Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00339/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01133/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1133 del 2022, proposto da
Az.Agr. Sorelle Ghidoni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Brescia, Carlo Zima 5;
contro
AG-Agenzia per le erogazioni in agricoltura, non costituita in giudizio;;
per l'annullamento
- della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.36481 Comunicazione: CP700-4485528-P notificata all'azienda agricola in data 14 ottobre 2022 nella parte in cui AG ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2002/03 nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso AG ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa RA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso in epigrafe è volto all’annullamento del provvedimento – sopra meglio indicato – di ricalcolo del prelievo supplementare, adottato da AG in data 12 ottobre 2022 in esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea rese nelle cause C-348/18, C-46/18 e C-377/19.
2. AG, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso, non si è costituita in giudizio.
3. In vista dell’udienza di trattazione di merito del ricorso, parte ricorrente non ha depositato documenti né memorie.
All’udienza straordinaria del 6 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nelle more del giudizio, il legislatore nazionale ha introdotto l’art. 10- bis del decreto legge n. 69/2023, convertito dalla legge n. 103/2023, entrato in vigore in data 11 agosto 2023.
La norma ha imposto ad AG, al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, di rideterminare nuovamente il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l’imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo (comma 1); ha dettato i parametri, i criteri e le modalità attraverso cui l’AG deve rideterminare il prelievo supplementare (commi 2 e 3) e ha previsto infine che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AG prima della data di entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sostituite da quelle emesse ai sensi dei commi 2 e 3 (comma 4).
Poiché l’atto di ricalcolo impugnato in questa sede è stato emesso prima dell’11 agosto 2023, esso è stato annullato e, comunque, ritenuto, ex lege, “privo di effetto”. Della circostanza dà atto pure il ricorrente nelle note di udienza depositate il 3 febbraio 2026, che chiede l’adozione di «ogni conseguente provvedimento anche con riferimento all’interesse e procedibilità».
Ne consegue pertanto l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla deve essere statuito sulle spese, in assenza di costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO CC, Presidente
Paolo Nasini, Primo Referendario
RA EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA EL | LO CC |
IL SEGRETARIO