di verificazione della sottoscrizione del 9 ottobre 2014.
Il convenuto rappresentava inoltre di aver consegnato l'assegno di € 72.200,00 al fratello, il quale però gli aveva restituito subito dopo il titolo in segno di liberazione del debito;
in ogni caso, il fratello non aveva mai presentato il titolo per l'incasso. Contestava infine la debenza del saldo di € CP_3
40.000,00, perché non ancora esigibile, nonché la mancata indicazione dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria.
Stante l'eccezione di simulazione dell'atto di compravendita del 9.10.14 sollevata dal convenuto, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c. gli attori chiedevano, in via subordinata, di accertare che l'atto di compravendita dissimulasse una donazione e di disporre dunque la riduzione di quest'ultima, condannando il convenuto alla ricostituzione della quota di riserva, pari a € 74.800,00.
pagina 4 di 12 La causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU grafologica - dalla quale emergeva la non riconducibilità della sottoscrizione apposta alla scrittura provata del 9.10.2014 alla mano di
[...]
- e l'escussione di un testimone. CP_3
Con sentenza n. 684/2024 il Tribunale di Varese ha:
- respinto l'eccezione di simulazione della compravendita sollevata dal convenuto, attesa la non autenticità della sottoscrizione apposta alla pretesa controdichiarazione contenuta nel documento datato 9.10.2014 e tenuto conto che non poteva a tal fine essere presa in considerazione la dichiarazione spontanea resa dal teste indicato da parte convenuta, atteso il divieto sancito dall'art. 1417 c.c.;
- accertato l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della parte di prezzo di cui all'assegno di
€ 72.200,00 menzionato nell'atto di compravendita, in quanto l'assegno - seppure effettivamente consegnato da al fratello venditore, stante il rilascio di Parte_1 quietanza nell'ambito del medesimo atto di compravendita- non era mai stato posto all'incasso da durante i 10 mesi intercorsi tra la ricezione dell'assegno e il suo decesso;
Controparte_3
- accertato la debenza della parte di prezzo da corrispondersi entro il 31.12.2022, stante l'infondatezza dell'eccezione di simulazione del prezzo e l'intervenuta esigibilità della relativa obbligazione, e condannato pertanto il convenuto a corrispondere agli attori la somma di €
40.000,00 oltre agli interessi legali dal 1° gennaio 2023 al saldo;
- accolto la domanda di risarcimento del danno limitatamente alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata superiore ai dodici mesi e il saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2023 al saldo.
3. Il presente giudizio di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando: Parte_1
I) le criticità riscontrate nella CTU grafologica, già esplicitate in primo grado ma mai seriamente superate né dal CTU in sede di replica alle osservazioni delle parti, né dal Tribunale in sede decisoria;
II) la ritenuta inattendibilità del teste escusso geom. che aveva dichiarato sia di aver visto CP_5 sottoscrivere personalmente la dichiarazione del 9.10.2014, sia che aveva Controparte_3 CP_3 restituito l'assegno a : Tribunale aveva ritenuto inattendibile il teste nella parte in cui aveva Pt_1 dichiarato di aver visto restituire l'assegno a , in quanto detto teste aveva anche CP_3 Pt_1 dichiarato di averlo visto sottoscrivere la scrittura liberatoria, circostanza smentita dalla CTU grafologica, mentre secondo l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto ritenere attendibile tale teste, sia pagina 5 di 12 perché la CTU grafologica presenta numerose criticità, sia perché le sue dichiarazioni risulterebbero supportate dalla circostanza del mancato incasso dell'assegno, valorizzata dal Tribunale per escludere la debenza della somma di € 72.200, e avrebbero rivelato la vera volontà del fratello , che era CP_3 quella di non voler ricevere denaro a fronte della cessione della sua quota di nuda proprietà.
L'appellante ha quindi concluso -previa rinnovazione della CTU o quantomeno previa chiamata a chiarimenti della consulente, nonché previa ammissione della prova per orale non ammessa in primo grado- per la riforma integrale della sentenza impugnata, con il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori, nulla essendo dovuto agli eredi di Controparte_3
Si sono costituiti in giudizio e chiedendo il rigetto dell'appello CP_1 Controparte_2 proposto da e proponendo a loro volta appello incidentale per la riforma parziale della Parte_1 sentenza, nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento dell'importo di € 72.200,00 e nella parte in cui non ha riconosciuto il risarcimento del danno nella misura di € 40.000, chiedendo dunque la condanna di al pagamento delle ulteriori Parte_1 predette somme, maggiorate degli interessi, e riproponendo altresì la domanda subordinata di riduzione della donazione dissimulata.
A sostegno dell'appello incidentale, gli appellati hanno articolato i seguenti motivi:
I) il Tribunale avrebbe erroneamente accertato l'estinzione dell'obbligazione di pagamento di €
72.200,00 posto che, contrariamente a quanto statuito dal giudice, non vi è prova che Parte_1 avesse consegnato l'assegno al fratello e che quest'ultimo avesse rinunciato ad incassarlo nei CP_3 mesi successivi;
in particolare, a pag. 5 dell'atto notarile di compravendita era previsto testualmente che “la parte venditrice, salvo il buon fine dell'incasso degli assegni sopra indicati, rilascia quietanza del prezzo corrisposto”: pertanto il rilascio della quietanza era subordinato all'incasso dell'assegno che tuttavia non era mai avvenuto;
del resto, l'avvenuta ricezione dell'assegno da parte di Controparte_3 non può neppure desumersi dalle dichiarazioni rilasciate dal teste indicato da che Parte_1 risulterebbe non credibile né attendibile, avendo dichiarato di essere presente al momento della sottoscrizione della scrittura privata da parte di , sottoscrizione di cui il CTU ha riconosciuto la CP_3 non riconducibilità a quest'ultimo;
II) il Tribunale avrebbe erroneamente -e contraddittoriamente- desunto dalla deposizione del teste che l'assegno in parola era stato effettivamente consegnato da ad , mentre, CP_5 Pt_1 CP_3 coerentemente con la ritenuta inattendibilità del teste in relazione alle ulteriori dichiarazioni (ovvero di aver visto sottoscrivere la controdichiarazione del 9.10.2014 e di aver visto restituire CP_3 CP_3 pagina 6 di 12 l'assegno a ), avrebbe dovuto ritenere inattendibile il teste anche in relazione alla dichiarazione Pt_1 di aver visto consegnare l'assegno ad;
Pt_1 CP_3
III) il Tribunale avrebbe, ancora, erroneamente omesso di valutare la domanda (subordinata) di riduzione della donazione dissimulata: se – come afferma – l'atto notarile di Parte_1 compravendita ha in realtà dissimulato una donazione al fratello, allora la donazione in parola lede la quota di legittima spettante a moglie e figlio e va ridotta per integrare la riserva;
IV) il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto estinta l'obbligazione del pagamento della somma di €
72.200,00 richiamando il combinato disposto degli artt. 1175 e 1997 c.c. posto che, come detto, non esisterebbe agli atti alcuna prova dell'avvenuta consegna dell'assegno da parte dei al fratello, e Pt_1 dunque neppure alcuna prova del suo mancato incasso da parte del creditore . CP_3
Gli appellati non hanno, per contro, impugnato la parte della sentenza di primo grado in cui la domanda risarcitoria è stata accolta nei soli limiti di € 112,92. Sul punto la pronuncia impugnata è dunque passata in giudicato.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
