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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 883 del 2020, promossa da:
(c.f. ) con l'avv. CANNAS CLAUDIO Parte_1 C.F._1
contro
, (c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BARBIERA ROBERTO
* * *
OGGETTO: Assicurazione contro i danni;
CONCLUSIONI:
- per parte attrice: previa richiesta di rinnovazione della c.t.u., conclude in note ex art. 127 ter c.p.c. del 7 ottobre 2024 come da atto di citazione, ovvero:
“Voglia l' Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua : Nel merito : I) Ritenere e dichiarare, la
[...]
- nella persona del l.r.p.t. - obbligata al risarcimento integrale dei danni Controparte_1
subiti dal sig. in occasione e dipendenza dell'infortunio del 12.01.2017, in Parte_1
quanto avvenuto sotto la copertura della polizza assicurativa stipulata con la medesima compagnia. II) Ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in atti di causa, il grave
inadempimento posto in essere dalla – in persona del L.R.P.T. - nella Controparte_2
1 misura in cui ha omesso l'esecuzione delle norme contrattuali contenute nella polizza assicurativa non provvedendo ad indennizzare il sig. III) Ritenere e dichiarare la Parte_1
– nella persona del L.R.P.T. – obbligata al pagamento della Controparte_1
differenza dell'indennità spettante al sig. a seguito dell'infortunio avvenuto il Parte_1
12.01.2017 nella misura così come determinata nella perizia a firma del dott. – Persona_1
CTU nel procedimento di ATP recante il n 1442/2017 RG – Tribunale di Barcellona PG - o in
quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, rapportata alle tabelle indicate nella polizza assicurativa ( tab ), oltre agli interessi legali dalla decisione al saldo e ciò in CP_3
quanto, trattandosi di debito di valore (per tutte: Cass. n. 3017/1986, n. 661/1988; n. 44/1991)
la somma andrà rivalutata, secondo le variazioni degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati su base nazionale, con decorrenza dal fatto alla data della decisione e ciò al fine di adeguare la prestazione risarcitoria all'effettivo valore del bene perduto.
(Cass. sez. Un. 1712/95). IV) Condannare, altresì, la Società resistente – nella persona del
L.R.P.T. - a pagare in favore del ricorrente le somme che a questi risulteranno dovute per spese mediche documentate nonchè capitale anche oltre il massimale della polizza assicurativa per il colpevole ritardo nel pagamento oltre rivalutazione, interessi legali e moratori maturati sino al
giorno dell'effettivo ristoro. V) Condannare la Compagnia resistente alla refusione in favore del sig. delle spese, dei diritti e degli onorari relativi al procedimento per Parte_1
Giudice, ai sensi dell'art 210 cpc, Voglia ordinare alla Compagnia Convenuta la produzione in
giudizio dei seguenti documenti:
1.Copia integrale della documentazione riguardante la gestione stragiudiziale del sinistro per cui è causa, ivi compresa la relazione medica del fiduciario della comprensiva delle relative conclusioni ATP, ivi comprese le Controparte_1
somme corrisposte al CTU nella misura di euro 797,08 oltre iva e cpa come da decreto di
liquidazione. VI) Condannare la resistente alla refusione in favore del sig. CP_4 Pt_1
delle spese, dei diritti e degli onorari relativi presente giudizio. In ogni caso, emettere
[...]
ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che
precedono. IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste nelle richieste istruttorie di cui all'atto introduttivo del giudizio, con riserva di integrare nei termini di legge. ORDINE DI
2 ESIBIZIONE EX ART 210 C.P.C. Fermo restando il fatto che la Compagnia ha confermato di aver offerto la somma di euro 14.020,00 a ristoro delle lesioni residuate sulla persona del sig.
