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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 08/11/2024, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 913/2023 RG. alla udienza del 08/11/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
, rapp. e dif. dagli Avv.ti N. Travaglini e A. Parte_1
Ceccarelli
Ricorrente
E
CP_1
Resistente - contumace
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.11.2023, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e, comunque, annullabilità del licenziamento intimato da con CP_1 lettera datata 28.04.2023, pervenuta allo stesso in pari data, per le plurime ragioni esposte nel presente atto;
per l'effetto, chiedeva, in via principale, ai sensi dell'art. 3, comma
2, D. Lgs. n. 23/2015, di condannare a reintegrarlo nel posto di CP_1 lavoro ed a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 1.960,00 (o al diverso importo di giustizia), dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, fino ad un massimo di 12 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo;
in subordine, ex art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 23/15, condannare
[...]
a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di indennità CP_1 risarcitoria, una somma pari a 30 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. (o quel diverso numero di mensilità che verrà ritenuto spettante), pari ad € 58.800,00, o al diverso importo di giustizia, da parametrarsi ad una mensilità di € 1.960,00 (o del diverso importo di giustizia) e comunque non inferiore a 6 mensilità; in ulteriore subordine, chiedeva di condannare la società resistente, a corrispondere, in favore del ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria, una somma pari a n. 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. pari ad € 19.600,00 o al diverso importo di giustizia, da parametrarsi ad una mensilità di € 1.960,00 (o a quel diverso importo mensile che verrà individuato) e comunque non inferiore a 2 mensilità;
2 nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse legittimo il licenziamento intimato, chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento in luogo della giusta causa addotta da e conseguentemente di condannare la CP_1 stessa a corrispondere in favore del ricorrente l'indennità sostitutiva di preavviso, pari alla somma di € 458,18, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo effettivo.
Il ricorrente osservava:
di aver prestato attività lavorativa, dal 1.5.2028 al 28.4.2023, in forza di una serie di contratti di lavoro stipulati con le varie società appaltatrici, alle quali erano state assegnate le lavorazioni dalla committente White
Solutions s.r.l. e nello specifico, sino al 31.03.2022 ad Alpha Società
Cooperativa; dall'01.04.2022 a CP_1
di essere stato assunto dalla in data 1.4.2022, con qualifica CP_1 di operaio ed inserito nel 5° livello professionale dell'inquadramento unico previsto dal C.C.N.L. Logistica Trasporto Merci e Spedizione;
di aver ricevuto due lettere di contestazione disciplinare;
l'una datata 20.3.2023 e notificata il 30.3.2023; l'altra datata 14.4.2023 e notificata sempre il 19.4.2023;
che, nello specifico, la prima contestazione disciplinare aveva ad oggetto quanto di seguito: “In particolare, nelle date del 9-10 marzo 2023, sebbene il suo ordinario turno di lavoro era previsto con inizio turno alle ore 14,00, si presentava sul luogo di lavoro alle ore 9,00 ed iniziava le attività alle ore 9,30. Seppur veniva invitato dal Suo Responsabile Sig.
3 ad attenersi all'orario di lavoro a Lei affidato e Parte_2 preventivamente comunicato come da prassi aziendale, lei non ottemperava a tale mozione di servizio e con reiterata insubordinazione, altrettanto contestata con distinta lettera disciplinare, proseguiva nelle attività, con conseguente criticità dei processi organizzativi e delle risorse pianificate”;
che la seconda contestazione disciplinare aveva ad oggetto quanto di seguito: “In particolare, nella data del 31 marzo 2023, abbandonava il posto di lavoro alle ore 18,00, pur avendo avuto preventiva comunicazione di ora straordinaria prevista e pertanto di fine turno alle ore 19,00 circa. Richiamato dai suoi Responsabili sig.ri
[...]
e ad ottemperare a quanto sopra e terminare le Pt_3 Parte_2 lavorazioni di fasciatura previste abbandonava il posto di lavoro con conseguente criticità dei processi organizzativi successivi e ritardo nelle lavorazioni previste”;
di esser stato licenziato, con una comunicazione datata 28.4.2023
e ricevuta in pari data, per giusta causa, con decorrenza dallo stesso giorno;
tale licenziamento richiamava due lettere di contestazione, notificate l'una in data 19.4.2023 e l'altra in data 30.3.2023;
di non aver tenuto, in ordine alla prima contestazione, alcun atteggiamento irriguardoso e/o offensivo né che si sia verificata alcuna insubordinazione;
di avere la necessità, in ordine alla seconda contestazione, di conoscere con anticipo – come aveva già fatto presente ai titolari - se in determinate giornate doveva esser tenuto a rendere ore di lavoro straordinario, in modo da poter programmare al meglio il proprio tempo
4 libero e gli impegni con la famiglia e che nessuna comunicazione, in ordine alla necessità di svolgere ore di straordinario;
che il licenziamento in oggetto è illegittimo per insussistenza del fatto, per genericità delle motivazioni poste a fondamento dello stesso;
in subordine perché sproporzionato rispetto alle condotte contestate ed infine per vizi formali, essendo stato intimato ben 20 giorni (circa) dopo la notifica della contestazione disciplinare richiamata nel licenziamento.
benché regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, CP_1 restando pertanto contumace.
Il ricorso è fondato e quindi non può che essere accolto per quanto di seguito.
È documentato che il ricorrente riceveva contestazione di addebito datata 20.3.2023 (doc.n.5 ricorso, contestazione di addebito), avente ad oggetto quanto di seguito:
“ (…) In particolare, nelle date del 9-10 marzo 2023, sebbene il suo ordinario turno di lavoro era previsto con inizio turno alle ore 14,00, si presentava sul luogo di lavoro alle ore 9,00 ed iniziava le attività alle ore
9,30. Seppur veniva invitato dal Suo Responsabile Sig. ad Parte_2 attenersi all'orario di lavoro a Lei affidato e preventivamente comunicato come da prassi aziendale, lei non ottemperava a tale mozione di servizio e con reiterata insubordinazione, altrettanto contestata con distinta lettera disciplinare, proseguiva nelle attività, con conseguente criticità dei processi organizzativi e delle risorse pianificate(….)”.
5 È parimenti documentato che il ricorrente riceveva ulteriore contestazione di addebito, datata 14.4.2023 (doc.n.6 ricorso, contestazione di addebito), avente ad oggetto quanto di seguito:
“In particolare, nella data del 31 marzo 2023, abbandonava il posto di lavoro alle ore 18,00, pur avendo avuto preventiva comunicazione di ora straordinaria prevista e pertanto di fine turno alle ore 19,00 circa. Richiamato dai suoi Responsabili sig.ri e Parte_3
ad ottemperare a quanto sopra e terminare le Parte_2 lavorazioni di fasciatura previste abbandonava il posto di lavoro con conseguente criticità dei processi organizzativi successivi e ritardo nelle lavorazioni previste”.
Veniva, poi, comminato il licenziamento in oggetto con comunicazione datata 28.4.2023 (doc.n.9 ricorso, lettera di licenziamento).
Preliminarmente deve osservarsi che il licenziamento del ricorrente
è stato intimato dalla società contumace per giusta causa.
Orbene, è necessario sottolineare, in ordine al licenziamento per giusta causa, che l'art. 5 Legge n. 604 del 1966, in maniera del tutto chiara, pone in capo al datore di lavoro la dimostrazione circa la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo posti alla base del licenziamento.
La giurisprudenza, a tal proposito, afferma che “Per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario e la cui prova incombe sul datore di lavoro, occorre valutare da un lato la gravità dei
6 fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare;
la valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato” (Cassazione n. 35 del 2011).
Deve escludersi, in tal caso, l'utilizzo del criterio empirico di vicinanza della prova, circa il quale la giurisprudenza ammette che “è pur vero che se ne può ammettere l'uso (su ciò v., di recente, Cass. n. 486/16), ove la ripartizione dell'onere probatorio in ragione della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto dia un risultato non soddisfacente dal punto di vista della tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nel senso di renderlo impossibile o troppo difficile. Ma il criterio empirico di vicinanza alla fonte di prova deve ritenersi comunque interdetto quando - come nel caso dell'art. 5 cit. - il legislatore stabilisca esplicitamente a priori l'onere probatorio” (Cassazione n. 17108 del 2016).
Come correttamente osservato dalle sentenze appena richiamate, qualsiasi diversa esegesi importerebbe una vera e propria sostituzione della valutazione operata dal legislatore con quella dell'interprete e un sostanziale abbandono di ogni regola certa, la cui importanza è invece particolare proprio sul terreno processuale.
7 Questo per quanto riguarda la ripartizione dell'onere probatorio nel caso di licenziamento comminato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Nel caso che qui interessa, il licenziamento veniva comminato in ragione di due contestazioni di addebito che dovrebbero esser state ricevute dal ricorrente con raccomandata, l'una in data 19.3.2023 e l'altra in data 30.3.2023, corrispondenti alle contestazioni in atti.
Tuttavia, come sopra ricordato, il relativo onere della prova grava sul datore di lavoro.
Quest'ultimo, nella fattispecie in questione, non ha compiutamente dimostrato la giusta causa posta alla base del licenziamento in oggetto, caratterizzata da grave negazione degli elementi essenziali del rapporto fiduciario datore-lavoratore.
Deve ritenersi difatti che la società non costituendosi in CP_1 giudizio, non ha fornito la prova della sussistenza dei fatti a fondamento del licenziamento. Conseguentemente, in considerazione del difetto di prova in ordine alla sussistenza dei fatti di cui alla lettera di licenziamento, quest'ultimo deve ritenersi ingiustificato.
Alla stregua di quanto sopra, trova quindi applicazione l'art. 3 del d.lgs. n.23/15 che così prevede: “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo
8 pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3”.
Sulla base di quanto sopra affermato, il ricorso deve essere accolto.
Il licenziamento in oggetto deve, quindi, essere annullato e la
[...]
CP_ deve essere condannata alla reintegrazione del ricorrente nel posto
9 di lavoro, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione e comunque non superiore a dodici mensilità.
La società contumace va, inoltre condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla li licenziamento intimato al ricorrente;
b) condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione) e comunque non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto;
10 c) condanna il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
d) pone a carico del resistente le spese della procedura, che liquida, in favore del ricorrente, in complessivi € 2.000,00 per competenze, oltre
IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ascoli Piceno, il 8.11.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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