4. Infondatezza dell'appello principale.
L'appello principale è infondato e deve essere respinto.
I) Quanto al primo motivo di appello principale, la Corte osserva che il Tribunale ha correttamente condiviso le risultanze dell'elaborato peritale che, comparando la sottoscrizione apposta alla dichiarazione dattiloscritta datata 9.10.2014, disconosciuta dagli eredi di con le ben Controparte_3
7 firme autografe presenti nell'originale dell'atto di cessione di quote sottoscritto nella medesima data del 9 ottobre 2014 (doc. 2 fasc. I grado attori), giunge alla conclusione che “la sottoscrizione presente nella scrittura del 9 ottobre 2014 (doc. 7 di parte convenuta), apparentemente riferibile ad
[...]
con un alto grado di certezza, non è riferibile al Signor o CP_3 Controparte_3 Pt_2
(pag. 46 della relazione peritale;
enfasi grafica della redattrice).
[...]
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante principale, la CTU ha puntualmente replicato alle osservazioni del consulente di parte convenuta, il quale, dopo aver condotto un'analisi grafica che ha preso sostanzialmente in considerazione le medesime analogie, così come le medesime disuguaglianze, rilevate dal CTU tra la firma in verifica e quelle di comparazione, si è limitato a concludere che “Le molte similitudini e le disuguaglianze esaminate dal CTU non possono dichiarare con certezza una non autografia della firma in verifica poiché, in questo caso particolare, la scrittura è di per sé molto pagina 7 di 12 variabile e le disuguaglianze presenti sono frutto di una generale instabilità e disequilibrio della grafia, ma non dimostrano affatto un'imitazione”, sottolineando che un'imitazione grafica dovrebbe evidenziare sia uno sforzo imitativo -che nel caso di specie in tesi non sussisterebbe- sia importanti disuguaglianze negli elementi accessori -che nella fattispecie non sarebbero significative.
La CTU ha infatti replicato al CTP di affermando che “i due tracciati a confronto Parte_1 presentano come già detto delle logiche uguaglianze, ma si differenziano nei punti di avvio, negli elementi accessori, nella parte finale, nella velocità, che nella firma oggetto di indagine è rallentata dai punti di sosta, dalle giustapposizioni e dagli stacchi fra le lettere...” (pag. 73 della relazione peritale), tutti elementi che hanno concorso nel far concludere alla consulente d'ufficio per la non riferibilità della sottoscrizione alla mano di Controparte_3
Questa Corte ritiene pertanto di dover condividere la relazione del CTU, trattandosi di indagine condotta nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fondata su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivati, confluita in un elaborato chiaro, lineare e privo di contraddizioni interne.
Non sussistono, dunque, i presupposti per dar seguito all'invocata rinnovazione della CTU, così come non sussiste alcun valido motivo per chiamare la CTU a chiarimenti, avendo la stessa puntualmente replicato alle osservazioni del consulente di parte. Né può essere valutata in questa sede la perizia di parte prodotta da per la prima volta in appello, trattandosi di documento nuovo Parte_1 soggetto al divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
Sono peraltro prive di fondamento le doglianze di parte appellante nella parte in cui sostiene che il primo giudice non abbia assolto al proprio onere motivazionale, mancando -anche da parte del
Tribunale- un'adeguata replica ai rilievi del consulente di parte convenuta.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. 33742/2022).
II) Parimenti infondato è il secondo motivo di appello principale.
pagina 8 di 12 L'appellante contesta le valutazioni d'inattendibilità fatte dal primo giudice riguardo la veridicità delle circostanze di fatto riferite dal teste CP_5
Va anzi tutto confermato in questa sede il giudizio di inammissibilità della prova orale espresso dal consigliere istruttore, atteso che i capitoli 1, 2, 4, 6 e 7 si pongono in contrasto con gli artt. 2722 e ss.
c.c. in relazione al divieto di prova testimoniale sancito dall'art. 1417 c.c. per la prova della simulazione tra le parti, mentre la circostanza di cui al capitolo 8 è irrilevante ai fini decisori.
Ciò detto, correttamente il Tribunale ha ritenuto inattendibile il teste il quale, oltre ad aver CP_5 dichiarato di aver visto restituire l'assegno a dopo averlo da questi ricevuto, ha anche CP_3 Pt_1 affermato di aver visto sottoscrivere personalmente una scrittura privata in cui dichiarava di CP_3 non avere nulla a pretendere da per la cessione delle quote immobiliari: quest'ultima Pt_1 affermazione (che non poteva essere presa in considerazione dal Tribunale ai sensi dell'art. 1417 c.c.) è stata infatti smentita dalle risultanze della consulenza tecnica grafologica, ciò che induce a ritenere inattendibile il teste anche in relazione all'ulteriore dichiarazione circa all'asserita restituzione dell'assegno a . Pt_1
Va peraltro osservato che, quand'anche si potesse ritenere accertata la circostanza della restituzione dell'assegno al fratello , tale circostanza non sarebbe sufficiente a dimostrare la tesi sostenuta CP_3 dall'appellante principale – ovvero, nella sostanza, che la cessione dissimulava una donazione, con conseguente non debenza dell'intero prezzo pattuito – ma potrebbe semmai evidenziare la volontà di di ritenere estinta la sola obbligazione di pagamento dell'acconto di € 72.200,00 portato CP_3 dall'assegno in parola, obbligazione che il Tribunale ha ritenuto comunque estinta sulla scorta della diversa circostanza del mancato incasso dell'assegno.
5. Infondatezza dell'appello incidentale
I), II), IV) Quanto all'appello incidentale, vengono innanzitutto in rilievo il primo, il secondo e il quarto motivo di appello che, censurando tutti la riconosciuta estinzione dell'obbligazione di pagamento di €72.200,00 incombente su possono essere trattati congiuntamente. Parte_1
Nella specie, gli appellanti incidentali sostengono che non vi sia prova della consegna dell'assegno dall'acquirente al venditore e della rinuncia di ad incassarlo, né, a tal fine, Pt_1 CP_3 CP_3 potrebbero assumere rilievo le dichiarazioni rilasciate dal teste in quanto dal Tribunale CP_5 considerato inattendibile.
I suesposti motivi di gravame sono infondati e non meritevoli di accoglimento.
pagina 9 di 12 Innanzitutto, la Corte osserva che il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti incidentali, NON ha desunto la circostanza dell'effettiva avvenuta consegna dell'assegno di €
72.200,00 “tratto sulla Banca Fideuram in data 9 ottobre 2014 n. 250615064-11” (cfr. atto notarile, pag. 5) dalla deposizione resa dal teste bensì dalla dichiarazione resa dal medesimo venditore CP_5 in sede di atto notarile di compravendita: nell'atto di cessione delle quote del Controparte_3
9.10.2014, a pag. 5, risulta scritto che “il prezzo della presente cessione viene così regolato: - quanto ad Euro 72.200,00 mediante assegno bancario non trasferibile tratto sulla Banca Fideuram in data 9 ottobre 2014 n. 250615064-11 di cui la parte venditrice rilascia quietanza”. Tale dichiarazione, contenuta in atto pubblico e che fa fede fino a querela di falso, attesta l'avvenuta consegna dell'assegno da parte di nelle mani di dinanzi al notaio rogante. Pt_1 CP_3
Ciò detto, gli appellanti affermano altresì che l'eventuale avvenuta consegna dell'assegno nelle mani di non sarebbe comunque circostanza sufficiente a determinare l'estinzione dell'obbligazione CP_3 rappresentata dal titolo, posto che lo stesso atto notarile riporta che “la parte venditrice… rilascia quietanza” condizionatamente al “buon fine dell'incasso degli assegni sopra indicati” (v. atto notarile, pag. 5).
Sul punto la Corte osserva che se è certamente vero che l'estinzione dell'obbligazione portata da un assegno -e anche dall'assegno in questione- è subordinata al buon fine dell'incasso, è altrettanto vero che il “buon fine dell'incasso” presuppone che il creditore si attivi per ottenere l'incasso dell'assegno
(e dunque collabori perché si realizzi, nel suo interesse, l'estinzione dell'obbligazione in suo favore), mentre è pacifico ed accertato in causa che nel caso di specie il creditore non ha mai – durante CP_3 gli oltre 10 mesi trascorsi tra la ricezione dell'assegno in sede di atto notarile e la sua morte, avvenuta il
18 agosto 2015- portato l'assegno all'incasso.
Ciò detto, in mancanza di elementi dai quali poter desumere un impedimento oggettivo, in capo al creditore , a portare l'assegno all'incasso, deve ritenersi che tale mancato incasso sia stato CP_3 sorretto dalla volontà e dalla libera intenzione del creditore, di tal ché l'obbligazione portata dal titolo deve reputarsi estinta in applicazione del principio di buona fede sancito dall'art. 1175 c.c.
Invero, come correttamente osservato dal Tribunale nella sentenza impugnata, in base alla regola di correttezza posta dall'art. 1175 c.c., alla mancata tempestiva presentazione dell'assegno bancario all'incasso da parte del creditore consegue l'estinzione dell'obbligazione del debitore, posto che il creditore, con il mancato incasso, viene meno al dovere di collaborazione al fine di garantire il corretto adempimento del debitore: il comportamento omissivo del creditore che manchi di compiere gli pagina 10 di 12 adempimenti necessari affinché il titolo sia pagato dall'istituto bancario è equiparato a tutti gli effetti all'avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con conseguente estinzione dell'obbligazione ex art. 1197 c.c. (Cass. 12079/2007). E infatti, secondo il pacifico indirizzo della Suprema Corte, “il creditore, che ha ricevuto l'assegno, è onerato di procedere alla sua presentazione per ottenere l'accredito della somma in esso indicata, trattandosi di comportamento rientrante nel suo generale dovere di collaborare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione. Ove tale collaborazione non venga assicurata dal creditore in assenza di giusta causa si realizza comunque l'effetto estintivo dell'obbligazione stessa, in base al combinato disposto degli artt. 1175 e 1197 c.c.” (Cass.
33428/2019).
Neppure giova, come detto, il richiamo degli appellanti incidentali alla clausola “salvo buon fine” contenuta nell'atto di cessione, atteso che, come statuito dalla Suprema Corte, “Né il creditore che sia rimasto inerte senza motivo è legittimato ad invocare in proprio favore la clausola “salvo buon fine”, posto che essa attiene all'esistenza della provvista sul rapporto tra emittente e istituto di credito o alla validità ed efficacia di quest'ultimo, e quindi trova la sua giustificazione causale nel predetto rapporto di provvista e riguarda, in ultima analisi, il comportamento del debitore. Ove quest'ultimo abbia agito correttamente, consegnando al proprio creditore un assegno bancario coperto, tratto su un rapporto di provvista valido ed efficace, del quale l'emittente aveva pieno diritto di disporre, il buon fine dell'assegno non può essere lecitamente impedito dalla condotta inerte e non collaborativa del creditore, alla quale non corrisponda alcun valido motivo” (Cass. 33428/2019).
Il primo, il secondo ed il quarto motivo di appello incidentale sono, in definitiva, del tutto infondati, avendo il Tribunale correttamente ritenuto estinta l'obbligazione di di pagare Parte_1
l'acconto di € 72.200,00.
III) Deve essere disattesa anche la censura oggetto del terzo motivo di appello incidentale, concernente l'omessa pronuncia sulla domanda volta ad ottenere l'accertamento che l'atto di cessione dissimula una donazione e, conseguentemente, la riduzione della donazione stessa per lesione della quota di legittima: correttamente il Tribunale non ha esaminato la domanda in parola, posto che detta domanda è stata proposta -peraltro tardivamente nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c. e non già in sede di prima udienza di comparizione, come sancito dall'art. 183, 5° comma, c.p.c. nel testo in vigore ratione temporis- “in via subordinata”, ovvero subordinatamente al caso di accoglimento dell'eccezione di simulazione proposta dal convenuto Non essendo stata accolta l'eccezione di Parte_1
pagina 11 di 12 simulazione dell'atto di cessione delle quote sollevata da la domanda subordinata Parte_1 risultava assorbita, oltre ad essere inammissibile perché tardiva, e pertanto non è stata esaminata.
6. Conclusioni
In definitiva, stante l'infondatezza di entrambi gli appelli, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Il rigetto sia dell'appello principale, sia dell'appello incidentale, impone la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
Deve altresì darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante e a carico degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da e avverso la Parte_1 CP_1 Controparte_2 sentenza n. 684/2024 del Tribunale di Varese, così dispone:
- respinge l'appello principale;
- respinge l'appello incidentale;
per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale e a carico degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
La Consigliera rel. La Presidente
Cristina Giannelli Margherita Monte
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Margherita Monte Presidente dr.ssa Anna Mantovani Consigliera dr.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pasquale Schiariti (C.F.: ; C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Monetti (C.F. C.F._4
. C.F._5
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: Impugnazione della sentenza n. 684/2024 del Tribunale di Varese, pubblicata il
13.07.2024, in materia di: vendita di cose immobili
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 12 “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 684/2024 emessa dal Tribunale di Varese nell'ambito del giudizio N.R.G. 682/2018, depositata in cancelleria in data 13 luglio 2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: dichiarare inammissibile l'azione per carenza dell'interesse in capo agli attori, in quanto l'obbligazione di pagamento del prezzo è estinta ed inesigibile.
- sempre nel merito, in ogni caso, rigettare le domande attore in quanto infondate, poiché nulla è dovuto da a e ai suoi eredi. Parte_1 Controparte_3
- in via istruttoria, oltre ad insistere sull'istanza di richiamo a chiarimenti della CTU come motivato all'udienza del 28.10.2021 affinché risponda nel contraddittorio fra le parti in relazione alle metodologie utilizzate per giungere alle conclusioni formulate e/o ne sia ordinata la rinnovazione, si chiede l'ammissione e l'assunzione dei seguenti capitoli di prova, non ammessi dal Giudice, tutti premesso da “Vero che”: 1. “In data 9 ottobre 2014 ero in Bergamo, Piazza della Repubblica n. 2, presso lo studio del notaio
”; Persona_1 2. “Erano presenti, oltre al notaio Dott. e la Sigg.re : i Sigg.ri Persona_1 Persona_2 Parte_1
, , e
[...] Parte_1 Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
”;
[...] 4.“Il Sig. , o sottoscriveva di suo pugno l'atto predisposto dal Controparte_3 Parte_2 notaio, nonché il retro degli allegati A, B, C e dell'atto medesimo alla mia presenza”;
6. “Nelle medesime circostanze di luogo e di tempo, il Sig. , sottoscriveva di suo Controparte_3 pugno la dichiarazione che mi si rammostra (doc. 7 di parte convenuta)”;
7. “Il testo della dichiarazione era scritta e stampata presso lo studio notarile la mattina stessa”;
8. “Il Sig. , in relazione all'atto notarile di cessione delle quote del 21.11.1996 rogato Controparte_3 dal notaio che mi si rammostra (doc. 6 di parte convenuta), ha omesso di pagare il prezzo Per_3 stabilito di lire 130.000.000,00= (centotrentamilioni/00)”; Si indicano a testi sui capitoli da 1 a 7 il Geom. Arch. Dott. Controparte_5 Controparte_6
, Sig. Sig.ra , Sig.ra ; Si indica come Persona_1 Controparte_4 Testimone_1 Persona_2 testimone sul capitolo n. 8 il Sig. . Testimone_2 Con vittoria di spese legali in entrambi i gradi di giudizio.”
Per e CP_1 Controparte_2
“Voglia la Corte di Appello adita così giudicare: In via principale: respingere l'impugnazione proposta da in considerazione delle Parte_1 argomentazioni esposte e confermare la Sentenza nella parte in cui accerta l'inadempimento di parte Appellante al pagamento di Euro 40.000,00- e la conseguente condanna a versare agli Appellati detto importo. In riforma parziale della Sentenza di primo grado: Nel merito: accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale dell'Appellante, condannarlo all'esatto adempimento del contratto di cessione di quota, come risultante dall'atto notarile del 9 Per_ ottobre 2014, a firma Notaio dr. di Bergamo e, quindi, riformare la Sentenza n.684/24 Per_1 emessa dal Tribunale di Varese, pubblicata in data 13 luglio 2024, nella parte in cui dichiara pagina 2 di 12 l'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento e conseguentemente, condannare Parte_1 al pagamento dell'importo di Euro 72.200,00- oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
[...] Sempre nel merito: accertato e dichiarato il diritto degli Appellati al risarcimento del danno cagionato dalla condotta omissiva e negligente del convenuto derivante dal grave inadempimento contrattuale, condannare al pagamento in favore degli attori della somma di Euro Parte_1
40.000,00- oltre interessi legali ex art. 1223 c.c. o a quella che sarà accertata in corso di causa derivante dal cd danno figurativo. Per_ Nel merito, in subordine: accertare e dichiarare che il rogito ad atti del Notaio dr. di Per_1 Bergamo, del 9 ottobre 2014 rep.58822, racc.15923, costituisce un atto simulato di cessione di quota di immobile dissimulante una donazione da parte del signor al di lui Controparte_7 fratello e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o Parte_1 l'annullabilità del sopra citato contratto di cessione di quote immobiliare stipulato dal de cuius poiché trattasi di disposizione a causa donativa;
riconosciuto e dichiarato Controparte_7 che la donazione dissimulata eccede la quota della quale il defunto poteva liberamente disporre, per l'effetto, ordinare la riduzione della donazione dissimulata effettuata da a Controparte_7 Per_
con atto del Notaio dr. di Bergamo, del 9 ottobre 2014 rep.58822, Parte_1 Per_1 racc.15923 e, condannare, di procedere alla ricostituzione della quota riservata per Parte_1 legge agli Appellati mediante la liquidazione della somma complessiva di Euro 74.800,00- corrispondente al valore della detta quota di riserva spettante ai legittimari pari a 2/3. In ogni caso: con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Concisa esposizione dei motivi della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 684/2024 pubblicata il 13.07.2024, il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e nei confronti di Controparte_2 CP_1 Parte_1
condannava il convenuto all'esatto adempimento del contratto di compravendita di quota di
[...] bene immobile del 9.10.14 mediante il pagamento della complessiva somma di € 42.523,88 oltre interessi e maggior danno dall'1.06.2024. Lo condannava inoltre a rifondere agli attori le spese di lite liquidate in € 7.616,00, ponendo ulteriormente a suo carico le spese di CTU.
2. Il giudizio di primo grado
e rispettivamente figlio e moglie del defunto Controparte_2 CP_1 Controparte_3 convenivano in giudizio il fratello di quest'ultimo, affinché venisse condannato Parte_1 all'esatto adempimento del contratto di compravendita del 9 ottobre 2014 con cui gli Controparte_3 aveva ceduto la quota di 2/3 della nuda proprietà dell'unità abitativa sita in Bisuschio, via Cantù n. 28, per il corrispettivo di € 112.200,00, nonché al risarcimento del danno patito per effetto dell'inadempimento.
A sostegno delle loro pretese, gli attori rappresentavano che l'atto di cessione prevedeva la corresponsione, da parte dell'acquirente della somma di € 72.200,00 mediante Parte_1 pagina 3 di 12 assegno bancario “tratto sulla Banca Fideuram in data 9 ottobre 2014 n. 250615064-11 di cui la parte venditrice rilascia quietanza”, e il versamento del saldo di € 40.000,00 entro e non oltre il 31.12.2022, mentre nessun corrispettivo era stato versato dall'acquirente convenuto.
In particolare, gli attori evidenziavano che, alla morte di era venuta a Controparte_3 CP_1 conoscenza della mancata consegna dell'assegno di € 72.200,00 da parte di nonché Parte_1 della circostanza che il titolo non era stato mai negoziato “bensì annullato in occasione della chiusura del conto corrente”. Pertanto, con lettera del 5.10.16, aveva domandato la corresponsione CP_1 della somma che doveva essere pagata tramite assegno, invitando altresì a fornire Parte_1 idonea garanzia per il pagamento del saldo di € 40.000,00, non ottenendo però alcun riscontro positivo: sosteneva, infatti, che nulla fosse dovuto, esibendo, a supporto, una dichiarazione dattiloscritta Parte_1 datata 9.10.14 recante la firma apparente di nella quale era scritto che il prezzo Controparte_3 indicato nell'atto di cessione della quota immobiliare era fittizio ed era stato indicato ai soli fini fiscali.
Gli attori si erano dunque rivolti ad una grafologa al fine di esaminare la firma apposta alla suddetta dichiarazione, la quale aveva ipotizzato la falsità della sottoscrizione.
Gli attori dichiaravano pertanto di non conoscere detta sottoscrizione e domandavano la condanna del convenuto all'esatto adempimento dell'obbligo di pagamento dell'intero prezzo.
Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza delle domande ex adverso Parte_1 proposte, rappresentando che in realtà il prezzo della cessione era simulato e indicato solo per ragioni fiscali, come dimostrato dalla controdichiarazione sottoscritta da al momento atto Controparte_3 della cessione della quota, e avanzando istanza di verificazione della sottoscrizione del 9 ottobre 2014.
Il convenuto rappresentava inoltre di aver consegnato l'assegno di € 72.200,00 al fratello, il quale però gli aveva restituito subito dopo il titolo in segno di liberazione del debito;
in ogni caso, il fratello non aveva mai presentato il titolo per l'incasso. Contestava infine la debenza del saldo di € CP_3
40.000,00, perché non ancora esigibile, nonché la mancata indicazione dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria.
Stante l'eccezione di simulazione dell'atto di compravendita del 9.10.14 sollevata dal convenuto, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c. gli attori chiedevano, in via subordinata, di accertare che l'atto di compravendita dissimulasse una donazione e di disporre dunque la riduzione di quest'ultima, condannando il convenuto alla ricostituzione della quota di riserva, pari a € 74.800,00.
pagina 4 di 12 La causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU grafologica - dalla quale emergeva la non riconducibilità della sottoscrizione apposta alla scrittura provata del 9.10.2014 alla mano di
[...]
- e l'escussione di un testimone. CP_3
Con sentenza n. 684/2024 il Tribunale di Varese ha:
- respinto l'eccezione di simulazione della compravendita sollevata dal convenuto, attesa la non autenticità della sottoscrizione apposta alla pretesa controdichiarazione contenuta nel documento datato 9.10.2014 e tenuto conto che non poteva a tal fine essere presa in considerazione la dichiarazione spontanea resa dal teste indicato da parte convenuta, atteso il divieto sancito dall'art. 1417 c.c.;
- accertato l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della parte di prezzo di cui all'assegno di
€ 72.200,00 menzionato nell'atto di compravendita, in quanto l'assegno - seppure effettivamente consegnato da al fratello venditore, stante il rilascio di Parte_1 quietanza nell'ambito del medesimo atto di compravendita- non era mai stato posto all'incasso da durante i 10 mesi intercorsi tra la ricezione dell'assegno e il suo decesso;
Controparte_3
- accertato la debenza della parte di prezzo da corrispondersi entro il 31.12.2022, stante l'infondatezza dell'eccezione di simulazione del prezzo e l'intervenuta esigibilità della relativa obbligazione, e condannato pertanto il convenuto a corrispondere agli attori la somma di €
40.000,00 oltre agli interessi legali dal 1° gennaio 2023 al saldo;
- accolto la domanda di risarcimento del danno limitatamente alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata superiore ai dodici mesi e il saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2023 al saldo.
3. Il presente giudizio di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando: Parte_1
I) le criticità riscontrate nella CTU grafologica, già esplicitate in primo grado ma mai seriamente superate né dal CTU in sede di replica alle osservazioni delle parti, né dal Tribunale in sede decisoria;
II) la ritenuta inattendibilità del teste escusso geom. che aveva dichiarato sia di aver visto CP_5 sottoscrivere personalmente la dichiarazione del 9.10.2014, sia che aveva Controparte_3 CP_3 restituito l'assegno a : Tribunale aveva ritenuto inattendibile il teste nella parte in cui aveva Pt_1 dichiarato di aver visto restituire l'assegno a , in quanto detto teste aveva anche CP_3 Pt_1 dichiarato di averlo visto sottoscrivere la scrittura liberatoria, circostanza smentita dalla CTU grafologica, mentre secondo l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto ritenere attendibile tale teste, sia pagina 5 di 12 perché la CTU grafologica presenta numerose criticità, sia perché le sue dichiarazioni risulterebbero supportate dalla circostanza del mancato incasso dell'assegno, valorizzata dal Tribunale per escludere la debenza della somma di € 72.200, e avrebbero rivelato la vera volontà del fratello , che era CP_3 quella di non voler ricevere denaro a fronte della cessione della sua quota di nuda proprietà.
L'appellante ha quindi concluso -previa rinnovazione della CTU o quantomeno previa chiamata a chiarimenti della consulente, nonché previa ammissione della prova per orale non ammessa in primo grado- per la riforma integrale della sentenza impugnata, con il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori, nulla essendo dovuto agli eredi di Controparte_3
Si sono costituiti in giudizio e chiedendo il rigetto dell'appello CP_1 Controparte_2 proposto da e proponendo a loro volta appello incidentale per la riforma parziale della Parte_1 sentenza, nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento dell'importo di € 72.200,00 e nella parte in cui non ha riconosciuto il risarcimento del danno nella misura di € 40.000, chiedendo dunque la condanna di al pagamento delle ulteriori Parte_1 predette somme, maggiorate degli interessi, e riproponendo altresì la domanda subordinata di riduzione della donazione dissimulata.
A sostegno dell'appello incidentale, gli appellati hanno articolato i seguenti motivi:
I) il Tribunale avrebbe erroneamente accertato l'estinzione dell'obbligazione di pagamento di €
72.200,00 posto che, contrariamente a quanto statuito dal giudice, non vi è prova che Parte_1 avesse consegnato l'assegno al fratello e che quest'ultimo avesse rinunciato ad incassarlo nei CP_3 mesi successivi;
in particolare, a pag. 5 dell'atto notarile di compravendita era previsto testualmente che “la parte venditrice, salvo il buon fine dell'incasso degli assegni sopra indicati, rilascia quietanza del prezzo corrisposto”: pertanto il rilascio della quietanza era subordinato all'incasso dell'assegno che tuttavia non era mai avvenuto;
del resto, l'avvenuta ricezione dell'assegno da parte di Controparte_3 non può neppure desumersi dalle dichiarazioni rilasciate dal teste indicato da che Parte_1 risulterebbe non credibile né attendibile, avendo dichiarato di essere presente al momento della sottoscrizione della scrittura privata da parte di , sottoscrizione di cui il CTU ha riconosciuto la CP_3 non riconducibilità a quest'ultimo;
II) il Tribunale avrebbe erroneamente -e contraddittoriamente- desunto dalla deposizione del teste che l'assegno in parola era stato effettivamente consegnato da ad , mentre, CP_5 Pt_1 CP_3 coerentemente con la ritenuta inattendibilità del teste in relazione alle ulteriori dichiarazioni (ovvero di aver visto sottoscrivere la controdichiarazione del 9.10.2014 e di aver visto restituire CP_3 CP_3 pagina 6 di 12 l'assegno a ), avrebbe dovuto ritenere inattendibile il teste anche in relazione alla dichiarazione Pt_1 di aver visto consegnare l'assegno ad;
Pt_1 CP_3
III) il Tribunale avrebbe, ancora, erroneamente omesso di valutare la domanda (subordinata) di riduzione della donazione dissimulata: se – come afferma – l'atto notarile di Parte_1 compravendita ha in realtà dissimulato una donazione al fratello, allora la donazione in parola lede la quota di legittima spettante a moglie e figlio e va ridotta per integrare la riserva;
IV) il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto estinta l'obbligazione del pagamento della somma di €
72.200,00 richiamando il combinato disposto degli artt. 1175 e 1997 c.c. posto che, come detto, non esisterebbe agli atti alcuna prova dell'avvenuta consegna dell'assegno da parte dei al fratello, e Pt_1 dunque neppure alcuna prova del suo mancato incasso da parte del creditore . CP_3
Gli appellati non hanno, per contro, impugnato la parte della sentenza di primo grado in cui la domanda risarcitoria è stata accolta nei soli limiti di € 112,92. Sul punto la pronuncia impugnata è dunque passata in giudicato.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
4. Infondatezza dell'appello principale.
L'appello principale è infondato e deve essere respinto.
I) Quanto al primo motivo di appello principale, la Corte osserva che il Tribunale ha correttamente condiviso le risultanze dell'elaborato peritale che, comparando la sottoscrizione apposta alla dichiarazione dattiloscritta datata 9.10.2014, disconosciuta dagli eredi di con le ben Controparte_3
7 firme autografe presenti nell'originale dell'atto di cessione di quote sottoscritto nella medesima data del 9 ottobre 2014 (doc. 2 fasc. I grado attori), giunge alla conclusione che “la sottoscrizione presente nella scrittura del 9 ottobre 2014 (doc. 7 di parte convenuta), apparentemente riferibile ad
[...]
con un alto grado di certezza, non è riferibile al Signor o CP_3 Controparte_3 Pt_2
(pag. 46 della relazione peritale;
enfasi grafica della redattrice).
[...]
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante principale, la CTU ha puntualmente replicato alle osservazioni del consulente di parte convenuta, il quale, dopo aver condotto un'analisi grafica che ha preso sostanzialmente in considerazione le medesime analogie, così come le medesime disuguaglianze, rilevate dal CTU tra la firma in verifica e quelle di comparazione, si è limitato a concludere che “Le molte similitudini e le disuguaglianze esaminate dal CTU non possono dichiarare con certezza una non autografia della firma in verifica poiché, in questo caso particolare, la scrittura è di per sé molto pagina 7 di 12 variabile e le disuguaglianze presenti sono frutto di una generale instabilità e disequilibrio della grafia, ma non dimostrano affatto un'imitazione”, sottolineando che un'imitazione grafica dovrebbe evidenziare sia uno sforzo imitativo -che nel caso di specie in tesi non sussisterebbe- sia importanti disuguaglianze negli elementi accessori -che nella fattispecie non sarebbero significative.
La CTU ha infatti replicato al CTP di affermando che “i due tracciati a confronto Parte_1 presentano come già detto delle logiche uguaglianze, ma si differenziano nei punti di avvio, negli elementi accessori, nella parte finale, nella velocità, che nella firma oggetto di indagine è rallentata dai punti di sosta, dalle giustapposizioni e dagli stacchi fra le lettere...” (pag. 73 della relazione peritale), tutti elementi che hanno concorso nel far concludere alla consulente d'ufficio per la non riferibilità della sottoscrizione alla mano di Controparte_3
Questa Corte ritiene pertanto di dover condividere la relazione del CTU, trattandosi di indagine condotta nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fondata su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivati, confluita in un elaborato chiaro, lineare e privo di contraddizioni interne.
Non sussistono, dunque, i presupposti per dar seguito all'invocata rinnovazione della CTU, così come non sussiste alcun valido motivo per chiamare la CTU a chiarimenti, avendo la stessa puntualmente replicato alle osservazioni del consulente di parte. Né può essere valutata in questa sede la perizia di parte prodotta da per la prima volta in appello, trattandosi di documento nuovo Parte_1 soggetto al divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
Sono peraltro prive di fondamento le doglianze di parte appellante nella parte in cui sostiene che il primo giudice non abbia assolto al proprio onere motivazionale, mancando -anche da parte del
Tribunale- un'adeguata replica ai rilievi del consulente di parte convenuta.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. 33742/2022).
II) Parimenti infondato è il secondo motivo di appello principale.
pagina 8 di 12 L'appellante contesta le valutazioni d'inattendibilità fatte dal primo giudice riguardo la veridicità delle circostanze di fatto riferite dal teste CP_5
Va anzi tutto confermato in questa sede il giudizio di inammissibilità della prova orale espresso dal consigliere istruttore, atteso che i capitoli 1, 2, 4, 6 e 7 si pongono in contrasto con gli artt. 2722 e ss.
c.c. in relazione al divieto di prova testimoniale sancito dall'art. 1417 c.c. per la prova della simulazione tra le parti, mentre la circostanza di cui al capitolo 8 è irrilevante ai fini decisori.
Ciò detto, correttamente il Tribunale ha ritenuto inattendibile il teste il quale, oltre ad aver CP_5 dichiarato di aver visto restituire l'assegno a dopo averlo da questi ricevuto, ha anche CP_3 Pt_1 affermato di aver visto sottoscrivere personalmente una scrittura privata in cui dichiarava di CP_3 non avere nulla a pretendere da per la cessione delle quote immobiliari: quest'ultima Pt_1 affermazione (che non poteva essere presa in considerazione dal Tribunale ai sensi dell'art. 1417 c.c.) è stata infatti smentita dalle risultanze della consulenza tecnica grafologica, ciò che induce a ritenere inattendibile il teste anche in relazione all'ulteriore dichiarazione circa all'asserita restituzione dell'assegno a . Pt_1
Va peraltro osservato che, quand'anche si potesse ritenere accertata la circostanza della restituzione dell'assegno al fratello , tale circostanza non sarebbe sufficiente a dimostrare la tesi sostenuta CP_3 dall'appellante principale – ovvero, nella sostanza, che la cessione dissimulava una donazione, con conseguente non debenza dell'intero prezzo pattuito – ma potrebbe semmai evidenziare la volontà di di ritenere estinta la sola obbligazione di pagamento dell'acconto di € 72.200,00 portato CP_3 dall'assegno in parola, obbligazione che il Tribunale ha ritenuto comunque estinta sulla scorta della diversa circostanza del mancato incasso dell'assegno.
5. Infondatezza dell'appello incidentale
I), II), IV) Quanto all'appello incidentale, vengono innanzitutto in rilievo il primo, il secondo e il quarto motivo di appello che, censurando tutti la riconosciuta estinzione dell'obbligazione di pagamento di €72.200,00 incombente su possono essere trattati congiuntamente. Parte_1
Nella specie, gli appellanti incidentali sostengono che non vi sia prova della consegna dell'assegno dall'acquirente al venditore e della rinuncia di ad incassarlo, né, a tal fine, Pt_1 CP_3 CP_3 potrebbero assumere rilievo le dichiarazioni rilasciate dal teste in quanto dal Tribunale CP_5 considerato inattendibile.
I suesposti motivi di gravame sono infondati e non meritevoli di accoglimento.
pagina 9 di 12 Innanzitutto, la Corte osserva che il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti incidentali, NON ha desunto la circostanza dell'effettiva avvenuta consegna dell'assegno di €
72.200,00 “tratto sulla Banca Fideuram in data 9 ottobre 2014 n. 250615064-11” (cfr. atto notarile, pag. 5) dalla deposizione resa dal teste bensì dalla dichiarazione resa dal medesimo venditore CP_5 in sede di atto notarile di compravendita: nell'atto di cessione delle quote del Controparte_3
9.10.2014, a pag. 5, risulta scritto che “il prezzo della presente cessione viene così regolato: - quanto ad Euro 72.200,00 mediante assegno bancario non trasferibile tratto sulla Banca Fideuram in data 9 ottobre 2014 n. 250615064-11 di cui la parte venditrice rilascia quietanza”. Tale dichiarazione, contenuta in atto pubblico e che fa fede fino a querela di falso, attesta l'avvenuta consegna dell'assegno da parte di nelle mani di dinanzi al notaio rogante. Pt_1 CP_3
Ciò detto, gli appellanti affermano altresì che l'eventuale avvenuta consegna dell'assegno nelle mani di non sarebbe comunque circostanza sufficiente a determinare l'estinzione dell'obbligazione CP_3 rappresentata dal titolo, posto che lo stesso atto notarile riporta che “la parte venditrice… rilascia quietanza” condizionatamente al “buon fine dell'incasso degli assegni sopra indicati” (v. atto notarile, pag. 5).
Sul punto la Corte osserva che se è certamente vero che l'estinzione dell'obbligazione portata da un assegno -e anche dall'assegno in questione- è subordinata al buon fine dell'incasso, è altrettanto vero che il “buon fine dell'incasso” presuppone che il creditore si attivi per ottenere l'incasso dell'assegno
(e dunque collabori perché si realizzi, nel suo interesse, l'estinzione dell'obbligazione in suo favore), mentre è pacifico ed accertato in causa che nel caso di specie il creditore non ha mai – durante CP_3 gli oltre 10 mesi trascorsi tra la ricezione dell'assegno in sede di atto notarile e la sua morte, avvenuta il
18 agosto 2015- portato l'assegno all'incasso.
Ciò detto, in mancanza di elementi dai quali poter desumere un impedimento oggettivo, in capo al creditore , a portare l'assegno all'incasso, deve ritenersi che tale mancato incasso sia stato CP_3 sorretto dalla volontà e dalla libera intenzione del creditore, di tal ché l'obbligazione portata dal titolo deve reputarsi estinta in applicazione del principio di buona fede sancito dall'art. 1175 c.c.
Invero, come correttamente osservato dal Tribunale nella sentenza impugnata, in base alla regola di correttezza posta dall'art. 1175 c.c., alla mancata tempestiva presentazione dell'assegno bancario all'incasso da parte del creditore consegue l'estinzione dell'obbligazione del debitore, posto che il creditore, con il mancato incasso, viene meno al dovere di collaborazione al fine di garantire il corretto adempimento del debitore: il comportamento omissivo del creditore che manchi di compiere gli pagina 10 di 12 adempimenti necessari affinché il titolo sia pagato dall'istituto bancario è equiparato a tutti gli effetti all'avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con conseguente estinzione dell'obbligazione ex art. 1197 c.c. (Cass. 12079/2007). E infatti, secondo il pacifico indirizzo della Suprema Corte, “il creditore, che ha ricevuto l'assegno, è onerato di procedere alla sua presentazione per ottenere l'accredito della somma in esso indicata, trattandosi di comportamento rientrante nel suo generale dovere di collaborare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione. Ove tale collaborazione non venga assicurata dal creditore in assenza di giusta causa si realizza comunque l'effetto estintivo dell'obbligazione stessa, in base al combinato disposto degli artt. 1175 e 1197 c.c.” (Cass.
33428/2019).
Neppure giova, come detto, il richiamo degli appellanti incidentali alla clausola “salvo buon fine” contenuta nell'atto di cessione, atteso che, come statuito dalla Suprema Corte, “Né il creditore che sia rimasto inerte senza motivo è legittimato ad invocare in proprio favore la clausola “salvo buon fine”, posto che essa attiene all'esistenza della provvista sul rapporto tra emittente e istituto di credito o alla validità ed efficacia di quest'ultimo, e quindi trova la sua giustificazione causale nel predetto rapporto di provvista e riguarda, in ultima analisi, il comportamento del debitore. Ove quest'ultimo abbia agito correttamente, consegnando al proprio creditore un assegno bancario coperto, tratto su un rapporto di provvista valido ed efficace, del quale l'emittente aveva pieno diritto di disporre, il buon fine dell'assegno non può essere lecitamente impedito dalla condotta inerte e non collaborativa del creditore, alla quale non corrisponda alcun valido motivo” (Cass. 33428/2019).
Il primo, il secondo ed il quarto motivo di appello incidentale sono, in definitiva, del tutto infondati, avendo il Tribunale correttamente ritenuto estinta l'obbligazione di di pagare Parte_1
l'acconto di € 72.200,00.
III) Deve essere disattesa anche la censura oggetto del terzo motivo di appello incidentale, concernente l'omessa pronuncia sulla domanda volta ad ottenere l'accertamento che l'atto di cessione dissimula una donazione e, conseguentemente, la riduzione della donazione stessa per lesione della quota di legittima: correttamente il Tribunale non ha esaminato la domanda in parola, posto che detta domanda è stata proposta -peraltro tardivamente nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c. e non già in sede di prima udienza di comparizione, come sancito dall'art. 183, 5° comma, c.p.c. nel testo in vigore ratione temporis- “in via subordinata”, ovvero subordinatamente al caso di accoglimento dell'eccezione di simulazione proposta dal convenuto Non essendo stata accolta l'eccezione di Parte_1
pagina 11 di 12 simulazione dell'atto di cessione delle quote sollevata da la domanda subordinata Parte_1 risultava assorbita, oltre ad essere inammissibile perché tardiva, e pertanto non è stata esaminata.
6. Conclusioni
In definitiva, stante l'infondatezza di entrambi gli appelli, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Il rigetto sia dell'appello principale, sia dell'appello incidentale, impone la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
Deve altresì darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante e a carico degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da e avverso la Parte_1 CP_1 Controparte_2 sentenza n. 684/2024 del Tribunale di Varese, così dispone:
- respinge l'appello principale;
- respinge l'appello incidentale;
per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale e a carico degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
La Consigliera rel. La Presidente
Cristina Giannelli Margherita Monte
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