Sentenza breve 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 15/05/2023, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/05/2023
N. 00425/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00318/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 318 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Pienazza e Juljana Dushaj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in IA, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto di diniego -OMISSIS- emesso dalla Questura di IA in data -OMISSIS- notificato al ricorrente in data -OMISSIS- avente ad oggetto il mancato rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (emersione art. 103 comma 1 D.L. 34/2020).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, nessuna delle parti presente;
Visto l'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino pakistano, presentava in data -OMISSIS- alla Questura di IA istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, a seguito della conclusione positiva della procedura di emersione dal lavoro irregolare attivata ai sensi del D.L. 34/2020; nell’istanza – per ciò che rileva ai fini del presente giudizio - lo straniero dichiarava di abitare a -OMISSIS- in via -OMISSIS-.
2. A seguito di accertamenti effettuati il -OMISSIS- (a carico del ricorrente e di altri connazionali asseritamente dimoranti presso il predetto indirizzo), la Polizia locale di -OMISSIS- riferiva che gli stessi non erano più dimoranti presso l’indirizzo indicato e che lo stesso titolare del contratto di locazione, tale -OMISSIS-OMISSIS- cittadino pakistano, era stato sostituito da altre persone e si era reso irreperibile, forse trasferendosi nel Regno Unito, come da informazioni assunte.
3. La Questura di IA notificava pertanto all’odierno ricorrente in data -OMISSIS- comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10-bis L. 241/90, invitandolo a presentare la “dichiarazione di ospitalità” qual condizione ai fini dell’utile prosieguo del procedimento.
4. A riscontro di tale richiesta, l’interessato produceva: (i) copia della comunicazione di ospitalità, depositata in data -OMISSIS- presso il Comune di -OMISSIS-, attestante il predetto domicilio in -OMISSIS- via -OMISSIS- presso l’abitazione del sig. -OMISSIS-OMISSIS-; (ii) dichiarazione sottoscritta in data -OMISSIS- con la quale l’istante ribadiva di “abitare abitualmente a -OMISSIS- in via -OMISSIS-”; (iii) attestato di idoneità alloggiativa rilasciato in data-OMISSIS- dal Comune di -OMISSIS-, relativo al predetto immobile di via -OMISSIS-.
5. Tuttavia, a seguito di nuovi accertamenti, la Polizia locale di -OMISSIS- riferiva con nota del -OMISSIS-di aver eseguito “diversi sopralluoghi in date e orari differenti presso l’abitazione di -OMISSIS-piano primo precedentemente affittata a -OMISSIS-OMISSIS- e ora affittata con regolare contratto (ad altro cittadino straniero)”, e di non aver mai reperito l’odierno ricorrente, traendone quindi la conclusione che l’interessato “non abiti stabilmente a -OMISSIS- in -OMISSIS-”.
6. Alla luce di tali accertamenti, con decreto del -OMISSIS-, il Questore di IA respingeva l’istanza dell’interessato, evidenziando in motivazione che quest’ultimo non aveva prodotto in seno al procedimento documentazione idonea a confermare l’effettiva dimora presso il domicilio dichiarato nell’istanza, fornendo al riguardo dichiarazioni e attestazioni false, di per sé idonee a giustificare il rigetto della domanda.
7. Con ricorso notificato il 13 aprile 2023 e ritualmente depositato, il ricorrente ha impugnato tale decreto e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, sulla base di un unico motivo, con cui ha dedotto vizi di violazione degli articoli 4 e 5 del d. lgs. 286/98 e di eccesso di potere per erronea interpretazione dei fatti da parte dell’Amministrazione.
7.1. Il ricorso si fonda, in sostanza, su una particolare - ma non documentata - “spiegazione” circa l’effettivo domicilio del ricorrente; in sostanza, il ricorrente avrebbe sempre vissuto in IA in via -OMISSIS-, nell’abitazione di un proprio connazionale; tuttavia, quando, nel febbraio del 2022, il ricorrente era convocato dalla Prefettura di IA, in esito alla procedura di emersione, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, egli chiedeva al proprio ospitante di poter avere la “idoneità alloggiativa” per quell’immobile, ma l’ospitante si rifiutava in quanto, essendo già residenti altre persone, la metratura della casa non sarebbe stata sufficiente per ospitare un’altra persona; egli reperiva allora un altro alloggio a -OMISSIS- in via -OMISSIS- presso un altro connazionale, il sig. -OMISSIS-OMISSIS- ma, dopo aver fatto richiesta di idoneità alloggiativa e aver presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno, egli si ritrasferiva, dopo circa 20 giorni, a IA, nell’alloggio di -OMISSIS- dove nel frattempo si era liberato un posto; il tutto, però, senza informarne la Questura, “temendo che questo potesse causare ulteriori lungaggini burocratiche”; nondimeno, il ricorrente avrebbe comunque sempre avuto un indirizzo, conosciuto alla Questura di IA, dove poter essere reperito, ovvero l’indirizzo del luogo di lavoro, sito in -OMISSIS-, via -OMISSIS-.
7.2. In definitiva, il ricorrente avrebbe certamente errato nell’omettere colpevolmente di comunicare alla Questura la propria variazione di domicilio, ma ciò sarebbe stato determinato unicamente dal timore di allungare ulteriormente la procedura di emersione, già durata più di due anni; ad oggi, il ricorrente vivrebbe in IA, via-OMISSIS-, come da dichiarazione di ospitalità allegata agli atti del giudizio.
8. Il Ministero dell’Interno si è costituito con atto di mero stile, senza depositare gli atti del procedimento amministrativo e senza svolgere difese nel merito.
9. All’udienza camerale del 10 maggio 2023, nessuna delle parti presente, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione in forma semplificata.
10. Il ricorso è manifestamente infondato.
10.1. L’art. 4 comma 2 penultimo periodo del d. lgs. 286/98 prevede che “La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda”. Tale disposizione deve ritenersi richiamata dal quinto comma dell’art. 5 del medesimo T.U., secondo il quale “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.”.
10.2. Tra i requisiti richiesti per l’ingresso vi è quello (negativo) di non aver prodotto documenti falsi al fine di ottenere il visto, e se il falso ideologico rende inammissibile la domanda di visto, per effetto del suddetto richiamo è precluso anche - e a maggiore ragione - il rilascio di un titolo di soggiorno.
10.3 Per giurisprudenza del tutto maggioritaria – e già condivisa da questo TAR - la presentazione da parte di cittadino extracomunitario di documenti falsi o di false attestazioni in sede di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno costituisce valida causa di diniego, revoca ovvero di annullamento dello stesso, atteso che per legge la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di rilascio comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della stessa e del relativo provvedimento (tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 13/02/2019 , n. 1038; Consiglio di Stato, sez. III , 12/09/2018, n. 5355; T.A.R. IA, sez. I, 28/09/2020, n. 665; T.A.R. IA, sez. I, 04/02/2020, n. 102; T.A.R. IA, sez. II, 10/09/2019, n. 800; da ultimo, T.A.R. Palermo, sez. III, 10/03/2023, n. 779; T.A.R. Firenze, sez. II, 18/01/2022, n. 39).
10.4. Va altresì osservato che, secondo la giurisprudenza , “ affinché il rifiuto [del titolo di soggiorno] sia fondato sulla accertata falsità, non è necessario che la falsità degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorità amministrativa procedere ad una autonoma valutazione che, se condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta al sindacato del giudice amministrativo” (Consiglio di Stato, sez. III, 17/08/2022, n. 7213; T.A.R. Firenze, sez. II, 19/01/2023, n. 63).
10.5. Nel caso di specie è documentato – e in gran parte anche pacifico, perché ammesso dallo stesso interessato - che il ricorrente ha dichiarato e documentato falsamente all’Amministrazione di dimorare in un luogo diverso (-OMISSIS-, via -OMISSIS-) da quello reale (IA, via-OMISSIS-); e ciò non soltanto indicando il falso domicilio di -OMISSIS- nell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, ma anche, successivamente, allegando dichiarazioni e documenti non rispondenti al vero in riscontro al preavviso di diniego notificatogli dall’Amministrazione nel giugno del 2022 (in un’epoca in cui egli stesso riferisce di essersi “ritrasferito” nell’alloggio di IA, via -OMISSIS-), allorchè egli produceva, tra l’altro, copia della comunicazione di ospitalità attestante il predetto domicilio in -OMISSIS- via -OMISSIS- e una propria dichiarazione sottoscritta in data -OMISSIS- con la quale ribadiva - contrariamente al vero - di “abitare abitualmente a -OMISSIS- in via -OMISSIS-”.
10.6. La circostanza che le false dichiarazioni siano state rese dal ricorrente, per sua stessa ammissione, per il timore che un’eventuale comunicazione di variazione di domicilio “potesse causare ulteriori lungaggini burocratiche”, non elide ovviamente la gravità del comportamento, integrante gli estremi di reato, né gli effetti di automatica preclusione all’ottenimento del titolo, alla stregua dei principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati.
11. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va quindi respinto.
12. Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa l’assenza di attività difensiva dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e altri soggetti comunque menzionati in sentenza.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ariberto Sabino Limongelli | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.