Ordinanza cautelare 5 agosto 2019
Sentenza 23 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 23/10/2023, n. 15667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15667 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/10/2023
N. 15667/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09189/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9189 del 2019, proposto da AB MI, rappresentato e difeso dall'avvocato Marisa Pellecchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Pier Paolo Russo in Roma, Via Giorgio Baglivi n. 8;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale QI/522/2019 del 08.04.2019 prot. n. QI/63415/2019 del 08.04.2019 emessa dal Comune di Roma Capitale Municipio XIV Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Ufficio di Scopo Condono “Responsabile attività di verifica in merito al contenzioso” Servizio Contenzioso Legale Ufficio Reiezioni – Attività Amministrativa – Antiabusivismo Edilizia – Rinunce, notificata al ricorrente il 22.05.2019 ed avente ad oggetto la “Reiezione istanza di condono prot. nr. 0/574271 sot.0 del 10.12.2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2023 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto ritualmente notificato e tempestivamente depositato nei termini perentori di legge, il ricorrente ha impugnato il diniego di condono edilizio ex d.l. n. 269/03, in epigrafe indicato, relativo ad opere abusive realizzate in Roma, via Vignone civ. 143, consistenti in un’unità abitativa priva dei necessari titoli abilitativi edilizi, edificando in sopraelevazione rispetto ad un fabbricato preesistente per una superficie utile residenziale pari a 99,50 mq. Il provvedimento negativo si fonda sull’esistenza di vincoli che interessano l’area su cui insiste l’abuso (beni paesaggistici ex art. 134, co.1 1, lett. b), D. Lgs. n. 42/2004 - c - e P.T.P. 15/4 Arrone TLb/3).
2. Ad avviso del ricorrente, il diniego sarebbe illegittimo in quanto:
2.1.1. troverebbe applicazione l’art. 17 bis , l. n. 241/90 in tema di silenzio assenso tra amministrazioni, non essendosi la Soprintendenza pronunciata in ordine alla compatibilità dell’opera con il bene tutelato dal vincolo entro il termine ivi previsto, decorrente dal momento dell’entrata in vigore della disposizione in questione (28 agosto 2015);
2.1.2. l’amministrazione comunale avrebbe provveduto senza interpellare l’autorità preposta alla gestione del vincolo, adempimento procedimentale imposto dal novellato art. 146, D.lgs. n. 42/04, applicabile anche alle istanze di condono ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2009, tenuto altresì conto che, sulla base del sopravvenuto PTPR, adottato dalla Giunta Regionale nel 2007, che avrebbe sostituito tutti i piani paesaggistici preesistenti, l’immobile ricade in un nucleo di edilizia abusiva condonabile;
2.1.3. mancherebbe “qualsiasi motivazione non solo in relazione al tipo di vincolo che si asserisce essere stato violato, alla sua collocazione sulla cartografia dei luoghi, ma anche alla collocazione dell’edificio abusivo ed al rapporto tra esso e la presunta violazione”;
2.1.4. le osservazioni formulate in risposta alle controdeduzioni al preavviso di rigetto, menzionate nel provvedimento, non sarebbero mai state rese note all’istante, con conseguente compromissione delle regole del contraddittorio e del giusto procedimento.
3. Si è costituita in giudizio Roma capitale, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza del 17 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
5.1. In primo luogo, il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 17 bis , l. n. 241/90 (in ordine alla quale, con riferimento alle fattispecie come quella in esame, sussiste, com’è noto al Collegio, un contrasto giurisprudenziale: in senso favorevole, v. la recentissima Cons. St., Sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610; in senso opposto, v. Cons. St., Sez. IV, 7 aprile 2022, n. 2584). Tuttavia, la disposizione prevede, quale presupposto essenziale per la formazione del silenzio endoprocedimentale, la trasmissione di uno “schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente”, che nel caso di specie è stata omessa, come lamenta lo stesso ricorrente allorché censura l’operato dell’amministrazione comunale nella misura in cui ha provveduto senza richiedere il parere preventivo dell’ente preposto alla tutela del vincolo. Dal che consegue tanto l’infondatezza del primo motivo quanto la patente contraddittorietà con il secondo.