, si chiede che il sig. Giudice, ai sensi dell'art 210 cpc, Voglia ordinare alla Parte_1
Compagnia Convenuta la produzione in giudizio dei seguenti documenti:
1.Copia integrale della documentazione riguardante la gestione stragiudiziale del sinistro per cui è causa, ivi compresa la relazione medica del fiduciario della comprensiva delle relative Controparte_1
conclusioni”;
- per parte convenuta:
“chiede che l'On. Tribunale adito, rigettate le domande e richieste formulate, anche invia
istruttoria da parte attrice, accolga le domande tutte enucleate nella comparsa di costituzione e risposta e ribadite negli atti e verbali di causa e, alla luce delle eccezioni ritualmente formulate e delle chiare ed inequivocabili risultanze della CTU espletata dalla Dott.ssa che Persona_2
hanno smentito le avverse ed infondate richieste risarcitorie, conclude riportandosi alle conclusioni tutte già rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, da intendersi integralmente trascritte e ripetute in questa sede”
Si riportano pertanto tali conclusioni:
“1) In via preliminare ritenere e dichiarare, per quanto in premessa, l'inammissibilità del ricorso ex.art.702 bis cpc e per l'effetto statuire ai sensi dell'art.702 ter III comma cpc , fissando
l'udienza di cui all'art.183 VI comma cpc;
2) Sempre in via preliminare ritenere e dichiarare l'inoperatività della polizza e l'irrisarcibilità del danno, cioè l'impossibilità di porre il sinistro ad indennizzo, per grave reticenza ex. art.1892
c.c. e ex.art.1910 c.c., per le ragioni addotte in premessa;
3) Ancora in via preliminare, dichiarare l'irrisarcibilità del danno per avere il ricorrente violato
l'art.
5.1 delle condizioni di polizza (sezione infortuni), che prevede la denuncia del sinistro e gli obblighi dell'assicurato;
4)Rigettare, in ogni caso, la domanda avanzata da parte ricorrente perché infondata in fatto ed
inattendibile in diritto per i motivi meglio indicati in narrativa.
3 5)In subordine, ritenere e dichiarare che l'eventuale indennizzo va commisurato solo alle garanzie previste in polizza e con le franchigie ivi riportate,con esclusione delle voci non
previste e non dovute tenendo in debito conto in fase di liquidazione dell'importo di €.14.012,00 già corrisposto e del mancato pagamento da parte del Giunta dei premi di polizza successivi al primo semestre.
6)Con vittoria di spese e compensi del giudizio o con l'integrale compensazione delle stesse.
In via istruttoria rigettare, per i motivi meglio spiegati in narrativa, la richiesta di acquisizione del fascicolo di ufficio n.1442/17 R.G. del Tribunale di Barcellona P.G. ed avente ad oggetto ricorso ex.art.696 e 696 bis cpc;
Disporre che sia espunta dal fascicolo di parte ricorrente la relazione peritale relativa al ricorso ex.art.696 bis cpc;
Rigettare la richiesta di prova testimoniale così come formulata da parte ricorrente e con il teste
indicato, appalesandosi la stessa inammissibile alla luce delle contestazioni e dei rilievi mossi;
in subordine, in caso di ammissione si chiede di essere facultati alla prova del contrario.
In ipotesi di CTU l'odierna resistente si riserva di nominare CTP.
Nel caso l'Ill.mo Giudice adito decidesse di procedere ai sensi dell'art.702 ter III comma
cpc si riserva di ulteriormente precisare, dedurre, eccepire, produrre ed articolare nei termini di cui all'art.183 VI comma cpc.”
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 7 febbraio 2020, Parte_1
ha agito nei confronti di al fine di ottenere Controparte_1
il pagamento di un indennizzo dovuto a termini di polizza a seguito di infortunio subito in data 12 gennaio 2017, in Val Gardena, derivante da una caduta sulle piste da sci.
A sostegno dei propri assunti ha dato conto di aver proposto, innanzi al Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto (ME), un ricorso per accertamento tecnico preventivo dalle cui risultanze emerge il suo diritto alla corresponsione di un indennizzo
4 corrispondente al controvalore economico - a termini di polizza - di un'accertata invalidità permanente del 13/14%, oltre che dell'invalidità temporanea per come quantificata in detta sede dal c.t.u., oltre che alla rifusione delle spese mediche.
La convenuta si è costituita in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed in particolare eccependo: a) l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; b)
l'inoperatività della polizza per grave reticenza ex. artt. 1892 e 1910 c.c. in quanto al momento di sottoscrizione della proposta di assicurazione, ha omesso Parte_1
di riferire sia in ordine alla esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio presso altri assicuratori, sia in ordine alla sussistenza di precedenti sinistri, che in merito all'attività lavorativa svolta;
c) di aver in precedenza corrisposto l'importo di
€.14.012,00 al solo scopo di definire bonariamente il contenzioso, essendo successivamente emerse le reticenze di cui sopra, senza che detto comportamento stragiudiziale possa avere la portata di una dichiarazione confessoria, restando fermi gli onere di allegazione e prova in capo all'assicurato che intenda agire in giudizio;
d)
l'inoperatività della copertura, per avere il ricorrente violato l'art.
5.1 delle condizioni di polizza (sezione infortuni), che prevede la denuncia dell'infortunio e gli obblighi dell'assicurato, non avendo questi dato avviso scritto all'agenzia entro tre giorni dal fatto, con conseguente perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo di cui all'art.1915 c.c.; e) che il Giunta inoltre, dopo aver corrisposto l'importo di € 1.000,00
relativo alla polizza n. 361360585, per il solo primo semestre, verificatosi l'infortunio non ha più provveduto ad effettuare i successivi pagamenti, con conseguente diritto della compagnia di corrispondere il 50% dell'eventuale indennizzo dovuto;
f) nel merito, contestato nell'an e nel quomodo il verificarsi del sinistro, rammentando che la pratica dello “sci alpinismo” in quanto tale rischio è espressamente escluso dall'assicurazione ai sensi dell'art.
2.1 delle condizioni di polizza;
g) eccepito il divieto di cumulo tra risarcimento ed indennizzo, avendo lo stesso ricorrente dichiarato che la caduta è avvenuta a causa di un terzo che lo avrebbe investito e fatto cadere.
E' stato disposto il mutamento del rito.
5 La causa è stata quindi istruita con concessione di termini per deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. ed ammissione di c.t.u.
Nel corso del giudizio, il Giudice ha inoltre formulato delle proposte di conciliazione, da ultimo prospettando un pagamento, ad opera della compagnia, del differenziale tra quanto già versato (€ 14.012,00) ed una somma calcolata in via di delibazione sommaria in base agli esiti della c.t.u. e delle condizioni di polizza (€ 17.679,00) oltre alla rifusione delle spese di lite.
La sola compagnia convenuta ha aderito a detta ultima proposta ex art. 185 bis c.p.c.
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione.
E' stato da ultimo assegnato termine per note ex art. 127 ter c.p.c.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa, processualmente istruita, passa quindi in decisione, all'esito del deposito della sola comparsa conclusionale ad opera delle parti.
* * *
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda proposta è infondata, in quanto va accolta l'eccezione di inoperatività
della polizza formulata dalla compagnia ex art. 1892 c.c., per i motivi che si vanno ad esporre.
E' infatti risultato, all'esito dell'istruttoria espletata, che al momento di Parte_1
sottoscrizione della proposta di assicurazione per cui è causa, ha omesso di riferire in ordine alla sussistenza di precedenti sinistri e, più in generale, effettuato dichiarazioni inesatte e reticenti in modo consapevole, tali da falsare la rappresentazione del rischio in capo alla compagnia.
Nel contratto di assicurazione “ Sei in sicurezza” di cui alla polizza n. 361360585 CP_1
del 1 dicembre 2016, ha infatti espressamente dichiarato di non avere Parte_1
6 subito negli ultimi 5 anni infortuni che abbiano residuato postumi invalidanti, oltre che di non avere alcuna infermità e difetto fisico, come risulta da pagina 3 del documento 4
prodotto dalla compagnia, ove si legge:
E' di converso documentato, oltre che non contestato, il fatto che , al Parte_1
momento della sottoscrizione della polizza contratta con la e datata Controparte_1
1 dicembre 2016, aveva già subito – pochi mesi prima, ovvero in data 8 marzo 2016 - un altro grave infortunio, peraltro sempre in località Val Gardena e sempre a seguito di una caduta sulle piste da sci.
La predetta circostanza si desume in modo inequivoco dal contenuto di atto giudiziario proposto dallo stesso nell'agosto del 2017, sulla base di una Parte_1
diversa polizza sottoscritta con Controparte_5
Trattasi di un ricorso per accertamento tecnico preventivo, proposto con urgenza avanti al Tribunale di Patti (ME), prodotto dalla compagnia odierna convenuta quale documento 6, ove alle pagine 1 e 2 si legge:
7 8 La circostanza assume rilievo, ai fini che qui interessano, a prescindere dal fatto che la polizza , alla data di sottoscrizione della Polizza oggetto di odierna CP_5 CP_1
disamina, non fosse più vigente.
Per quanto sin qui esposto, è da intendersi dirimente la sussistenza di un'inequivoca consapevolezza, in capo all'assicurato, dell'esistenza di un suo grave e recente infortunio, risalente a pochi mesi prima la sottoscrizione della polizza con CP_1
intervenuto - per sua specifica prospettazione - nel corso della vigenza di contratto con altra compagnia (della cui antecedente esistenza non aveva, come detto, parimenti reso edotta ). Controparte_1
E' di converso irrilevante, a differenza di quanto sostenuto dall'attore in replica all'eccezione della compagnia, il fatto che il contratto che contiene le dichiarazioni sia stato predisposto da atteso che quello che incide è più Controparte_1
propriamente la circostanza che esse siano riconducibili all'assicurato (essendo pacifico che la polizza sia stata ritualmente sottoscritta da . Non sono infatti Parte_1
necessarie formule sacramentali per certificare la riconducibilità delle dichiarazioni rese al contraente stesso.
Inoltre, ha acquisito la consapevolezza dell'infondatezza delle predette Controparte_1
dichiarazioni solamente a seguito l'infortunio occorso, ovvero dopo essere stata evocata in giudizio ed aver pertanto effettuato le opportune verifiche sulla posizione di cui si discute, non operando pertanto l'onere temporale di cui all'art. 1892 c.c. in capo alla compagnia, la quale è legittimata ad invocare, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, in capo all'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (si rammenta, inoltre, che il sinistro si è verificato in data 12 gennaio 2017, secondo quanto prospettato dall'attore, ovvero anteriormente al decorso del termine di tre mesi di cui all'art. 1892 c.c., ove si consideri che la sottoscrizione della polizza risale al 1 dicembre
2016).
9 La gravità delle emissioni è da ritenersi tale da aver falsato la rappresentazione del rischio in capo alla compagnia, come eccepito dalla stessa.
Le sopra riportate dichiarazioni dell'assicurato, pertanto, costituiscono una violazione dell'art.
2.1 delle condizioni di polizza (cfr. doc. 5, fascicolo della convenuta) che prevede che “le inesattezze e le reticenze del contraente e/o dell'assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893,1894 del Codice Civile”.
Sussistono altresì, per le medesime ragioni, i requisiti per l'inoperatività della polizza di cui all'art. 1892 c.c., con richiamo alla consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza
o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 cod. civ., non è necessario, al fine di integrare l'elemento
soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in
uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni” (Cass. Sez. 3, 10/06/2015, n. 12086) e per cui “il contratto di assicurazione è annullabile per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art.
1892 c.c. quando l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, non essendo necessaria anche la consapevolezza di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistere colpa grave del contraente che, al momento della stipula della polizza, pur non essendo consapevole di avere una patologia tumorale, aveva sottoscritto una dichiarazione attestante una circostanza non vera, ossia di non
aver subito interventi chirurgici nei cinque anni precedenti)” (Cass. Sez. 3, 04/08/2017, n.
19520) ed infine per cui “in tema di contratto di assicurazione, l'eventuale reticenza
10 dell'assicurato, rilevante ai fini dell'annullamento del contratto ex art. 1892 c.c., deve aver avuto un'influenza determinante sulla formazione del consenso dell'assicuratore (…)” (cfr.
Cass. Sez. 3, 23/03/2024, n. 7913) fermo restando che “in tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere, imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha
conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che
l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo
sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla
rappresentazione del rischio” (cfr. Cass. Sez. 3, 21/01/2020, n. 1166)
In ragione di quanto sin qui esposto, previo accoglimento dell'eccezione di inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c., le domande attore vengono rigettate, in quanto infondate.
E' conseguentemente superfluo, per il principio della ragione più liquida, ogni ulteriore approfondimento.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, a favore della convenuta, in € 2.540,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15%.
Le spese di c.t.u., nei rapporti tra le parti, vengono poste a carico di . Parte_1
Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22, secondo valori minimi delle varie fasi dello scaglione di riferimento, attesa la non particolare complessità della controversia e le modalità del suo svolgimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
11 1) previo accoglimento dell'eccezione di inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c., rigetta le domande di in quanto infondate;
Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese di Parte_2 Controparte_1
lite che liquida in complessivi € 2.540,00 oltre IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15%; pone le spese di c.t.u., nei rapporti tra le parti, a carico di Parte_1
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 21/02/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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