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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/11/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dr. CE Salvatore OC Presidente
Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dr. RT HI II Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 368 del Ruolo generale dell'anno 2025, assunta in decisione il 26.11.2025 e promossa da
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
OL RR e AR RR del Foro di Milano, con studio in Milano, Via Nicola Piccinni
n. 3, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Camilla Quartieri in
Campobasso, Via Ungaretti n. 8, nonché presso la casella di posta elettronica certificata giusta delega allegata all'atto di citazione in Email_1
appello;
-appellante- contro
Controparte_1
-appellata contumace-
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 311/2025 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 10.03.2025 a definizione del processo 2563/2022 RG, non notificata, in materia di azione per risarcimento danni.
CONCLUSIONI: nessuna.
Si omette lo svolgimento del processo per quanto di seguito. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante, pur tempestivamente costituitasi nel presente giudizio, non è comparsa alla prima udienza del 24.09.2025, né alla successiva udienza del 26.11.2025, cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c.
Trattandosi di udienze sostituite dal deposito di note scritte, in concreto essa non le ha depositate.
Constatato che dell'ordinanza di rinvio è stata data rituale comunicazione ai difensori dell'appellante dalla cancelleria, l'appello deve, quindi, essere dichiarato improcedibile,
a norma della disposizione appena ricordata.
Non vi è luogo a provvedere al regolamento delle spese processuali, stante la mancata costituzione dell'appellata, della quale si dichiara la contumacia.
A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. l, comma 17, legge 228/2012 ed applicabile ai procedimenti di impugnazione iniziati dal 31/1/2013, deve, infine, darsi atto (in assenza di ogni discrezionalità al riguardo: Cass., S.U.,
24245/2015 e 15279/2017; Cass. 5955/2014) della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo: dichiara improcedibile l'appello; nulla sulle spese del grado;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 228/2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Consigliere estensore
RT HI II
Il Presidente
CE S. OC