5.2. Per quanto concerne quest’ultima censura, che può essere esaminata unitamente alla terza (relativa al tipo di vincolo opposto, alla collocazione dell’immobile a al “rapporto tra esso e la presunta violazione”) si osserva che, indipendentemente dalla correttezza della deduzione del ricorrente circa l’obbligatorietà, in via generale e astratta, per l’amministrazione comunale di richiedere il parere preventivo della Soprintendenza per le istanze di condono pendenti, non vengono meno i seguenti principi, che attengono al piano sostanziale, ripetutamente affermati da questa Sezione e dai quali il Collegio non ha ragione di discostarsi:
- “ con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, va precisato che il condono previsto dall'art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti ”;
- nel caso di specie, non si è in presenza di un abuso di minore rilevanza, atteso che si tratta di una sopraelevazione, con realizzazione di un’autonoma unità abitativa e consistente ampliamento di superficie, non riconducibile, secondo le definizioni di cui al d.p.r. n. 380/01, ad un intervento di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria; “ la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, va qualificata come nuova costruzione ” (Cass. civ., sez. II, 6 dicembre 2022, n. 35781);
“ non sono condonabili gli abusi comportanti un aumento di superfici e di volumetria rientrante nelle tipologie di illecito di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003, per le quali il comma 26 dell'art. 32 del testo normativo in esame e l'art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. Lazio n. 12/2004 in riferimento alle zone vincolate (come quelle oggetto di causa) escludono la sanatoria ”;
- in tali ipotesi, “ è legittimo il diniego di condono disposto in assenza del parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, in quanto il decreto-legge n. 269 del 2003 esclude in via generale la sanabilità delle opere abusive oggetto del terzo condono nelle zone vincolate ” (Cons. St., Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6827); “ soltanto se fossero state assenti le condizioni ostative indicate nel sopra riportato art. 32 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto necessariamente chiedere il parere dell'organo tenuto per valutare la possibilità di rilasciare all'interessato un provvedimento favorevole ” (Cons. St., sez. VI, 9 giugno 2022, n. 4685);
- “ la natura eccezionale delle normative in tema di condono edilizio non consente di predicare la retroattività di eventuali disposizioni sopravvenute (…) che modifichino in senso eventualmente migliorativo i requisiti per l’accesso a tali procedure, indipendentemente dal momento dell’adozione del provvedimento richiesto; in altri termini, sul piano del diritto intertemporale, il tempus cui fare riferimento per l’individuazione delle condizioni di sanabilità dell’opera abusiva è quello stabilito dal legislatore in sede di approvazione della misura straordinaria, che può ravvisarsi nell’epoca di realizzazione dell’opera o, al più, nella scadenza del termine di presentazione della relativa istanza ( ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV Ter, 19 luglio 2023, n. 12153), con conseguente irrilevanza delle prescrizioni sopravvenute dell’invocato PTPR del 2007;
- non sussiste al riguardo alcun difetto di motivazione, atteso che la natura del vincolo opposto dall’amministrazione è insista nella fonte normativa che lo disciplina, la collocazione dell’immobile è incontroversa e “il rapporto tra esso e la presunta violazione” è regolato dai suesposti principi.
5.3. Da ultimo, non si riscontra alcuna lesione del contraddittorio endoprocedimentale con riguardo alla mancata comunicazione della relazione di valutazione delle osservazioni ex art. 10 bis , in quanto il provvedimento finale ne indica gli estremi, consentendone la conoscibilità. Al riguardo, si osserva che “ l'art. 3, l. n. 241/1990 consente l'uso della motivazione per relationem con riferimento ad altri atti dell'Amministrazione, che devono essere comunque indicati e resi disponibili, fermo restando che questa disponibilità dell'atto va intesa nel senso che all'interessato deve essere consentito di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, sicché non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l'obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 2 marzo 2023, n. 1353). Peraltro, tale atto è stato depositato in giudizio e lo stesso ricorrente, nell’atto introduttivo, si è espressamente riservata la sua impugnazione con motivi aggiunti, mai avvenuta, sicché la doglianza è priva di fondamento.
6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Roma Capitale, che liquida in €1.500 (millecinquecento/00) per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Bello | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO