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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 4172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4172 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 6254/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6254/2025 R.G. LAVORO
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. LAURI FRANCESCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
n. a NAPOLI (NA) il 16/06/1977 CP_1 rappresentato e difeso dagli avv. MIGLIACCIO BENINO e ROMEO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio ha chiesto ed ottenuto l'emissione del CP_1 decreto ingiuntivo nel fascicolo monitorio recante R.G. n. 4086/2025 per il pagamento della somma di € 8.300,44 a titolo di T.F.R. oltre rivalutazione ed interessi nonché spese legali per la fase monitoria.
La società ha proposto tempestiva opposizione deducendo che il credito non fosse fondato su prova scritta, poiché a sostegno della domanda parte ricorrente aveva allegato prova della cessazione del rapporto di lavoro e certificazione unica e che l'importo fosse dovuto al netto delle trattenute previdenziali e fiscali.
1 Essa ha quindi agito in giudizio chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
L'opposto si è costituito chiedendo a vario titolo il rigetto dell'opposizione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
RINUNCIA AL MANDATO
In via preliminare, in base al principio di ultrattività della procura ad litem di cui all'art. 85 c.p.c. “la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”. Nel caso in esame occorre ritenere che parte ricorrente sia ancora assistita dal difensore rinunciante in quanto in atti non vi è la nomina di un nuovo difensore.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 6648/2017) secondo cui “mentre nella disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli con efficacia immediata, nella disciplina relativa alla procura alle liti contenuta nell'art. 85 c.p.c. né la revoca né la rinuncia privano il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti. Pertanto, in virtù di quest'ultima disciplina per poter privare il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non bastano da sole la revoca o la rinuncia ma occorre che queste siano accompagnate dalla sostituzione del difensore. In tal senso, la conseguenza che produce il rifiuto di ricevere l'atto da parte del domiciliatario, come nella fattispecie, è quella dell'avvenuta consegna, cosicché il notificante è esonerato dal dover accertare la sussistenza delle ragioni dichiarate all'ufficiale giudiziario per giustifica il rifiuto della consegna”.
NATURA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE – DISTRIBUZIONE
DELL'ONERE IO
Preliminarmente va precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass., sez.
III, 2 settembre 1998, n. 8717) nel corso del quale il giudice non valuta soltanto
2 la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza - e le prove relative - della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria. Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito (cfr. Cass.
8853/1998).
In ogni caso, nel merito, deve ancora essere chiarito che, in linea generale,
l'opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente
(che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi sul creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (cfr. Cass. 11417/1997).
Tale principio interpretativo scaturisce dalla regola generale di cui all'art. 2697
c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
viceversa, solo in via successiva ed eventuale, chi contesta l'esistenza del diritto, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Le inversioni della predetta regola generale di ripartizione dei carichi probatori devono essere espressamente previste dalla legge, con norme, giocoforza, di natura eccezionale.
Secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui
3 sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
DOCUMENTI PRODOTTI IN FASE MONITORIA
Ebbene, nel caso di specie, intanto va evidenziato che l'opposto, in sede monitoria, ha compiutamente allegato e provato i fatti costitutivi del diritto al
T.F.R., producendo copia della certificazione unica 2025 e prova della cessazione del rapporto di lavoro.
Va, poi, evidenziato che i documenti prodotti nella fase monitoria sono utilizzabili nel giudizio di opposizione. Tale ratio decidendi è stata di recente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS. UU. 14475/2015), secondo la quale “il principio, che può essere definito di non dispersione della prova una volta che questa sia stata acquisita al processo, implica, con specifico riferimento al procedimento per decreto ingiuntivo, che i documenti allegati al ricorso, in base ai quali sia stato emesso il decreto, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella, eventuale, fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado (le due fasi fanno parte di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio, come ha, da ultimo, sottolineato, con riferimento ad altro giudizio di primo grado bifasico in cui l'opposizione costituisce prosecuzione del giudizio di primo grado, Corte cost. 78/2015, occupandosi del problema della possibile identità fisica del giudice delle due fasi, ritenuta costituzionalmente legittima e funzionale all'attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della ragionevole durata). Indicazioni di segno diverso non possono essere tratte dall'art. 638 c.p.c., laddove dispone (terzo comma) che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d'ingiunzione a norma dell'art. 641. Tale previsione non comporta che, scaduto quel termine, i documenti possano essere liberamente ritirati: ciò vale sicuramente in caso di mancata opposizione;
al contrario, in caso di opposizione il procedimento monitorio si trasforma in giudizio a cognizione piena, che prosegue dinanzi allo stesso ufficio giudiziario
(ed in genere dinanzi al medesimo magistrato), il che implica che la parte opposta non è libera di ritirare i documenti, ma deve essere autorizzata dal giudice ex art. 169 c.p.c.. I due regimi limitativi della possibilità di ritirare i
4 documenti in caso di opposizione si saldano. Il giudice nel decidere dovrà disporre di tutto il materiale probatorio (di quello prodotto con la richiesta di decreto ingiuntivo, nonchè di quello che opponente ed opposto abbiano in seguito eventualmente aggiunto)”.
DOCUMENTAZIONE DI PROVENIENZA DATORIALE - CONTESTAZIONE
Per quanto riguarda le doglianze in ordine alla documentazione prodotta, si intendono condividere le argomentazioni della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 31173/2018), pronunciatasi proprio sulla questione del rilevo probatorio del cud e dei prospetti paga, secondo cui “[…] il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa nè determina inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione (cfr. sez. VI, 27/04/2016, n. 8290; Cass. nn. 5573/97 e n.
9685/00). Non è pertinente, invece, il richiamo, compiuto dal fallimento controricorrente nella memoria autorizzata, ai principi elaborati da questa Corte in ordine alla opponibilità al fallimento dei crediti provati dai modelli CUD, essendo evidente che in tali casi il documento fa prova contro la parte che lo ha redatto e non in suo favore”. In altre parole, la certificazione unica ed i prospetti paga possono costituire prova solo in favore del lavoratore dell'esistenza e dell'ammontare del credito e non anche in favore del datore in ordine all'intervenuto pagamento, in assenza di quietanza ad hoc.
Per tali ragioni, le allegazioni attoree risultano incompatibili con la documentazione di provenienza datoriale e, pertanto, deve essere rigettato tale motivo di opposizione.
IMPORTI AL OR
Anche il motivo di opposizione concernente il pagamento al lordo è infondato e deve essere rigettato in quanto i crediti di lavoro sono corrisposti al lavoratore al netto delle ritenute fiscali e contributive solo nell'ipotesi di tempestivo pagamento della retribuzione. In base all'art. 19 co. 2 l. 218/1952, infatti, “il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario è nullo. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce”.
5 In altre parole, il datore di lavoro può effettuare le ritenute contributive solo nell'ipotesi di tempestivo pagamento della retribuzione dovuta al lavoratore. Allo stesso modo, per quanto riguarda le ritenute fiscali il sistema tributario prevede, nei confronti del lavoratore, un criterio di tassazione per cassa e non per competenza e, per tale ragione, l'obbligo tributario sorge solo a seguito della riscossione di quel determinato reddito da parte del soggetto passivo di imposta.
Tali considerazioni sono ampiamente condivise dalla giurisprudenza consolidata
(Cass. 9306/2017) secondo cui “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi della L. n.
218 del 1952, art. 19, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo”.
I conteggi relativi al T.F.R. allegati da parte opposta in sede monitoria risultano, inoltre, corretti ed immuni da errori metodologici e di calcolo poiché si basano sugli importi al lordo indicati nella documentazione prodotta in sede monitoria.
E' su tale differenza tra importo lordo e netto parte opponente basa il ricorso che, pertanto, deve essere quindi rigettato.
RICHIESTA DI PROVVISORIA ESECUZIONE
Risulta, quindi, assorbita la richiesta di emissione di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
6 2. condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 2.109,00 oltre rimb. forfettario al
15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si comunichi.
Aversa, 28/10/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del
MOT, dott.ssa Anna Chiara Mormile.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6254/2025 R.G. LAVORO
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. LAURI FRANCESCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
n. a NAPOLI (NA) il 16/06/1977 CP_1 rappresentato e difeso dagli avv. MIGLIACCIO BENINO e ROMEO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio ha chiesto ed ottenuto l'emissione del CP_1 decreto ingiuntivo nel fascicolo monitorio recante R.G. n. 4086/2025 per il pagamento della somma di € 8.300,44 a titolo di T.F.R. oltre rivalutazione ed interessi nonché spese legali per la fase monitoria.
La società ha proposto tempestiva opposizione deducendo che il credito non fosse fondato su prova scritta, poiché a sostegno della domanda parte ricorrente aveva allegato prova della cessazione del rapporto di lavoro e certificazione unica e che l'importo fosse dovuto al netto delle trattenute previdenziali e fiscali.
1 Essa ha quindi agito in giudizio chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
L'opposto si è costituito chiedendo a vario titolo il rigetto dell'opposizione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
RINUNCIA AL MANDATO
In via preliminare, in base al principio di ultrattività della procura ad litem di cui all'art. 85 c.p.c. “la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”. Nel caso in esame occorre ritenere che parte ricorrente sia ancora assistita dal difensore rinunciante in quanto in atti non vi è la nomina di un nuovo difensore.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 6648/2017) secondo cui “mentre nella disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli con efficacia immediata, nella disciplina relativa alla procura alle liti contenuta nell'art. 85 c.p.c. né la revoca né la rinuncia privano il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti. Pertanto, in virtù di quest'ultima disciplina per poter privare il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non bastano da sole la revoca o la rinuncia ma occorre che queste siano accompagnate dalla sostituzione del difensore. In tal senso, la conseguenza che produce il rifiuto di ricevere l'atto da parte del domiciliatario, come nella fattispecie, è quella dell'avvenuta consegna, cosicché il notificante è esonerato dal dover accertare la sussistenza delle ragioni dichiarate all'ufficiale giudiziario per giustifica il rifiuto della consegna”.
NATURA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE – DISTRIBUZIONE
DELL'ONERE IO
Preliminarmente va precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass., sez.
III, 2 settembre 1998, n. 8717) nel corso del quale il giudice non valuta soltanto
2 la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza - e le prove relative - della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria. Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito (cfr. Cass.
8853/1998).
In ogni caso, nel merito, deve ancora essere chiarito che, in linea generale,
l'opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente
(che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi sul creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (cfr. Cass. 11417/1997).
Tale principio interpretativo scaturisce dalla regola generale di cui all'art. 2697
c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
viceversa, solo in via successiva ed eventuale, chi contesta l'esistenza del diritto, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Le inversioni della predetta regola generale di ripartizione dei carichi probatori devono essere espressamente previste dalla legge, con norme, giocoforza, di natura eccezionale.
Secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui
3 sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
DOCUMENTI PRODOTTI IN FASE MONITORIA
Ebbene, nel caso di specie, intanto va evidenziato che l'opposto, in sede monitoria, ha compiutamente allegato e provato i fatti costitutivi del diritto al
T.F.R., producendo copia della certificazione unica 2025 e prova della cessazione del rapporto di lavoro.
Va, poi, evidenziato che i documenti prodotti nella fase monitoria sono utilizzabili nel giudizio di opposizione. Tale ratio decidendi è stata di recente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS. UU. 14475/2015), secondo la quale “il principio, che può essere definito di non dispersione della prova una volta che questa sia stata acquisita al processo, implica, con specifico riferimento al procedimento per decreto ingiuntivo, che i documenti allegati al ricorso, in base ai quali sia stato emesso il decreto, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella, eventuale, fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado (le due fasi fanno parte di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio, come ha, da ultimo, sottolineato, con riferimento ad altro giudizio di primo grado bifasico in cui l'opposizione costituisce prosecuzione del giudizio di primo grado, Corte cost. 78/2015, occupandosi del problema della possibile identità fisica del giudice delle due fasi, ritenuta costituzionalmente legittima e funzionale all'attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della ragionevole durata). Indicazioni di segno diverso non possono essere tratte dall'art. 638 c.p.c., laddove dispone (terzo comma) che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d'ingiunzione a norma dell'art. 641. Tale previsione non comporta che, scaduto quel termine, i documenti possano essere liberamente ritirati: ciò vale sicuramente in caso di mancata opposizione;
al contrario, in caso di opposizione il procedimento monitorio si trasforma in giudizio a cognizione piena, che prosegue dinanzi allo stesso ufficio giudiziario
(ed in genere dinanzi al medesimo magistrato), il che implica che la parte opposta non è libera di ritirare i documenti, ma deve essere autorizzata dal giudice ex art. 169 c.p.c.. I due regimi limitativi della possibilità di ritirare i
4 documenti in caso di opposizione si saldano. Il giudice nel decidere dovrà disporre di tutto il materiale probatorio (di quello prodotto con la richiesta di decreto ingiuntivo, nonchè di quello che opponente ed opposto abbiano in seguito eventualmente aggiunto)”.
DOCUMENTAZIONE DI PROVENIENZA DATORIALE - CONTESTAZIONE
Per quanto riguarda le doglianze in ordine alla documentazione prodotta, si intendono condividere le argomentazioni della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 31173/2018), pronunciatasi proprio sulla questione del rilevo probatorio del cud e dei prospetti paga, secondo cui “[…] il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa nè determina inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione (cfr. sez. VI, 27/04/2016, n. 8290; Cass. nn. 5573/97 e n.
9685/00). Non è pertinente, invece, il richiamo, compiuto dal fallimento controricorrente nella memoria autorizzata, ai principi elaborati da questa Corte in ordine alla opponibilità al fallimento dei crediti provati dai modelli CUD, essendo evidente che in tali casi il documento fa prova contro la parte che lo ha redatto e non in suo favore”. In altre parole, la certificazione unica ed i prospetti paga possono costituire prova solo in favore del lavoratore dell'esistenza e dell'ammontare del credito e non anche in favore del datore in ordine all'intervenuto pagamento, in assenza di quietanza ad hoc.
Per tali ragioni, le allegazioni attoree risultano incompatibili con la documentazione di provenienza datoriale e, pertanto, deve essere rigettato tale motivo di opposizione.
IMPORTI AL OR
Anche il motivo di opposizione concernente il pagamento al lordo è infondato e deve essere rigettato in quanto i crediti di lavoro sono corrisposti al lavoratore al netto delle ritenute fiscali e contributive solo nell'ipotesi di tempestivo pagamento della retribuzione. In base all'art. 19 co. 2 l. 218/1952, infatti, “il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario è nullo. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce”.
5 In altre parole, il datore di lavoro può effettuare le ritenute contributive solo nell'ipotesi di tempestivo pagamento della retribuzione dovuta al lavoratore. Allo stesso modo, per quanto riguarda le ritenute fiscali il sistema tributario prevede, nei confronti del lavoratore, un criterio di tassazione per cassa e non per competenza e, per tale ragione, l'obbligo tributario sorge solo a seguito della riscossione di quel determinato reddito da parte del soggetto passivo di imposta.
Tali considerazioni sono ampiamente condivise dalla giurisprudenza consolidata
(Cass. 9306/2017) secondo cui “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi della L. n.
218 del 1952, art. 19, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo”.
I conteggi relativi al T.F.R. allegati da parte opposta in sede monitoria risultano, inoltre, corretti ed immuni da errori metodologici e di calcolo poiché si basano sugli importi al lordo indicati nella documentazione prodotta in sede monitoria.
E' su tale differenza tra importo lordo e netto parte opponente basa il ricorso che, pertanto, deve essere quindi rigettato.
RICHIESTA DI PROVVISORIA ESECUZIONE
Risulta, quindi, assorbita la richiesta di emissione di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
6 2. condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 2.109,00 oltre rimb. forfettario al
15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si comunichi.
Aversa, 28/10/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del
MOT, dott.ssa Anna Chiara Mormile.
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