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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/05/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. 3056/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3056/2024 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
, (C.F. ), rappr.to e difeso dall'avv. Stefania Parte_1 C.F._1
Prezioso, dom.to come in atti;
ricorrente
E
, (C.F. , rappr.ta e difesa dagli avv.ti Antonello Controparte_1 C.F._2
Racioppi e Francesca Lucia Maria Racioppi, dom.ta come in atti;
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.04.2025. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.11.2024, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Lioni in data 14.07.2018 con , trascritto nel registro di stato civile Controparte_1 del Comune di Lioni (AV) nell'anno 2018, Atto n. 11, Parte II, serie A, ufficio 1 e di aver avuto una figlia, nata il [...], attualmente minorenne, e premesso, altresì, di essersi Persona_1
separati in data 23.07.2021 con accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 del D. L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014, adiva il
Tribunale perché pronunciasse sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, confermasse l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, ponesse a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della figlia pari ad euro 250,00 mensili, vinte le spese di giudizio.
Si costituiva che chiedeva la pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio, il rigetto della richiesta di rideterminazione dell'assegno di mantenimento, disposto a carico del ricorrente e, di conseguenza, confermare la somma attualmente versata di euro 500,00, spese di giudizio compensate.
All'udienza del 18.04.2025, il giudice, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, formulava la seguente proposta: euro 300,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la figlia e l'assegno unico a favore della resistente. Le parti dichiaravano di aderire a tale richiesta.
Richiedevano, dunque, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in calce al verbale di udienza del 18.04.2025.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita in data
01.07.2021 cui è stato rilasciato nulla osta dalla Procura della repubblica di Avellino in data
23.07.2021); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data in cui si è raggiunto l'accordo in sede di negoziazione assistita, cui è seguito il nulla osta della Procura della Repubblica di Avellino e da quella data è perdurato lo stato di separazione. Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti nel verbale di udienza del
18.04.2025.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo in atti.
Trattandosi di procedimento di divorzio definito consensualmente, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e in Lioni in data 14.07.2018, trascritto nel registro di stato civile del
[...] Controparte_1
Comune di Lioni (AV) nell'anno 2018, Atto n. 11, Parte II, serie A, ufficio 1, alle condizioni di cui al verbale di udienza sottoscritto in data 18.04.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di Lioni (AV), ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 22.5.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3056/2024 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
, (C.F. ), rappr.to e difeso dall'avv. Stefania Parte_1 C.F._1
Prezioso, dom.to come in atti;
ricorrente
E
, (C.F. , rappr.ta e difesa dagli avv.ti Antonello Controparte_1 C.F._2
Racioppi e Francesca Lucia Maria Racioppi, dom.ta come in atti;
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.04.2025. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.11.2024, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Lioni in data 14.07.2018 con , trascritto nel registro di stato civile Controparte_1 del Comune di Lioni (AV) nell'anno 2018, Atto n. 11, Parte II, serie A, ufficio 1 e di aver avuto una figlia, nata il [...], attualmente minorenne, e premesso, altresì, di essersi Persona_1
separati in data 23.07.2021 con accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 del D. L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014, adiva il
Tribunale perché pronunciasse sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, confermasse l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, ponesse a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della figlia pari ad euro 250,00 mensili, vinte le spese di giudizio.
Si costituiva che chiedeva la pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio, il rigetto della richiesta di rideterminazione dell'assegno di mantenimento, disposto a carico del ricorrente e, di conseguenza, confermare la somma attualmente versata di euro 500,00, spese di giudizio compensate.
All'udienza del 18.04.2025, il giudice, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, formulava la seguente proposta: euro 300,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la figlia e l'assegno unico a favore della resistente. Le parti dichiaravano di aderire a tale richiesta.
Richiedevano, dunque, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in calce al verbale di udienza del 18.04.2025.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita in data
01.07.2021 cui è stato rilasciato nulla osta dalla Procura della repubblica di Avellino in data
23.07.2021); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data in cui si è raggiunto l'accordo in sede di negoziazione assistita, cui è seguito il nulla osta della Procura della Repubblica di Avellino e da quella data è perdurato lo stato di separazione. Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti nel verbale di udienza del
18.04.2025.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo in atti.
Trattandosi di procedimento di divorzio definito consensualmente, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e in Lioni in data 14.07.2018, trascritto nel registro di stato civile del
[...] Controparte_1
Comune di Lioni (AV) nell'anno 2018, Atto n. 11, Parte II, serie A, ufficio 1, alle condizioni di cui al verbale di udienza sottoscritto in data 18.04.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di Lioni (AV), ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 22.5.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano