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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/02/2024, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 1014 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1014/2020 R.G. promossa
DA
, , e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. C.F._2
AMATO VINCENZO, che lo rappresenta e difende per procura in atti unitamente all'avv. RICCARDO SPANÒ BASCIO
ATTORE
CONTRO
IN PERSONA DEL SINDACO P.T., Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità ex art. 2049- 2051 c.c.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i signori Parte_1
e convenivano in giudizio il persona Parte_2 Controparte_2 del p.t.- per sentire accogliere le conclusioni di seguito riportate: CP_3
“- accertare e dichiarare che il Comune di , in qualità di CP_1 comodatario di quel magazzino facente parte del fabbricato a più elevazioni fuori terra, sito in , Via San Marco n. 67-69, angolo CP_1
Discesa Fontenuova, identificato al Catasto Urbano al foglio n. 17, particella 182 sub. 3, di proprietà degli attori, ha agito in spregio agli obblighi di cui all'art. 1804 c.c. e comunque degli obblighi di custodia ed
1 in generale del neminem laedere, poiché ha realizzato nell'immobile un allaccio alla rete elettrica comunale privo dei requisiti sicurezza ed in spregio alle normali regole tecniche e che, a causa di un cortocircuito intervenuto sullo stesso, ha provocato un incendio, propagatosi anche per la presenza del materiale del museo altamente infiammabile, che ha distrutto irrimediabilmente l'intero fabbricato di proprietà degli attori;
- accertare e dichiarare che in conseguenza del comportamento del
, gli attori hanno diritto al risarcimento dei danni, ex Controparte_1 art. 1805 per perimento della cosa o, in subordine, per deterioramento per effetto dell'uso ex art. 1807 c.c., e comunque per violazione degli obblighi di custodia e del neminem laedere, ex art. 2051 e 2043 c.c., quantificato in € 30.000,00, pari al valore di mercato dell'immobile prima della sua distruzione e per l'effetto condannare il al Controparte_1 pagamento in favore degli attori della somma di € 30.000,00, ovvero di quella che sarà accertata per la stessa causale in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.” Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Non si costituiva il , nonostante le notifiche di rito. Controparte_1
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., istruita la causa documentalmente e ritenuta matura per la decisione, venivano precisate le conclusioni e la stessa, infine, era introitata a sentenza in data 11.12.2023 con termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale.
Ciò posto, preliminarmente va dichiarata la contumacia del CP_1
il quale, ritualmente citato, non è comparso né si è costituito.
[...]
Tanto premesso, nel merito le domande attoree non meritano accoglimento e vanno rigettate per quanto di ragione.
Parte attrice non ha provato, come suo onere ex art. 2697 c.c. i fatti posti a fondamento della propria pretesa, di guisa che, non risultano sussistenti i presupposti per l'invocata responsabilità dell'Ente convenuto né a titolo contrattuale, né a titolo extracontrattuale.
2 Ed invero, i signori non hanno fornito la prova del titolo Pt_1 contrattuale posto alla base delle proprie domande risarcitorie limitandosi a dedurre, in modo del tutto generico, l'esistenza di un contratto di comodato con il Comune di collocato CP_1 temporalmente “nel corso del 2014” ed avente ad oggetto “uno dei due magazzini” di proprietà attorea (facenti parte di un fabbricato a più elevazioni in via San Marco n. 67-69 angolo Discesa Fontenuova, CP_1 in Catasto Urbano fg. 17, p.lla 182 sub 3), asseritamente concesso in uso al convenuto che ivi avrebbe allestito una sezione del CP_1 [...]
”. Organizzazione_1
Ebbene il comodato è un contratto “essenzialmente gratuito” col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (art.1803 c.c.). Detto contratto, in genere, non è soggetto al vincolo della forma scritta e può essere provato in ogni modo, anche per presunzioni o a mezzo testimoni.
Or, a prescindere dalla considerazione che in materia di contratti stipulati dalla P.A. è necessaria la stipulazione in forma scritta (pubblica) ad substantiam - al fine di soddisfare la precipua ratio dell'esigenza di individuare esattamente l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto ed agevolando così la funzione di controllo e della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento - parte attrice ha allegato, a sostegno dell'esistenza del comodato, solamente una relazione di fine mandato del Sindaco p.t. del
[...]
relativa agli anni 2011-2015. CP_1
Tuttavia, in detta relazione (nello specifico alla pagina 31 indicata dagli attori) non è dato evincere alcun elemento probatorio dal quale si possa desumere con certezza l'esistenza del contratto in questione leggendosi testualmente che “Nel settembre del 2014 – a distanza di quattro anni dalla precedente esposizione - parte delle 300 marionette realizzate dal
Maestro , (pittore e artista autentico) con tanto di costumi e Persona_1
3 scenografie, e in più cavalli e è stata esposta – sotto la Per_2 direzione del medesimo Maestro - in pianta stabile nella piccola chiesa dedicata a San Marco ed in due magazzini ubicati sempre nel medesimo quartiere”.
Non c'è prova che il magazzino attoreo -asseritamente concesso in comodato al sia proprio uno di quelli di cui si fa Controparte_1 menzione -senza particolari e precise indicazioni- a pag. 31 della summenzionata relazione di fine mandato.
Pertanto, in assenza di prova sull'esistenza del titolo contrattuale posto a fondamento delle domande attoree, le stesse devono essere disattese non potendosi ascrivere in capo all'Ente convenuto alcuna responsabilità contrattuale per i fatti di causa.
Del pari, non possono essere richiamate e/o applicate le invocate norme sulla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. secondo cui “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Invero, non vi è prova in atti che l'incendio del 10.11.2016 -di cui alla citazione introduttiva del presente procedimento e che avrebbe danneggiato l'immobile attoreo- sia riconducibile a un fatto doloso e/o colposo posto in essere dal Comune di poiché la ricostruzione di CP_1 parte attrice, secondo la quale l'evento incendiario sarebbe stato causato da un rudimentale impianto elettrico installato dall'Ente convenuto, è rimasta sfornita di adeguato supporto probatorio.
Difatti, nulla prova in merito all'asserita responsabilità del CP_1 convenuto la generica perizia di parte a firma del geometra Per_3 peraltro redatta a seguito di sopralluogo avvenuto nell'ottobre
[...]
2018 a distanza di circa due anni dall'incendio, nella quale si legge solamente che “il fabbricato allo stato attuale risulta distrutto da un incendio…sicuramente dovuto dall'impianto elettrico… e ove si stima il valore del fabbricato, prima dell'occorso, in euro 30.000”.
4 Ebbene, gli attori non hanno quindi provato -come loro onere- né
l'elemento soggettivo (dolo/colpa) di colui che avrebbe provocato il danno né il nesso eziologico tra la condotta dell'asserito danneggiante ed il danno-evento non avendo prodotto in atti adeguata documentazione a supporto né articolato prova orale.
Né infine appare possibile invocare la responsabilità ex art. 2051 c.c. in mancanza di prova della custodia dei beni in capo all convenuto. CP_4
Nulla sulle spese stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
N. 1014/2020 R.G., promossa da e Parte_1 Parte_2 contro il , in persona del p.t., disattesa e Controparte_1 CP_3 respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2. rigetta le domande attoree;
3. nulla sulle spese stante la contumacia di parte convenuta.
Così deciso in Patti, il 23.2.2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Rosalia Russo Femminella)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1014/2020 R.G. promossa
DA
, , e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. C.F._2
AMATO VINCENZO, che lo rappresenta e difende per procura in atti unitamente all'avv. RICCARDO SPANÒ BASCIO
ATTORE
CONTRO
IN PERSONA DEL SINDACO P.T., Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità ex art. 2049- 2051 c.c.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, i signori Parte_1
e convenivano in giudizio il persona Parte_2 Controparte_2 del p.t.- per sentire accogliere le conclusioni di seguito riportate: CP_3
“- accertare e dichiarare che il Comune di , in qualità di CP_1 comodatario di quel magazzino facente parte del fabbricato a più elevazioni fuori terra, sito in , Via San Marco n. 67-69, angolo CP_1
Discesa Fontenuova, identificato al Catasto Urbano al foglio n. 17, particella 182 sub. 3, di proprietà degli attori, ha agito in spregio agli obblighi di cui all'art. 1804 c.c. e comunque degli obblighi di custodia ed
1 in generale del neminem laedere, poiché ha realizzato nell'immobile un allaccio alla rete elettrica comunale privo dei requisiti sicurezza ed in spregio alle normali regole tecniche e che, a causa di un cortocircuito intervenuto sullo stesso, ha provocato un incendio, propagatosi anche per la presenza del materiale del museo altamente infiammabile, che ha distrutto irrimediabilmente l'intero fabbricato di proprietà degli attori;
- accertare e dichiarare che in conseguenza del comportamento del
, gli attori hanno diritto al risarcimento dei danni, ex Controparte_1 art. 1805 per perimento della cosa o, in subordine, per deterioramento per effetto dell'uso ex art. 1807 c.c., e comunque per violazione degli obblighi di custodia e del neminem laedere, ex art. 2051 e 2043 c.c., quantificato in € 30.000,00, pari al valore di mercato dell'immobile prima della sua distruzione e per l'effetto condannare il al Controparte_1 pagamento in favore degli attori della somma di € 30.000,00, ovvero di quella che sarà accertata per la stessa causale in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.” Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Non si costituiva il , nonostante le notifiche di rito. Controparte_1
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., istruita la causa documentalmente e ritenuta matura per la decisione, venivano precisate le conclusioni e la stessa, infine, era introitata a sentenza in data 11.12.2023 con termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale.
Ciò posto, preliminarmente va dichiarata la contumacia del CP_1
il quale, ritualmente citato, non è comparso né si è costituito.
[...]
Tanto premesso, nel merito le domande attoree non meritano accoglimento e vanno rigettate per quanto di ragione.
Parte attrice non ha provato, come suo onere ex art. 2697 c.c. i fatti posti a fondamento della propria pretesa, di guisa che, non risultano sussistenti i presupposti per l'invocata responsabilità dell'Ente convenuto né a titolo contrattuale, né a titolo extracontrattuale.
2 Ed invero, i signori non hanno fornito la prova del titolo Pt_1 contrattuale posto alla base delle proprie domande risarcitorie limitandosi a dedurre, in modo del tutto generico, l'esistenza di un contratto di comodato con il Comune di collocato CP_1 temporalmente “nel corso del 2014” ed avente ad oggetto “uno dei due magazzini” di proprietà attorea (facenti parte di un fabbricato a più elevazioni in via San Marco n. 67-69 angolo Discesa Fontenuova, CP_1 in Catasto Urbano fg. 17, p.lla 182 sub 3), asseritamente concesso in uso al convenuto che ivi avrebbe allestito una sezione del CP_1 [...]
”. Organizzazione_1
Ebbene il comodato è un contratto “essenzialmente gratuito” col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (art.1803 c.c.). Detto contratto, in genere, non è soggetto al vincolo della forma scritta e può essere provato in ogni modo, anche per presunzioni o a mezzo testimoni.
Or, a prescindere dalla considerazione che in materia di contratti stipulati dalla P.A. è necessaria la stipulazione in forma scritta (pubblica) ad substantiam - al fine di soddisfare la precipua ratio dell'esigenza di individuare esattamente l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto ed agevolando così la funzione di controllo e della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento - parte attrice ha allegato, a sostegno dell'esistenza del comodato, solamente una relazione di fine mandato del Sindaco p.t. del
[...]
relativa agli anni 2011-2015. CP_1
Tuttavia, in detta relazione (nello specifico alla pagina 31 indicata dagli attori) non è dato evincere alcun elemento probatorio dal quale si possa desumere con certezza l'esistenza del contratto in questione leggendosi testualmente che “Nel settembre del 2014 – a distanza di quattro anni dalla precedente esposizione - parte delle 300 marionette realizzate dal
Maestro , (pittore e artista autentico) con tanto di costumi e Persona_1
3 scenografie, e in più cavalli e è stata esposta – sotto la Per_2 direzione del medesimo Maestro - in pianta stabile nella piccola chiesa dedicata a San Marco ed in due magazzini ubicati sempre nel medesimo quartiere”.
Non c'è prova che il magazzino attoreo -asseritamente concesso in comodato al sia proprio uno di quelli di cui si fa Controparte_1 menzione -senza particolari e precise indicazioni- a pag. 31 della summenzionata relazione di fine mandato.
Pertanto, in assenza di prova sull'esistenza del titolo contrattuale posto a fondamento delle domande attoree, le stesse devono essere disattese non potendosi ascrivere in capo all'Ente convenuto alcuna responsabilità contrattuale per i fatti di causa.
Del pari, non possono essere richiamate e/o applicate le invocate norme sulla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. secondo cui “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Invero, non vi è prova in atti che l'incendio del 10.11.2016 -di cui alla citazione introduttiva del presente procedimento e che avrebbe danneggiato l'immobile attoreo- sia riconducibile a un fatto doloso e/o colposo posto in essere dal Comune di poiché la ricostruzione di CP_1 parte attrice, secondo la quale l'evento incendiario sarebbe stato causato da un rudimentale impianto elettrico installato dall'Ente convenuto, è rimasta sfornita di adeguato supporto probatorio.
Difatti, nulla prova in merito all'asserita responsabilità del CP_1 convenuto la generica perizia di parte a firma del geometra Per_3 peraltro redatta a seguito di sopralluogo avvenuto nell'ottobre
[...]
2018 a distanza di circa due anni dall'incendio, nella quale si legge solamente che “il fabbricato allo stato attuale risulta distrutto da un incendio…sicuramente dovuto dall'impianto elettrico… e ove si stima il valore del fabbricato, prima dell'occorso, in euro 30.000”.
4 Ebbene, gli attori non hanno quindi provato -come loro onere- né
l'elemento soggettivo (dolo/colpa) di colui che avrebbe provocato il danno né il nesso eziologico tra la condotta dell'asserito danneggiante ed il danno-evento non avendo prodotto in atti adeguata documentazione a supporto né articolato prova orale.
Né infine appare possibile invocare la responsabilità ex art. 2051 c.c. in mancanza di prova della custodia dei beni in capo all convenuto. CP_4
Nulla sulle spese stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
N. 1014/2020 R.G., promossa da e Parte_1 Parte_2 contro il , in persona del p.t., disattesa e Controparte_1 CP_3 respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2. rigetta le domande attoree;
3. nulla sulle spese stante la contumacia di parte convenuta.
Così deciso in Patti, il 23.2.2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Rosalia Russo Femminella)
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