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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/10/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 757/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VOLANTE DOMENICO, giusta delega in atti e
, (C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
TI DR, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 30/09/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 11/04/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 08/10/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“-) confermare l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
-) confermare il collocamento prevalente della minore presso la madre, con residenza anagrafica già fissata in Per_1
Cisterna di Latina (LT), Via delle Mimose n. 63; -) ferma la possibilità di trascorrere maggior tempo con l'uno o con l'altro genitore e ciò secondo le richieste e le esigenze di , Per_1 ormai tredicenne, durante la settimana, disciplinare il diritto di frequentazione del padre della minore nei seguenti termini: - per il diritto di frequentazione infrasettimanale: - allorquando il weekend non sarà di spettanza del padre, quest'ultimo trascorrerà con la figlia i giorni di martedì e giovedì andando a prenderla all'uscita della scuola per Per_1
riaccompagnarla presso l'istituto il giorno successivo, ivi includendo il pernotto;
- allorquando il weekend sarà di spettanza del padre, ai giorni infrasettimanali di martedì e giovedì si aggiungeranno i giorni di venerdì, sabato e domenica sino al lunedì mattina allorquando la minore verrà accompagnata a scuola o presso l'abitazione materna nei periodi non scolastici. Resta fermo che nei giorni appena indicati, sarà il padre a portare e riprendere la minore a scuola;
-per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, i coniugi stabiliscono che ciascuno potrà tenerla con sé, secondo il principio dell'alternanza ed in particolare trascorrendo ad anni alterni la vigilia di Natale con un genitore ed il Natale con l'altro; il capodanno con un genitore e la befana con l'altro; Pasqua con uno e il lunedì dell'Angelo con l'altro; -per quanto attiene le vacanze estive, il padre trascorrerà due settimane di vacanza anche non consecutive con la figlia, previo accordo con la madre, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
-) ridurre il contributo al mantenimento paterno della figlia, modificandolo e quantificandolo nella somma di euro 300,00
(TRECENTO/00) mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie Pt_2 necessarie per la salute ed esigenze particolari del figlio motivate e documentate e previamente concordate (ad es.: mediche non convenzionate, scolastiche, ludico-sportive; per spese straordinarie mediche si intendono quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale). Le parti fanno propri i criteri discretivi e interpretativi del protocollo in vigore presso il Tribunale di Latina che viene allegato in calce al ricorso e che con la sottoscrizione del ricorso, dichiarano di aver ricevuto e di averne letto il contenuto;
-) regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, sicché in quanto comproprietari dell'abitazione sita in Cisterna di
Latina, Via Monti Lepini n. 113/A, contraddistinta in catasto del Comune di Cisterna di
Latina al Foglio 8 Particella 2250 Subalterno 17, i medesimi s'impegnano a cedere e trasferire a titolo gratuito ognuno per la propria quota la nuda proprietà della casa familiare alla figlia minore previa richiesta di autorizzazione di cui all'art. 320 cc Persona_2 riservando l'usufrutto esclusivo al sig. precisando che il suindicato accordo Parte_1
patrimoniale a beneficio della minore è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della definizione del rapporto coniugale I coniugi, da ultimo, dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere così definito ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale tra loro e, quindi, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro nonché di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia ulteriore importo, a qualunque titolo e, comunque, stante il principio di autoresponsabilità economica di ciascuno degli stessi, ognuno dei due intende provvedere in maniera autonoma al proprio sostentamento. ”
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 23/08/2008 nel Comune di ROCCA DI PAPA (RM), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 11/04/2025, dando atto che le parti hanno rinunziato all'impugnazione della sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROCCA DI PAPA (RM), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 103, Parte II, Serie
A, dell'anno 2008); compensa le spese di causa.
Latina, 08/10/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VOLANTE DOMENICO, giusta delega in atti e
, (C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
TI DR, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 30/09/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 11/04/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 08/10/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“-) confermare l'affidamento condiviso della minore a entrambi i genitori i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
-) confermare il collocamento prevalente della minore presso la madre, con residenza anagrafica già fissata in Per_1
Cisterna di Latina (LT), Via delle Mimose n. 63; -) ferma la possibilità di trascorrere maggior tempo con l'uno o con l'altro genitore e ciò secondo le richieste e le esigenze di , Per_1 ormai tredicenne, durante la settimana, disciplinare il diritto di frequentazione del padre della minore nei seguenti termini: - per il diritto di frequentazione infrasettimanale: - allorquando il weekend non sarà di spettanza del padre, quest'ultimo trascorrerà con la figlia i giorni di martedì e giovedì andando a prenderla all'uscita della scuola per Per_1
riaccompagnarla presso l'istituto il giorno successivo, ivi includendo il pernotto;
- allorquando il weekend sarà di spettanza del padre, ai giorni infrasettimanali di martedì e giovedì si aggiungeranno i giorni di venerdì, sabato e domenica sino al lunedì mattina allorquando la minore verrà accompagnata a scuola o presso l'abitazione materna nei periodi non scolastici. Resta fermo che nei giorni appena indicati, sarà il padre a portare e riprendere la minore a scuola;
-per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, i coniugi stabiliscono che ciascuno potrà tenerla con sé, secondo il principio dell'alternanza ed in particolare trascorrendo ad anni alterni la vigilia di Natale con un genitore ed il Natale con l'altro; il capodanno con un genitore e la befana con l'altro; Pasqua con uno e il lunedì dell'Angelo con l'altro; -per quanto attiene le vacanze estive, il padre trascorrerà due settimane di vacanza anche non consecutive con la figlia, previo accordo con la madre, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
-) ridurre il contributo al mantenimento paterno della figlia, modificandolo e quantificandolo nella somma di euro 300,00
(TRECENTO/00) mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie Pt_2 necessarie per la salute ed esigenze particolari del figlio motivate e documentate e previamente concordate (ad es.: mediche non convenzionate, scolastiche, ludico-sportive; per spese straordinarie mediche si intendono quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale). Le parti fanno propri i criteri discretivi e interpretativi del protocollo in vigore presso il Tribunale di Latina che viene allegato in calce al ricorso e che con la sottoscrizione del ricorso, dichiarano di aver ricevuto e di averne letto il contenuto;
-) regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, sicché in quanto comproprietari dell'abitazione sita in Cisterna di
Latina, Via Monti Lepini n. 113/A, contraddistinta in catasto del Comune di Cisterna di
Latina al Foglio 8 Particella 2250 Subalterno 17, i medesimi s'impegnano a cedere e trasferire a titolo gratuito ognuno per la propria quota la nuda proprietà della casa familiare alla figlia minore previa richiesta di autorizzazione di cui all'art. 320 cc Persona_2 riservando l'usufrutto esclusivo al sig. precisando che il suindicato accordo Parte_1
patrimoniale a beneficio della minore è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della definizione del rapporto coniugale I coniugi, da ultimo, dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere così definito ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale tra loro e, quindi, di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro nonché di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia ulteriore importo, a qualunque titolo e, comunque, stante il principio di autoresponsabilità economica di ciascuno degli stessi, ognuno dei due intende provvedere in maniera autonoma al proprio sostentamento. ”
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 23/08/2008 nel Comune di ROCCA DI PAPA (RM), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 11/04/2025, dando atto che le parti hanno rinunziato all'impugnazione della sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROCCA DI PAPA (RM), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 103, Parte II, Serie
A, dell'anno 2008); compensa le spese di causa.
Latina, 08/10/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino